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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 30/09/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2809/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. ENNIO RICCI PRESIDENTE
DOTT. FLORIANA CONSOLANTE GIUDICE.
DOTT.SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2809/2023 R.G.A.C. vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Michela Piscitelli e Parte_1
Vincenzo Piscitelli, presso i quali elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Luigi Fucci presso il Controparte_1
quale elettivamente domicilia
RESISTENTE con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: «Separazione giudiziale».
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso depositato in data 7.9.23, adiva questo Tribunale affinché fosse Parte_1
dichiarata la separazione personale tra lei e il coniuge , con addebito al marito Controparte_1
con il quale si era unita in matrimonio in data 4.8.2001 e dalla cui unione erano nati tre figli ( , Per_1
n. 15.10.2002, , n. 29.10.2006, n. 19.7.2009); deduceva che la causa del Per_2 Persona_3 fallimento dell'unione tra i coniugi era da rinvenire esclusivamente nel comportamento del pagina 1 di 6 , caratterizzato negli anni da disinteresse, vessazioni, violenze fisiche e psichiche e da CP_1
tradimenti; chiedeva, tra l'altro, l'affidamento condiviso dei figli minori e il versamento da parte del di un contributo per il loro mantenimento di complessivi euro 750,00 mensili, oltre spese CP_1
straordinarie al 50%.
Costituitosi in giudizio, il contestava la versione dei fatti fornita dalla ricorrente, CP_1
lamentando una condotta della moglie contraria ai doveri coniugali;
chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito alla e l'affidamento esclusivo dei figli minori in proprio favore. Pt_1
Disposti accertamenti tramite i servizi sociali territorialmente competenti ed ascoltati i minori, con provvedimento del 19 aprile 2024 venivano emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti con cui si autorizzavano i coniugi a vivere separati, si affidavano i figli minori e ad Per_2 Persona_3
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, si assegnava la casa familiare sita in Airola alla via Sandro Pertini n. 16 alla e si poneva a carico del resistente un contributo per Pt_1
il mantenimento dei figli minori di euro 500,00, con onere invece di mantenimento diretto per la figlia maggiorenne convivente con il padre.
Espletata l'attività istruttoria ammessa, all'udienza del 10 marzo 2025 la causa è stata riservata in decisione.
Ciò posto, la domanda di separazione è fondata e, per l'effetto, va accolta.
Alla luce del pluriennale distacco morale dei coniugi si evince chiaramente l'insussistenza della communio omnis vitae, ossia l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (art. 151, co.1, c.c.).
All'udienza di comparizione, del resto, falliva il tentativo di conciliazione, senza che mai più i coniugi abbiano manifestato intento diverso da quello di separarsi.
Le domande di addebito.
E' noto che, ai sensi dell'art. 151 c.c., il Giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale coniuge essa sia addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio.
E' ormai consolidato il principio secondo cui non è sufficiente a tal fine la sola prova della violazione dei doveri coniugali, ma è altresì necessario dimostrare che detta violazione sia causa diretta del fallimento della convivenza.
Ed invero, affinché possa essere accolta la domanda di addebito occorre la prova rigorosa del nesso causale tra la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il suo naufragio (cfr. tra le altre
Cass. 18074/14; Cass. 8862/2012; Cass. 8873/2012; Cass. 21245/2010).
Sul punto la giurisprudenza ha precisato che «ai fini dell'addebitabilità della separazione il
Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal
pagina 2 di 6 comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa»
(Cass. 2012 n. 8862; Cass. 2012 n. 8873; Cass. Sez. I, 2008, n. 14042, conf. Cass. Sez. I, 2010, n.
21245; Cass. 2001, n. 12130; Cass. Sez. I, 1999, n 7566, Cass. Sez.I 1998 n. 10742).
Sotto il profilo processuale è stato precisato che “In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. n. 16691 del 5.8.2020).
Ciò posto, nella specie, è fondata la domanda di addebito avanzata dalla moglie, che imputa la fine del rapporto matrimoniale al comportamento aggressivo e violento posto in essere negli anni dal marito.
