TRIB
Sentenza 3 giugno 2024
Sentenza 3 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/06/2024, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 5991/2020 R.G., cui è riunita la n. 382/2022, avente ad oggetto: risarcimento danni a cose TRA
, in persona dell'amministratore e legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione, dagli avvocati Corrado Fattorusso e Virgina Ruggiero, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sorrento alla Via Fuorimura n. 20 ATTORE nel giudizio R.G. 5991/20 E
in persona del suo legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli avvocati Paola Majello e Massimiliano Varriale, del Foro di Napoli, con i quali elettivamente domicilia presso il loro studio sito in Napoli, alla Via Raffaele De Cesare n. 7 ATTRICE nel giudizio R.G. 382/2022 E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_2 difesa dall'avvocato Alfredo Flajani in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Napoli alla Via Giuseppe Martucci n. 47 CONVENUTA
****** CONCLUSIONI: All'esito delle note ex. art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 12 marzo 2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali si sono riportate ai propri atti e scritti difensivi, il giudice ha rimesso la causa in decisione. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1 sito in Massa Lubrense, ha evocato in giudizio innanzi al Tribunale di Torre Annunziata la al fine di accertare la responsabilità di detta CP_2 società circa la produzione dei danni derivati al da perdita Parte_1 proveniente dalla condotta idrica verificatasi in data 28.1.2020. Con distinto atto di citazione, a seguito di ordinanza di incompetenza (per connessione) pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 9-11.11.2021 (nella quale il tribunale fissava “per la riassunzione innanzi al Tribunale di Torre Annunziata - giudice assegnatario del procedimento R.G. n. 5991/2020 - nel termine di tre mesi a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza”), la qualificandosi proprietaria Controparte_1 dell'immobile sito in Massa Lubrense, alla Via Partenope n. 19, Marina di Lobra, Riviera San Montano, ha chiesto accertare la responsabilità della per le copiose infiltrazioni verificatesi negli anni e, in CP_2 particolare, per quelle verificatesi alla fine dell'anno 2018 e, per l'effetto, condannare detta società al risarcimento dei danni per la somma di euro 26.261,20 ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. Nel costituirsi in entrambi i giudizi ha contestato ogni assunto, CP_2 deduzione e richiesta avversa, non potendosi imputare alcuna responsabilità alla società in ordine alla produzione dei danni ex adverso lamentati essendosi le perdite idriche verificatesi su un tratto di condotta idrica ubicata in proprietà privata e non sul suolo pubblico, ove insiste la rete idrica affidata in gestione a e per la quale gravano su CP_2 quest'ultima società gli oneri di custodia e manutenzione di cui all'art. 2051 c.c. Nel giudizio iscritto al n. R.G. 5991/2020 ha chiesto, inoltre, chiamare in causa la proprietaria del tratto di strada ove era allocata la Controparte_1 condotta idrica fortiera delle infiltrazioni lamentate dal Parte_1
Riuniti i due giudizi, disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio la causa era rimessa in decisione.
2. Il gestore del servizio idrico risponde ex art. 2051 c.c. dei danni causati dall'allagamento dovuto ad una perdita d'acqua non segnalata e proveniente da una tubatura pubblica, essendo il gestore del servizio incaricato, in via esclusiva, della manutenzione e della vigilanza sulla rete idrica del Comune di riferimento. È noto che la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 cod. civ. si fonda non su un comportamento o una attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa. In punto di diritto può, dunque, affermarsi, che la quale società CP_2 titolare del dovere di custodia e vigilanza sul servizio idrico e fognario del (da accertarsi di volta in volta), in forza di obblighi contrattuali di CP_3 manutenzione e gestione di tali servizi, in caso di allagamento o perdita di acqua dovuta alla rottura di una tubatura del servizio idrico è responsabile dei danni, non solo per violazione degli obblighi di manutenzione, ma anche per omessa tempestiva adozione degli interventi atti a porre rimedio alla situazione verificatasi a seguito della rottura (Tribunale Aquila civ. - 30 marzo 2011). Gli obblighi della sono indicati dalla Carta dei Servizi CP_2
