Sentenza 9 agosto 1977
Massime • 1
Per i lavoratori addetti alle ferrovie e tranvie in concessione, il passaggio dalla categoria degli impiegati a quella dei dirigenti non costituisce 'normale evoluzione' del rapporto iniziale di lavoro che, invece, con tale passaggio, subisce interruzione, in conseguenza della diversita e della reciproca incompatibilita delle normative vigenti, rispettivamente, per il personale dipendente (agenti e impiegati, a cui sono applicabili le Disposizioni speciali del RD n 148 del 1931) e per il personale dirigente (soggetto al diritto comune). Conseguentemente, per i dirigenti di una societa concessionaria di strada ferrata, gia impiegati dipendenti della stessa, il principio della infrazionabilita della indennita di anzianita (sancito dall'art 2120 cod civ) e applicabile soltanto con riferimento al periodo di tempo in cui il rapporto di lavoro si e svolto nell'ambito della categoria dirigenziale e senza effetto alcuno riguardo alla liquidazione dell'indennita di buona uscita, legittimamente avvenuta, secondo il regime speciale, al momento della cessazione del lavoro impiegatizio. ( V 382/76, mass n 379046; ( V 295/76, mass n 378968).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/1977, n. 3654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3654 |
| Data del deposito : | 9 agosto 1977 |
Testo completo
Per i lavoratori addetti alle ferrovie e tranvie in concessione, il passaggio dalla categoria degli impiegati a quella dei dirigenti non costituisce 'normale evoluzione' del rapporto iniziale di lavoro che, invece, con tale passaggio, subisce interruzione, in conseguenza della diversita e della reciproca incompatibilita delle normative vigenti, rispettivamente, per il personale dipendente (agenti e impiegati, a cui sono applicabili le Disposizioni speciali del RD n 148 del 1931) e per il personale dirigente (soggetto al diritto comune). Conseguentemente, per i dirigenti di una societa concessionaria di strada ferrata, gia impiegati dipendenti della stessa, il principio della infrazionabilita della indennita di anzianita (sancito dall'art 2120 cod civ) e applicabile soltanto con riferimento al periodo di tempo in cui il rapporto di lavoro si e svolto nell'ambito della categoria dirigenziale e senza effetto alcuno riguardo alla liquidazione dell'indennita di buona uscita, legittimamente avvenuta, secondo il regime speciale, al momento della cessazione del lavoro impiegatizio. ( V 382/76, mass n 379046; ( V 295/76, mass n 378968).*