Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 10/06/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 01021/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01175/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1175 del 2020, proposto da
AR NO, AL JA, CL NO, OL NO, ER NO, GI NO, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesca Dello Strologo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vaglia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Muraca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Toscana, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
e/o anche in parte qua:
- della Deliberazione del Consiglio Comunale di Vaglia n. 53 del 25.09.2018, avente ad oggetto “Art. 19 L.R. 65/2014. Variante generale al Piano Strutturale. Adozione” e/o anche relativamente alla parte in cui gli elaborati escludono dalla perimetrazione del territorio urbano l'edificio ed il terreno rispettivamente insistenti sulle particelle 182, 183 e 184 (foglio di mappa 26 Catasto Terreni) di proprietà dei Sigg.ri CL, OL, ER e GI NO e di cui il Prof. AR NO e la sig.ra AL JA sono usufruttuari;
- della contestuale Deliberazione del Consiglio Comunale di Vaglia n. 54 del 25.09.2018, avente ad oggetto “Art. 19 L.R. 65/2014. Piano Operativo. Adozione” e/o anche relativamente alla parte in cui gli elaborati escludono dalla perimetrazione del territorio urbano l'edificio ed il terreno rispettivamente insistenti sulle particelle 182, 183 e 184 (foglio di mappa 26 Catasto Terreni);
- della Deliberazione del Consiglio Comunale di Vaglia n. 18 del 05.04.2019, avente ad oggetto “variante generale del Piano Strutturale – Approvazione controdeduzioni alle osservazioni pervenute e/o anche relativamente alla parte in cui dispone il rigetto dell'Osservazione n. 24 PS presentata dal Prof. AR NO in data 10.12.2018;
- della conseguente Deliberazione del Consiglio Comunale di Vaglia n. 20 del 09.04.2019, avente ad oggetto “Piano Operativo – Approvazione controdeduzioni alle osservazioni pervenute” e/o anche relativamente alla parte in cui gli elaborati escludono dalla perimetrazione del territorio urbano l'edificio ed il terreno rispettivamente insistenti sulle particelle 182, 183 e 184 (foglio di mappa 26 Catasto Terreni);
- della Deliberazione del Consiglio Comunale di Vaglia n. 4 dell'11.02.2020, avente ad oggetto “approvazione definitiva del Piano Strutturale ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014 – conseguente agli esiti della Conferenza paesaggistica di conformazione al P.I.T. – P.P.R.”, e/o anche relativamente alla parte in cui esclude dalla perimetrazione del territorio urbano l'edificio ed il terreno rispettivamente insistenti sulle particelle 182, 183 e 184 (foglio di mappa 26 Catasto Terreni), il cui avviso di pubblicazione e di entrata in vigore è stato pubblicato sul B.U.R.T. parte II n. 34 del 19.08.2020;
- della contestuale Deliberazione del Consiglio Comunale di Vaglia n. 5 del 11.02.2020, avente ad oggetto “Piano Operativo Comunale – Approvazione definitiva conseguente alla Conferenza Paesaggistica ai sensi dell'art. 21 della disciplina del P.I.T. – P.P.R..”, e/o anche relativamente alla parte in cui esclude dal perimetro del territorio urbano l'edificio ed il terreno rispettivamente insistenti sulle particelle 182, 183 e 184 (foglio di mappa 26 Catasto Terreni), il cui avviso di pubblicazione e di entrata in vigore è stato pubblicato sul B.U.R.T. parte II n. 34 del 19.08.2020;
- della Deliberazione del Consiglio Comunale di Vaglia n. 26 del 29.05.2020, avente ad oggetto “Rettifica errori materiali ai sensi dell'art. 21 della L.R. 65/2014 del Piano Operativo approvato con D.C.C. n. 5 del 11.02.2020 – Approvazione definitiva conseguente alla Conferenza Paesaggistica ai sensi dell'art. 21 della disciplina del P.I.T.-P.P.R. e/o anche relativamente alla parte in cui esclude dalla perimetrazione del territorio urbano l'edificio ed il terreno rispettivamente insistenti sulle particelle 182, 183 e 184 (foglio di mappa 26 Catasto Terreni);
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi espressamente incluso e ancorché incognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vaglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Nel ricorso si riferisce che i signori CL, OL, ER e GI NO sono proprietari dell’immobile (ex podere Macherello), sito in Vaglia, località Bivigliano, Via dei Condotti, 444/c, distinto al foglio 26, particella n. 182 del catasto fabbricati, e del terreno adiacente indicato al catasto dei terreni al foglio 26, particelle nn. 183 e 184. Nel gravame sì precisa che degli stessi immobili il Prof. AR NO e la sig.ra AL JA sono titolari di diritto di usufrutto.
I ricorrenti evidenziano che, in sede di elaborazione del piano strutturale antecedente a quello impugnato, in data 20.07.1999, il Prof. NO presentava al Comune di Vaglia un’osservazione volta ad inserire formalmente nel perimetro dell’abitato di Bivigliano l’edificio sito in Via dei Condotti n. 444/c (ex podere Macherello), e parte delle particelle nn. 183 e 184 del foglio 26, catasto terreni, che l’osservazione veniva accolta, e il relativo contenuto trasferito nel piano strutturale, poi adottato con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 49 del 18.07.2001 e n. 4 del 28.02.2002 di rettifica.
Soggiungono che il Regolamento Urbanistico, successivamente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28.01.2004, destinava a verde la frazione di terreno insistente sulle particelle n. 183 e n. 184 di proprietà del Prof. NO confinante con la strada provinciale, mentre su quella sottostante, a confine col resede dell’edificio di Via dei Condotti 444/c, individuava una SUL edificabile di mq 150, contrassegnata con la sigla B*3.
Nel gravame si afferma che nel corso dell’anno 2008, il Prof. NO, all’epoca comproprietario del terreno in località Bivigliano, (foglio di mappa 26, part. 183), dava corso, insieme agli altri proprietari, ad una richiesta di permesso a costruire per la realizzazione di un edificio residenziale, mediante la presentazione, nel giugno 2008, di una relazione geologico – tecnica redatta dal dott. Albanito e, in data 20.10.2008, della relazione tecnica dell’Arch. GI NO relativa alla richiesta di permesso di costruire e, infine, in data 23.10.2008 prot. 2008/14902, con la presentazione della richiesta di permesso di costruire comprensiva della richiesta di autorizzazione paesaggistica, per la realizzazione dell’edificio de quo. I ricorrenti evidenziano che, nella seduta del 15.12.2008, tuttavia, la Commissione Edilizia/Urbanistica del Comune di Vaglia respingeva tanto la relazione geologico-tecnica del Dott. Albanito quanto la relazione tecnica a firma dell’Arch NO e che seguiva poi la comunicazione prot. 1572 del 04.02.2009 con cui il Responsabile dell’Ufficio Urbanistica respingeva la richiesta di autorizzazione paesaggistica in relazione al progetto dell’Arch. NO.
Nel ricorso si fa presente che, dopo qualche anno, con istanza del 13.09.2012, il Prof. NO richiedeva all’Ufficio Urbanistica – Settore Assetto del Territorio del Comune di Vaglia il “Parere preventivo della Commissione Edilizia” per una “valutazione della proposta progettuale” relativa alla costruzione di un’abitazione di mq 150 di SUL nella frazione di Bivigliano, ma che, con nota del 16.10.2012, il Responsabile dell’Assetto del Territorio comunale trasmetteva al Prof. NO il parere negativo della Commissione Edilizia.
Si prosegue evidenziando che, con domanda del 10.09.2013, il Prof. NO, modificato il progetto iniziale, presentava domanda di autorizzazione ambientale ex artt. 82, comma 3, 83, comma 8 e ss. l.r. n. 1 del 2005, ma era omesso l’avvio del relativo procedimento dal responsabile nominato; contestualmente, il Comune di Vaglia comunicava al Prof. NO l’avvio del procedimento per “la richiesta di permesso di costruire art. 83 L.R. – 1/2005 presentata in data 10.09.2013 prot. 7476”, richiedendo una prima integrazione documentale, seguita da altre analoghe richieste di integrazioni, (tra le quali alcune dichiarazioni esplicite di sospensione del procedimento, incluse, tra le altre, anche la richiesta di documenti e il calcolo di oneri e costo costruzioni).
I ricorrenti evidenziano che, con nota del 22.02.2014, il Comune dava avvio al procedimento per “Acquisizione parere autorizzazione paesaggistica art. 146 D.Lgs. 42/04” presso la Soprintendenza, la quale chiedeva un sopralluogo congiunto ed esprimeva il proprio parere negativo, sul quale il Comune di Vaglia fondava il diniego del permesso a costruire, senza che avessero alcun esito le ripetute osservazioni presentate dal prof. NO, volte ad evidenziare le illegittimità del procedimento in relazione alla domanda di autorizzazione ambientale e a sollecitare, in un primo momento, un provvedimento espresso e, successivamente, a ottenere l’annullamento in autotutela del diniego (docc. 18, 18 bis e 18 ter).
A distanza di due anni, la perimetrazione dell’abitato di Bivigliano veniva modificata dalla variante generale al piano strutturale adottata con deliberazione del Consiglio Comunale di Vaglia n. 53 del 25.09.2018.
In quella sede sono stati esclusi dal perimetro dell’abitato di Bivigliano sia l’edificio residenziale (sito in via dei Condotti n. 20, ora n. 444/c ex podere Macherello), sia il terreno (in parte verde e in parte edificabile) insistenti sulle particelle 182, 183 e 184 foglio 26, già oggetto della precedente osservazione del Prof. NO del 20.07.1999.
In data 10.12.2018, il Prof. NO, in qualità di usufruttuario dell’edificio sito in Bivigliano, Via dei Condotti 444/c e del terreno, depositava le proprie osservazioni al piano Strutturale adottato, chiedendo sia la classificazione dell’edificio nel patrimonio edilizio esistente, sia la modifica del perimetro del territorio urbanizzato della frazione di Bivigliano, anche alla luce della pregressa pianificazione che li aveva ripristinati all’interno di detto perimetro.
Il Comune di Vaglia approvava con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 05.04.2019 le controdeduzioni alle osservazioni al piano strutturale. In particolare, per quanto qui rileva, mentre era parzialmente accolta l’osservazione in punto di classificazione dell’immobile di Via Condotti 444/c, era, tuttavia, negata la richiesta di inclusione del Prof. NO entro il perimetro del sistema insediativo. Il Comune affermava: “ Riguardo la classificazione degli immobili evidenziati si fa presente che nel corso del procedimento di formazione del Piano operativo è stata emendata la schedatura del patrimonio edilizio esistente (DCC n. 63 del 29.11.2018 - Riadozione parziale, ai sensi dell’art.19 L.R. 65/2014, a seguito di errori materiali – BURT n. 50 del 12.12.2018), con l’inserimento anche degli immobili di via dei Condotti richiamati nell’osservazione (Schede A228 e A229), che sono dunque compiutamente riconosciuti e disciplinati dallo strumento (...). Per quanto concerne la perimetrazione del territorio urbanizzato, l’area appare correttamente inserita in territorio rurale dal Piano Strutturale, in quanto obiettivamente ricadente all’interno del territorio agricolo, senza che le precedenti, non attuate, destinazioni di Piano possano incidere sulle attuali scelte in coerenza con gli artt. 4 e 25 L.R. 65/2014 (...) ”.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 11.02.2020 veniva approvato definitivamente il nuovo piano strutturale ai sensi dell’art. 19 l.r. n. 65 del 2014 e, in pari data, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 11.02.2020, era definitivamente approvato anche il piano operativo. Avverso tali delibere hanno proposto ricorso i ricorrenti deducendo l’illegittimità per: I) Violazione e/o erronea applicazione di legge. Violazione degli artt. 1, 49 e 51 Cost., violazione dell’art. 38 comma 5 d.lgs. n. 267 del 2000; II) Violazione e/o erronea applicazione di legge, violazione dell’art. 6, comma 3 della l.r. Toscana n. 65/2014 e dell’art. 4 allegato alla DGRT n. 1112 del 16.10.2017, eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto assoluto di motivazione per sviamento, illogicità, contraddittorietà, manifesta ingiustizia e travisamento ed erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, illegittimità derivata, difetto di partecipazione, violazione dell’art. 97 Cost., imparzialità, inefficacia dell’attività amministrativa in relazione a non accoglibilità istanze del privato; III) Violazione e/o erronea applicazione di legge, violazione degli artt. 17, 36, 37, 38 l.r. Toscana n. 65 del 2014; violazione del regolamento comunale per l’esercizio delle funzioni del Garante dell’Informazione e della partecipazione, violazione degli artt. 7 e ss. l. n. 241 del 1990; IV) Violazione e/o erronea applicazione di legge, violazione degli artt. 4 commi 2, 3, 5 lett. b) l.r. Toscana n. 65/2014 e art. 3, comma 3 del DPGR n. 32/R del 05.07.2017, eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, per sviamento e travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, per difetto di istruttoria; mancanza e comunque grave carenza di motivazione, manifesta ingiustizia, irragionevolezza, illogicità manifesta e sproporzione dell’azione amministrativa . V) Violazione e/o erronea applicazione di legge, violazione degli artt. 4, comma 2, 3, 5 lett. b) l.r. Toscana n. 65/2014 e art. 3, comma 3 del DPGR n. 32/R del 05.07.2017, eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, per sviamento e travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, per difetto di istruttoria, mancanza e comunque grave carenza di motivazione, manifesta ingiustizia, irragionevolezza, illogicità manifesta e sproporzione dell’azione amministrativa sotto ulteriore profilo; VI) Violazione e/o erronea applicazione di legge, violazione degli artt. 4 comma 2, 3, 5 lett. b) l.r. Toscana n. 65/2014 e art. 3 comma 3 del DPGR n. 32/R del 05.07.2017, eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, per sviamento e travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, per difetto di istruttoria, mancanza e comunque grave carenza di motivazione, manifesta ingiustizia, irragionevolezza, illogicità manifesta e sproporzione dell’azione amministrativa sotto ulteriore profilo. VII) Violazione e/o erronea applicazione di legge, violazione degli artt. 4 comma 2, 3, 5 lett. b) l.r. Toscana n. 65/2014 e art. 3, commi 2 e 3 del DPGR n. 32/R del 05.07.2017, eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, per sviamento e travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, per difetto di istruttoria, mancanza e comunque grave carenza di motivazione, manifesta ingiustizia, irragionevolezza, illogicità manifesta e sproporzione dell’azione amministrativa sotto ulteriore profilo; VIII) Violazione e/o erronea applicazione di legge, violazione dell’art. 19 l.r. Toscana n. 65/2014 e dell’art. 3 l. n. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto e/o insufficiente motivazione, manifesta illogicità e/o irragionevolezza e/o contraddittorietà.
All’udienza pubblica del 6 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Il Collegio può esimersi dal valutare le eccezioni di inammissibilità e irricevibilità del ricorso dedotte dal Comune di Vaglia, considerata la sua infondatezza.
2.- Con il primo motivo di gravame, in sintesi, i ricorrenti sostengono che il piano strutturale e il piano operativo sarebbero stati “adottati” dall’Amministrazione comunale in periodo di c.d. prorogatio , essendo già intervenuto, in data 27.03.2019, il decreto della Prefettura di Firenze per la convocazione dei comizi elettorali per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Vaglia per il giorno 26.05.2019 e che quindi si configurerebbe la violazione dell’art. 38, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000, secondo il quale dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, i consigli devono limitarsi ad adottare gli atti urgenti.
Sul punto, il Collegio si limita ad osservare che il piano strutturale e il piano operativo sono stati adottati rispettivamente con le deliberazioni n. 53 e n. 54 del 25 settembre 2018, quindi, ben prima del periodo di prorogatio, e sono stati approvati definitivamente con le deliberazioni n. 4 e n. 5 dell’11 febbraio 2020, quindi ben oltre il periodo di prorogatio .
Con le deliberazioni n. 18 e n. 19 del 5 aprile 2019 e n. 20 del 9 aprile 2019 non sono stati adottati né il piano strutturale, né il piano operativo, ma si sono approvate esclusivamente le controdeduzioni alle osservazioni, atto pertanto meramente endoprocedimentale e senza alcun rilievo esterno.
L’approvazione definitiva dei due piani, avvenuta nel 2020, invero, ben avrebbe potuto comportare, se necessario, anche una riedizione di tali valutazioni, a seguito della definizione della tornata elettorale.
Sul punto, si richiama quanto condivisibilmente evidenziato dal Consiglio di Stato: “ secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo per discostarsi, le osservazioni presentate dai privati nei confronti di un piano regolatore “in itinere”, qual è quello oggetto di controversia, sono finalizzate a consentire che il punto di vista del soggetto potenzialmente leso assuma rilevanza e venga adeguatamente considerato (C.G.A., 11 ottobre 1999, n. 417), in modo che l’amministrazione si determini correttamente e compiutamente in omaggio ai principi di imparzialità e di buon andamento (art. 97 Cost.) che devono presiedere all’esercizio dell’azione amministrativa; - le predette osservazioni, che non costituiscono mezzi di gravame, atteggiandosi invece a strumenti di collaborazione procedimentali (ex pluribus, sez. IV, 28 settembre 1998, n. 1224; 16 marzo 1998, n. 437; 16 maggio 1996, n. 566; 16 novembre 1993, n. 1016), si inseriscono quindi nell’iter di formazione dello strumento urbanistico che si conclude con l’approvazione dello strumento stesso, con la conseguenza che i vizi relativi al mancato recepimento delle osservazioni o al loro rigetto possono essere fatti valere esclusivamente solo in sede di approvazione del piano regolatore generale, momento in cui diviene attuale la lesione (C.d.S., sez. II, 17 aprile 1995, n. 2730), tanto più che le determinazioni dell’amministrazione comunale circa le osservazioni o opposizioni al piano regolatore “in itinere” non sono neppure vincolanti per l’autorità regionale (C.d.S., sez. IV, 21 giugno 1998, n. 553) ” (Cons. Stato, sez. IV, 17 dicembre 2003, n. 8254).