Ed invero, i figli e , ascoltati all'udienza del 6 marzo 2024, hanno riferito Per_2 Persona_3
che il padre in passato aveva alzato le mani sia nei loro confronti che della madre;
ha precisato Per_2
che da piccola aveva raccontato a scuola e al catechismo che il padre metteva le mani addosso alla madre e alla sorella e le maestre del catechismo lo avevano riferito alla madre che si era Per_1
vergonata per questo;
ha precisato che, quando il padre viveva con loro e si arrabbiava Persona_3
con la madre e loro provavano a difenderla, lui perdeva la ragione e alzava le mani.
Ancora, la teste , amica di famiglia, sentita all'udienza del 16 ottobre 2024, ha Testimone_1
dichiarato di vivere nello stesso palazzo della madre della ricorrente, dove stavano spesso i bambini e di aver sentito sulle scale qualche volta il offendere la moglie utilizzando brutte parole;
ha CP_1
dichiarato che i figli della coppia andavano da lei piangendo e le riferivano che il padre aveva dato le botte alla madre.
Alla luce di quanto emerso dagli atti, deve essere accolta la domanda di addebito della ricorrente, potendosi certamente ritenere provata una condotta quantomeno aggressiva del CP_1
nei confronti della moglie, condotta che rappresenta certamente una violazione grave ed inaccettabile dei doveri nascenti dal matrimonio.
Deve invece essere disattesa la domanda di addebito formulata dal resistente, pur non riproposta in sede di comparse conclusionali, che imputa invece la fine del rapporto coniugale ad asserite condotte della moglie contrarie ai doveri coniugali.
pagina 3 di 6 Nulla invero è stato provato sul punto, né parte resistente ha articolato prove, non potendosi ritenere certamente sufficienti a tal fine gli sms relativi ad una conversazione intervenuta tra la moglie ed un terzo soggetto.
L'affidamento del figlio minore e l'assegnazione della casa coniugale.
In via preliminare va evidenziato che nelle more del giudizio, oltre alla prima figlia già Per_1
maggiorenne, anche la seconda figlia (n. 29.10.2006) è diventata maggiorenne e che pertanto Per_2
nulla deve disporsi in ordine al suo affido, alla sua collocazione e alla relativa disciplina del diritto di visita.
Il figlio minore , attualmente di anni 16, allo stato, come disposto nell'ordinanza Persona_3
del 19.04.2024, è stato affidato in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso la madre.
Nel corso del giudizio non sono emersi elementi nuovi sulla base dei quali poter disporre una modifica dell'attuale regolamentazione, modifica peraltro neanche richiesta dalle parti, nè sono emersi profili di criticità tali da giustificare la deroga all'affidamento condiviso, neppure invocato dalla ricorrente.
Parimenti va confermata la disciplina del diritto di visita che attualmente prevede, sulla base della volontà manifestata in udienza da , che il padre possa tenere il figlio almeno due Persona_3 pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola fino alle 20.00, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore, nonché la domenica a settimane alternate dalle 10.00 alle 21.00, avendo manifestato la volontà di non voler dormire dal padre. Persona_3
Va altresì confermata l'assegnazione della casa familiare sita in Airola alla via Sandro Pertini
16 alla ricorrente.
E' appena il caso di precisare che l'assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti che siano conviventi con il genitore richiedente l'assegnazione, non rilevando la proprietà dell'immobile, atteso che l'assegnazione è indissolubilmente legata all'interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente familiare e a quel complesso di comfort e di servizi che durante la convivenza ha caratterizzato lo standard di vita familiare.
La misura dell'assegno di mantenimento in favore dei figli.
L'ordinanza del 19 aprile 2024, confermata in sede di reclamo con provvedimento della Corte
d'Appello di Napoli del 18.9.24, come dedotto dalla ricorrente, ha posto a carico del resistente l'onere di corrispondere a titolo di mantenimento dei figli (all'epoca minorenne) e la Per_2 Persona_3
pagina 4 di 6 somma mensile di euro 500,00, nonchè l'onere di mantenimento diretto della figlia (convivente Per_1
con il padre), oltre spese straordinarie nella misura del 50%.
E' noto che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della loro maggiore età, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria, della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipenda da un comportamento inerte o di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 4765 del 2002, n. 8221, n. 24498 del 2006, n. 1830 del
2011; Cass. Sez. I19589/2011).
