TAR
Sentenza 20 marzo 2026
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 20/03/2026, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01460/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 20/03/2026
N. 00733 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01460/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1460 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Calogero Ubaldo Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Sicilia - Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del
Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile
182;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: N. 01460/2024 REG.RIC.
• l'annullamento della nota prot. n. -OMISSIS-dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, Area Coordinamento, con la quale è stata rigettata l'istanza del ricorrente volta ad ottenere l'assunzione ai sensi dell'art. 4 della l.r.
n. 20/1999;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti, proposti da -OMISSIS- in data 22 gennaio 2025:
• l'annullamento della nota prot. -OMISSIS-del medesimo Assessorato –
Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, Area
Coordinamento, con la quale è stata nuovamente rigettata l'istanza del ricorrente volta ad ottenere l'assunzione ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 20/1999.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sicilia - Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro e di Regione Sicilia - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il dott. DR UM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
1 – Con ricorso depositato in data 30 ottobre 2024, -OMISSIS- ha chiesto al TAR
l'annullamento della nota prot. n. -OMISSIS-con la quale l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro – Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali – ha rigettato l'istanza volta ad ottenere l'assunzione nei ruoli dell'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 20 del 1999, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente. N. 01460/2024 REG.RIC.
A fondamento del ricorso proposto la parte ricorrente ha dedotto: - di possedere i requisiti previsti dalla normativa regionale per il riconoscimento dei benefici previsti in favore delle vittime della mafia e della criminalità organizzata e di aver pertanto presentato in data 14 giugno 2024 istanza al Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali al fine di ottenere l'assunzione nei ruoli dell'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 20/1999; - che a sostegno della domanda allegava la documentazione attestante il proprio riconoscimento quale vittima di reati estorsivi commessi per il perseguimento di finalità mafiose, tra cui una certificazione rilasciata dalla Prefettura di Palermo attestante tale status; - che nonostante tale attestazione, con la nota impugnata -OMISSIS- l'Assessorato regionale rigettava l'istanza di assunzione, ritenendo che il ricorrente non risultasse in possesso dello status di “vittima innocente della mafia e della criminalità organizzata” richiesto dall'art. 4 della l.r. n. 20/1999; - che il provvedimento di diniego è stato adottato senza la preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza prevista dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990, circostanza che avrebbe impedito allo stesso di interloquire nel corso del procedimento e di fornire ulteriori chiarimenti e documentazione idonei a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti.
Svolta tale premessa in fatto, il ricorrente ha articolato tre censure avverso il provvedimento impugnato.
In primo luogo, ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, lamentando l'omessa comunicazione dei motivi ostativi e la conseguente lesione del contraddittorio procedimentale.
In secondo luogo, ha denunciato la violazione degli artt. 4 e 20 della l.r. n. 20 del 1999, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, sostenendo che l'amministrazione abbia illegittimamente escluso il riconoscimento della qualità di vittima della mafia, nonostante la documentazione prefettizia attestasse la qualifica di vittima di reati estorsivi a finalità mafiose. N. 01460/2024 REG.RIC.
Infine, ha dedotto l'irragionevolezza e la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, ritenendo che il diniego si fondi su una distinzione meramente terminologica tra qualificazioni sostanzialmente equivalenti.
2 – L'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione
Siciliana si è costituito in data 8 novembre 2024, con atto di mera forma.
3 – Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 22 gennaio 2025, il sig. -
OMISSIS- ha chiesto al TAR l'annullamento della nota prot. -OMISSIS-con la quale l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro –
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali – ha nuovamente rigettato l'istanza volta ad ottenere l'assunzione nei ruoli dell'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 20 del 1999, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente. A fondamento dei motivi aggiunti la parte ricorrente ha fatto valere gli stessi motivi di illegittimità già dedotti a sostegno dell'azione di annullamento proposta avverso la precedente nota prot.-OMISSIS- -
OMISSIS-.
4 – Con memoria difensiva depositata in data 9 febbraio 2026, l'Assessorato della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana ha svolto le proprie difese, eccependo, in limine, l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in relazione alla presente controversia e chiedendo, in ogni caso, il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
5 – All'udienza pubblica del 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previa discussione.
6 – Merita condivisione l'eccezione di difetto di giurisdizione svolta dalla parte resistente con memoria difensiva depositata il 9 febbraio 2026.
La controversia in esame trae origine dall'istanza con cui il ricorrente ha richiesto all'Amministrazione regionale l'assunzione nei ruoli della Regione Siciliana ai sensi N. 01460/2024 REG.RIC.
dell'art. 4 della legge regionale n. 20 del 1999, quale vittima della criminalità organizzata mafiosa.
Tale disposizione prevede che l'Amministrazione regionale, gli enti locali e gli altri enti indicati dalla norma “sono tenuti, a richiesta, ad assumere” nei propri ruoli i soggetti individuati dalla medesima disposizione (vittima superstite, coniuge superstite, genitori, orfani e altri familiari), purché ricorrano i presupposti stabiliti dalla normativa.
La formulazione della norma, che configura l'obbligo per le amministrazioni di procedere all'assunzione in presenza dei requisiti previsti, sottrae l'attribuzione del beneficio ad una valutazione di carattere discrezionale dell'Amministrazione, configurando in capo al richiedente una posizione di diritto soggettivo.
In tal senso si è consolidato l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui le controversie relative alla pretesa all'assunzione ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 20 del 1999 attengono alla tutela di un diritto soggettivo e, pertanto, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 (cfr., tra le altre, T.A.R. Sicilia,
Palermo, sez. II, 9 gennaio 2023, n. 23; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 30 luglio 2021,
n. 2388; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 28 luglio 2021, n. 2375; nonché C.G.A.R.S., sezioni riunite, parere n. 308 del 16 novembre 2020).
In particolare, la giurisprudenza ha evidenziato che la citata disposizione normativa non attribuisce all'Amministrazione alcun margine di discrezionalità nella concessione del beneficio, ma prevede un vero e proprio obbligo di assunzione in presenza dei requisiti prescritti, con conseguente configurabilità, in capo al soggetto richiedente, di una posizione di diritto soggettivo perfetto.
Ne consegue che le controversie relative al riconoscimento del diritto all'assunzione rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, competente a conoscere delle N. 01460/2024 REG.RIC.
controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
7 – Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, in ragione della definizione della controversia sulla base di una questione preliminare di giurisdizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del
Giudice Amministrativo, in favore del Giudice Ordinario.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 c.p.a., fa salva la facoltà di riproposizione della domanda innanzi al giudice munito di giurisdizione nel termine di legge.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN TE, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
DR UM, Referendario, Estensore N. 01460/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE
DR UM
IL PRESIDENTE
AN TE
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 20/03/2026
N. 00733 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01460/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1460 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Calogero Ubaldo Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Sicilia - Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del
Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile
182;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: N. 01460/2024 REG.RIC.
• l'annullamento della nota prot. n. -OMISSIS-dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, Area Coordinamento, con la quale è stata rigettata l'istanza del ricorrente volta ad ottenere l'assunzione ai sensi dell'art. 4 della l.r.
n. 20/1999;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti, proposti da -OMISSIS- in data 22 gennaio 2025:
• l'annullamento della nota prot. -OMISSIS-del medesimo Assessorato –
Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, Area
Coordinamento, con la quale è stata nuovamente rigettata l'istanza del ricorrente volta ad ottenere l'assunzione ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 20/1999.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sicilia - Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro e di Regione Sicilia - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il dott. DR UM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
1 – Con ricorso depositato in data 30 ottobre 2024, -OMISSIS- ha chiesto al TAR
l'annullamento della nota prot. n. -OMISSIS-con la quale l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro – Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali – ha rigettato l'istanza volta ad ottenere l'assunzione nei ruoli dell'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 20 del 1999, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente. N. 01460/2024 REG.RIC.
A fondamento del ricorso proposto la parte ricorrente ha dedotto: - di possedere i requisiti previsti dalla normativa regionale per il riconoscimento dei benefici previsti in favore delle vittime della mafia e della criminalità organizzata e di aver pertanto presentato in data 14 giugno 2024 istanza al Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali al fine di ottenere l'assunzione nei ruoli dell'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 20/1999; - che a sostegno della domanda allegava la documentazione attestante il proprio riconoscimento quale vittima di reati estorsivi commessi per il perseguimento di finalità mafiose, tra cui una certificazione rilasciata dalla Prefettura di Palermo attestante tale status; - che nonostante tale attestazione, con la nota impugnata -OMISSIS- l'Assessorato regionale rigettava l'istanza di assunzione, ritenendo che il ricorrente non risultasse in possesso dello status di “vittima innocente della mafia e della criminalità organizzata” richiesto dall'art. 4 della l.r. n. 20/1999; - che il provvedimento di diniego è stato adottato senza la preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza prevista dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990, circostanza che avrebbe impedito allo stesso di interloquire nel corso del procedimento e di fornire ulteriori chiarimenti e documentazione idonei a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti.
Svolta tale premessa in fatto, il ricorrente ha articolato tre censure avverso il provvedimento impugnato.
In primo luogo, ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, lamentando l'omessa comunicazione dei motivi ostativi e la conseguente lesione del contraddittorio procedimentale.
In secondo luogo, ha denunciato la violazione degli artt. 4 e 20 della l.r. n. 20 del 1999, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, sostenendo che l'amministrazione abbia illegittimamente escluso il riconoscimento della qualità di vittima della mafia, nonostante la documentazione prefettizia attestasse la qualifica di vittima di reati estorsivi a finalità mafiose. N. 01460/2024 REG.RIC.
Infine, ha dedotto l'irragionevolezza e la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, ritenendo che il diniego si fondi su una distinzione meramente terminologica tra qualificazioni sostanzialmente equivalenti.
2 – L'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione
Siciliana si è costituito in data 8 novembre 2024, con atto di mera forma.
3 – Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 22 gennaio 2025, il sig. -
OMISSIS- ha chiesto al TAR l'annullamento della nota prot. -OMISSIS-con la quale l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro –
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali – ha nuovamente rigettato l'istanza volta ad ottenere l'assunzione nei ruoli dell'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 20 del 1999, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente. A fondamento dei motivi aggiunti la parte ricorrente ha fatto valere gli stessi motivi di illegittimità già dedotti a sostegno dell'azione di annullamento proposta avverso la precedente nota prot.-OMISSIS- -
OMISSIS-.
4 – Con memoria difensiva depositata in data 9 febbraio 2026, l'Assessorato della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana ha svolto le proprie difese, eccependo, in limine, l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in relazione alla presente controversia e chiedendo, in ogni caso, il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
5 – All'udienza pubblica del 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previa discussione.
6 – Merita condivisione l'eccezione di difetto di giurisdizione svolta dalla parte resistente con memoria difensiva depositata il 9 febbraio 2026.
La controversia in esame trae origine dall'istanza con cui il ricorrente ha richiesto all'Amministrazione regionale l'assunzione nei ruoli della Regione Siciliana ai sensi N. 01460/2024 REG.RIC.
dell'art. 4 della legge regionale n. 20 del 1999, quale vittima della criminalità organizzata mafiosa.
Tale disposizione prevede che l'Amministrazione regionale, gli enti locali e gli altri enti indicati dalla norma “sono tenuti, a richiesta, ad assumere” nei propri ruoli i soggetti individuati dalla medesima disposizione (vittima superstite, coniuge superstite, genitori, orfani e altri familiari), purché ricorrano i presupposti stabiliti dalla normativa.
La formulazione della norma, che configura l'obbligo per le amministrazioni di procedere all'assunzione in presenza dei requisiti previsti, sottrae l'attribuzione del beneficio ad una valutazione di carattere discrezionale dell'Amministrazione, configurando in capo al richiedente una posizione di diritto soggettivo.
In tal senso si è consolidato l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui le controversie relative alla pretesa all'assunzione ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 20 del 1999 attengono alla tutela di un diritto soggettivo e, pertanto, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 (cfr., tra le altre, T.A.R. Sicilia,
Palermo, sez. II, 9 gennaio 2023, n. 23; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 30 luglio 2021,
n. 2388; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 28 luglio 2021, n. 2375; nonché C.G.A.R.S., sezioni riunite, parere n. 308 del 16 novembre 2020).
In particolare, la giurisprudenza ha evidenziato che la citata disposizione normativa non attribuisce all'Amministrazione alcun margine di discrezionalità nella concessione del beneficio, ma prevede un vero e proprio obbligo di assunzione in presenza dei requisiti prescritti, con conseguente configurabilità, in capo al soggetto richiedente, di una posizione di diritto soggettivo perfetto.
Ne consegue che le controversie relative al riconoscimento del diritto all'assunzione rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, competente a conoscere delle N. 01460/2024 REG.RIC.
controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
7 – Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, in ragione della definizione della controversia sulla base di una questione preliminare di giurisdizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del
Giudice Amministrativo, in favore del Giudice Ordinario.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 c.p.a., fa salva la facoltà di riproposizione della domanda innanzi al giudice munito di giurisdizione nel termine di legge.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN TE, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
DR UM, Referendario, Estensore N. 01460/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE
DR UM
IL PRESIDENTE
AN TE
IL SEGRETARIO