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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 08/04/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1467/2020 promossa da:
nata a [...] il [...] (c.f. ), in Parte_1 C.F._1
proprio e nella qualità di genitrice esercente la responsabilità genitoriale sul minore Per_1
, nato a [...] il [...] (c.f. e
[...] C.F._2
nato a [...] il [...] (c.f. ) tutti Parte_2 C.F._3
residenti a [...], nella qualità di congiunti del Sig.
nato a [...] il [...] (c.f. ) Persona_2 C.F._4
e deceduto in occasione di sinistro stradale del 5/4/2019, rappresentati e difesi, per mandato in atti dall'Avv. Andrea Giuseppe DAQUA del Foro di OC ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in NA (RC) alla Via Ficarelle, n.
ATTORI contro
Codice Fiscale e Partita IVA , in persona del legale CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, corrente in Milano, Piazza Tre Torri, n°03, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Palamara giusta procura in atti;
(P.I: ), con sede in Milano, Largo Tazio Nuvolari 1, in persona Controparte_2 P.IVA_3 del procuratore delegato alla rappresentanza, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Palamara
(C.F.: tel. e fax 0965/899670 – giusta C.F._5 Email_1
procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Spagnolio,
n°36.
c.f. elettivamente domiciliato in LA Parte_3 C.F._6
CA, al Viale XXV Aprile n. 21/b, presso e nello Studio Professionale dell'Avv. Vincenzo
Bombardieri che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
c.f. nato il [...] a [...] e Controparte_3 C.F._7 residente in [...] – 89047 – al Vico Guarnieri, n. 6;
CONVENUTI
Nonchè
nato a [...] il [...], cod. fisc. e Controparte_4 C.F._8
ivi residente a[...] , nella qualità di congiunto del Sig. , Parte_2 Persona_2 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Andrea Giuseppe DAQUA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
TERZO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti costituite precisano come da rispettivi atti introduttivi e successivi verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
La motivazione della sentenza è redatta in forma concisa, senza l'indicazione dello svolgimento del processo, in base a quanto previsto dagli artt.132 cpc e 118 d.a. cpc, come modificati dalla legge n.69/2009 (applicabili anche ai giudizi in corso in primo grado alla data del 4.7.2009 –art.58, comma 2 legge cit.).
Con atto di citazione ritualmente notificato gli odierni attori convenivano in giudizio le parti convenute, chiedendo il risarcimento dei danni da perdita parentale del congiunto che rimaneva vittima di un incidente stradale avvenuto il 5 Persona_2
aprile 2019, alle ore 04:00 circa, in corrispondenza del chilometro 116.1 della S.S. 106, nel
Comune di LA CA (RC). Il giovane , alla guida di un Persona_2 motociclo Aprilia targato CM68024, percorreva la suddetta strada in direzione CZ-RC., quando, giunto all'ingresso del Comune di LA CA, perdeva il controllo del veicolo per cause imprecisate, andando ad urtare dapprima la fiancata sinistra della Fiat Stilo targata BY928XH (assicurata con “ ), di proprietà del Sig. Controparte_2
, e successivamente la parte anteriore sinistra della Fiat 500X targata Parte_3
FL590JR (assicurata con “ , di proprietà del Sig. . Entrambe le CP_1 Controparte_3 autovetture erano parcheggiate in curva e in sosta vietata, sul lato opposto rispetto alla direzione di marcia del motociclo.
A seguito dell'impatto con la Fiat 500X, il giovane veniva catapultato sull'asfalto, Parte_2 decedendo sul colpo. Sul luogo dell'incidente intervenivano i Carabinieri della Compagnia di LA CA, i quali effettuavano i rilievi di legge e contestavano ai conducenti delle autovetture in sosta la violazione dell'art. 158, commi 1 e 5, del Codice della Strada.
