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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/02/2025, n. 2478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2478 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Prima Sezione Lavoro
Il Giudice designato Anna Pagotto
a seguito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza di data
19.2.2025, nella causa iscritta al n. 21913/2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro con contestuale motivazione, emette la seguente
SENTENZA
t r a ricorrente Parte_1
avv. CP_1
e convenuto CP_2
avv. A. Faddili
Con ricorso depositato e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza l'istante chiede l'accertamento del suo stato patologico tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità ex art. 13 L 118/71 e dell'art. 6 DM 1.2.1991 ai fini dell'esenzione dal pagamento dei cd tickets sanitari dalla domanda amministrativa di data
26.11.2021 o da quella diversa che sarà ritenuta accertata.
Rappresenta che a seguito di ricorso per ATP la CTU non ha riconosciuto la sussistenza del requisito per ottenere l'assegno di assistenza.
Contestate le risultanze delle CTU e rigettata l' omologa parziale, nel ricorso introduttivo del presente giudizio l'istante afferma che, diversamente, il suo stato patologico è tale da trovarsi nella condizione che giustifica entrambe le prestazioni richieste e formula diverse critiche all'elaborato peritale depositato nella fase cd atp.
Costituitasi, con articolate argomentazioni la parte convenuta chiede il rigetto del ricorso.
Istruita la causa anche mediante c.t.u. medico-legale, viene discussa a seguito del deposito di note di trattazione scritta depositate per l'udienza di data 19.2.2025 e oggi decisa con contestuale motivazione.
oOo
Il ricorso merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Il C.t.u. nominato nella presente fase di opposizione ritiene che sussistano i presupposti medico legali anche per il riconoscimento dell'assegno mensile ex art. 13 L 118/71 in quanto presenta un grado d'invalidità permanente a svolgere l'attività lavorativa del 75% da ottobre 2022.
Il Tribunale ritiene tali conclusioni condivisibili in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi di ordine-logico giuridico (si richiamano integralmente tutte le argomentazioni medico-legali svolte dal C.t.u. nella relazione a sua firma).
Le suddette conclusioni non hanno del resto formato oggetto di specifica censura ad opera delle parti.
Deve pertanto essere dichiarato il riconoscimento in capo al ricorrente delle condizioni medico legali per il riconoscimento dell'assegno di invalidità ex art. 13 L 118/71 e dell'esenzione dal pagamento del cd ticket sanitario da ottobre 2022.
La sussistenza dei requisiti, come accertata dalle consulenze tecniche d'ufficio, anche se successiva all'epoca della domanda amministrativa di data 26.11.2021, è, comunque, antecedente alla data della visita del 13.4.2023.
Ne consegue il totale accoglimento del ricorso .
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
definitivamente pronunciando, dichiara sussistere in capo alla parte ricorrente il requisito sanitario relativo all'assegno di invalidità ex art. 13 L 118/71 ed all'esenzione dal pagamento del cd ticket sanitario da ottobre 2022; condanna il convenuto ala pagamento a favore del ricorrente delle spese processuali che liquida in
€ 2697,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% oltre al pagamento del compenso al CTU, liquidato come da separato decreto.
Roma, 27.2.2025 Il Giudice