Nella specie, in assenza di nuovi elementi, deve confermarsi l'importo di euro 500,00 a carico del per il mantenimento di e e l'onere di contribuzione diretta per CP_1 Per_2 Persona_3
. Per_1
Ogni altra questione, comprese quelle relative ad eventuali pretese restitutorie, esula dalla cognizione del presente giudizio.
E' stato invero precisato che in difetto di un vincolo di connessione forte tale da giustificare il simultaneus processusus, non è dato statuire nel processo sulla domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio, soggetto al rito camerale, su altre domande attinenti alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali tra i coniugi, quali pretese restitutorie, di indebito arricchimento, di divisione di beni comuni ovvero aventi ad oggetto l'accertamento della proprietà di beni (cfr. tra le altre Cass. n.
18870/14; Cass. n. 27386/2014; Cass. n. 2155/10).
Deve infine essere dichiarata inammissibile la domanda di “affidamento” del gatto, non consentendo l'attuale disciplina normativa al giudice investito della domanda di separazione di disporre in merito a domande relative alla gestione e all'accudimento degli animali domestici, esulando tali aspetti dal thema decidendum.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022 (valore indeterminato-bassa complessità; fase di studio euro 851,00, fase introduttiva euro 602,00, fase istruttoria euro 903,00, fase decisionale euro 1.453,00)
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 2809/2023 R.G.A.C., promosso da contro , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così provvede;
- dichiara la separazione personale dei coniugi;
-addebita la separazione a;
Controparte_1
-rigetta la domanda di addebito formulata dal resistente;
-conferma l'ordinanza del 19 aprile 2024 in punto di affidamento del figlio minore, del suo collocamento, della disciplina del diritto di visita e dell'assegnazione della casa coniugale;
- conferma l'ordinanza del 19 aprile 2024 in punto di assegno di mantenimento per i figli;
- dichiara inammissibile la domanda di affidamento del gatto;
-condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che si liquidano nella somma di euro 3.809,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Benevento, 29 settembre 2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Enrica Nasti Il Presidente
dott. Ennio Ricci
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. ENNIO RICCI PRESIDENTE
DOTT. FLORIANA CONSOLANTE GIUDICE.
DOTT.SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2809/2023 R.G.A.C. vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Michela Piscitelli e Parte_1
Vincenzo Piscitelli, presso i quali elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Luigi Fucci presso il Controparte_1
quale elettivamente domicilia
RESISTENTE con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: «Separazione giudiziale».
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso depositato in data 7.9.23, adiva questo Tribunale affinché fosse Parte_1
dichiarata la separazione personale tra lei e il coniuge , con addebito al marito Controparte_1
con il quale si era unita in matrimonio in data 4.8.2001 e dalla cui unione erano nati tre figli ( , Per_1
n. 15.10.2002, , n. 29.10.2006, n. 19.7.2009); deduceva che la causa del Per_2 Persona_3 fallimento dell'unione tra i coniugi era da rinvenire esclusivamente nel comportamento del pagina 1 di 6 , caratterizzato negli anni da disinteresse, vessazioni, violenze fisiche e psichiche e da CP_1
tradimenti; chiedeva, tra l'altro, l'affidamento condiviso dei figli minori e il versamento da parte del di un contributo per il loro mantenimento di complessivi euro 750,00 mensili, oltre spese CP_1
straordinarie al 50%.
Costituitosi in giudizio, il contestava la versione dei fatti fornita dalla ricorrente, CP_1
lamentando una condotta della moglie contraria ai doveri coniugali;
chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito alla e l'affidamento esclusivo dei figli minori in proprio favore. Pt_1
Disposti accertamenti tramite i servizi sociali territorialmente competenti ed ascoltati i minori, con provvedimento del 19 aprile 2024 venivano emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti con cui si autorizzavano i coniugi a vivere separati, si affidavano i figli minori e ad Per_2 Persona_3
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, si assegnava la casa familiare sita in Airola alla via Sandro Pertini n. 16 alla e si poneva a carico del resistente un contributo per Pt_1
il mantenimento dei figli minori di euro 500,00, con onere invece di mantenimento diretto per la figlia maggiorenne convivente con il padre.