La presente azione giudiziale era preceduta dalla messa in mora normativamente prevista, nonché dalla negoziazione assistita che si concludeva con esito negativo. Chiedevano pertanto la condanna dei convenuti, previo accertamento del concorso di responsabilità di entrambi i proprietari dei mezzi parcheggiati in sosta vietata, al risarcimento dei danni non patrimoniali per la somma di € 300.000,00 per la madre , e di € Parte_1
120.000,00 per ciascun fratello, e;
danno patrimoniale;
Parte_2 Persona_1 rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno del sinistro fino al saldo);
- in via subordinata, nel caso in cui non si fosse riuscito a dimostrare la responsabilità esclusiva delle due autovetture, accertare il diverso grado di responsabilità concorsuale dei veicoli coinvolti e condannare i convenuti al pagamento delle somme corrispondenti alla percentuale di responsabilità accertata.
Si costituivano entrambe le compagnie garanti dei mezzi coinvolti. L' si CP_1 opponeva alla richiesta degli attori evidenziando che l'incidente si era verificato per esclusiva responsabilità di . Deduceva in particolare che la normativa RCAuto non Persona_2 era applicabile in quanto i mezzi non erano in circolazione e che la sosta avrebbe potuto essere equiparata alla circolazione solo se il sinistro fosse ricollegabile ad essa. In questo caso, affermava che l'incidente era stato causato dall'elevata velocità del , CP_1 Parte_2 che aveva perso il controllo del motociclo. Escludeva il nesso di causalità tra l'evento morte e la sosta vietata dei veicoli, richiamando quanto specificato nel rapporto dei Carabinieri intervenuti per i rilievi, sulla sostenuta velocità del motociclo condotto dal quale Parte_2 concausa della perdita del controllo unitamente al manto stradale reso viscido dalla pioggia.
Inoltre il guidava il motociclo sprovvisto di copertura assicurativa, con revisione Parte_2 scaduta e senza valida patente. Tali aspetti erano stati valutati in sede penale il cui procedimento a carico dei proprietari e conducenti dei mezzi, si era concluso con richiesta di archiviazione per assenza di fatti penalmente rilevanti.
Veniva sottolineato, inoltre, che il provvedimento di autoarchiviazione del 20 maggio 2019, emesso dal Pubblico Ministero, aveva stabilito che non emergevano fatti penalmente rilevanti a carico di terzi in relazione all'incidente.
Si costituiva anche la che contestava la domanda attorea Controparte_2 sulla base delle ragioni già espresse dall' . CP_1
Analoga difesa veniva espletata dal convenuto , proprietario della Fiat Parte_3
Stilo,assicurato con la . CP_5 Assegnati i termini ex art.183 VI comma cpc, la causa veniva istruita con CTU cinematica e prova testimoniale.
Nelle more gli attori raggiungevano un accordo transattivo con , Controparte_6 depositando i relativi atti di quietanza, dichiarando quindi di rinunciare agli atti del giudizio nei confronti di , in quanto muniti di procura speciale. CP_1
Successivamente, il sig. , padre del defunto Controparte_4 Persona_2
, interveniva volontariamente nel giudizio, chiedendo anche lui il risarcimento del
[...] danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale. Anche nei confronti di
, provvedeva a transigere la vertenza, riconoscendogli la Controparte_4 CP_1
somma di 17.500,00 euro. Disattesa la richiesta di rinnovo della CTU avanzata dalla convenuta , la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e CP_5 discussione orale ex art.281 sexies cpc con un termine per note conclusive e all'udienza del
9.12.2024 trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art.281 sexies cpc.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del convenuto Controparte_3 regolarmente citato in giudizio e non costituito.
Va altresì dichiarata la cessazione della materia del contendere tra gli attori, il terzo intervenuto, la convenuta e il convenuto , per intervenuta Controparte_6 Controparte_3 transazione. Invero trattasi di rinuncia all'azione e non agli atti del giudizio. Ciò comporta che, una volta accertate la responsabilità dei coobbligati in solido e una volta verificato che l'importo liquidato in transazione non copre l'intero danno risarcibile, le parti convenute rimaste in giudizio, dovranno rispondere nei limiti della loro responsabilità accertata, posto che in tale situazione si scioglie il vincolo di solidarietà passiva e i creditori potranno pretendere solo la quota dei convenuti debitori rimasti, semprechè le quote di responsabilità accertata siano uguali (cfr. Cass., sent. n.2426/2024).