Inammissibile e priva di pregio risulta poi la contestazione inerente la “compressione” delle tempistiche di analisi concesse ai consiglieri comunali ai quali la documentazione sarebbe stata fornita 3 giorni (72 ore) prima. Ferma l’inammissibilità (per carenza di interesse) di una tale censura, che potrebbe al più essere mossa dai consiglieri interessati, deve altresì rilevarsi come, ai sensi del Regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio comunale, le sedute di natura straordinaria – quale, appunto, quella in esame – devono essere convocate 3 giorni prima della data stabilita per la seduta (art. 27, punto 4). Pertanto, risultano rispettate, nel caso di specie, le prerogative dei consiglieri.
La censura pertanto è priva di pregio.
3.- Con la seconda censura, in sintesi, i ricorrenti sostengono che, nel caso di specie, la pianificazione territoriale non avrebbe adeguatamente tenuto conto del diritto dei cittadini alla relativa partecipazione, contravvenendo alla finalità istituzionali di consentire ai destinatari degli effetti del provvedimento finale di partecipare al procedimento di relativa formazione.
L’intera procedura risulterebbe dunque viziata dalla violazione delle previsioni in materia di partecipazione (art. 6 l.r. Toscana n. 65 del 2014 e art. 4 dell’allegato A di cui alla deliberazione della Giunta regionale Toscana n. 1112 del 16.10.2017), con la conseguente illegittimità dell’intero piano strutturale e degli atti da questo derivati.
Più nello specifico, l’associazione “Vagliaincontra” (che aveva presentato una proposta progettuale di pianificazione) e i privati avrebbero avuto la possibilità di esprimere la propria posizione solo in sede di osservazioni, che tuttavia si sarebbero rivelate inutili in termini di apporto collaborativo alle scelte pubbliche.
4.- Con la terza censura, in sintesi, i ricorrenti sostengono che il procedimento di pianificazione territoriale e urbanistica si sarebbe svolto nel comune di Vaglia in palese violazione delle disposizioni della l.r. Toscana n. 65 del 2014, così come del regolamento comunale sul Garante dell’informazione e della partecipazione e delle stesse disposizioni contenute nell’atto di avvio del piano strutturale e del piano operativo approvato dal Consiglio comunale. Nonostante la deliberazione del Consiglio comunale di Vaglia n. 18 del 5.04.2019 di approvazione delle controdeduzioni rilevi che il procedimento di formazione della variante generale al piano strutturale sia soggetto agli istituti della partecipazione previsti dalla l.r. Toscana n. 65 del 2014 e dichiari che l’Amministrazione comunale abbia svolto il percorso partecipativo descritto nel “ Rapporto del Garante dell’Informazione e della Partecipazione ”, ad avviso dei ricorrenti, si tratterebbe solo di richiami formali, privi di corrispondenza fattuale.
Più nello specifico, nel ricorso si evidenzia che con la delibera n. 2 del 25.01.2017, il Consiglio Comunale aveva adottato il documento di avvio del procedimento del 16.1.2017 che, ai sensi dell’art. 17 l.r. Toscana n. 65 del 2014, parte IV, aveva definito quello che avrebbe dovuto essere il “percorso partecipativo” da seguire prima dell’adozione dei Piani.
A tal proposito, si stabilisce che il processo di partecipazione “dovrà contemplare almeno le seguenti fasi: - incontro con soggetti sociali o portatori di interesse sui temi strategici del Piano Strutturale; - sessione pubblica sulle regole statutarie del Piano Strutturale e le possibili opzioni strategiche; - sessione pubblica sullo “scenario progettuale” del Piano Operativo. Al fine di rendere efficace e non rituale il percorso di partecipazione, saranno predisposti appositamente elaborati non tecnici di facile accesso e leggibilità per ogni cittadino ”.
Secondo i ricorrenti, in merito alla fase di “ incontro con soggetti sociali o portatori di interesse sui temi strategici del Piano strutturale ”, in tutto il periodo compreso tra l’avvio del procedimento del 25.01.2017 e le assemblee pubbliche del 3 e 11.09.2018 (a progettazione conclusa) - nelle quali era stata sommariamente illustrata la progettazione definitiva del Piano Strutturale e del Piano Operativo - questi “temi strategici” non erano mai stati comunicati né alla popolazione, né ai portatori di interesse, né tanto meno ai soggetti sociali (che non sarebbero stati invitati).
Quanto invece alla “ sessione pubblica sulle regole statutarie ”, i ricorrenti affermano che lo statuto del territorio, che “ comprende gli elementi che costituiscono il patrimonio territoriale ai sensi dell’art. 3 e le invarianti strutturali di cui all’art. 5 ” (c. 2), sarebbe l’atto più rilevante della pianificazione, perché “ costituisce il quadro di riferimento prescrittivo per le previsioni di trasformazione contenute negli atti di governo del territorio di cui agli artt. 10 e 11 ” (art 6, comma 4, l.r. Toscana n.65 del 2014) e sarebbe formulato, “ ad ogni livello di pianificazione territoriale..., mediante la partecipazione delle comunità interessate ” (art. 6, comma 3, l.r. Toscana n. 65 del 2014; art. 4 delle “ Linee guida sui livelli partecipativi ”). Nel ricorso si sostiene che, dagli atti, emergerebbe che il 3.05.2018 lo Statuto del territorio era già stato completato, senza tuttavia essere stato portato a conoscenza dei cittadini. Dal rapporto del Garante non risulterebbe, infatti, alcuna “sessione pubblica” dedicata specificamente allo Statuto del territorio.
Per quanto riguarda infine la fase di “ sessione pubblica sullo “scenario progettuale” del Piano operativo ”, in tutto il periodo intercorso tra l’atto di avvio (25.01.2017) e le assemblee pubbliche del 3 e 11.09.2018 (a progettazione conclusa) non vi sarebbe stata alcuna “sessione pubblica” sugli obiettivi della pianificazione.
Nel gravame si sostiene che, secondo l’atto di avvio del procedimento, la comunicazione si sarebbe dovuta realizzare anche nel corso dell’“avanzamento dei lavori”, per consentire agli abitanti di prospettare “indicazioni progettuali”; si sarebbe dovuto “facilitare lo scambio di informazioni e conoscenza tra i cittadini e tecnici e tra soggetti privati ed amministratori pubblici”; “le informazioni raccolte e i risultati conseguiti durante il corso del procedimento di formazione del Piano Strutturale e del Piano Operativo” avrebbero dovuto essere condivisi e divulgati, mentre così non sarebbe stato.
Gli incontri svoltisi nelle date 3 e 4.03.2017 e 26.04.2017, richiamati nella medesima Relazione del Garante, contrariamente a quanto si legge, non avrebbero infatti riguardato i contenuti e gli obiettivi della variante del piano strutturale e la loro incidenza sul piano operativo. In queste riunioni, alle quali il Garante, nella persona della Dott.ssa Neri, non avrebbe partecipato, vi sarebbe stata solo l’esposizione dei contenuti della l.r. Toscana n. 65 del 2014 da parte del progettista Arch. Gorelli. L’unica questione effettivamente trattata nei primi mesi successivi all’avvio del procedimento sarebbe stata soltanto quella del trasferimento della scuola da Vaglia a Pratolino, la cui generale disapprovazione tuttavia non sarebbe stata peraltro registrata negli atti del procedimento.
La successiva riunione del 3.05.2018 sarebbe stata organizzata per incontrare solo gli “operatori economici” e non la popolazione. Dopo quell’incontro, ai cittadini non sarebbe stata fornita alcuna informazione sull’attività dei tecnici e sulla specificazione concreta degli orientamenti menzionati dall’Amministrazione nell’atto di avvio del procedimento. Le riunioni del 3 e dell’11.09.2018 si sarebbero limitate ad una illustrazione generica dei contenuti definitivi della pianificazione territoriale e urbanistica, senza che fosse messa a disposizione la documentazione necessaria e senza alcuna possibilità di presentare proposte e quindi di prendere parte effettiva al procedimento.
Non vi sarebbe stata neppure alcuna informazione sulle proposte di copianificazione da adottarsi con la Regione relativa ad aree esterne al territorio urbanizzato, come risulterebbe anche dalla loro mancata menzione nel Rapporto del Garante.
Nel gravame si contesta altresì la mancata nomina di un soggetto terzo qualificato che avrebbe dovuto affiancare il Garante per l’informazione e la partecipazione, nel rispetto degli artt. 37 e 38 della l.r. Toscana n. 65 del 2014 e del documento di avvio, poiché né il Rapporto del Garante né la relazione del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 18 della l.r. Toscana n. 65 del 2014 menzionerebbero la nomina di tale soggetto, così come non vi sarebbero atti afferenti pubblicati sul sito istituzionale del Comune.
Infine, i ricorrenti, sostengono che, contrariamente a quanto previsto dall’art. 38, comma 2, l.r. Toscana n. 65 del 2014, il rapporto del Garante non avrebbe evidenziato nella propria Relazione “ se le attività relative all’informazione e alla partecipazione della cittadinanza e delle popolazioni interessate abbiano prodotto risultati significativi ai fini della formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli strumenti della pianificazione urbanistica da sottoporre all’adozione degli organi competenti ” e non avrebbe neppure accertato e documentato “ se e in che maniera le attività disposte abbiano esercitato influenza sui contenuti degli atti, attestandone l’efficacia prodotta ”. Nel rapporto vi sarebbero solo i risultati di un questionario distribuito a un numero limitato di persone selezionate dalla stessa Amministrazione.