Espletata l'attività istruttoria ammessa, all'udienza del 10 marzo 2025 la causa è stata riservata in decisione.
Ciò posto, la domanda di separazione è fondata e, per l'effetto, va accolta.
Alla luce del pluriennale distacco morale dei coniugi si evince chiaramente l'insussistenza della communio omnis vitae, ossia l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (art. 151, co.1, c.c.).
All'udienza di comparizione, del resto, falliva il tentativo di conciliazione, senza che mai più i coniugi abbiano manifestato intento diverso da quello di separarsi.
Le domande di addebito.
E' noto che, ai sensi dell'art. 151 c.c., il Giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale coniuge essa sia addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio.
E' ormai consolidato il principio secondo cui non è sufficiente a tal fine la sola prova della violazione dei doveri coniugali, ma è altresì necessario dimostrare che detta violazione sia causa diretta del fallimento della convivenza.
Ed invero, affinché possa essere accolta la domanda di addebito occorre la prova rigorosa del nesso causale tra la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il suo naufragio (cfr. tra le altre
Cass. 18074/14; Cass. 8862/2012; Cass. 8873/2012; Cass. 21245/2010).
Sul punto la giurisprudenza ha precisato che «ai fini dell'addebitabilità della separazione il
Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal
pagina 2 di 6 comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa»
(Cass. 2012 n. 8862; Cass. 2012 n. 8873; Cass. Sez. I, 2008, n. 14042, conf. Cass. Sez. I, 2010, n.
21245; Cass. 2001, n. 12130; Cass. Sez. I, 1999, n 7566, Cass. Sez.I 1998 n. 10742).
Sotto il profilo processuale è stato precisato che “In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. n. 16691 del 5.8.2020).
Ciò posto, nella specie, è fondata la domanda di addebito avanzata dalla moglie, che imputa la fine del rapporto matrimoniale al comportamento aggressivo e violento posto in essere negli anni dal marito.
Ed invero, i figli e , ascoltati all'udienza del 6 marzo 2024, hanno riferito Per_2 Persona_3
che il padre in passato aveva alzato le mani sia nei loro confronti che della madre;
ha precisato Per_2
che da piccola aveva raccontato a scuola e al catechismo che il padre metteva le mani addosso alla madre e alla sorella e le maestre del catechismo lo avevano riferito alla madre che si era Per_1
vergonata per questo;
ha precisato che, quando il padre viveva con loro e si arrabbiava Persona_3
con la madre e loro provavano a difenderla, lui perdeva la ragione e alzava le mani.
Ancora, la teste , amica di famiglia, sentita all'udienza del 16 ottobre 2024, ha Testimone_1
dichiarato di vivere nello stesso palazzo della madre della ricorrente, dove stavano spesso i bambini e di aver sentito sulle scale qualche volta il offendere la moglie utilizzando brutte parole;
ha CP_1
dichiarato che i figli della coppia andavano da lei piangendo e le riferivano che il padre aveva dato le botte alla madre.
Alla luce di quanto emerso dagli atti, deve essere accolta la domanda di addebito della ricorrente, potendosi certamente ritenere provata una condotta quantomeno aggressiva del CP_1
nei confronti della moglie, condotta che rappresenta certamente una violazione grave ed inaccettabile dei doveri nascenti dal matrimonio.
Deve invece essere disattesa la domanda di addebito formulata dal resistente, pur non riproposta in sede di comparse conclusionali, che imputa invece la fine del rapporto coniugale ad asserite condotte della moglie contrarie ai doveri coniugali.
pagina 3 di 6 Nulla invero è stato provato sul punto, né parte resistente ha articolato prove, non potendosi ritenere certamente sufficienti a tal fine gli sms relativi ad una conversazione intervenuta tra la moglie ed un terzo soggetto.
L'affidamento del figlio minore e l'assegnazione della casa coniugale.
In via preliminare va evidenziato che nelle more del giudizio, oltre alla prima figlia già Per_1
maggiorenne, anche la seconda figlia (n. 29.10.2006) è diventata maggiorenne e che pertanto Per_2
nulla deve disporsi in ordine al suo affido, alla sua collocazione e alla relativa disciplina del diritto di visita.