Venendo al merito della fattispecie, si osserva quanto segue.
In primo luogo va sicuramente disattesa l'eccezione sollevata dalle compagnie garanti dei mezzi coinvolti nel sinistro perché in sosta, in quanto è oramai previsto dalla giurisprudenza di legittimità, l'orientamento che considera circolante l'auto in sosta in area pubblica ai fini dell'applicazione della RCAuto. Invero, la sosta sarebbe equiparata alla circolazione con conseguente applicazione dell'art.2054 c.c. e copertura assicurativa estensibile ai terzi danneggiati (cfr. Cass., 5.8.2004 n.14998).
Dalla documentazione in atti e dalla relazione tecnica disposta in sede istruttoria, la dinamica può essere ricostruita sui criteri della probabilità e verosimiglianza, applicabili nell'ambito di una valutazione dei fatti ex post. Indubbiamente nella ricostruzione del sinistro non si può prescindere dallo stato dei luoghi riprodotto dai rilievi fotografici effettuati nell'immediato dai Carabinieri intervenuti sul posto, per come riportate anche nella relazione redatta dagli agenti intervenuti e agli atti di causa. Si evince che il manto stradale era reso viscido dalla pioggia caduta prima, e quindi l'aderenza al suolo era certamente inferiore rispetto al manto stradale asciutto e dalle fotografie allegate l'illuminazione pubblica, benchè presente e funzionante non consentiva di certo una visibilità ottimale. Il CTU ricostruisce la dinamica, asserendo che il , Parte_2
“nel percorrere la Statale 106 , (verso percorrenza CZ RC), rendendosi conto di aver invaso la corsia opposta , e capendo che occorre rientrare nella propria, nel mentre avvistava l'inizio della curva, ma non ancora le auto in sosta , ha impresso una prima sterzata per il rientro , intanto essendoci avvicinato all'imbocco ha purtroppo , avvistato la Fiat Stilo e Fiat 500 ed ha capito che per evitarle l'unico modo fosse quello di imprimere una ulteriore sterzata, (non aveva altra chance), incrementando la curvatura della Moto,
(ottenendo quindi anche un incremento della forza centrifuga ), ma ciò non è stato sufficiente poiché non vi è stato abbastanza attrito fra pneumatici e fondo stradale per cui vi è stato un primo contatto contro la , (parcheggiata in curva con le ruote di sinistra Pt_4 fuori dal limite della banchina transitabile ), e poi scontrandosi con la propria parte sinistra sulla 500 parcheggiata anch'essa oltre la linea della banchina transitabile. Con quest'impatto il conducente è stato trascinato (catapultato) da una quantità di forza pari alla propria massa (peso corporeo) x la decelerazione impressa alla moto nello schiantarsi contro la 500 , e dalla forza di gravita dovuta sempre alla propria massa x l'accelerazione di gravità, la risultante di queste due forza l'ha portato nella posizione di quiete rilevata dai Carabinieri. “ Cont Alle osservazioni del CTP della , il CTU chiarisce in modo convincente CP_5 che il , per rientrare nella propria corsia di marcia, non poteva avere un visuale Parte_2 completa al momento dell'inizio del tratto curvilineo, né poteva ipotizzare che in curva fossero parcheggiate le due auto coinvolte nell'incidente. Nel chiarire che la riproduzione nello schizzo planimetrico del motorino in posizione “eretta”, è solo per comodità di rappresentazione, il consulente conferma nelle sue controdeduzioni che il motorino necessariamente, per affrontare la curva, doveva inclinare il motoveicolo, confidando nell'assenza di qualsiasi ostacolo. Solo quando ha visto davanti l'autovettura , ha Pt_4 cercato di aumentare il raggio di curvatura (il CTU afferma in proposito che era l'unica cosa che avrebbe potuto fare per evitare l'impatto) ma la scarsa aderenza del manto stradale, ha causato lo scarrocciamento e il primo contatto con la e subito dopo impattando con la Pt_4 Fiat 500 che si trovava parcheggiata subito dopo la anch'essa in divieto di sosta perché Pt_4 in curva.
