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16 settembre 2010
16 settembre 2010
Art. 86
Procedimento di correzione
1. Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la domanda per la correzione deve essere proposta al giudice che ha emesso il provvedimento, il quale, se vi e' il consenso delle parti, dispone con decreto, in camera di consiglio, la correzione.
2. In caso di dissenso delle parti, sulla domanda di correzione pronuncia il collegio con ordinanza in camera di consiglio.
3. La correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione del decreto o dell'ordinanza che l'ha disposta.
Procedimento di correzione
1. Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la domanda per la correzione deve essere proposta al giudice che ha emesso il provvedimento, il quale, se vi e' il consenso delle parti, dispone con decreto, in camera di consiglio, la correzione.
2. In caso di dissenso delle parti, sulla domanda di correzione pronuncia il collegio con ordinanza in camera di consiglio.
3. La correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione del decreto o dell'ordinanza che l'ha disposta.
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- 1. Istanza di procedimento - Pagina 19https://www.brocardi.it/ · 18.687458
[…] VI, sentenza n. 5404 del 21 novembre 2017 «Il procedimento per la correzione dell'errore materiale, ex art. 86 c.p.a., è applicabile soltanto alla correzione di errori materiali commessi dal giudice e non anche a quelli delle parti nei loro atti che comportino l'erroneità dei dati...» Consiglio di Stato, Sez. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 08/07/2022, n. 9403Provvedimento: […] 5. A tal proposito, è noto che l'art. 86 c.p.a. prevede che « la domanda per la correzione deve essere proposta al giudice che ha emesso il provvedimento, il quale, se vi è il consenso delle parti, dispone con decreto, in camera di consiglio, la correzione »; che « in caso di dissenso delle parti, sulla domanda di correzione pronuncia il collegio con ordinanza in camera di consiglio » e che « la correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione del decreto o dell'ordinanza che l'ha disposta ».Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- risarcimento del danno·
- principio di economia processuale·
- art. 34, comma 4, c.p.a.·
- art. 86 c.p.a.·
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