Il figlio minore , attualmente di anni 16, allo stato, come disposto nell'ordinanza Persona_3
del 19.04.2024, è stato affidato in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso la madre.
Nel corso del giudizio non sono emersi elementi nuovi sulla base dei quali poter disporre una modifica dell'attuale regolamentazione, modifica peraltro neanche richiesta dalle parti, nè sono emersi profili di criticità tali da giustificare la deroga all'affidamento condiviso, neppure invocato dalla ricorrente.
Parimenti va confermata la disciplina del diritto di visita che attualmente prevede, sulla base della volontà manifestata in udienza da , che il padre possa tenere il figlio almeno due Persona_3 pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola fino alle 20.00, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore, nonché la domenica a settimane alternate dalle 10.00 alle 21.00, avendo manifestato la volontà di non voler dormire dal padre. Persona_3
Va altresì confermata l'assegnazione della casa familiare sita in Airola alla via Sandro Pertini
16 alla ricorrente.
E' appena il caso di precisare che l'assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti che siano conviventi con il genitore richiedente l'assegnazione, non rilevando la proprietà dell'immobile, atteso che l'assegnazione è indissolubilmente legata all'interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente familiare e a quel complesso di comfort e di servizi che durante la convivenza ha caratterizzato lo standard di vita familiare.
La misura dell'assegno di mantenimento in favore dei figli.
L'ordinanza del 19 aprile 2024, confermata in sede di reclamo con provvedimento della Corte
d'Appello di Napoli del 18.9.24, come dedotto dalla ricorrente, ha posto a carico del resistente l'onere di corrispondere a titolo di mantenimento dei figli (all'epoca minorenne) e la Per_2 Persona_3
pagina 4 di 6 somma mensile di euro 500,00, nonchè l'onere di mantenimento diretto della figlia (convivente Per_1
con il padre), oltre spese straordinarie nella misura del 50%.
E' noto che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della loro maggiore età, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria, della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipenda da un comportamento inerte o di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 4765 del 2002, n. 8221, n. 24498 del 2006, n. 1830 del
2011; Cass. Sez. I19589/2011).
Nella specie, in assenza di nuovi elementi, deve confermarsi l'importo di euro 500,00 a carico del per il mantenimento di e e l'onere di contribuzione diretta per CP_1 Per_2 Persona_3
. Per_1
Ogni altra questione, comprese quelle relative ad eventuali pretese restitutorie, esula dalla cognizione del presente giudizio.
E' stato invero precisato che in difetto di un vincolo di connessione forte tale da giustificare il simultaneus processusus, non è dato statuire nel processo sulla domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio, soggetto al rito camerale, su altre domande attinenti alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali tra i coniugi, quali pretese restitutorie, di indebito arricchimento, di divisione di beni comuni ovvero aventi ad oggetto l'accertamento della proprietà di beni (cfr. tra le altre Cass. n.
18870/14; Cass. n. 27386/2014; Cass. n. 2155/10).
Deve infine essere dichiarata inammissibile la domanda di “affidamento” del gatto, non consentendo l'attuale disciplina normativa al giudice investito della domanda di separazione di disporre in merito a domande relative alla gestione e all'accudimento degli animali domestici, esulando tali aspetti dal thema decidendum.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022 (valore indeterminato-bassa complessità; fase di studio euro 851,00, fase introduttiva euro 602,00, fase istruttoria euro 903,00, fase decisionale euro 1.453,00)
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 2809/2023 R.G.A.C., promosso da contro , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così provvede;
- dichiara la separazione personale dei coniugi;
-addebita la separazione a;
Controparte_1
-rigetta la domanda di addebito formulata dal resistente;
-conferma l'ordinanza del 19 aprile 2024 in punto di affidamento del figlio minore, del suo collocamento, della disciplina del diritto di visita e dell'assegnazione della casa coniugale;
- conferma l'ordinanza del 19 aprile 2024 in punto di assegno di mantenimento per i figli;
- dichiara inammissibile la domanda di affidamento del gatto;
-condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che si liquidano nella somma di euro 3.809,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Benevento, 29 settembre 2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Enrica Nasti Il Presidente
dott. Ennio Ricci
pagina 6 di 6