Idrici (SII) la quale dispone: “la ornisce di norma un servizio continuo, CP_2 regolare e senza interruzioni. L'eventuale mancanza del servizio può essere imputabile ad eventi di forza maggiore, a guasti o a manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento degli impianti utilizzati e per la garanzia di qualità e sicurezza del servizio. Qualora ciò si dovesse verificare, i tempi di disservizio saranno limitati al minimo necessario, sempre compatibilmente con i problemi tecnici insorti. Saranno fornite, in ogni caso, adeguate e tempestive informazioni alla Clientela. Nel caso dovessero avvenire, per i motivi sopra esposti, carenze o sospensioni del servizio per un tempo superiore alle 48 ore, i impegna ad attivare, ove possibile, un servizio CP_2 sostitutivo di emergenza”. Con riferimento, invece, alle tubature private il Regolamento del Servizio Idrico Integrato (allegato alla deliberazione Commissariale n. 44 del 4 settembre 2018) stabilisce: art. 28.2 - L'Utente finale ha l'obbligo di segnalare tempestivamente ogni eventuale guasto riscontrato sul tratto di impianto interno posto a valle del punto di consegna e prima del gruppo di misura, secondo modalità e termini indicati dal Gestore del SII. art. 28.3 - Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti interni posti tra il punto di consegna e il gruppo di misura devono essere eseguiti tempestivamente dall'Utente finale, previa comunicazione scritta al Gestore del SII […]. art. 28.4 - Qualora l'Utente finale intenda far eseguire al Gestore del SII l'intervento di cui al comma precedente, dovrà tempestivamente farne richiesta utilizzando le modalità e i termini indicati dal Gestore del SII. Il Gestore del SII, sulla prima fattura utile, procede ad addebitare all'utente finale i costi per l'esecuzione degli interventi, calcolati sulla base degli importi indicati nella tabella 5 dell'allegato A al presente Regolamento. art. 28.6 - Il Gestore del SII non è responsabile per qualsiasi eventuale danno e/o pregiudizio derivante da guasti o anomalie riscontrate nella parte di impianto interno posto tra il punto di consegna ed il gruppo di misura. Alla stregua della richiamata disciplina, deve osservarsi, quindi, che laddove trattasi di tubazioni idriche pubbliche, insistenti cioè su suolo pubblico, la in quanto titolare di obblighi contrattuali di CP_2 manutenzione e gestione del servizio idrico comunale, sarà,, altresì investita del dovere di custodia e vigilanza sullo stesso, con la conseguenza che in caso di allagamento o perdita di acqua dovuta alla rottura di una tubatura sarà, conseguentemente, responsabile dei danni cagionati. In contrario tale responsabilità è da escludersi in relazione alle tubazioni ricadenti su suolo privato.
2.1. Tanto posto in luce, nella specie le domande risarcitorie azionate nei confronti della sono infondate e vanno rigettate. CP_2
Invero, con esposizione pienamente condivisibile, immune da censure e vizi logici - essendo fondata su una scrupolosa verifica dello stato dei luoghi e sulla base dell'attento esame di tutta la documentazione allegata agli atti - il c.t.u. incaricato dal tribunale, ing. , ha accertato che i Persona_1 fenomeni infiltrativi lamentati e documentati dalle parti, con i consequenziali danni riscontrati, ed ancora in parte presenti negli immobili degli attori, sono pienamente compatibili ed imputabili alle pregresse e copiose perdite d'acqua derivate dalle rotture della vecchia condotta idrica che corre interrata lungo la via in corrispondenza, Parte_1 rispettivamente, del complesso immobiliare del e Parte_1 del fabbricato della condotta sulla quale sono ancora Controparte_1 riscontrabili i segni delle riparazioni eseguite. In particolare, l'ausiliario ha evidenziato, quanto alle infiltrazioni che hanno interessato il codominio, che il primo tratto della condotta