Articolo 232 del Codice della strada
Articolo 218Articolo 218 ter
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1 gennaio 1993
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1 ottobre 1993
Art. 232. ((Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione)) 1. In tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presente codice, e' demandata ai Ministri competenti l'emanazione di norme regolamentari di esecuzione o di attuazione nei limiti delle proprie competenze, le relative disposizioni sono emanate nel termine di ((dodici)) mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvi i diversi termini fissati dal medesimo.
2. I decreti di cui al comma 1, nonche' quelli previsti dall'art. 3 ((, comma 2,)) della legge delega 13 giugno 1991, n. 190, entrano in vigore dopo sei mesi dalla loro ((pubblicazione)) .
3. Fino alla scadenza del termine di applicazione, rimangono in vigore nelle singole materie le disposizioni regolamentari previgenti, salvo quanto diversamente stabilito dagli articoli da 233 a 239.
Entrata in vigore il 1 ottobre 1993
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