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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 11/11/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1803/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice re./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1803/2025 VG promossa congiuntamente da:
(C.F: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...]
e da
, (C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a [...]
Entrambi difesi e rappresentati dall'Avv. Elisabetta Vigorelli
FATTO
E , con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 Parte_2 personalmente sottoscritto e depositato in data 02/07/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori, con Persona_1 Persona_2 collocamento abitativo paritetico alternato presso entrambi, secondo le modalità di cui al successivo punto 4). I figli manterranno la residenza anagrafica presso la casa materna in San
AN NE (MI) Viale Fratelli Cervi 29/a e l'assegno unico universale verrà percepito da pagina 1 di 5 presso cui i figli mantengono la residenza. Parte_2
2) La casa coniugale, arredata, sita in San AN NE Viale Fratelli Cervi 29/a di proprietà esclusiva di , verrà assegnata alla stessa che ivi vivrà con i figli. Parte_2
3) si allontanerà, d'accordo con , dalla casa coniugale entro il Persona_3 Parte_2
15 settembre 2025, portando con sé i propri effetti personali, e vivrà in Carpiano, Viale Libertà
52.
4) L'esercizio del collocamento abitativo paritetico alternato dei figli minori con entrambi i genitori, durante il quale ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto dei minori, verrà espletato nel seguente modo:
a) per 15 giorni al mese, anche non consecutivi i figli staranno con e per 15 Persona_3 giorni al mese, anche non consecutivi i figli staranno con , secondo accordi presi Parte_2 dai genitori di volta in volta il mese precedente;
fermo in ogni caso che i figli trascorreranno un fine settimana (da sabato a domenica) al mese con da determinarsi da parte Persona_3 dei genitori entro la fine del mese precedente;
b) durante le vacanze estive i figli trascorreranno almeno due settimane consecutive con Pt_2
e due settimane consecutive con oltre a eventuali altri periodi da
[...] Persona_3 concordare tra i genitori. Nel periodo in cui nel mese di luglio lavorerà in smart Parte_2 working, i figli trascorreranno tale periodo con la stessa, a meno che goda di Persona_3 ferie in tale periodo. In ogni caso i genitori si accorderanno entro il 31 maggio di ogni anno in merito alle vacanze estive dei figli. I genitori si comunicheranno vicendevolmente la località di destinazione quando porteranno con sé i figli minori durante le vacanze, nonché i reciproci recapiti del luogo di vacanza scelto.
c) Le festività Natalizie e quelle dell' verranno stabilite di anno in anno dai genitori Per_4 in base alla turnazione lavorativa triennale di e verranno suddivise in maniera Persona_3 alternata ed equa tra i genitori, con accordi tra gli stessi entro il 31 ottobre di ogni anno;
d) Le vacanze pasquali e gli altri ponti e festività verranno trascorsi dai figli ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, previo accordo dei genitori almeno un mese prima.
Il tutto fatto salve eventuali esigenze di salute o prioritarie dei minori, nel qual caso giorni e/o orari potranno subire delle modifiche che i genitori di volta in volta concorderanno;
e salvo diverse regolamentazioni concordate tra genitori nel preminente interesse dei minori, sempre nel rispetto della collocazione abitativa paritetica.
pagina 2 di 5 e) Eventuali viaggi all'estero dei minori per vacanza e/o studio con un genitore o con l'altro, necessiteranno di consenso scritto preventivo dell'altro genitore.
5) Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre tutte le decisioni afferenti la straordinaria amministrazione (a solo titolo esemplificativo: scelte della scuola, dell'iscrizione scolastica, degli indirizzi scolastici ed extrascolastici, cure e salute, scelte educazionali, residenza ecc.) andranno assunte congiuntamente dai genitori.
6) Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della prole quando la stessa sarà con lui e/o con lei, stante l'affido paritetico previsto ai punti nn. 1 e 4 di cui sopra.
7) Ciascun genitore contribuirà al pagamento delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Lodi nella seguente misura:
60% a carico di e 40% a carico di incluse espressamente le Parte_2 Persona_3 spese per le sedute di logopedia e le spese sportive.
Le spese per le rette scolastiche della scuola privata attualmente frequentata dai figli minori saranno al 100% a carico di . Parte_2
8) gode di copertura assicurativa sanitaria aziendale che copre le spese mediche Parte_2 anche per i figli e . Persona_1 Persona_2
L'eventuale franchigia relativa alle spese mediche per i minori verrà sostenuta da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, così come eventuali prestazioni sanitarie non coperte dalla citata assicurazione sanitaria aziendale di o laddove la copertura Parte_2 assicurativa non sia stata richiesta da uno dei genitori nel richiedere la prestazione medica.
9) I coniugi e dichiarano di essere economicamente Parte_2 Persona_3 autosufficienti, di disporre di mezzi adeguati per il loro sostentamento e di non avere reciprocamente richieste di mantenimento e/o alimenti per sé stessi.
10) I due buoni fruttiferi postali di € 5.000,00 ciascuno, intestati a alla loro Persona_3 scadenza (18.02.2031 e 09.10 2036) verranno intestati uno a ciascun figlio o in ogni caso il relativo controvalore verrà accreditato in favore di ciascuno dei figli su conti correnti intestati agli stessi, che verranno aperti da e ove i figli siano a tali date Persona_3 Parte_2 ancora minori;
11) e confermano di avere definito tra loro qualsiasi altra Parte_2 Persona_3 questione o pendenza di carattere patrimoniale e dichiarano di non avere nulla a pretendere pagina 3 di 5 l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione ed in dipendenza del vincolo di coniugio.
12) Spese di procedura compensate tra le parti”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 16.09.2025 sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70
e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex artt. 151, primo comma, c.c.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile nel comune di Reggio
Calabria il 28.09.2013, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Reggio Calabria, atto n.514, Parte 2, Serie A, Anno 2013. Dal matrimonio sono nati in Per_1 data 18.08.2015 e in data 02.08.2018. Per_2
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperatine o di ordine pubblico.
4. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio nel Comune di Reggio Calabria il 28.09.2013,
[...]
pagina 4 di 5 matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria, atto n.514, Parte 2, Serie A Anno 2013.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Reggio Calabria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 07/11/2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice re./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1803/2025 VG promossa congiuntamente da:
(C.F: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...]
e da
, (C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a [...]
Entrambi difesi e rappresentati dall'Avv. Elisabetta Vigorelli
FATTO
E , con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 Parte_2 personalmente sottoscritto e depositato in data 02/07/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori, con Persona_1 Persona_2 collocamento abitativo paritetico alternato presso entrambi, secondo le modalità di cui al successivo punto 4). I figli manterranno la residenza anagrafica presso la casa materna in San
AN NE (MI) Viale Fratelli Cervi 29/a e l'assegno unico universale verrà percepito da pagina 1 di 5 presso cui i figli mantengono la residenza. Parte_2
2) La casa coniugale, arredata, sita in San AN NE Viale Fratelli Cervi 29/a di proprietà esclusiva di , verrà assegnata alla stessa che ivi vivrà con i figli. Parte_2
3) si allontanerà, d'accordo con , dalla casa coniugale entro il Persona_3 Parte_2
15 settembre 2025, portando con sé i propri effetti personali, e vivrà in Carpiano, Viale Libertà
52.
4) L'esercizio del collocamento abitativo paritetico alternato dei figli minori con entrambi i genitori, durante il quale ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto dei minori, verrà espletato nel seguente modo:
a) per 15 giorni al mese, anche non consecutivi i figli staranno con e per 15 Persona_3 giorni al mese, anche non consecutivi i figli staranno con , secondo accordi presi Parte_2 dai genitori di volta in volta il mese precedente;
fermo in ogni caso che i figli trascorreranno un fine settimana (da sabato a domenica) al mese con da determinarsi da parte Persona_3 dei genitori entro la fine del mese precedente;
b) durante le vacanze estive i figli trascorreranno almeno due settimane consecutive con Pt_2
e due settimane consecutive con oltre a eventuali altri periodi da
[...] Persona_3 concordare tra i genitori. Nel periodo in cui nel mese di luglio lavorerà in smart Parte_2 working, i figli trascorreranno tale periodo con la stessa, a meno che goda di Persona_3 ferie in tale periodo. In ogni caso i genitori si accorderanno entro il 31 maggio di ogni anno in merito alle vacanze estive dei figli. I genitori si comunicheranno vicendevolmente la località di destinazione quando porteranno con sé i figli minori durante le vacanze, nonché i reciproci recapiti del luogo di vacanza scelto.
c) Le festività Natalizie e quelle dell' verranno stabilite di anno in anno dai genitori Per_4 in base alla turnazione lavorativa triennale di e verranno suddivise in maniera Persona_3 alternata ed equa tra i genitori, con accordi tra gli stessi entro il 31 ottobre di ogni anno;
d) Le vacanze pasquali e gli altri ponti e festività verranno trascorsi dai figli ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, previo accordo dei genitori almeno un mese prima.
Il tutto fatto salve eventuali esigenze di salute o prioritarie dei minori, nel qual caso giorni e/o orari potranno subire delle modifiche che i genitori di volta in volta concorderanno;
e salvo diverse regolamentazioni concordate tra genitori nel preminente interesse dei minori, sempre nel rispetto della collocazione abitativa paritetica.
pagina 2 di 5 e) Eventuali viaggi all'estero dei minori per vacanza e/o studio con un genitore o con l'altro, necessiteranno di consenso scritto preventivo dell'altro genitore.
5) Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre tutte le decisioni afferenti la straordinaria amministrazione (a solo titolo esemplificativo: scelte della scuola, dell'iscrizione scolastica, degli indirizzi scolastici ed extrascolastici, cure e salute, scelte educazionali, residenza ecc.) andranno assunte congiuntamente dai genitori.
6) Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della prole quando la stessa sarà con lui e/o con lei, stante l'affido paritetico previsto ai punti nn. 1 e 4 di cui sopra.
7) Ciascun genitore contribuirà al pagamento delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Lodi nella seguente misura:
60% a carico di e 40% a carico di incluse espressamente le Parte_2 Persona_3 spese per le sedute di logopedia e le spese sportive.
Le spese per le rette scolastiche della scuola privata attualmente frequentata dai figli minori saranno al 100% a carico di . Parte_2
8) gode di copertura assicurativa sanitaria aziendale che copre le spese mediche Parte_2 anche per i figli e . Persona_1 Persona_2
L'eventuale franchigia relativa alle spese mediche per i minori verrà sostenuta da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, così come eventuali prestazioni sanitarie non coperte dalla citata assicurazione sanitaria aziendale di o laddove la copertura Parte_2 assicurativa non sia stata richiesta da uno dei genitori nel richiedere la prestazione medica.
9) I coniugi e dichiarano di essere economicamente Parte_2 Persona_3 autosufficienti, di disporre di mezzi adeguati per il loro sostentamento e di non avere reciprocamente richieste di mantenimento e/o alimenti per sé stessi.
10) I due buoni fruttiferi postali di € 5.000,00 ciascuno, intestati a alla loro Persona_3 scadenza (18.02.2031 e 09.10 2036) verranno intestati uno a ciascun figlio o in ogni caso il relativo controvalore verrà accreditato in favore di ciascuno dei figli su conti correnti intestati agli stessi, che verranno aperti da e ove i figli siano a tali date Persona_3 Parte_2 ancora minori;
11) e confermano di avere definito tra loro qualsiasi altra Parte_2 Persona_3 questione o pendenza di carattere patrimoniale e dichiarano di non avere nulla a pretendere pagina 3 di 5 l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione ed in dipendenza del vincolo di coniugio.
12) Spese di procedura compensate tra le parti”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 16.09.2025 sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70
e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex artt. 151, primo comma, c.c.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile nel comune di Reggio
Calabria il 28.09.2013, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Reggio Calabria, atto n.514, Parte 2, Serie A, Anno 2013. Dal matrimonio sono nati in Per_1 data 18.08.2015 e in data 02.08.2018. Per_2
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperatine o di ordine pubblico.
4. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio nel Comune di Reggio Calabria il 28.09.2013,
[...]
pagina 4 di 5 matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria, atto n.514, Parte 2, Serie A Anno 2013.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Reggio Calabria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 07/11/2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
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