idrica sotterranea, che originò le infiltrazioni d'acqua che causarono i danni oggetto di causa, è quello posto al di sotto della via San Montano, in prossimità ed adiacenza al muretto di recinzione ed al pilastro del cancello d'ingresso al complesso residenziale del ed a monte dei Parte_1 misuratori situati all'interno della proprietà gli altri CP_2 CP_4 due tratti della condotta idrica sotterranea, che originarono le infiltrazioni d'acqua che causarono i danni oggetto di causa, sono posti un poco più a valle ed al di sotto delle due griglie metalliche delle caditoie di raccolta delle acque piovane sulla stessa via San Montano. Ha, quindi, chiarito che i contatori idrici a servizio delle unità immobiliari del sono tutti Parte_1 ubicati all'interno del complesso immobiliare, in area privata di proprietà dello stesso ed a notevole distanza dai tratti della tubazione Parte_1 idrica lesionata posta al di sotto della sede stradale di via San Montano. Il tratto della condotta idrica che originò, poi, le copiose infiltrazioni d'acqua, causa dei danni alla è quello che corre interrato al di Controparte_1 sotto della pavimentazione stradale di via Sam Montano, in adiacenza e lungo il muretto di recinzione che delimita e separa il ciglio della strada dalla proprietà ; il misuratore idrico a servizio delle unità CP_1 immobiliari del fabbricato è posto sulla strada, in prossimità dell'ingresso alla proprietà della ed a valle del lungo tratto della condotta Controparte_1 idrica lesionata e sostituita per la riparazione della perdita. Ha, in definitiva, posto in luce che in entrambi i casi i danni sono stati causati dalle copiose perdite di acqua potabile provenienti dalla condotta idrica che corre al di sotto della sede stradale di via San Montano, e che è ubicata all'esterno delle proprietà degli attori ed a monte dei rispettivi misuratori GORI. Ebbene, la circostanza che la perdita sia stata originata dal punto della condotta idrica posta a monte dei misuratori e, dunque, da tubazioni CP_2 ricadenti su area privata, esclude la responsabilità del gestore nella causazione dei danni lamentati dagli attori. Sul punto, sebbene la abbia fin dalla comparsa di costituzione e CP_2 risposta eccepito la propria estraneità ai fatti - anche sulla scorta della relazione tecnica in base alla quale il gestore del è intervenuto per la CP_5 riparazione del guasto riscontrato su condotta insistente in proprietà privata (al solo scopo di garantire la pubblica e privata incolumità, nonché il pubblico servizio) soltanto quando è stato a ciò espressamente autorizzato dal custode dell'area privata (cfr. dichiarazione sottoscritta dal sig. Pt_2
) -, gli attori, in particolare la hanno sostenuto, in
[...] Controparte_1 contrario, che ricadendo detta tubazione in un tratto stradale dichiarato dal con delibera del 17 settembre 2020 come Controparte_6 strada vicinale, la condotta idrica de qua avrebbe natura di impianto pubblico in gestione a in quanto affidataria del Servizio Idrico CP_2
Integrato. L'assunto non si condivide. Invero, per come emerge dalla documentazione versata in atti dalla stessa visionata ed esaminata anche dal c.t.u., solo con la delibera Controparte_1 del consiglio comunale n. 13 del 17.9.2020 la strada è stata Parte_1 inclusa nell'elenco delle strade vicinali del Controparte_6 acquisendo così natura pubblica, ancorché tale delibera abbia ratificato e concluso l'iter amministrativo avviato con la delibera n. 67 del 18.6.2013. Difatti, sebbene con la delibera del 2013 la Giunta comunale avesse disposto l'attivazione del procedimento volto all'inserzione della strada San Montana, di accesso all'omonima spiaggia, nell'elenco comunale delle strade vicinali a seguito di apposita istruttoria dalla quale emergeva l'esistenza dei requisiti richiesti dall'ordinamento, primo fra tutti il conclamato utilizzo pubblico ab immemorabile ed indisturbato (avendo detta strada l'ineludibile funzione di raccordare due strade demaniali, collegando la strada provinciale Sorrento - Massa Lubrense al litorale ed arenile , e ciò in base alla pregressa ordinanza n. 381/1990 Parte_1 dalla quale risultava che la strada in questione era interessata dallo svolgimento di attività comunque riferibili al e, Controparte_6 in particolare, la raccolta dei rifiuti urbani, il diserbamento e la periodica manutenzione del tratto di pedonale comunale ivi inglobato, tuttavia solo con la delibera del 2020 l'iter è stato concluso e la natura pubblica decretata. In altre parole, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa attorea, gli atti amministrativi antecedenti e propedeutici alla delibera n. 13 del 2020, nella specie l'ordinanza sindacale n. 381, prot. n. 13854/14190 del 1990 e la delibera n. 67 del 18.6.2013, non hanno affatto mutato la natura della strada ma solo accertato che la predetta strada “privata” era Parte_1 oggetto di fruizione e passaggio ad opera della cittadinanza (in particolare, la delibera del 1990 disponeva la rimozione di una catena posta a chiusura dell'ingresso della strada e l'eliminazione di qualsiasi impedimento al libero ed incondizionato uso pubblico della suddetta strada) e, come tale, suscettibile di essere inserita, all'esito del procedimento amministrativo avviato con la delibera del 2013, nel novero delle strade vicinali, con tutte le successive conseguenze in termini di gestione della stessa. Ne discende che all'epoca del verificarsi degli eventi infiltrativi per cui è causa (fine 2018 e gennaio 2020), la condotta idrica, in quanto posta al di sotto della sede stradale di via San Montano, non ancora decretata strada comunale - ma rispetto alla quale l'espletata istruttoria aveva solo accertato la sua fruizione da parte della collettività dei cittadini e lo svolgimento da parte del di una serie di attività manutentive, tra le quali, tuttavia, CP_3 nessuna delle delibere citate annovera il servizio idrico - rientrava nella proprietà privata, ed essendo il punto interessato dalle perdite di acqua posto “a monte dei rispettivi misuratori”, non poteva ritenersi affidata in gestione alla alla quale, dunque, non può attribuirsi alcuna CP_2 responsabilità. Del resto, al di là della circostanza, già posta in luce, che i provvedimenti indicati nulla deliberano circa la gestione della condotta idrica in quel tratto, in ogni caso se il comune si è impegnato a svolgere una serie di attività manutentive (nella specie pulizia, diserbamento e raccolta rifiuti) in maniera informale e solo in prospettiva del successivo decretarsi dell'uso pubblico della stessa, da ciò non può automaticamente desumersi, nell'assenza di un provvedimento formale, l'assunzione da parte della CP_2 dell'obbligo di assumere la gestione della rete idrica in quel tratto. Del resto, per classificare una strada (privata) come pubblica non è sufficiente l'uso pubblico (il c.d. transito) ma deve sussistere una manifestazione espressa, da parte della pubblica amministrazione che quel determinato bene assolva una destinazione pubblica accompagnata da un valido titolo di proprietà del suolo o di un diritto di servitù pubblica, in base ad un atto idoneo a trasferire il dominio od a costituire la servitù: appartenenza all'ente pubblico (quoad proprietatem) e destinazione all'uso pubblico (quoad usum). L'accertamento, pertanto, in ordine alla natura “pubblica” di una strada presuppone necessariamente l'esistenza di un atto o di un fatto in base al quale la proprietà del suolo su cui essa sorge sia di proprietà di un ente pubblico territoriale, ovvero che a favore del medesimo ente sia stata costituita una servitù di uso pubblico e che la stessa sia destinata all'uso pubblico con una manifestazione di volontà espressa o tacita dell'ente medesimo, senza che sia sufficiente a tal fine l'esplicarsi di fatto del transito del pubblico né la mera previsione programmatica della sua destinazione a strada pubblica o l'intervento di atti di riconoscimento da parte dell'amministrazione medesima circa la funzione da essa assolta. Pertanto, appare evidente come, al di là dell'iter ad essa propedeutico, solo con la delibera del consiglio comunale n. 13 del 17.9.2020 è stata decretata la natura pubblica della strada de qua. Per le ragioni esposte, la accertata natura non pubblicistica della strada all'epoca dei fatti impone il rigetto della domanda risarcitoria proposta dagli attori.