Gli stessi obiettivi della pianificazione territoriale e urbanistica del Comune sarebbero stati espressi nell’atto di avvio senza essere stati discussi con la popolazione.
Inoltre, i ricorrenti sostengono che, le modifiche apportate allo strumento, in quanto riguardanti l’area in relazione alla quale i proprietari avevano manifestato al Comune di Vaglia concreto interesse alla costruzione di un edificio residenziale, avrebbero imposto all’Amministrazione di inviare ai ricorrenti stessi la specifica comunicazione partecipativa ex art. 7 l. n. 241 del 1990.
Il collegio ritiene di poter esaminare congiuntamente il secondo e il terzo motivo di gravame poiché strettamente connessi, sollevando entrambi criticità sotto il profilo della partecipazione della popolazione e dei ricorrenti all’ iter di formazione degli strumenti urbanistici.
Sul punto, il collegio si limita a riportare quanto si legge nella relazione acclusa alla deliberazione di adozione del piano operativo: “ Il comune di Vaglia con Delibera di Giunta Comunale n.75 del 20/05/2015 si manifestava la volontà di fare un nuovo Piano Strutturale e conseguente Piano Operativo; la determina del funzionario responsabile n. 366 del 13/09/2015, al fine di raccogliere contributi e proposte di cittadini e imprenditori, invitava a manifestare il proprio interesse per presentare contributi e proposte per la nuova pianificazione in itinere. .. Nell’arco temporale di un anno, dall’Ottobre del 2015 al Settembre del 2016, sono state presentate all’Amministrazione Comunale 66 manifestazioni di interesse, e ad ognuna è stata assegnata una numerazione progressiva, e su ciascuna sono state estrapolate le informazioni riferite ... Alle 66 istanze pervenute prima del documento di Avvio del Procedimento, ne sono seguite altre fino ad arrivare al numero complessivo di 97 istanze, ed il lavoro di classificazione e tipologia è stato proseguito e curato dall’ufficio tecnico del comune ”.
Inoltre, le relazioni del garante della partecipazione e la documentazione unitamente alla medesima prodotta danno atto degli innumerevoli incontri svolti, dei contenuti dei medesimi e delle ulteriori modalità partecipative attivate.
Più nello specifico, nella relazione si legge: “ 1. il percorso partecipativo al procedimento di progettazione, redazione e approvazione della variante generale al Piano strutturale e del nuovo Piano operativo del Comune di Vaglia ha avuto inizio con la pubblicazione di un avviso pubblico con il quale si invitavano i cittadini di Vaglia ad inviare i propri contributi, suggerimenti, osservazioni e proposte su temi di interesse urbanistico e di governo del territorio. L'avviso è stato pubblicato all'albo pretorio, nella sezione "bandi di concorso" dell'amministrazione trasparente e sulla homepage del sito istituzionale dell'ente dal 22.09.2015. Tutti i contributi arrivati son stati protocollati, acquisiti e trasmessi ai professionisti che si occupano della progettazione e redazione dei piani per la relativa istruttoria. Nell'ottica di favorire la più ampia partecipazione possibile sono stati presi in carico dall'Ufficio urbanistica anche i contributi pervenuti oltre il termine del 2.11.2015 previsto nell'avviso, per un totale di oltre 70 contributi pervenuti; 2. Approvazione con Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 25.01.2017 del Documento di Avvio del procedimento e del Documento preliminare della VAS. Il Documento di Avvio è stato trasmesso con pec agli enti interessati secondo le prescrizioni di legge. Tutta la cittadinanza è stata invitata a prendere parte al Consiglio comunale con la distribuzione di inviti e locandine nei quali si indicava espressamente che nel corso della seduta sarebbero stati illustrati i contenuti programmatici del nuovo Piano strutturale. La stessa notizia è stata pubblicata sulla homepage del sito istituzionale dell'ente e diffusa attraverso il sistema di comunicazione ipage e i social network; 3. ln data 02.03.2017 alle 17:00 si è tenuto in palazzo comunale un incontro sul tema della pianificazione del nuovo plesso scolastico unico. L'incontro è stato organizzato dagli Amministratori e ha visto il coinvolgimento del Prof. Arch. Gianfranco Gorelli in veste di coordinatore del gruppo di professionisti che stanno lavorando al nuovo piano e del Responsabile del Settore Ill. L'incontro è stato pubblicizzato attraverso: - pubblicazione dell'invito sulla homepage del sito istituzionale dell'ente; - affissione di locandine nelle bacheche comunali e nei locali ed esercizi pubblici presenti sul territorio; - distribuzione di inviti nei locali ed esercizi pubblici e agli alunni delle scuole; - diffusione della notizia attraverso i principali socialnetwork; 4. a partire dal mese di marzo 2017 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente un avviso ai cittadini della presenza di professionisti autorizzati dal Comune a compiere studi, rilievi e fotografie su tutto il territorio comunale. L'avviso è stato affisso in palazzo comunale e nei locali ed esercizi pubblici; 5. - Ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. e) della L. R.T.65/2014 in relazione a " il programma delle attività di informazione e partecipazione della cittadinanza alla formazione dell'atto di governo de' territorio", l'Amministrazione comunale, il gruppo di professionisti che si sta occupando della progettazione dei nuovi piani e il Garante della Comunicazione hanno organizzato un primo ciclo di incontri pubblici per favorire la partecipazione: - il giorno 26 aprile 2017 si è tenuto il primo incontro della partecipazione a Vaglia; - il giorno 3 maggio 2017 si è tenuto il secondo incontro della partecipazione a Pratolino; - il giorno 4 maggio 2017 si è tenuto il terzo incontro della partecipazione a Bivigliano...Si è scelto di organizzare gli incontri nei tre maggiori centri abitati del territorio in modo da facilitare la partecipazione dei cittadini. Gli incontri sono stati organizzati in modo da consentire, da un lato, di fornire ai cittadini informazioni utili a comprendere il processo in corso e dall'altro di aprire un primo momento di ascolto e partecipazione della comunità locale. Gli eventi sono stati quindi organizzati come tavole rotonde e non come lezioni frontali, in modo da favorire il confronto e la riflessione collettiva sui temi principali individuati dall'Amministrazione comunale e dal gruppo di lavoro. Sono state messe a disposizione dei partecipanti le cartine del territorio e materiale di cancelleria in modo che fosse possibile indicare direttamente su carta le segnalazioni, le osservazioni ed i suggerimenti dei cittadini (vedi foto allegate). Degli incontri è stata data notizia mediante: - pubblicazione dell'invito sulla homepage del sito istituzionale dell'ente; - affissione di locandine nelle bacheche comunali e nei locali ed esercizi pubblici presenti sul territorio; - distribuzione di inviti nei locali ed esercizi pubblici e agli alunni delle scuole; - diffusione della notizia attraverso il sistema di comunicazione ipage ed i principali socialnetwork; 6. Pur avendo il Comune di Vaglia dato avvio al procedimento di approvazione dei nuovi strumenti di governo del territorio in data antecedente l'entrata in vigore del d.p.g.r. 4/R/2017, in un'ottica di collaborazione tra enti, si è ritenuto opportuno trasmettere al Garante regionale dell'informazione e della Partecipazione il programma della partecipazione previsto nel documento di avvio del procedimento via pec con lettera prot. 5083/2017 del 30.6.2017 ”.
Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, il Collegio ritiene che i ricorrenti non abbiano portato in giudizio elementi di prova sufficienti a dimostrare che non sia stata sufficientemente garantita la partecipazione della popolazione all’iter procedimentale di che trattasi.
Per quanto riguarda, inoltre, l’asserita violazione dell’art. 7 della l. n. 241 del 1990, il collegio si limita ad evidenziare che nei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio gli ordinari istituti partecipativi previsti dalla l. n. 241 del 1990 sono sostituiti dai peculiari istituti previsti dalla disciplina nazionale e, per il caso concreto, dalla l.r. n. 65 del 2014, che si concretizzano nella possibilità di presentare osservazioni.
Infine, per quanto riguarda la censura inerente l’asserita assenza di un “partner” facilitatore per il procedimento di partecipazione, in via preliminare si osserva che l’art. 37 della l.r. n. 65 del 2014 si limita a prescrivere la sola necessaria individuazione della figura del garante dell’informazione e della partecipazione e non anche di ulteriori soggetti.
Invero, l’art. 37 recita: “ Ai fini di cui all'articolo 36, la Regione, le province, la città metropolitana e i comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti istituiscono un proprio garante dell'informazione e della partecipazione, disciplinandone le funzioni con riferimento al regolamento di cui all'articolo 36, comma 4” .
Sul punto, il Comune di Vaglia ha evidenziato che, in ogni caso, il gruppo tecnico di progettazione individuato dall’Amministrazione si era impegnato in sede di conferimento dell’incarico a coadiuvare il procedimento di partecipazione e che, come sarebbe desumibile dai relativi verbali, locandine e riprese fotografiche, aveva preso parte agli incontri di partecipazione, in ciò assumendo il ruolo di partner-facilitatore nel confronto attivo con la cittadinanza e i portatori di interessi.
Anche tale censura pertanto non coglie nel segno.
5.- Con la quarta censura, in sintesi, i ricorrenti sostengono che il piano strutturale paleserebbe aspetti di evidente illogicità, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e di motivazione con specifico riferimento all’esclusione dal perimetro dell’abitato di Bivigliano dell’edificio e del terreno di proprietà e in usufrutto degli odierni ricorrenti.
In particolare, la scelta del Comune di Vaglia sarebbe contraria a quanto disposto dall’art. 4, comma 3 della l.r. n. 65 del 2014 poiché la continuità dell’edificato sarebbe, nel caso in esame, un dato di fatto, attestato dall’effettivo stato dei luoghi, correttamente preso in considerazione dalla decisione dello stesso Comune, adottata con la delibera di approvazione del precedente piano strutturale.
L’area de qua (nel cui ambito il precedente Regolamento Urbanistico aveva altresì riconosciuto una SUL) rientrerebbe nella categoria TR/5 (tessuto puntiforme) del Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T. approvato con D.C.R. n. 37 del 27.03.2015), ripetutamente ripresa e utilizzata, ovvero assunta come vincolante, dall’Amministrazione comunale anche nella redazione degli attuali piano strutturale e piano operativo.
Ad avviso dei ricorrenti, sarebbe del tutto illogica la scelta dell’attuale strumento urbanistico di escludere l’area di cui si discute dal perimetro urbano, considerato che la stessa avrebbe tutte le caratteristiche di omogeneità, ad esempio, le opere di urbanizzazione, che si riscontrano in analoghe categorie TR/5 facenti parte del territorio urbanizzato. Parimenti, secondo i ricorrenti, la decisione dell’Amministrazione sarebbe contraria al disposto del comma 5 del medesimo art. 4 della l.r. n. 65 del 2014 che, alla lettera b) , esclude dal territorio urbanizzato “ l’edificato sparso o discontinuo e le relative aree di pertinenza ” poiché l’area in questione non presenterebbe caratteristiche tali da poterne legittimare l’esclusione.
Secondo i ricorrenti, l’operato del Comune di Vaglia sarebbe censurabile anche sotto il profilo della violazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 luglio 2017, n. 32/R, recante Regolamento di attuazione delle disposizioni dell’articolo 62 e del Titolo V della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), poiché la decisione del Comune non avrebbe tenuto in debita considerazione né le “ perimetrazioni contenute nella carta del territorio urbanizzato ”, non presenti nella relazione del Responsabile del procedimento di cui all’art. 18, comma 2, l.r. n. 65 del 2014, né le “ caratteristiche fisiche effettive del territorio ”, come invece sarebbe dovuto avvenire ai sensi dell’art. 3, comma 2.
Infine, i ricorrenti lamentano la mancanza di motivazione delle operazioni compiute dall’Amministrazione Comunale, in violazione dell’art. 3, comma 3 del D.P.G.R 5 luglio 2017, n. 32/R, secondo il quale “ l’individuazione del perimetro di cui al comma 1 è definita nella relazione tecnica di cui all’art. 18, comma 2, della l.r. 65/2014, con la descrizione delle operazioni compiute adeguatamente motivate ”. La suddetta relazione, invece, riassumerebbe i “criteri” stabiliti dall’art. 4 della l.r. Toscana n. 65 del 2014 senza alcuna motivazione in ordine alle modalità concrete con le quali gli stessi erano stati applicati. Non sarebbero mai state pertanto rese note le motivazioni per le quali l’area di cui si discute, riguardante l’edificio ed il terreno insistente sulle particelle nn. 183 e 184 del foglio 26 di parte ricorrente, sia stata esclusa nell’ultimo piano adottato, inserita invece nel perimetro dell’UTOE di Bivigliano nel precedente piano strutturale.
6.- Con il quinto motivo di gravame, i ricorrenti sostengono che il Comune non abbia considerato in alcun modo la effettiva realtà dei luoghi in questione che non avrebbero alcuna vocazione agricola né alcuna possibilità di sfruttamento per alcun tipo di coltivazione, ma avrebbe altresì disatteso una serie di indici esistenti che mostrano come quell’area appartenga naturalmente al territorio urbanizzato del Comune di Bivigliano.
Più nello specifico, l’inserimento nel perimetro dell’abitato di Bivigliano dell’abitazione di Via dei Condotti 444/c e del terreno delle particelle nn. 183 e 184 del foglio 26 sarebbe giustificato dalla già avvenuta espansione del territorio urbanizzato della frazione di Bivigliano fino al tratto della strada vicinale vecchia di Montesenario ricompreso tra la Chiesa di AN OL (risalente al secolo XI, indice dell’antichità dell’insediamento sui luoghi di un non marginale nucleo abitativo) e la strada provinciale Pratolino-Bivigliano.
Secondo i ricorrenti, l’illogicità dell’attuale delimitazione si scontrerebbe anche con lo stato dei luoghi sotto un ulteriore aspetto: essa escluderebbe erroneamente dal territorio urbanizzato sia l’ampio svincolo tra la Via Fratelli Cervi e la Via dei Condotti, che delimita un’area attrezzata a verde dal Comune con ampie aiuole e panchine, che è parte integrante e indefettibile del territorio urbanizzato di proprietà comunale; sia l’abitazione vicina alla proprietà NO sita ai nn. 444 a) e b), il cui terreno di pertinenza (particelle nn. 616, 617, 139, 140) sarebbe destinato a verde in modo irreversibile, essendo stato trasformato in un ampio parco con alberi di alto fusto e piscina. Sarebbe quindi evidente, ad avviso dei ricorrenti, che esso non potrebbe essere aggregato al territorio rurale. Nel ricorso si evidenzia altresì che detta proprietà (edificio e parco annesso) confina a est con lo svincolo sopra descritto e l’area in esso ricompresa, a nord con la prosecuzione all’interno della frazione di Bivigliano della Via dei Condotti e a ovest con la particella n. 174, che il piano strutturale pone all’interno della perimetrazione dell’UTOE di Bivigliano e che essa pertanto non sarebbe affatto isolata nel territorio rurale del Comune, essendo delimitata da tre lati con il territorio urbanizzato di Bivigliano e verso sud con la strada vicinale, con le particelle nn. 183 e 184 sopra descritte di proprietà del sig. NO e con l’attuale abitazione di quest’ultimo. Anche questa, con il relativo resede, non sarebbe pertanto isolata all’interno del territorio rurale, come afferma l’Amministrazione, ma strettamente contigua al territorio urbanizzato, di cui sarebbe parte integrante.
Sul punto, in via preliminare, si osserva che ai sensi dell’art. 4, commi 3 e ss. della l.r. Toscana n. 65 del 2014 “ 3. Il territorio urbanizzato è costituito dai centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, le attrezzature e i servizi, i parchi urbani, gli impianti tecnologici, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria. 4. L'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato tiene conto delle strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana, ivi inclusi gli obiettivi di soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, laddove ciò contribuisca a qualificare il disegno dei margini urbani. 5. Non costituiscono territorio urbanizzato: a) le aree rurali intercluse, che qualificano il contesto paesaggistico degli insediamenti di valore storico e artistico, o che presentano potenziale continuità ambientale e paesaggistica con le aree rurali periurbane, così come individuate dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica dei comuni, nel rispetto delle disposizioni del PIT; b) l'edificato sparso o discontinuo e le relative aree di pertinenza ”.
Inoltre, come hanno evidenziato sia il Comune di Vaglia, sia i ricorrenti, l’art. 3 del D.P.G.R. 5 luglio 2017, n. 32R, dispone: “[...] 2. L’individuazione del perimetro di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto dell’articolo 4, commi 3, 4 e 5, della l.r. 65/2014, tenendo conto delle perimetrazioni contenute nella carta del territorio urbanizzato, del PIT, alla luce delle caratteristiche fisiche effettive del territorio e utilizzando riferimenti cartografici e topografici a scala adeguata, secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a). 3. L’individuazione del perimetro di cui al comma 1 è definita nella relazione tecnica di cui all’articolo 18, comma 2, della l.r. 65/2014, con la descrizione delle operazioni compiute, adeguatamente motivate, e con riferimento all’eventuale inserimento di aree funzionali alle strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana, di cui all’articolo 4, comma 4, della l.r. 65/2014 ”.
Ciò premesso, si osserva che dagli atti depositati in giudizio, risulta che, nell’ambito dell’atto di avvio del procedimento di cui all’art. 17 della l.r. n. 65 del 2014, i progettisti abbiano dato atto della intervenuta individuazione, seppur in via di prima definizione, del suddetto perimetro del territorio urbanizzato.
In particolare, nella relazione, a pagina 14, si legge: “ 4 Previsioni esterne al T.U. Sulla base dell’atto di indirizzo è stata condotta una verifica preliminare sommaria circa l’esigenza o meno di prevedere trasformazioni esterne al perimetro di territorio urbanizzato. A seguito di tale verifica e in considerazione del fatto che alcune previsioni aggiuntive risultano comunque riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 4 della L.R. 65/2014 e s.m.i., in particolare per quanto riguarda le strategie di definizione di margini sfrangiati e di riqualificazione di ambiti critici, si ritiene che non ricorrano eventuali ipotesi di trasformazione al di fuori del perimetro urbanizzato che comportino impegno di suolo non edificato. Pertanto in relazione a quanto sopra, in via preliminare non si ritiene necessario procedere alla convocazione di cui all’art. 25 della L.R.T. 65/2014. In via presuntiva si riporta una prima definizione di territorio urbanizzato” richiamando espressamente, quale elemento del quadro conoscitivo di riferimento, il PIT-PPR approvato con delibera del Consiglio regionale n. 37 del 2015 e la relativa ricognizione del territorio urbanizzato dallo stesso operata: “ parte 2 - Quadro conoscitivo - 6 Analisi degli strumenti della pianificazione territoriale - 6.1 Il piano di indirizzo territoriale con valenza paesaggistica. Il piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico P.I.T.) approvato con delibera del consiglio regionale n. 37 del 27/03/2015 persegue la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socio-economico sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, attraverso la riduzione dell’impegno di suolo, la conservazione, il recupero e la promozione degli aspetti e dei caratteri peculiari della identità sociale, culturale, manifatturiera, agricola e ambientale del territorio, dai quali dipende il valore del paesaggio toscano. In coerenza e in attuazione delle norme di governo del territorio, con riferimento alle condizioni di sostenibilità derivanti dalle invarianti strutturali di cui all’articolo 5 della l.r. 65/2014, il p.i.t. persegue uno sviluppo del territorio rurale e delle città capace di conciliare competitività, qualità ambientale e tutela paesaggistica ai fini di una miglior qualità della vita e del benessere della collettività. L’art. 88 della l.r.t. 65/2014 cita che il piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) è lo strumento di pianificazione territoriale della regione al quale si conformano le politiche regionali, i piani e i programmi settoriali che producono effetti territoriali, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica. Inoltre, il p.i.t. ha valore di piano paesaggistico ai sensi dell’articolo 135 del codice e dell’articolo 59 della stessa legge. Il piano è composto, oltre che da una parte strategica, da una parte statuaria in cui vengono disciplinati il patrimonio territoriale regionale e le invarianti strutturali di cui all’art. 5 della l.r.t. 65/2014. Le invarianti strutturali individuano i caratteri specifici, i principi generativi e le regole di riferimento per definire le condizioni di trasformabilità del patrimonio territoriale al fine di assicurarne la permanenza. Il p.i.t. della regione toscana individua quattro tipi di invarianti” .
Le modalità con le quali il gruppo di lavoro ha inteso procedere all’individuazione dei correlati perimetri sono chiaramente espresse nella relativa relazione di avvio (pagine 6-7, 12, 14 e 27) e, con ancora maggiore precisione, negli atti di adozione del piano strutturale.
Invero, gli articoli 16 e 17 recitano: “ Titolo 4 La definizione del perimetro del territorio urbanizzato e del territorio rurale. Art. 16. Disciplina generale. 1. Il P.S. individua con apposito segno grafico negli elaborati cartografici STA07N e STA07S in scala 1:10.000: il territorio urbanizzato in cui sono distinti: aree interne al perimetro del territorio urbanizzato riferibili all’art.4, c. 4 della L.R. 65/2014 (potenziali aree di riqualificazione e rigenerazione); edificato storicizzato. Il territorio rurale distinto in: nuclei rurali; centri e nuclei storici; ambiti periurbani; ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici; ambito del sistema dei versanti di Vaglia e della dorsale di Monte Senario; ambito delle pendici collinari verso la pianura fiorentina; ambito della dorsale di Monte Morello; aree conformi all’art. 25 della L.R. 65/2014 come da verbale del 19/07/2018; paesaggi agrari e pastorali di interesse storico (art. 12 P.T.C.P.). Art. 17. La perimetrazione del territorio urbanizzato 1. Il piano strutturale perimetra il territorio urbanizzato costituito dai centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti, le attrezzature e i servizi, i parchi urbani, gli impianti tecnologici, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria, tenuto conto delle strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana, ivi inclusi gli obiettivi di soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, laddove ciò contribuisca a qualificare il disegno dei margini urbani. 2. Non costituiscono in ogni caso territorio urbanizzato: le aree rurali intercluse, che qualificano il contesto paesaggistico degli insediamenti di valore storico e artistico, o che presentano potenziale continuità ambientale e paesaggistica con le aree rurali periurbane, così come individuate dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica dei comuni, nel rispetto delle disposizioni del P.I.T.; l'edificato sparso o discontinuo e le relative aree di pertinenza. 3. Il perimetro del territorio urbanizzato è rappresentato nell’elaborato grafico STA07 – Territorio urbanizzato e territorio rurale. 4. Gli insediamenti per i quali è stato riconosciuto il perimetro del territorio urbanizzato sono: Vaglia; Bivigliano; Viliani; Caselline; Fontebuona; Pratolino; Montorsoli” .
Inoltre, al paragrafo “ 9.1 La definizione del perimetro del territorio urbanizzato ” della relazione di approvazione si legge: “ La L.R. 65/2014 dispone che negli strumenti urbanistici comunali e intercomunali siano individuate alcune perimetrazioni per il riconoscimento e la classificazione delle forme insediative. Le perimetrazioni più interpretabili riguardano il territorio urbanizzato definito all’art. 4 della legge e all’art.3 del regolamento 32/R. In linea generale e di principio si ritiene che il nucleo concettuale fondamentale per tali riconoscimenti sia da trovare negli aggettivi “urbanizzato” e “rurale”. Alla nozione di urbanizzato si deve associare un contesto non semplicemente occupato da costruzioni ma caratterizzato da sufficiente complessità spaziale e funzionale, sia pure di recente costituzione, con presenza di reti e servizi riferibili appunto alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. In questo senso appare pertanto difficilmente perimetrabile come territorio urbanizzato un insediamento costituito da sole residenze o unità produttive in quantità modeste ma soprattutto prive di spazi pubblici e funzioni significative, ancorché derivanti legittimamente da strumenti di pianificazione. Costituendo un caso che la vigente legge non ammette come nuova previsione, dovrebbe essere considerato una anomalia insediativa estranea allo spirito che pervade l’intero impianto normativo e pianificatorio della regione Toscana. Pur disciplinandone la consistenza edilizia, tali insediamenti dovrebbero essere considerati appunto semplicemente come presenze edilizie non agricole in un contesto dominante di territorio agricolo. Fermo restando quanto appena detto, la restituzione del perimetro del territorio urbanizzato consta di alcuni criteri codificati ai sensi dell’art. 4 della l.r. 65/2014: ricognizione indiretta sullo stato dei luoghi desumibile dalla C.T.R. scala 1/2000 e ortofoto a analoga scala con ulteriore verifica per particolari casi su mappa catastale; ricognizione sullo stato della pianificazione desunto dalle planimetrie in scala 1/2000 degli strumenti urbanistici operativi vigenti; verifica dello stato di vigenza degli strumenti della pianificazione attuativa e delle aree/lotti per le quali siano stati rilasciati titoli abilitativi validi; verifica delle aree inedificate dotate di opere di urbanizzazione primaria anche parziali; riconoscimento dei “morfotipi” presenti nei tessuti edilizi; evidenziazione delle parti di perimetro per le quali ricorrano le condizioni e i requisiti di cui all’art.4 comma della l.r. 65/2014; profilo morfologico-funzionale delle previsioni proposte nelle aree di cui al punto 6. L’esito di tale lavoro di lettura ha portato ad individuare i perimetri del territorio urbanizzato al cui interno sono state codificate alcune aree, apparentemente libere da edificazione, con distinti simboli grafici in relazione agli standard esistenti…” .
Alla luce di tutto quanto sopra riportato, il Collegio non ritiene che sia ravvisabile l’addotta carenza di motivazione in ordine alla richiamata individuazione del perimetro del territorio urbanizzato.
Inoltre, tenuto conto degli estratti cartografici e delle riprese aeree depositate in giudizio, il Collegio ritiene che i ricorrenti non abbiano portato in giudizio elementi sufficienti per far ritenere irragionevole, arbitraria o viziata da travisamento dei fatti, la qualificazione dell’area in questione come “ esterna al perimetro del territorio urbanizzato ” e quale “ edificato sparso in territorio aperto ”, non costituente, come tale, anche ai sensi dell’art. 4 della l.r. n. 65 del 2014, territorio urbanizzato.
La presenza di urbanizzazioni (viabilità di accesso, sottoservizi) ad uso dell’immobile dei ricorrenti, ancorché necessari ai beni in titolarità, non fanno dell’area “ territorio urbanizzato ” ai sensi dell’art. 4 della l.r.Toscana n. 65 del 2014.
Sul punto, il Collegio ricorda che le scelte pianificatorie operate dai Comuni sono espressione di un ampio potere discrezionale e danno luogo ad apprezzamenti di merito, sindacabili solo a fronte di errori di fatto o abnormi illogicità (tra le tante, Cons. Stato, sez. II, 25 settembre 2024, n. 7787 e giurisprudenza citata; Id., sez. VII, 4 settembre 2024, n. 7382; T.A.R. Toscana, sez. I, 9 aprile 2024, n. 394).
Giova inoltre richiamare l’art. 1, comma 1 della l.r. Toscana n. 65 del 2014 che individua, fra i propri obiettivi, quello di “… garantire lo sviluppo sostenibile delle attività rispetto alle trasformazioni territoriali da esse indotte anche evitando il nuovo consumo di suolo, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio territoriale inteso come bene comune e l'uguaglianza di diritti all'uso e al godimento del bene stesso, nel rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future ”.
Va infine ricordato che l’art. 4 della medesima legge ammette l’utilizzo di suolo non edificato a fini insediativi o infrastrutturali solo nell’ambito del territorio urbanizzato individuato dal piano strutturale, tenuto conto delle relative indicazioni del piano di indirizzo territoriale (PIT), mentre per il territorio rurale sono ammessi solo gli specifici e limitati interventi di cui al titolo IV, capo III.
Ebbene, gli strumenti di pianificazione approvati dal Comune di Vaglia, del tutto legittimamente, si ispirano alle citate linee di indirizzo e prevedono, tra le proprie finalità, il contenimento del consumo di suolo.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, in conclusione, non risulta irragionevole, illogico o viziato da travisamento dei fatti o da difetto di istruttoria, l’inserimento dell’area di che trattasi nel territorio rurale del piano strutturale, senza che le precedenti, non attuate, destinazioni di piano possano incidere sulle attuali scelte pianificatorie, effettuate in coerenza con gli artt. 4 e 25 della l.r. n. 65 del 2014.
Anche tali censure pertanto non colgono nel segno.
6.- Con il sesto motivo di ricorso, i ricorrenti affermano che la schedatura del patrimonio edilizio del Comune non era stata effettuata in modo completo fino alla presentazione delle osservazioni da parte del Prof. NO in data 10.12.2018. In particolare, non erano stati registrati gli edifici siti in via dei Condotti 444/a e b e 444/c, il primo di proprietà di terze persone e il secondo appartenente alla famiglia NO, benché inseriti dal precedente piano strutturale nel perimetro dell’UTOE di Bivigliano e facilmente accessibili dalla via dei Condotti.
Ebbene, a parere dei ricorrenti, la mancata schedatura in fase di elaborazione del piano strutturale dei due detti immobili avrebbe illegittimamente condizionato la perimetrazione del territorio urbanizzato, impedendo che degli stessi fosse tenuto conto a tale fine.
Nel ricorso si afferma che, tuttavia, quando, in sede di controdeduzioni alle osservazioni al piano strutturale, il Consiglio comunale aveva corretto la classificazione di quegli edifici, non aveva rilevato l’errore ed aveva omesso di trarne le dovute conseguenze. In particolare, non avrebbe rivalutato, alla luce della classificazione di detti edifici, le caratteristiche degli stessi e dei terreni di pertinenza, la loro contiguità con il territorio urbanizzato e, dunque, avrebbe illegittimamente mantenuto l’esclusione dal territorio urbanizzato.
Le scelte dell’Amministrazione avrebbero condotto ad una disparità di trattamento laddove avevano escluso dal perimetro abitativo l’area di parte ricorrente includendovi invece edifici aventi analoghe caratteristiche nell’ambito del territorio dello stesso Comune.
Il Collegio precisa che una cosa è la completa schedatura delle caratteristiche degli edifici esistenti sul territorio comunale, altra cosa è la consapevolezza della loro presenza.
Dalle tavole allegate al piano operativo adottato, depositate in giudizio dall’Amministrazione comunale, emerge come l’edificio dei ricorrenti fosse presente nelle relative rappresentazioni grafiche, impiegate anche ai fini della individuazione del perimetro del territorio urbanizzato, senza che la ricognizione dei caratteri dell’immobile possa incidere su tale perimetro.
In ogni caso, l’Amministrazione comunale, a fronte della necessità di procedere alla schedatura di ulteriori edifici del patrimonio edilizio esistente, ivi compresi quelli del ricorrente, ha proceduto ad apposita riadozione del piano operativo con deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2018, n. 63, ma la classificazione del patrimonio edilizio esistente non incide sulla riferibilità degli immobili a edifici sparsi nel territorio rurale.
Anche tale censura pertanto non coglie nel segno.
7.- Con il settimo motivo di ricorso, i ricorrenti sostengono che l’Amministrazione comunale, nelle delibere 4 e 5 dell’11.02.2020, avrebbe assunto la conformità degli strumenti urbanistici al Piano Integrato Territoriale P.I.T. con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR), approvato con D.C.R. n. 37 del 27.03.2015 come un vincolo e, dunque, un limite che avrebbe dovuto rispettare nelle scelte adottate, ma che tale vincolo però non sussisterebbe.
Secondo i ricorrenti, il Comune, nell’esercizio della potestà ad esso attribuita, dovrebbe soltanto “tenere conto” (art. 3, comma 2 del D.P.G.R. n. 32R/2017) delle “ perimetrazioni contenute nella carta del territorio urbanizzato, del PIT ”, potendosene e dovendosene quindi discostare quando “ le caratteristiche fisiche effettive del territorio ” lo richiedono.
Nel ricorso si osserva che, in relazione alla determinazione del perimetro urbanizzato, il P.I.T. non potrebbe e di fatto non avrebbe vincolato il Comune di Vaglia, poiché il P.I.T. non contiene alcuna prescrizione in dettaglio per il Comune di Vaglia (che verrebbe citato in modo generico nei vari elaborati, senza che, tuttavia, risulti alcuna indicazione). Inoltre, la cartografia del P.I.T. avrebbe una scala di dimensioni tali che sarebbe assai difficile desumerne il dettaglio.
I ricorrenti evidenziano, tuttavia, che, anche a voler considerare le indicazioni che se ne possano trarre ingrandendo la cartografia, risulterebbe che l’Amministrazione comunale, in vari casi, avrebbe disatteso le previsioni del P.I.T., includendo nel perimetro urbanizzato anche elementi estranei al perimetro disegnato dallo stesso P.I.T.
In primo luogo si osserva che nella regione Toscana, dopo l’approvazione del piano paesaggistico regionale, gli atti di governo del territorio devono conformarsi allo strumento regionale.
Invero, ai sensi dell’art. 12, comma 4, della l.r. n. 65 del 2014: “ Nel rispetto del PIT e in conformità con i suoi contenuti di piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 145, comma 4, del Codice, nonché nel rispetto del PTC e del PTCM di riferimento, il comune approva: a) il piano strutturale; b) il piano strutturale intercomunale relativamente alle parti del territorio di propria competenza; c) il piano operativo; d) i piani attuativi; e) i piani e i programmi di settore e gli atti di programmazione comunali comunque denominati ”.
Anche gli 92 e 95 della l.r. n. 65 del 2014 recitano, rispettivamente: “ Il piano strutturale si compone del quadro conoscitivo, dello statuto del territorio di cui all'articolo 6 e della strategia dello sviluppo sostenibile…3. Lo statuto del territorio contiene, specificando rispetto al PIT, al PTC e al PTCM: a) il patrimonio territoriale comunale, e le relative invarianti strutturali, di cui all'articolo 5; b) la perimetrazione del territorio urbanizzato ai sensi dell'articolo 4; c) la perimetrazione dei centri e dei nuclei storici e dei relativi ambiti di pertinenza di cui all'articolo 66; d) la ricognizione delle prescrizioni del PIT, del PTC e del PTCM; e) le regole di tutela e disciplina del patrimonio territoriale, comprensive dell'adeguamento alla disciplina paesaggistica del PIT; f) i riferimenti statutari per l'individuazione delle UTOE e per le relative strategie… ” e “... Le previsioni del piano operativo sono supportate: a) dalla ricognizione e dalle disposizioni concernenti la tutela e la disciplina del patrimonio territoriale, in attuazione dell'articolo 92, comma 3, lettera e), compreso il recepimento delle previsioni del piano paesaggistico regionale, con particolare riferimento alle prescrizioni d'uso per la tutela dei beni paesaggistici …”.
Pertanto, è conforme alla stessa legge regionale che gli strumenti comunali diano atto del rispetto del P.I.T.-P.P.R.
Peraltro, come osservato dal Comune di Vaglia, per quanto riguarda la perimetrazione del territorio urbanizzato operata dal PIT-PPR, l’art. 3 del D.P.G.R. n. 32R/2017 chiarisce che “[…] L’individuazione del perimetro di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto dell’articolo 4, commi 3, 4 e 5, della l.r. 65/2014, tenendo conto delle perimetrazioni contenute nella carta del territorio urbanizzato, del PIT, alla luce delle caratteristiche fisiche effettive del territorio e utilizzando riferimenti cartografici e topografici a scala adeguata, secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a) ”, demandando, dunque, ulteriori e necessari approfondimenti all’Amministrazione comunale, approfondimenti che risultano essere stati svolti dal Comune di Vaglia in sede di elaborazione della pianificazione comunale.
In conclusione, non sono stati portati in giudizio elementi tali da far ritenere che il Comune di Vaglia, nell’individuazione del perimetro del territorio urbanizzato, abbia violato quanto previsto dall’articolo 4, commi 3, 4 e 5, della l.r. Toscana n. 65 del 2014 o abbia agito in modo da determinare situazioni di disparità di trattamento.
Anche tale censura pertanto non coglie nel segno.
8.- Con l’ottavo e ultimo motivo di ricorso, i ricorrenti infine evidenziano profili di illegittimità propri delle controdeduzioni alle osservazioni presentate dal prof. NO, approvate dal Comune di Vaglia con Delibera n. 18 del 05.04.2019.
Nel ricorso si afferma che, con le osservazioni al piano strutturale, il Prof. NO aveva specificatamente censurato la volontà reiettiva della pubblica amministrazione in riferimento alla omessa classificazione dell’edificio e alla esclusione dalla perimetrazione del territorio urbanizzato di Bivigliano delle particelle 183 e 184, ma il Comune sarebbe giunto all’adozione dei provvedimenti oggi impugnati, senza prima compiere alcuna valutazione in ordine alle specifiche censure mosse nelle predette osservazioni.
L’assenza di una seria ed effettiva considerazione delle caratteristiche dell’area emergerebbe anche dalla evidente contraddittorietà che caratterizzerebbe le controdeduzioni dell’Amministrazione in quanto nelle stesse si accoglierebbe parzialmente la classificazione dell’edificio di Via Condottti 444/c come facente parte del patrimonio edilizio esistente senza, tuttavia, contestualmente, inserire tale immobile e l’area adiacente all’interno del perimetro abitativo.
Secondo i ricorrenti, inoltre, sarebbero errati anche i riferimenti assunti nelle proprie controdeduzioni dal Comune a fondamento delle proprie scelte laddove afferma di averle compiute in coerenza con gli artt. 4 e 25 della l.r. Toscana n. 65 del 2014, poiché, in particolare, nel caso concreto, sarebbe inconferente il richiamo alla conferenza di copianificazione di cui all’art. 25.
Preliminarmente, si osserva che, secondo consolidata giurisprudenza, “ La regola dell'inesistenza di un obbligo specifico di motivazione delle scelte di piano vale anche per le osservazioni presentate dai privati, poiché, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, le osservazioni proposte dai cittadini nei confronti degli atti di pianificazione urbanistica non costituiscono veri e propri rimedi giuridici, ma semplici apporti collaborativi e, pertanto, il loro rigetto o il loro accoglimento non richiede una motivazione analitica, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali dello strumento pianificatorio (Cons. Stato, sez. IV, 18 giugno 2009, n. 4024)” (T.A.R. Firenze, sez. I, 8 ottobre 2024, n. 1127).
In ogni caso, il Collegio ritiene che non sia ravvisabile un difetto di motivazione in relazione alle controdeduzioni del Comune di Vaglia alle osservazioni dei ricorrenti. In esse, invero, si legge: “ Sintesi dell’osservazione. L’osservazione lamenta la mancata classificazione degli immobili di via Condotti, nonché la mancata inclusione, anche della luce della pregressa pianificazione, della proprietà entro il perimetro del sistema insediativo”: “Istruttoria e parere tecnico. Riguardo la classificazione degli immobili evidenziati si fa presente che nel corso del procedimento di formazione del Piano operativo è stata emendata la schedatura del patrimonio edilizio esistente (DCC n. 63 del 29.11.2018 - Riadozione parziale, ai sensi dell’art.19 L.R. 65/2014, a seguito di errori materiali – BURT n. 50 del 12.12.2018), con l’inserimento anche degli immobili di via dei Condotti richiamati nell’osservazione (Schede A228 e A229), che sono dunque compiutamente riconosciuti e disciplinati dallo strumento. L’osservazione pare dunque trovare parziale accoglimento, per la richiesta, anche in conseguenza dell’accoglimento dell’osservazione d’ufficio relativa al Titolo 3 “Classificazione del patrimonio edilizio esistente”, punto 8 delle NTA, con la quale si propone di inserire nel presente Titolo delle NTA del Piano operativo uno specifico articolo relativo a Edifici e manufatti sparsi nel territorio rurale non disciplinati dalla schedatura al fine di ovviare all’eventuale carenza di classificazione e relativa disciplina di edifici sparsi nel territorio rurale. Per quanto concerne la perimetrazione del territorio urbanizzato, l’area appare correttamente inserita in territorio rurale dal Piano strutturale, in quanto obiettivamente ricadente all’interno di territorio agricolo, senza che le precedenti, non attuate, destinazioni di Piano possano incidere sulle attuali scelte effettuate in coerenza con gli artt. 4 e 25 L.R. 65/2014. Per inciso, la lamentata carenza di partecipazione non pare in effetti condivisibile, atteso che l’iter pianificatorio è stato accompagnato da idonee forme di partecipazione delle comunità locali. L’osservazione è parzialmente accolta in relazione alla schedatura del p.e.e. L’osservazione è pertanto meritevole di parziale accoglimento”. Non è peraltro ravvisabile un onere aggravato di motivazione delle scelte pianificatorie operate a causa di una peculiare situazione di affidamento in capo al privato” .
Sul punto, la giurisprudenza ha avuto occasione di evidenziare che rientra: “ nella piena discrezionalità dell’Ente imprimere ad una determinata zona un certo regime urbanistico-edilizio: per tale ragione, la destinazione data dagli strumenti urbanistici alle singole aree del territorio non necessita di apposita motivazione, salvo che particolari situazioni abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni. Le uniche evenienze che richiedono una più incisiva e singolare motivazione degli strumenti urbanistici generali sono rappresentate dai seguenti casi: dal superamento degli standard minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968; dalla lesione dell'affidamento qualificato del privato derivante da convenzioni di lottizzazione o accordi di diritto privato intercorsi con il Comune, o delle aspettative nascenti da giudicati di annullamento di concessioni edilizie o di silenzio rifiuto su una domanda di concessione; dalla modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo”, precisando che “ Nessun affidamento deriva, invece, dalla diversa destinazione urbanistica pregressa della medesima area, rispetto alla quale l’amministrazione conserva ampia discrezionalità, ben potendo apportare modificazioni peggiorative rispetto agli interessi del proprietario, titolare di una generica aspettativa generica al mantenimento della destinazione urbanistica gradita, ovvero a una reformatio in melius, analoga a quella di ogni altro proprietario di aree che aspiri ad una utilizzazione comunque proficua dell'immobile. Ai fini della legittimità di nuove scelte di pianificazione, non è pertanto richiesta un’indagine individuale su ogni singola area al fine di giustificarne la sua specifica idoneità a soddisfare esigenze pubbliche, né può essere invocata la c.d. polverizzazione della motivazione, la quale si porrebbe in contrasto con la natura generale dell'atto di pianificazione o di governo del territorio” (T.A.R. Toscana, sez. I, 1° febbraio 2016, n. 176; 28 gennaio 2016, n. 146; si tratta di soluzione consolidata: per la giurisprudenza della Terza Sezione, si veda T.A.R. Toscana, sez. III, 26 marzo 2012, n. 605)” (T.A.R. Firenze, sez. I, 15 luglio 2024, n. 882) e evidenziando ulteriormente che “[…] l'onere di motivazione gravante sull'amministrazione in sede di adozione di uno strumento urbanistico, salvo i casi in cui esse incidano su zone territorialmente circoscritte ledendo legittime aspettative, è di carattere generale e risulta soddisfatto con l'indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte effettuate, senza necessità di una motivazione puntuale e "mirata" (Cons. Stato, sez. IV, 3 novembre 2008 n. 5478). Come già affermato dal questo Giudice (Cons. Stato, 8 giugno 2011 n. 3497), "le scelte urbanistiche, dunque, richiedono una motivazione più o meno puntuale a seconda che si tratti di previsioni interessanti la pianificazione in generale ovvero un'area determinata, ovvero qualora incidano su aree specifiche, ledendo legittime aspettative; così come mentre richiede una motivazione specifica una variante che interessi aree determinate del PRG., per le quali quest'ultimo prevedeva diversa destinazione (a maggior ragione in presenza di legittime aspettative dei privati), non altrettanto può dirsi allorché la destinazione di un'area muta per effetto della adozione di un nuovo strumento urbanistico generale, che provveda ad una nuova e complessiva definizione del territorio comunale. Né, d'altra parte, una destinazione di zona precedentemente impressa determina l'acquisizione, una volta e per sempre, di una aspettativa di edificazione non più mutabile, essendo appunto questa modificabile (oltre che in variante) con un nuovo PRG, conseguenza di una nuova e complessiva valutazione del territorio, alla luce dei mutati contesti e delle esigenze medio tempore sopravvenute " (Cons. Stato, sez. VII, 15 gennaio 2024, n. 490).
Più nello specifico, il Collegio ritiene che non integri una posizione di peculiare affidamento l’aver, negli anni passati, richiesto titoli edilizi, negati dal Comune (come riconosciuto nello stesso ricorso). Peraltro, agli atti, non risulta neppure che detti dinieghi siano stati successivamente impugnati.
Né, infine, il Collegio ravvisa una contraddittorietà nell’aver proceduto alla ricognizione dei beni dei ricorrenti quali patrimonio edilizio esistente e l’aver escluso gli stessi dal perimetro del territorio urbanizzato. Invero, anche ai sensi dell’art. 4 della l.r. n. 65 del 2014, non tutto il patrimonio edilizio esistente deve ricadere necessariamente in territorio urbanizzato.
Anche tale motivo pertanto risulta privo di pregio.
9.- In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
10.- Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in favore del Comune di Vaglia. Si compensano con la Regione Toscana che non si è costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Vaglia liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00), più accessori di legge. Compensa le spese con la Regione Toscana.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Flavia Risso, Consigliere, Estensore
Silvia De Felice, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Flavia Risso | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO