Articolo 53 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 52Articolo 54
Versione
6 maggio 1952
Art. 53.
(Tabelle)


Il capo del compartimento, sentito l'ufficio del genio civile, redige apposite tabelle, da pubblicarsi nell'albo dell'ufficio del compartimento, indicanti i luoghi nei quali l'estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali sono vietate, e i luoghi nei quali l'estrazione e la raccolta, possono essere fatte previa la concessione di cui all'articolo seguente.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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