4. La natura delle questioni affrontante e la situazione di oggettiva ambiguità ingenerata dall'ente comunale circa la natura della strada e gli obblighi dallo stesso assunti, giustificato una compensazione parziale delle spese di lite e di c.t.u., le quali vanno compensate per un terzo, seguendo per il resto il regime della soccombenza degli attori e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile nella misura prevista dai parametri medi, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa, della difficoltà dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché del valore della causa (scaglione di riferimento, da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00: fase studio, euro 1.701,00; fase introduttiva, euro 1.204,00; fase istruttoria: euro 1.806,00; fase decisoria, euro 2.905,00. Il tutto ridotto di un terzo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dal Parte_1
sito in Massa Lubrense e dalla
[...] Controparte_1
B. compensa le spese processuali per un terzo e condanna il Parte_1
e la in solido, al pagamento della restante
[...] Controparte_1 parte in favore della in persona del legale rappresentante CP_2
p.t., che liquida nella misura già decurtata in euro 5.077,33, per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute;
C. pone le spese di c.t.u. in via definitiva per due terzi a carico del e della in solido, per la restante Parte_1 Controparte_1 parte a carico della CP_2
Così deciso in Torre Annunziata il 31 maggio 2024
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
, in persona dell'amministratore e legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione, dagli avvocati Corrado Fattorusso e Virgina Ruggiero, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sorrento alla Via Fuorimura n. 20 ATTORE nel giudizio R.G. 5991/20 E
in persona del suo legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli avvocati Paola Majello e Massimiliano Varriale, del Foro di Napoli, con i quali elettivamente domicilia presso il loro studio sito in Napoli, alla Via Raffaele De Cesare n. 7 ATTRICE nel giudizio R.G. 382/2022 E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_2 difesa dall'avvocato Alfredo Flajani in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Napoli alla Via Giuseppe Martucci n. 47 CONVENUTA
****** CONCLUSIONI: All'esito delle note ex. art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 12 marzo 2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali si sono riportate ai propri atti e scritti difensivi, il giudice ha rimesso la causa in decisione. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1 sito in Massa Lubrense, ha evocato in giudizio innanzi al Tribunale di Torre Annunziata la al fine di accertare la responsabilità di detta CP_2 società circa la produzione dei danni derivati al da perdita Parte_1 proveniente dalla condotta idrica verificatasi in data 28.1.2020. Con distinto atto di citazione, a seguito di ordinanza di incompetenza (per connessione) pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 9-11.11.2021 (nella quale il tribunale fissava “per la riassunzione innanzi al Tribunale di Torre Annunziata - giudice assegnatario del procedimento R.G. n. 5991/2020 - nel termine di tre mesi a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza”), la qualificandosi proprietaria Controparte_1 dell'immobile sito in Massa Lubrense, alla Via Partenope n. 19, Marina di Lobra, Riviera San Montano, ha chiesto accertare la responsabilità della per le copiose infiltrazioni verificatesi negli anni e, in CP_2 particolare, per quelle verificatesi alla fine dell'anno 2018 e, per l'effetto, condannare detta società al risarcimento dei danni per la somma di euro 26.261,20 ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. Nel costituirsi in entrambi i giudizi ha contestato ogni assunto, CP_2 deduzione e richiesta avversa, non potendosi imputare alcuna responsabilità alla società in ordine alla produzione dei danni ex adverso lamentati essendosi le perdite idriche verificatesi su un tratto di condotta idrica ubicata in proprietà privata e non sul suolo pubblico, ove insiste la rete idrica affidata in gestione a e per la quale gravano su CP_2 quest'ultima società gli oneri di custodia e manutenzione di cui all'art. 2051 c.c. Nel giudizio iscritto al n. R.G. 5991/2020 ha chiesto, inoltre, chiamare in causa la proprietaria del tratto di strada ove era allocata la Controparte_1 condotta idrica fortiera delle infiltrazioni lamentate dal Parte_1
Riuniti i due giudizi, disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio la causa era rimessa in decisione.
2. Il gestore del servizio idrico risponde ex art. 2051 c.c. dei danni causati dall'allagamento dovuto ad una perdita d'acqua non segnalata e proveniente da una tubatura pubblica, essendo il gestore del servizio incaricato, in via esclusiva, della manutenzione e della vigilanza sulla rete idrica del Comune di riferimento. È noto che la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 cod. civ. si fonda non su un comportamento o una attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa. In punto di diritto può, dunque, affermarsi, che la quale società CP_2 titolare del dovere di custodia e vigilanza sul servizio idrico e fognario del (da accertarsi di volta in volta), in forza di obblighi contrattuali di CP_3 manutenzione e gestione di tali servizi, in caso di allagamento o perdita di acqua dovuta alla rottura di una tubatura del servizio idrico è responsabile dei danni, non solo per violazione degli obblighi di manutenzione, ma anche per omessa tempestiva adozione degli interventi atti a porre rimedio alla situazione verificatasi a seguito della rottura (Tribunale Aquila civ. - 30 marzo 2011). Gli obblighi della sono indicati dalla Carta dei Servizi CP_2
Idrici (SII) la quale dispone: “la ornisce di norma un servizio continuo, CP_2 regolare e senza interruzioni. L'eventuale mancanza del servizio può essere imputabile ad eventi di forza maggiore, a guasti o a manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento degli impianti utilizzati e per la garanzia di qualità e sicurezza del servizio. Qualora ciò si dovesse verificare, i tempi di disservizio saranno limitati al minimo necessario, sempre compatibilmente con i problemi tecnici insorti. Saranno fornite, in ogni caso, adeguate e tempestive informazioni alla Clientela. Nel caso dovessero avvenire, per i motivi sopra esposti, carenze o sospensioni del servizio per un tempo superiore alle 48 ore, i impegna ad attivare, ove possibile, un servizio CP_2 sostitutivo di emergenza”. Con riferimento, invece, alle tubature private il Regolamento del Servizio Idrico Integrato (allegato alla deliberazione Commissariale n. 44 del 4 settembre 2018) stabilisce: art. 28.2 - L'Utente finale ha l'obbligo di segnalare tempestivamente ogni eventuale guasto riscontrato sul tratto di impianto interno posto a valle del punto di consegna e prima del gruppo di misura, secondo modalità e termini indicati dal Gestore del SII. art. 28.3 - Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti interni posti tra il punto di consegna e il gruppo di misura devono essere eseguiti tempestivamente dall'Utente finale, previa comunicazione scritta al Gestore del SII […]. art. 28.4 - Qualora l'Utente finale intenda far eseguire al Gestore del SII l'intervento di cui al comma precedente, dovrà tempestivamente farne richiesta utilizzando le modalità e i termini indicati dal Gestore del SII. Il Gestore del SII, sulla prima fattura utile, procede ad addebitare all'utente finale i costi per l'esecuzione degli interventi, calcolati sulla base degli importi indicati nella tabella 5 dell'allegato A al presente Regolamento. art. 28.6 - Il Gestore del SII non è responsabile per qualsiasi eventuale danno e/o pregiudizio derivante da guasti o anomalie riscontrate nella parte di impianto interno posto tra il punto di consegna ed il gruppo di misura. Alla stregua della richiamata disciplina, deve osservarsi, quindi, che laddove trattasi di tubazioni idriche pubbliche, insistenti cioè su suolo pubblico, la in quanto titolare di obblighi contrattuali di CP_2 manutenzione e gestione del servizio idrico comunale, sarà,, altresì investita del dovere di custodia e vigilanza sullo stesso, con la conseguenza che in caso di allagamento o perdita di acqua dovuta alla rottura di una tubatura sarà, conseguentemente, responsabile dei danni cagionati. In contrario tale responsabilità è da escludersi in relazione alle tubazioni ricadenti su suolo privato.
2.1. Tanto posto in luce, nella specie le domande risarcitorie azionate nei confronti della sono infondate e vanno rigettate. CP_2
Invero, con esposizione pienamente condivisibile, immune da censure e vizi logici - essendo fondata su una scrupolosa verifica dello stato dei luoghi e sulla base dell'attento esame di tutta la documentazione allegata agli atti - il c.t.u. incaricato dal tribunale, ing. , ha accertato che i Persona_1 fenomeni infiltrativi lamentati e documentati dalle parti, con i consequenziali danni riscontrati, ed ancora in parte presenti negli immobili degli attori, sono pienamente compatibili ed imputabili alle pregresse e copiose perdite d'acqua derivate dalle rotture della vecchia condotta idrica che corre interrata lungo la via in corrispondenza, Parte_1 rispettivamente, del complesso immobiliare del e Parte_1 del fabbricato della condotta sulla quale sono ancora Controparte_1 riscontrabili i segni delle riparazioni eseguite. In particolare, l'ausiliario ha evidenziato, quanto alle infiltrazioni che hanno interessato il codominio, che il primo tratto della condotta idrica sotterranea, che originò le infiltrazioni d'acqua che causarono i danni oggetto di causa, è quello posto al di sotto della