Versione
1 gennaio 1993
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1 ottobre 1993
1 ottobre 1993
Art. 232. ((Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione)) 1. In tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presente codice, e' demandata ai Ministri competenti l'emanazione di norme regolamentari di esecuzione o di attuazione nei limiti delle proprie competenze, le relative disposizioni sono emanate nel termine di ((dodici)) mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvi i diversi termini fissati dal medesimo.
2. I decreti di cui al comma 1, nonche' quelli previsti dall'art. 3 ((, comma 2,)) della legge delega 13 giugno 1991, n. 190, entrano in vigore dopo sei mesi dalla loro ((pubblicazione)) .
3. Fino alla scadenza del termine di applicazione, rimangono in vigore nelle singole materie le disposizioni regolamentari previgenti, salvo quanto diversamente stabilito dagli articoli da 233 a 239.
2. I decreti di cui al comma 1, nonche' quelli previsti dall'art. 3 ((, comma 2,)) della legge delega 13 giugno 1991, n. 190, entrano in vigore dopo sei mesi dalla loro ((pubblicazione)) .
3. Fino alla scadenza del termine di applicazione, rimangono in vigore nelle singole materie le disposizioni regolamentari previgenti, salvo quanto diversamente stabilito dagli articoli da 233 a 239.
Commentario • 1
- 1. Parere sulla Normativa del 20/02/2013 - rif. AG 37/2012Autorità nazionale anticorruzione · 20 febbraio 2013 · 0.7991846
Alla Confindustria Basilicata e Alla SOGIN S.P.A. AG 37/12 20/02/2013 Oggetto: richiesta di parere ai sensi del Regolamento interno sulla istruttoria dei quesiti giuridici – Confindustria Basilicata – Ente aggiudicatore nei settori speciali – Sistemi di qualificazione ex art. 340 D.P.R. 207/2010 e art. 232 D.lgs 163/2006 – Richiesta di requisiti di certificazione di qualità aziendale In esito all'istanza di parere in oggetto, si comunica che il Consiglio dell'Autorità, nella seduta del 20 febbraio 2013, ha approvato le seguenti considerazioni. Con nota acquisita al prot. gen. n. 92814, in data 27 settembre 2012, Confindustria Basilicata ha sottoposto all'Autorità una richiesta di parere …
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Giurisprudenza • 22
- 1. Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17889Provvedimento: 1 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA DECIMA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott. NI GA, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 45437 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente TRA Parte_1 con sede in Roma, Via di Valle Lupara n. 10, codice fiscale P.IVA_1 , in persona del legale rappresentante, Sig. Parte_2 (Avv. Alberto Giulio Cianci) RIASSUMENTE E CP_1 nata a [...] il [...], codice fiscale C.F._1 (Avvocati Rocco Falotico e Michela Falotico) RESISTENTE Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 27.5.2025 svolta in forma scritta a norma dell'art.127 ter c.p.c. Per Parte_1 …Leggi di più...
- art. 23 D.Lgs. 285/1992·
- pubblicità su veicoli·
- nullità contratto per violazione norme imperative·
- competenza tribunale·
- compensazione spese processuali·
- art. 57 D.P.R. 495/1992·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- impossibilità sopravvenuta della prestazione