Se la dinamica fin qui descritta dal CTU è ipotizzabile e convincente, si osserva tuttavia che il motorino aveva invaso completamente la corsia opposta a quella di marcia, per cui non può escludersi che il non fosse esente da responsabilità, ma tutt'altro. Parte_2
Peraltro, mentre i Carabinieri intervenuti sul posto dichiaravano che: “Dagli accertamenti emergeva che: , alla guida del motociclo di proprietà marca Persona_2
"Aprilia" cilindrata 198 cc. targato CM68024, percorrendo la strada suindicata con direzione CZ - RC, in un tratto ove è presente una curva, a causa dell'elevata velocità e del manto stradale reso viscido dalle precipitazioni piovose nel corso della nottata, perdeva il controllo ed autonomamente andava a collidere con due autovetture in sosta sul margine della corsia opposta, venendo proiettato ad una distanza di dieci metri oltre rispetto al punto d'impatto. Non risultano responsabilità di terzi in relazione all'accaduto..." Il CTU ha sostenuto invece che: “Nel fascicolo non vi è alcuna misura di una strisciata e/o segni intermittenti di blocco ruota dovuti ad un eventuale sistema di controllo frenata , per cui non si è in grado di stabilirne la velocità.”
Alla luce di tali risultanze, peraltro non complete sotto il profilo delle attività svolte in sede penale perché prive di esame autoptico sul cadavere del da cui si sarebbero Parte_2 potuti acquisire ulteriori elementi per comprendere come mai il giovane avesse completamente invaso la corsia opposta in un tratto di strada curvilineo e a striscia continua, il dato oggettivo è proprio la condotta del che non è quindi per nulla esente da Parte_2 responsabilità. Come più volte ribadito dalla Suprema Corte, in materia di circolazione stradale, la responsabilità va ritenuta in via esclusiva a colui che invade la corsia opposta, superando così il principio di corresponsabilità sancito dall'art.2054 c.c. (cfr. Cass., ord.
N.4201/2022). Tuttavia all'interno di questo principio, la Suprema Corte, recentemente ha ribadito, in linea con altri precedenti, che, in materia di responsabilità civile da circolazione stradale, anche se dalla valutazione delle prove resta individuata la condotta colposa di uno solo dei due conducenti, per attribuire allo stesso la causa determinante ed esclusiva dell'incidente (cfr. Cass. Ord.34163 del 21.11.2022), deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, in quanto è necessario dimostrare di aver operato tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti si deve presumere anche il suo colpevole concorso. Ciò che il giudice di merito dovrà quindi valutare è se, pur in presenza di una condotta colposa del conducente che ha invaso la corsia, gli altri responsabili e proprietari dei mezzi coinvolti hanno concorso nella causazione dell'evento per una condotta comunque non rispettosa delle norme del Codice della Strada, al fine di commisurare le responsabilità per il diritto. (cfr. Cass. Ord.34163 del
21.11.2022)
Sulla base di tali principi è da ritenere nel caso di specie, che i proprietari dei due veicoli in divieto di sosta si siano resi anche responsabili, in quanto, il , in assenza Parte_2 dei due mezzi, per come accertato dal CTU, non avrebbe trovato altri ostacoli nella sua marcia e sarebbe potuto verosimilmente rientrare nella propria corsia. Più chiaramente, aver lasciato in divieto di sosta le proprie autovetture, ha concorso nella causazione dell'evento che poteva essere evitato anche se il aveva con la sua condotta Parte_2 negligente ed imprudente, invaso la corsia opposta. La responsabilità va quindi riconosciuta, applicando i principi appena esposti, nella misura di 1/3 a carico dei proprietari dei mezzi parcheggiati in divieto di sosta e per 2/3 a carico del . Parte_2
Quanto al grado di responsabilità dei due veicoli, non si hanno specifici elementi per poter determinare quale sia stato l'impatto che abbia causato la morte, in quanto se la prima collisione con la che ha interessato la fiancata, ha fatto perdere al il controllo Pt_4 Parte_2 del motorino, l'impatto con lo spigolo frontale della Fiat 500 è stato altrettanto traumatico e tale da farlo sbalzare dal veicolo cadendo a terra ad una distanza di alcuni metri dalla Fiat