via San Montano, in prossimità ed adiacenza al muretto di recinzione ed al pilastro del cancello d'ingresso al complesso residenziale del ed a monte dei Parte_1 misuratori situati all'interno della proprietà gli altri CP_2 CP_4 due tratti della condotta idrica sotterranea, che originarono le infiltrazioni d'acqua che causarono i danni oggetto di causa, sono posti un poco più a valle ed al di sotto delle due griglie metalliche delle caditoie di raccolta delle acque piovane sulla stessa via San Montano. Ha, quindi, chiarito che i contatori idrici a servizio delle unità immobiliari del sono tutti Parte_1 ubicati all'interno del complesso immobiliare, in area privata di proprietà dello stesso ed a notevole distanza dai tratti della tubazione Parte_1 idrica lesionata posta al di sotto della sede stradale di via San Montano. Il tratto della condotta idrica che originò, poi, le copiose infiltrazioni d'acqua, causa dei danni alla è quello che corre interrato al di Controparte_1 sotto della pavimentazione stradale di via Sam Montano, in adiacenza e lungo il muretto di recinzione che delimita e separa il ciglio della strada dalla proprietà ; il misuratore idrico a servizio delle unità CP_1 immobiliari del fabbricato è posto sulla strada, in prossimità dell'ingresso alla proprietà della ed a valle del lungo tratto della condotta Controparte_1 idrica lesionata e sostituita per la riparazione della perdita. Ha, in definitiva, posto in luce che in entrambi i casi i danni sono stati causati dalle copiose perdite di acqua potabile provenienti dalla condotta idrica che corre al di sotto della sede stradale di via San Montano, e che è ubicata all'esterno delle proprietà degli attori ed a monte dei rispettivi misuratori GORI. Ebbene, la circostanza che la perdita sia stata originata dal punto della condotta idrica posta a monte dei misuratori e, dunque, da tubazioni CP_2 ricadenti su area privata, esclude la responsabilità del gestore nella causazione dei danni lamentati dagli attori. Sul punto, sebbene la abbia fin dalla comparsa di costituzione e CP_2 risposta eccepito la propria estraneità ai fatti - anche sulla scorta della relazione tecnica in base alla quale il gestore del è intervenuto per la CP_5 riparazione del guasto riscontrato su condotta insistente in proprietà privata (al solo scopo di garantire la pubblica e privata incolumità, nonché il pubblico servizio) soltanto quando è stato a ciò espressamente autorizzato dal custode dell'area privata (cfr. dichiarazione sottoscritta dal sig. Pt_2
) -, gli attori, in particolare la hanno sostenuto, in
[...] Controparte_1 contrario, che ricadendo detta tubazione in un tratto stradale dichiarato dal con delibera del 17 settembre 2020 come Controparte_6 strada vicinale, la condotta idrica de qua avrebbe natura di impianto pubblico in gestione a in quanto affidataria del Servizio Idrico CP_2
Integrato. L'assunto non si condivide. Invero, per come emerge dalla documentazione versata in atti dalla stessa visionata ed esaminata anche dal c.t.u., solo con la delibera Controparte_1 del consiglio comunale n. 13 del 17.9.2020 la strada è stata Parte_1 inclusa nell'elenco delle strade vicinali del Controparte_6 acquisendo così natura pubblica, ancorché tale delibera abbia ratificato e concluso l'iter amministrativo avviato con la delibera n. 67 del 18.6.2013. Difatti, sebbene con la delibera del 2013 la Giunta comunale avesse disposto l'attivazione del procedimento volto all'inserzione della strada San Montana, di accesso all'omonima spiaggia, nell'elenco comunale delle strade vicinali a seguito di apposita istruttoria dalla quale emergeva l'esistenza dei requisiti richiesti dall'ordinamento, primo fra tutti il conclamato utilizzo pubblico ab immemorabile ed indisturbato (avendo detta strada l'ineludibile funzione di raccordare due strade demaniali, collegando la strada provinciale Sorrento - Massa Lubrense al litorale ed arenile , e ciò in base alla pregressa ordinanza n. 381/1990 Parte_1 dalla quale risultava che la strada in questione era interessata dallo svolgimento di attività comunque riferibili al e, Controparte_6 in particolare, la raccolta dei rifiuti urbani, il diserbamento e la periodica manutenzione del tratto di pedonale comunale ivi inglobato, tuttavia solo con la delibera del 2020 l'iter è stato concluso e la natura pubblica decretata. In altre parole, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa attorea, gli atti amministrativi antecedenti e propedeutici alla delibera n. 13 del 2020, nella specie l'ordinanza sindacale n. 381, prot. n. 13854/14190 del 1990 e la delibera n. 67 del 18.6.2013, non hanno affatto mutato la natura della strada ma solo accertato che la predetta strada “privata” era Parte_1 oggetto di fruizione e passaggio ad opera della cittadinanza (in particolare, la delibera del 1990 disponeva la rimozione di una catena posta a chiusura dell'ingresso della strada e l'eliminazione di qualsiasi impedimento al libero ed incondizionato uso pubblico della suddetta strada) e, come tale, suscettibile di essere inserita, all'esito del procedimento amministrativo avviato con la delibera del 2013, nel novero delle strade vicinali, con tutte le successive conseguenze in termini di gestione della stessa. Ne discende che all'epoca del verificarsi degli eventi infiltrativi per cui è causa (fine 2018 e gennaio 2020), la condotta idrica, in quanto posta al di sotto della sede stradale di via San Montano, non ancora decretata strada comunale - ma rispetto alla quale l'espletata istruttoria aveva solo accertato la sua fruizione da parte della collettività dei cittadini e lo svolgimento da parte del di una serie di attività manutentive, tra le quali, tuttavia, CP_3 nessuna delle delibere citate annovera il servizio idrico - rientrava nella proprietà privata, ed essendo il punto interessato dalle perdite di acqua posto “a monte dei rispettivi misuratori”, non poteva ritenersi affidata in gestione alla alla quale, dunque, non può attribuirsi alcuna CP_2 responsabilità. Del resto, al di là della circostanza, già posta in luce, che i provvedimenti indicati nulla deliberano circa la gestione della condotta idrica in quel tratto, in ogni caso se il comune si è impegnato a svolgere una serie di attività manutentive (nella specie pulizia, diserbamento e raccolta rifiuti) in maniera informale e solo in prospettiva del successivo decretarsi dell'uso pubblico della stessa, da ciò non può automaticamente desumersi, nell'assenza di un provvedimento formale, l'assunzione da parte della CP_2 dell'obbligo di assumere la gestione della rete idrica in quel tratto. Del resto, per classificare una strada (privata) come pubblica non è sufficiente l'uso pubblico (il c.d. transito) ma deve sussistere una manifestazione espressa, da parte della pubblica amministrazione che quel determinato bene assolva una destinazione pubblica accompagnata da un valido titolo di proprietà del suolo o di un diritto di servitù pubblica, in base ad un atto idoneo a trasferire il dominio od a costituire la servitù: appartenenza all'ente pubblico (quoad proprietatem) e destinazione all'uso pubblico (quoad usum). L'accertamento, pertanto, in ordine alla natura “pubblica” di una strada presuppone necessariamente l'esistenza di un atto o di un fatto in base al quale la proprietà del suolo su cui essa sorge sia di proprietà di un ente pubblico territoriale, ovvero che a favore del medesimo ente sia stata costituita una servitù di uso pubblico e che la stessa sia destinata all'uso pubblico con una manifestazione di volontà espressa o tacita dell'ente medesimo, senza che sia sufficiente a tal fine l'esplicarsi di fatto del transito del pubblico né la mera previsione programmatica della sua destinazione a strada pubblica o l'intervento di atti di riconoscimento da parte dell'amministrazione medesima circa la funzione da essa assolta. Pertanto, appare evidente come, al di là dell'iter ad essa propedeutico, solo con la delibera del consiglio comunale n. 13 del 17.9.2020 è stata decretata la natura pubblica della strada de qua. Per le ragioni esposte, la accertata natura non pubblicistica della strada all'epoca dei fatti impone il rigetto della domanda risarcitoria proposta dagli attori.
4. La natura delle questioni affrontante e la situazione di oggettiva ambiguità ingenerata dall'ente comunale circa la natura della strada e gli obblighi dallo stesso assunti, giustificato una compensazione parziale delle spese di lite e di c.t.u., le quali vanno compensate per un terzo, seguendo per il resto il regime della soccombenza degli attori e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile nella misura prevista dai parametri medi, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa, della difficoltà dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché del valore della causa (scaglione di riferimento, da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00: fase studio, euro 1.701,00; fase introduttiva, euro 1.204,00; fase istruttoria: euro 1.806,00; fase decisoria, euro 2.905,00. Il tutto ridotto di un terzo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dal Parte_1
sito in Massa Lubrense e dalla
[...] Controparte_1
B. compensa le spese processuali per un terzo e condanna il Parte_1
e la in solido, al pagamento della restante
[...] Controparte_1 parte in favore della in persona del legale rappresentante CP_2
p.t., che liquida nella misura già decurtata in euro 5.077,33, per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute;
C. pone le spese di c.t.u. in via definitiva per due terzi a carico del e della in solido, per la restante Parte_1 Controparte_1 parte a carico della CP_2
Così deciso in Torre Annunziata il 31 maggio 2024
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo