Articolo 4 del Codice del turismo
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21 giugno 2011
ART. 4


(Imprese turistiche)


Ai fini del presente decreto legislativo sono imprese turistiche quelle che esercitano attivita' economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.
L'iscrizione al registro delle imprese, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 , e successive modificazioni, e con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 , e successive modificazioni, ovvero al repertorio delle notizie economiche e amministrative laddove previsto, costituiscono condizione per usufruire delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi e dei benefici di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo riservate all'impresa turistica.
Fermi restando i limiti previsti dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi generi previsti dalle norme vigenti per l'industria, cosi' come definita dall' articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine disponibili ed in conformita' ai criteri definiti dalla normativa vigente.
Le imprese turistiche non costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato AELS (EFTA) possono essere autorizzate a stabilirsi e ad esercitare le loro attivita' in Italia, secondo il principio di reciprocita', previa iscrizione nel registro di cui al comma 2, ed a condizione che posseggano i requisiti richiesti dalle leggi statali e regionali, nonche' dalle linee guida di cui all' articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 .
Entrata in vigore il 21 giugno 2011
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