500. Si ritiene quindi di dover applicare in via presuntiva una pari corresponsabilità tra i due mezzi.
Passando alla valutazione del danno da perdita parentale, applicando le tabelle di
Milano oramai considerate valide perché hanno recepito la liquidazione a punto considerata la più congrua dai giudici di legittimità per questa tipologia di danno, inserendo i riferimenti per ogni singolo congiunto e tenendo conto che per la posizione relativa alla Fiat 500 assicurata con , è intervenuta transazione tra le parti, rimane da liquidare il danno CP_1 nei confronti delle parti rimaste in causa.
Applicando le percentuali di corresponsabilità sopra individuate e valutata la prova testimoniale assunta in ordine ai rapporti affettivi esistenti tra i congiunti e la vittima, si ritiene di dover riconoscere alla madre la somma di €.56.709,50; Parte_1 al padre non convivente la somma di €.46.280,00 e ai fratelli la Controparte_4 somma di €.24.055,00 ciascuno. Tali importi tengono conto del numero dei componenti il nucleo familiare (i genitori erano separati per cui il padre non conviveva con la vittima), della durata di convivenza e del diverso rapporto di parentela intercorrente con la vittima e sono il risultato del valore calcolato nella misura di 1/3 ulteriormente ridotto della metà in ragione della pari responsabilità valutata a carico dei proprietari dei mezzi parcheggiati in divieto di sosta. Sulla somma dovuta vanno aggiunti –trattandosi di obbligazione extracontrattuale, avente natura di debito di valore- gli interessi cd da “lucro cessante”, avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del danneggiato, mentre gli interessi hanno funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro. Questi ultimi, da individuarsi al tasso legale, nelle varie epoche di riferimento, vanno computati sulla minor somma ottenuta dalla devalutazione e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dalla data del sinistro a quella di pubblicazione della presente sentenza (Cass.
Sez un. 1712/1995; Cass. 492/2001).
Le spese di lite, vanno determinate in relazione all'esito del giudizio, per cui vanno poste a carico solidale dei convenuti e nei limiti di 1/3 e CP_5 Parte_3 per gli altri 2/3 compensate, mentre nulla va disposto a carico di e di Controparte_6
, per intervenuta cessazione della materia del contendere. Controparte_3
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno ripartite tra le parti nella stessa misura.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
in proprio e n.q., e , Parte_1 Parte_2 Controparte_4 nei confronti di + 1, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, CP_5 così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_3
b) dichiara la cessazione della materia del contendere tra gli attori, il terzo intervenuto e l' e;
Controparte_6 Controparte_3
c) dichiara la corresponsabilità del convenuto assicurato Parte_3 [...]
nella misura di 1/3 unitamente al convenuto , assicurato CP_5 Controparte_3 con nella causazione del sinistro oggetto di causa;
Controparte_6
d) per l'effetto e, in accoglimento della domanda attorea nei limiti di cui in parte motiva, condanna la e in solido al risarcimento dei danni CP_5 Parte_3 non patrimoniali in favore degli attori nella misura di €.56.709,50, per
[...]
, di €.46.280,00 per e di €.24.055,00 ciascuno ai Parte_1 Controparte_4 fratelli e , oltre rivalutazione ed interessi come Parte_2 Persona_1 indicati in parte motiva;
e) condanna i convenuti e al pagamento delle spese Controparte_5 Parte_3 del giudizio in favore degli attori e del terzo, nella misura di 1/3 che liquida in
€.539,55 per esborsi ed €.4.701,00 per 1/3 di compensi, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, da distrarre in favore del procuratore degli attori e del terzo che ne ha fatto richiesta, compensando per i restanti 2/3;
f) condanna i convenuti e in solido al pagamento CP_5 Parte_3 delle spese di CTU nella misura di 1/3, liquidate come da separato decreto, condannando gli attori ed il terzo per i restanti 2/3.
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 3 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis