TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/02/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 48173 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale di Milano, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Antonella Cozzi Presidente dott. Marcello Piscopo Giudice dott. Federico Salmeri Giudice rel. est. ha pronunciato nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa da:
, CF/PI: , con l'avv. Sgrò Laura Parte_1 C.F._1
-attore- contro
, CF/PI: , , CF/PI: CP_1 C.F._2 Controparte_2
, , CF/PI: , con gli C.F._3 Parte_2 C.F._4
avv.ti Magliani Andrea e Canepa Valentina
, CF/PI: , con l'avv. Capua CP_3 Parte_3 C.F._5
Valeria
-convenuti-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
- accertare e dichiarare che il SInor è legittimario, erede necessario ed erede legittimo Parte_1 del padre, SInor deceduto in data 3 aprile 2022 a Madrid (Spagna); Persona_1
- ricostruito il patrimonio ereditario del SInor accertare e dichiarare che le Parte_4 donazioni, dirette e indirette, effettuate in vita dal de cuius nei confronti della moglie
[...]
e dei figli e sono avvenute in violazione Parte_5 CP_1 CP_2 Parte_2
1 dell'art. 737 c.c. in quanto non dispensate da collazione e comunque in lesione della legittima e per l'effetto dichiarare nulle e prive di effetto le predette cessioni a favore dell'asse ereditario e dunque dei coeredi, così come per ogni altra somma o bene mobile che si riterrà dimostrato essere stato ceduto o acquisito dai coeredi dal defunto SInor Persona_1
- per l'effetto, disporre, nell'ipotesi in cui, in corso di giudizio, si accerti che uno o più coeredi siano stati dispensati dalla collazione e che vi sia stata una lesione di legittima nei confronti del SInor Parte_1
disporre la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione delle predette
[...] disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il de cuius, poteva disporre, nei limiti della quota medesima alla somma maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà stabilire, condannando i coeredi e a Parte_5 CP_1 Controparte_2 Parte_2 reintegrare la quota di legittima spettante a Parte_1
- procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, nominando un esperto per la esatta determinazione della massa attiva da dividere e per la formazione delle singole quote, previa individuazione, aggiornata al momento della divisione, dei beni mobili e immobili caduti in successione e dei debiti ereditari nonché dei debiti riguardanti i beni in comunione;
- ordinare la divisione dei cespiti con attribuzione dei singoli partecipanti della quota a ciascuno spettante secondo le quote testamentarie;
- emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle conclusioni che precedono;
- condannare i convenuti alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria chiede ammettersi consulenza tecnica d'ufficio per accertare l'ammontare dell'intero asse ereditario, e pertanto, delle quote tutte;
con ogni opportuna riserva di articolare mezzi istruttori.
*
Per , e CP_1 Controparte_2 Parte_2
Voglia l'on. Tribunale di Milano, respinte le domande preliminari di rito e ogni altra eccezione della convenuta così giudicare: Parte_5
- disporre la divisione dell'eredità del signor tra i figli , Parte_4 CP_1 CP_2
e e la moglie secondo le volontà del defunto Parte_2 Pt_1 Pt_5 Parte_5 indicate nel suo testamento pubblico in data 12 ottobre 2015 e nel rispetto delle quote di legittima secondo la legge italiana;
- emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalla conclusione che precede;
- con vittoria di compensi e spese di lite.
*
Per Parte_5
In via principale:
• Accertare e dichiarare l'incompetenza giurisdizionale di questo Tribunale e disporre quella del Paese del Portogallo;
In via subordinata:
• Accertare e dichiarare il patrimonio relitto netto del de cuius , attraverso una Persona_1 perizia realizzata da un CTU del quale si chiede autorizzare la nomina.
2 • Accertare e dichiarare l'ammontare del donatum, oggetto di disposizione da parte del de cuius
, con riferimento a tutti gli immobili di cui all'elenco citato nell'atto introduttivo Persona_1
e non solo quelli, che dovessero risultare a seguito di istruttoria;
CONSEGUENTEMENTE:
• accertare e dichiararre, attraverso riunione fittizia ex art. 556 c.c e ss, la quota disponibile e la corrispondente quota indisponibile, ex art. 537 c.c. e ss riservata alla legittimaria coniuge SI.ra
in regime di comunione dei beni con il defunto marito, (1/4) nonché a tutti i Parte_5 figli suoi da quantificare attraverso una CTU;
• accertare e dichiarare inesistente, qualsivoglia presunta lesione di legittima così come affermato dall'attore, in quanto lo stesso ha ottenuto disposizioni a suo favore, di gran lunga superiori a quanto spettantigli;
NEL MERITO, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto e comunque integralmente sprovvista di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto e per l'effetto, confermare la piena validità e legittimità del testamento pubblico del sig. Persona_1
IN VIA RICONVENZIONALE, NEL MERITO, accertati tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi dalla SI.ra , ( ) in conseguenza della vicenda Parte_5 C.F._6 in atti, condannare il sig. (CF: ) ed in quota parte gli altri Parte_1 C.F._1 convenuti eredi, al pagamento in favore della SI.ra a titolo di Parte_5 risarcimento danni patrimoniali e non, subiti e subendi, della somma complessiva di Euro 200,000.00 o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto;
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'odierna azione è stata promossa da nei confronti di Parte_1 Parte_5
e dei propri fratelli e in relazione alla successione del padre CP_1 CP_2 Parte_2 Parte_4
deceduto a Madrid il 3 aprile 2022.
[...]
Il de cuius, mediante testamento pubblico redatto il 12 ottobre 2015, revocato ogni precedente disposizione, ha nominato eredi universali la moglie per il 23%, il figlio Parte_5
per il 12,50%, il figlio per il 20,50%, il figlio per il 22% Parte_1 CP_1 CP_2
e il figlio per il 22%. Parte_2
L'eredità comprenderebbe un valore stimato dall'attore di circa dieci milioni di euro, costituiti principalmente da investimenti bancari presso istituti in Svizzera, Italia e Portogallo.
L'attore deduce che in vita il de cuius avrebbe effettuato ingenti donazioni agli altri coeredi.
In particolare, la moglie avrebbe ricevuto la nuda proprietà e il Parte_5 successivo usufrutto di una prestigiosa villa a Madrid del valore di € 3.500.000,00; CP_1
3 avrebbe ricevuto un appartamento in via Carlo Maderno a Milano;
e avrebbero CP_2 Parte_2
ricevuto 4/10 ciascuno di un immobile in via Londonio 18, oltre a somme di denaro. Parte_2
avrebbe ricevuto un box e un altro immobile in via Giulio Cesare Procaccini.
Inoltre, i fratelli e avrebbero percepito somme mensili dal padre. CP_1 CP_2 Pt_2
L'attore lamenta inoltre che, successivamente al decesso del padre, Parte_5 avrebbe prelevato indebitamente dai conti correnti del defunto la somma complessiva di € 68.189,13, senza autorizzazione degli altri coeredi.
A fronte a tali circostanze, avrebbe tentato ripetutamente di giungere a un accordo Parte_1
bonario con i coeredi per riequilibrare le disparità nelle attribuzioni ereditarie.
A seguito dell'esito infruttuoso di tali tentativi, ha proposto l'odierna citazione. Parte_1
Preliminarmente, l'attore evidenzia che nel testamento è prevista l'applicazione della legge italiana alla successione, conformemente all'articolo 22 del Regolamento UE 650/2012, essendo il de cuius cittadino italiano e avendo espressamente scelto tale normativa nel proprio atto di ultima volontà.
Sicché, a suo dire, la competenza giurisdizionale sarebbe del giudice italiano, poiché la maggior parte degli eredi è residente in Italia.
L'attore ha quindi chiesto la collazione ai sensi dell'art. 737 c.c., in virtù della quale i coeredi devono conferire nella massa ereditaria le donazioni ricevute dal defunto.
Quanto alla clausola di esclusione dalla collazione contenuta nell'atto di donazione alla moglie, l'attore ne rimette al Tribunale l'esame della sua validità.
Inoltre, l'attore lamenta che l'esistenza di ingenti donazioni in favore degli altri coeredi comporterebbe una evidente lesione della propria quota di legittima, essendo l'unico figlio a non aver ricevuto alcun beneficio dal padre in vita, diversamente dai fratelli e dalla moglie del de cuius.
Sulla scorta di tali allegazioni, chiede la ricostruzione del patrimonio ereditario, Parte_1
l'accertamento della lesione della sua quota di legittima e la reintegrazione mediante riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti;
inoltre, domanda lo scioglimento della comunione ereditaria.
Si è costituita contestando la pretesa avversaria. Controparte_4
Preliminarmente, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sostenendo che la causa dovrebbe essere trattata in Portogallo, dove il defunto aveva la sua residenza abituale al momento della morte.
4 Tale eccezione muove dal Regolamento (UE) 650/2012, che prevede che la giurisdizione in materia successoria sia del paese di residenza abituale del defunto.
Sebbene il defunto abbia scelto la legge italiana come applicabile alla successione, tuttavia il
Regolamento Europeo stabilisce che la giurisdizione spetterebbe al Tribunale dello Stato membro dove il defunto aveva la residenza abituale, che nel caso di specie sarebbe il Portogallo.
In caso contrario, la convenuta sostiene che l'eventuale sentenza emessa da un Tribunale italiano potrebbe non essere riconosciuta o eseguita in Portogallo o in Svizzera (dove si trova parte dei beni ereditari).
La convenuta ha altresì eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria (eccezione poi superata nelle more del giudizio), nonché l'improcedibilità della domanda per tardività della iscrizione a ruolo (eccezione infondata in quanto la citazione è stata notificata il 29 novembre 2022 ed è stata iscritta a ruolo il 5 dicembre 2022, data non visibile alla difesa della convenuta).
Quanto al merito della pretesa di la convenuta deduce che il testamento è valido e Parte_1
conforme alla legge italiana, le donazioni effettuate in vita dal de cuius sarebbero legittime e non lederebbero la quota di legittima, tanto più a fronte delle donazioni indirette già ricevute dall'attore dal padre, tra cui un immobile divenuto sede del suo studio professionale.
Inoltre, la richiesta di riduzione sarebbe indimostrata, in quanto il valore dell'asse ereditario non sarebbe stato adeguatamente documentato dall'attore.
La convenuta contesta altresì la determinazione del patrimonio ereditario.
L'attore stima il valore dell'eredità in 10 milioni di euro, senza tuttavia allegare prove documentali apprezzabili.
Conseguentemente, la convenuta contesta tale importo, sostenendo che non esisterebbe una valutazione certa.
La stima sarebbe stata effettuata in maniera arbitraria, senza l'ausilio di un esperto.
Inoltre, parte dei beni apparteneva in comunione dei beni alla moglie, che quindi avrebbe diritto alla metà del valore di tali beni.
Al riguardo, la convenuta evidenzia che era coniugata in regime di comunione dei beni con il defunto, quindi avrebbe diritto al 50% del denaro e dei beni comuni prima ancora che venga effettuata la divisione ereditaria.
5 Conseguentemente, la metà dei conti correnti bancari spetterebbe alla moglie e solo l'altra metà entrerebbe nell'asse ereditario.
Inoltre, eventuali prelievi effettuati dalla convenuta dopo il decesso sarebbero legittimi e non costituirebbero violazione dei diritti degli altri eredi.
Quanto alla asserita donazione della villa di Madrid, la convenuta sostiene di essere stata espressamente dispensata dalla collazione e quindi sarebbe valida e non dovrebbe essere computata tra i beni ereditari.
Inoltre, la convenuta contesta la stima della villa indicata dall'attore, il cui valore reale ammonterebbe alla minor somma di € 1.075.696,60, anziché di € 3,5 milioni come sostenuto dall'attore.
La convenuta ha inoltre avanzato una domanda riconvenzionale, chiedendo: la riduzione delle disposizioni testamentarie perché la sua quota di legittima (1/4 del patrimonio) non sarebbe stata rispettata;
il riconoscimento della comunione dei beni, con attribuzione del 50% del denaro sui conti correnti comuni;
il risarcimento danni per € 200.000,00 a titolo di danno patrimoniale per la mancata assegnazione della sua quota di legittima e danno all'immagine per le accuse infondate mosse dall'attore.
La convenuta chiede da ultimo la cancellazione delle frasi offensive dagli atti processuali, ai sensi dell'art. 89 c.p.c..
Si sono costituiti e contestando l'eccezione di difetto di giurisdizione CP_1 CP_2 Parte_2
della convenuta evidenziando che l'attore avrebbe correttamente scelto Controparte_4
di promuovere la causa dinanzi al Tribunale di Milano, poiché i fratelli convenuti risiedono in Italia.
Tale scelta oltretutto sarebbe coerente con la volontà del defunto, il quale nel testamento ha espressamente disposto che la successione sia regolata dalla legge italiana, in conformità al Regolamento
(UE) 650/2012, che consente al de cuius di scegliere la legge nazionale applicabile alla sua successione.
Inconferente dunque sarebbe la residenza del de cuius all'estero, posto che la maggior parte degli eredi ha la residenza in Italia, rendendo così il Tribunale di Milano il foro più idoneo per trattare la causa.
Nel merito, i convenuti aderiscono alla domanda di divisione e non contestano la necessità di ricostruire con precisione il patrimonio del defunto. ha tuttavia sollevato la questione della comunione dei beni tra i coniugi, Parte_5
sostenendo che alcuni beni (in particolare un conto presso la banca svizzera Edmond De Rothschild) sarebbero in comproprietà con il marito.
6 Al riguardo, i convenuti contestano tale affermazione, sostenendo che tutto ciò che apparteneva al defunto prima del matrimonio (avvenuto nel 2008) rientrerebbe esclusivamente nell'eredità, senza alcun diritto della moglie iure proprio, bensì solo iure hereditatis.
I convenuti contestano inoltre l'assunto attoreo, secondo il quale non avrebbe ricevuto Parte_1
alcuna donazione, laddove i fratelli sarebbero stati favoriti con beni immobili e somme di denaro.
I convenuti si riservano di dimostrare che anche avrebbe ricevuto benefici. Parte_1
In particolare, contestano la mancanza di prove concrete delle presunte donazioni ricevute dai fratelli e l'esistenza di non meglio precisate liberalità in denaro, prive di riscontri documentali.
Quanto alla donazione di una villa a Madrid alla moglie i convenuti Parte_5 deducono che il valore dell'immobile dovrebbe essere accertato nel corso del giudizio.
Ad ogni modo, detta donazione dovrebbe comunque essere considerata ai fini della divisione ereditaria, in conformità alla legge italiana, secondo la quale una donazione a un legittimario è imputata alla sua quota di legittima, a meno che non sia stata espressamente dispensata anche dall'imputazione (ex art. 564 c.c.).
Ebbene, nella specie la villa di Madrid dovrebbe essere inclusa nella quota ereditaria della moglie.
Di talché, considerata soddisfatta la condizione di procedibilità quanto al procedimento di mediazione e considerato necessario definire la questione di giurisdizione prima di assegnare i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., in conformità all'art. 187, terzo comma, c.p.c., il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita ex art. 127 ter c.p.c.), in occasione della quale ha rimesso la causa al Collegio per la decisione ed ha concesso i termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni, a seguito di Camera di Consiglio del 4 febbraio 2025.
*
2. Sulla giurisdizione della odierna controversia.
Come sopra rilevato, la convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione Controparte_4
del giudice italiano, sostenendo che la causa dovrebbe essere trattata in Portogallo, dove il defunto aveva la sua residenza abituale al momento della morte.
Al riguardo il Collegio osserva quanto segue.
L'ultima residenza del de cuius si trova formalmente in Portogallo.
Tale circostanza è pacifica tra le parti.
7 Parimenti pacifica è la circostanza che il de cuius non risiedeva in Italia.
Al più, “di fatto, viveva in Spagna, nella città di Madrid, ove è deceduto in data 3 aprile 2022” avendo
“posto la sua residenza fiscale in Portogallo”, come deduce l'attore a pag. 4 della comparsa conclusionale.
Gli stessi convenuti, in disparte lo stretto collegamento che il de cuius aveva mantenuto con lo Stato
d'origine, non hanno mai affermato che risiedeva in Italia. Parte_4
Ebbene, il decesso di formalmente residente in [...], è avvenuto in Spagna Parte_4
a Madrid il 3 aprile 2022 e nel testamento pubblico del 12 ottobre 2015 ha dichiarato:
Pertanto, alla odierna successione trova applicazione il Regolamento UE n. 650/2012, entrato in vigore il 17 agosto 2015 (cfr. art. 84 Reg.), prima del testamento.
Con la predetta scheda testamentaria, il de cuius ha disposto che la successione debba essere regolata dalla legge italiana.
La scelta della legge italiana da parte del de cuius è conforme all'art. 22 Reg., secondo il quale: “Una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte”.
Si legge nel testamento pubblico del 12 ottobre 2015 che è cittadino italiano. Parte_4
Ebbene, la scelta della legge applicabile, sebbene legittima, è tuttavia inconferente ai fini della individuazione della giurisdizione.
L'art. 4 Reg. prevede che: “Sono competenti a decidere sull'intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte”.
E' pacifico che non aveva la residenza abituale in Italia, circostanza pacifica tra Parte_4
le parti e che emerge dallo stesso testamento, in cui si legge:
8 La circostanza è altresì confermata nell'atto di trascrizione del testamento del 5 maggio 2022, in cui si legge che: … dichiara quanto segue. In relazione alla successione del signor CP_1
nato a [...] il [...], con ultimo domicilio ed ultima Parte_4
residenza in Lisbona (Portogallo) Calle Rua Gregorio Lopes Lote n. 1525, deceduto a Madrid (Spagna) il 3 aprile 2022”.
La stessa parte attrice evidenzia nella comparsa conclusionale che: “… il signor Parte_4
era cittadino italiano, residente anagraficamente in Portogallo ma viveva in modo stabile e permanente
a Madrid con la moglie”.
L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata1 dalla convenuta è Controparte_4
fondata.
E' appena il caso di osservare che il de cuius non aveva la residenza abituale in Italia al momento della morte, circostanza che esclude la giurisdizione italiana in forza dell'art. 4 Reg.
Nemmeno può affermarsi la giurisdizione italiana in forza dell'art. 6 Reg., come assumo i convenuti e a pag. 3 della propria comparsa di costituzione, secondo i quali “la CP_1 CP_2 Parte_2
coincidenza tra foro e legge applicabile può essere raggiunta, oltre che per accordo delle parti, anche per volontà del Giudice”.
Al riguardo il Collegio osserva che il richiamato art. 6 può essere applicato, in favore della coincidenza tra foro e legge applicabile, non dall'odierno Tribunale italiano, bensì dal giudice appartenente alla giurisdizione ex art. 4 Reg. (quello della residenza abituale del defunto al momento della morte).
L'art. 6 Reg. prevede infatti che: “Quando la legge scelta dal defunto per regolare la sua successione conformemente all'articolo 22 è la legge di uno Stato membro, l'organo giurisdizionale adito ai sensi dell'articolo 4 […]: a) può, su richiesta di una delle parti del procedimento, dichiarare la propria incompetenza se ritiene che gli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta siano più adatti a decidere sulla successione tenuto conto delle circostanze pratiche di quest'ultima, quali la residenza abituale delle parti e il luogo in cui sono situati i beni”.
Si badi che l'articolo in esame (in particolare la lett. a, cit.) dispone che l'organo giurisdizionale correttamente adito può (e non deve) dichiarare la propria incompetenza se sussistono i presupposti di legge.
Conseguentemente, deve essere rimessa al giudice della residenza abituale del defunto al momento della morte la valutazione sulla coincidenza tra foro e legge applicabile, per cui insistono i predetti convenuti.
Detto potere, dunque, non è riconosciuto al giudice italiano, il quale non ignora2 che il giudice straniero ben potrebbe rimettere la controversia nuovamente al giudice italiano;
purtuttavia, la norma impedisce al Tribunale adito di sostituirsi al giudice naturale e competente ex art. 4 Reg., non potendo nella odierna sede svolgere alcuna valutazione sulla coincidenza tra foro e legge applicabile per mantenere la propria giurisdizione. Questo in quanto il giudice italiano è privo di giurisdizione e dunque gli è impedita quella valutazione che -ex art. 6 Reg.- spetta esclusivamente al giudice ex art. 4 Reg.
Pertanto, la conclusione prospettata dai convenuti sarebbe palesemente contraria alla norma in esame, la quale dispone che solo l'autorità correttamente adita può dichiarare la propria incompetenza, ma non dispone anche il contrario (e cioè che l'autorità erroneamente adita, può dichiarare la propria competenza).
Deve dunque dichiararsi il difetto della giurisdizione italiana, senza tuttavia dover indicare quale sia la giurisdizione corretta.
L'art. 37 c.p.c. infatti nulla prevede in tal senso, a differenza dell'ipotesi di incompetenza per materia, valore o territorio in cui il giudice deve indicare il foro competente (cfr. artt. 44, 45, 49 e 50 c.p.c.).
Del resto, in tal senso depone anche l'art 15 Reg., rubricato: “Verifica della competenza. L'organo giurisdizionale di uno Stato membro investito di una causa in materia di successione per la quale non è competente in base al presente regolamento dichiara d'ufficio la propria incompetenza”.
CP_ CP_ 2 Tale paradosso è evidenziato anche a pag. 5 della comparsa conclusionale di e Ma ben più Parte_2 contrario all'economia processuale sarebbe dare impulso al giudizio nel merito, riconoscendo come sussistente la giurisdizione italiana, per poi -in caso di gravame- dover procedere daccapo dinanzi ad un giudice straniero. Deve dunque escludersi che il paradosso delle conseguenze di una decisione possa assurgere a parametro di legittimità e correttezza della decisione stessa, dovendo -per
contro
- la decisione essere esclusivamente conforme alla legge.
10 La norma del Regolamento non dispone che il giudice che dichiara il difetto di giurisdizione debba indicare la giurisdizione corretta ex art. 4 Reg. (quella della residenza abituale del defunto).
Né il Regolamento prevede e disciplina l'ipotesi di conflitto negativo di giurisdizione, come invece accade nel caso di conflitto negativo di incompetenza ex art. 45 c.p.c..
Né a diverse conclusioni conducono gli argomenti di parte attrice e dei tre fratelli convenuti. sostiene che la scelta della legge italiana operata dal de cuius nel testamento Parte_1 inciderebbe sulla individuazione della giurisdizione, assumendo che “In questo modo è lo stesso de cuius che ha lasciato agli atti quale fosse il suo collegamento stretto e stabile scegliendo la giurisdizione per la sua successione”.
L'argomento non coglie nel segno, in quanto è appena il caso di osservare che il de cuius ha scelto la legge applicabile (come consentitogli all'art. 22 Reg.), ma non anche la giurisdizione. Né avrebbe comunque potuto scegliere la giurisdizione, atteso che -si ribadisce- l'art. 22 Reg. consente la scelta della legge applicabile dello Stato di cui si ha la cittadinanza, mentre l'art. 4 Reg. stabilisce che ha la giurisdizione lo “Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte” e non, come pretende l'attore, lo Stato della legge scelta dal de cuius.
Va poi certamente condiviso il principio richiamato da parte attrice in comparsa conclusionale, laddove richiama il considerando n. 27 del Reg. UE n. 650/2012, in forza del quale il legislatore europeo riconosce alla scelta della legge applicabile l'effetto di “trascinare il foro”.
La ratio di tale principio si riscontra nella opportunità di far giudicare la vicenda successoria dal giudice che meglio conosce la legge ad essa applicabile.
Tuttavia, anche tale principio non conduce a diverse conclusioni.
Il considerando in esame prevede che: “Le disposizioni del presente regolamento sono concepite in modo da far sì che l'autorità che si occupa della successione applichi, nella maggior parte delle situazioni, la propria legge”.
Ma il considerando precisa altresì che: “Il presente regolamento prevede pertanto una serie di meccanismi che entrano in gioco ove il defunto abbia scelto come legge applicabile quella di uno Stato membro di cui era cittadino”.
Il Regolamento dunque riconosce che si possano verificare ipotesi in cui giurisdizione e legge applicabile non coincidano, proprio come nel caso di specie.
11 A fronte di tali ipotesi, il Regolamento dispone meccanismi correttivi di tali eventualità, proprio al fine di consentire che la legge applicabile converga dinanzi ad una autorità che conosca quella legge.
Ebbene, tale meccanismo è testualmente previsto dall'art. 6 Reg. e, come visto, la valutazione sulla opportunità di “trascinare il foro” in Italia in forza della legge scelta del de cuius non spetta alla giurisdizione italiana, bensì a quella ex art. 4 Reg., in cui “il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte”.
Residenza che, come sopra evidenziato, certamente non era in Italia.
Inoltre, parimenti non condivisibili appaiono gli argomenti svolti da e i CP_1 CP_2 Parte_2
quali, al fine di individuare la residenza abituale del de cuius, richiamano i consideranda nn. 233 e 244 del Reg., evidenziando -a loro dire- la difficoltà di individuare in modo univoco la residenza abituale di non emergendo elementi “per identificare in maniera univoca “un collegamento stretto Persona_1
e stabile con [un unico] Stato interessato” (Considerandum n. 23)” (cfr. pag. 3 comparsa conclusionale cit.).
In realtà, emerge dagli atti di tutte le parti che non aveva più la residenza in Italia da Persona_1 anni, avendo risieduto in Svizzera (ottobre 2013), in Portogallo (dall'ottobre 2015) e, sebbene non formalmente, anche in Spagna a Madrid fino al decesso.
La residenza all'estero non ha impedito al de cuius di mantenere i propri rapporti, anche assidui, coi figli in Italia. Ma tale circostanza non esclude che era ormai stabilmente residente all'estero e che - Persona_1 nonostante la cittadinanza italiana, i figli ed i beni in Italia ed il complessivo legame col Paese d'origine- aveva comunque scelto di non vivere più in Italia ed anzi di risiedere in Portogallo ed in Spagna, sposandosi con nel 25 ottobre 2008 (a Madrid) e costruendovi una Parte_5
nuova vita familiare fino al decesso nel 2022, per quasi 14 anni (cfr. i criteri interpretativi ex considerando n. 23).
Il collegamento stretto con l'Italia per cui tanto insistono i convenuti rileva -al più- sotto il profilo affettivo e del legame coi figli, ma non è giuridicamente apprezzabile, tenuto conto che i criteri indicati dal considerando n. 23 sono ben altri: “la durata e la regolarità del soggiorno del defunto nello Stato interessato”.
Nella specie tutte le parti concordano che ormai da tanti anni non soggiornava più in Persona_1
Italia.
E' per contro certo che ha vissuto a Madrid, dove si è sposato con Persona_1 [...]
e dove è deceduto, come deduce lo stesso attore a pag. 4 della comparsa conclusionale. Parte_5
La ricostruzione degli ultimi 14 anni di vita del de cuius porta ad escludere che avesse Persona_1
la residenza abituale in Italia e consente di non applicare le ipotesi esemplificate nel considerando n. 24
(difficoltà a determinare la residenza abituale del defunto):
- “qualora per motivi professionali o economici il defunto fosse andato a vivere all'estero per lavoro, anche per un lungo periodo, ma avesse mantenuto un collegamento stretto e stabile con lo Stato di origine”: in realtà si era sposato in Spagna ed aveva stabilmente lasciato il Paese Persona_1
d'origine da tanti anni;
l'Italia non era più “il centro degli interessi della sua famiglia e della sua vita sociale [essendosi sposato in Spagna ed avendo preso la residenza in Portogallo];
- “qualora il defunto fosse vissuto alternativamente in più Stati o si fosse trasferito da uno Stato all'altro senza essersi stabilito in modo permanente in alcuno di essi”: in realtà si Persona_1
è stabilito permanentemente all'estero, sposandosi dapprima in Spagna e formalizzando la propria residenza in Portogallo.
In conclusione, deve escludersi la giurisdizione italiana, non avendovi il de cuius alcuna residenza abituale.
*
13 3. Conclusioni.
Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
147/22 e tenuto conto del valore della controversia (il relictum stimato da parte attrice ammonta ad €
10.000.000,00).
La natura documentale dei temi trattati comporta l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento, fatta esclusione della fase istruttoria non tenutasi, non avendo il Tribunale assegnato i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c..
Per contro, avendo e aderito alla difesa attorea sul tema della CP_1 CP_2 Parte_2 giurisdizione, sussistono eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra Parte_1
e e non ravvisandosi alcuna soccombenza tra le suddette parti
[...] CP_1 CP_2 Parte_2 processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_5
che si liquidano in € 758,00 per spese esenti5 ed € 22.364,00 per compensi professionali,
[...]
oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
3) compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 CP_1 CP_2
e
[...] Parte_2
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025
Il giudice est. La Presidente
dott. Federico Salmeri dott.ssa Antonella Cozzi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per completezza, va comunque osservato che il difetto di giurisdizione deve essere rilevato d'ufficio, come dispone l'art. 15
Reg.: “L'organo giurisdizionale di uno Stato membro investito di una causa in materia di successione per la quale non è competente in base al presente regolamento dichiara d'ufficio la propria incompetenza”.
9 3 “In considerazione della crescente mobilità dei cittadini e al fine di assicurare la corretta amministrazione della giustizia all'interno dell'Unione e di garantire un criterio di collegamento oggettivo tra la successione e lo Stato membro nel quale è esercitata la competenza, il presente regolamento prevede come criterio di collegamento generale ai fini della determinazione sia della competenza che della legge applicabile la residenza abituale del defunto al momento della morte. Al fine di determinare la residenza abituale, l'autorità che si occupa della successione dovrebbe procedere a una valutazione globale delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della morte, che tenga conto di tutti gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la regolarità del soggiorno del defunto nello Stato interessato nonché le condizioni e le ragioni dello stesso. La residenza abituale così determinata dovrebbe rivelare un collegamento stretto e stabile con lo Stato interessato tenendo conto degli obiettivi specifici del presente regolamento”. 4 “In taluni casi può risultare complesso determinare la residenza abituale del defunto. Un caso di questo genere può presentarsi, in particolare, qualora per motivi professionali o economici il defunto fosse andato a vivere all'estero per lavoro, anche per un lungo periodo, ma avesse mantenuto un collegamento stretto e stabile con lo Stato di origine. In un siffatto caso si potrebbe ritenere che il defunto, alla luce delle circostanze della fattispecie, avesse ancora la propria residenza abituale nello Stato di origine in cui è situato il centro degli interessi della sua famiglia e della sua vita sociale. Altri casi complessi possono presentarsi qualora il defunto fosse vissuto alternativamente in più Stati o si fosse trasferito da uno Stato all'altro senza essersi stabilito in modo permanente in alcuno di essi. Se il defunto era cittadino di uno di tali Stati o vi possedeva tutti
i suoi beni principali, la sua cittadinanza o il luogo in cui sono situati tali beni potrebbero costituire un elemento speciale per la valutazione generale di tutte le circostanze fattuali”.
12 5 Trattasi del contributo unificato versato per la domanda riconvenzionale.
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale di Milano, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Antonella Cozzi Presidente dott. Marcello Piscopo Giudice dott. Federico Salmeri Giudice rel. est. ha pronunciato nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa da:
, CF/PI: , con l'avv. Sgrò Laura Parte_1 C.F._1
-attore- contro
, CF/PI: , , CF/PI: CP_1 C.F._2 Controparte_2
, , CF/PI: , con gli C.F._3 Parte_2 C.F._4
avv.ti Magliani Andrea e Canepa Valentina
, CF/PI: , con l'avv. Capua CP_3 Parte_3 C.F._5
Valeria
-convenuti-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
- accertare e dichiarare che il SInor è legittimario, erede necessario ed erede legittimo Parte_1 del padre, SInor deceduto in data 3 aprile 2022 a Madrid (Spagna); Persona_1
- ricostruito il patrimonio ereditario del SInor accertare e dichiarare che le Parte_4 donazioni, dirette e indirette, effettuate in vita dal de cuius nei confronti della moglie
[...]
e dei figli e sono avvenute in violazione Parte_5 CP_1 CP_2 Parte_2
1 dell'art. 737 c.c. in quanto non dispensate da collazione e comunque in lesione della legittima e per l'effetto dichiarare nulle e prive di effetto le predette cessioni a favore dell'asse ereditario e dunque dei coeredi, così come per ogni altra somma o bene mobile che si riterrà dimostrato essere stato ceduto o acquisito dai coeredi dal defunto SInor Persona_1
- per l'effetto, disporre, nell'ipotesi in cui, in corso di giudizio, si accerti che uno o più coeredi siano stati dispensati dalla collazione e che vi sia stata una lesione di legittima nei confronti del SInor Parte_1
disporre la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione delle predette
[...] disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il de cuius, poteva disporre, nei limiti della quota medesima alla somma maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà stabilire, condannando i coeredi e a Parte_5 CP_1 Controparte_2 Parte_2 reintegrare la quota di legittima spettante a Parte_1
- procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, nominando un esperto per la esatta determinazione della massa attiva da dividere e per la formazione delle singole quote, previa individuazione, aggiornata al momento della divisione, dei beni mobili e immobili caduti in successione e dei debiti ereditari nonché dei debiti riguardanti i beni in comunione;
- ordinare la divisione dei cespiti con attribuzione dei singoli partecipanti della quota a ciascuno spettante secondo le quote testamentarie;
- emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle conclusioni che precedono;
- condannare i convenuti alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria chiede ammettersi consulenza tecnica d'ufficio per accertare l'ammontare dell'intero asse ereditario, e pertanto, delle quote tutte;
con ogni opportuna riserva di articolare mezzi istruttori.
*
Per , e CP_1 Controparte_2 Parte_2
Voglia l'on. Tribunale di Milano, respinte le domande preliminari di rito e ogni altra eccezione della convenuta così giudicare: Parte_5
- disporre la divisione dell'eredità del signor tra i figli , Parte_4 CP_1 CP_2
e e la moglie secondo le volontà del defunto Parte_2 Pt_1 Pt_5 Parte_5 indicate nel suo testamento pubblico in data 12 ottobre 2015 e nel rispetto delle quote di legittima secondo la legge italiana;
- emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalla conclusione che precede;
- con vittoria di compensi e spese di lite.
*
Per Parte_5
In via principale:
• Accertare e dichiarare l'incompetenza giurisdizionale di questo Tribunale e disporre quella del Paese del Portogallo;
In via subordinata:
• Accertare e dichiarare il patrimonio relitto netto del de cuius , attraverso una Persona_1 perizia realizzata da un CTU del quale si chiede autorizzare la nomina.
2 • Accertare e dichiarare l'ammontare del donatum, oggetto di disposizione da parte del de cuius
, con riferimento a tutti gli immobili di cui all'elenco citato nell'atto introduttivo Persona_1
e non solo quelli, che dovessero risultare a seguito di istruttoria;
CONSEGUENTEMENTE:
• accertare e dichiararre, attraverso riunione fittizia ex art. 556 c.c e ss, la quota disponibile e la corrispondente quota indisponibile, ex art. 537 c.c. e ss riservata alla legittimaria coniuge SI.ra
in regime di comunione dei beni con il defunto marito, (1/4) nonché a tutti i Parte_5 figli suoi da quantificare attraverso una CTU;
• accertare e dichiarare inesistente, qualsivoglia presunta lesione di legittima così come affermato dall'attore, in quanto lo stesso ha ottenuto disposizioni a suo favore, di gran lunga superiori a quanto spettantigli;
NEL MERITO, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto e comunque integralmente sprovvista di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto e per l'effetto, confermare la piena validità e legittimità del testamento pubblico del sig. Persona_1
IN VIA RICONVENZIONALE, NEL MERITO, accertati tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi dalla SI.ra , ( ) in conseguenza della vicenda Parte_5 C.F._6 in atti, condannare il sig. (CF: ) ed in quota parte gli altri Parte_1 C.F._1 convenuti eredi, al pagamento in favore della SI.ra a titolo di Parte_5 risarcimento danni patrimoniali e non, subiti e subendi, della somma complessiva di Euro 200,000.00 o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto;
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'odierna azione è stata promossa da nei confronti di Parte_1 Parte_5
e dei propri fratelli e in relazione alla successione del padre CP_1 CP_2 Parte_2 Parte_4
deceduto a Madrid il 3 aprile 2022.
[...]
Il de cuius, mediante testamento pubblico redatto il 12 ottobre 2015, revocato ogni precedente disposizione, ha nominato eredi universali la moglie per il 23%, il figlio Parte_5
per il 12,50%, il figlio per il 20,50%, il figlio per il 22% Parte_1 CP_1 CP_2
e il figlio per il 22%. Parte_2
L'eredità comprenderebbe un valore stimato dall'attore di circa dieci milioni di euro, costituiti principalmente da investimenti bancari presso istituti in Svizzera, Italia e Portogallo.
L'attore deduce che in vita il de cuius avrebbe effettuato ingenti donazioni agli altri coeredi.
In particolare, la moglie avrebbe ricevuto la nuda proprietà e il Parte_5 successivo usufrutto di una prestigiosa villa a Madrid del valore di € 3.500.000,00; CP_1
3 avrebbe ricevuto un appartamento in via Carlo Maderno a Milano;
e avrebbero CP_2 Parte_2
ricevuto 4/10 ciascuno di un immobile in via Londonio 18, oltre a somme di denaro. Parte_2
avrebbe ricevuto un box e un altro immobile in via Giulio Cesare Procaccini.
Inoltre, i fratelli e avrebbero percepito somme mensili dal padre. CP_1 CP_2 Pt_2
L'attore lamenta inoltre che, successivamente al decesso del padre, Parte_5 avrebbe prelevato indebitamente dai conti correnti del defunto la somma complessiva di € 68.189,13, senza autorizzazione degli altri coeredi.
A fronte a tali circostanze, avrebbe tentato ripetutamente di giungere a un accordo Parte_1
bonario con i coeredi per riequilibrare le disparità nelle attribuzioni ereditarie.
A seguito dell'esito infruttuoso di tali tentativi, ha proposto l'odierna citazione. Parte_1
Preliminarmente, l'attore evidenzia che nel testamento è prevista l'applicazione della legge italiana alla successione, conformemente all'articolo 22 del Regolamento UE 650/2012, essendo il de cuius cittadino italiano e avendo espressamente scelto tale normativa nel proprio atto di ultima volontà.
Sicché, a suo dire, la competenza giurisdizionale sarebbe del giudice italiano, poiché la maggior parte degli eredi è residente in Italia.
L'attore ha quindi chiesto la collazione ai sensi dell'art. 737 c.c., in virtù della quale i coeredi devono conferire nella massa ereditaria le donazioni ricevute dal defunto.
Quanto alla clausola di esclusione dalla collazione contenuta nell'atto di donazione alla moglie, l'attore ne rimette al Tribunale l'esame della sua validità.
Inoltre, l'attore lamenta che l'esistenza di ingenti donazioni in favore degli altri coeredi comporterebbe una evidente lesione della propria quota di legittima, essendo l'unico figlio a non aver ricevuto alcun beneficio dal padre in vita, diversamente dai fratelli e dalla moglie del de cuius.
Sulla scorta di tali allegazioni, chiede la ricostruzione del patrimonio ereditario, Parte_1
l'accertamento della lesione della sua quota di legittima e la reintegrazione mediante riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti;
inoltre, domanda lo scioglimento della comunione ereditaria.
Si è costituita contestando la pretesa avversaria. Controparte_4
Preliminarmente, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sostenendo che la causa dovrebbe essere trattata in Portogallo, dove il defunto aveva la sua residenza abituale al momento della morte.
4 Tale eccezione muove dal Regolamento (UE) 650/2012, che prevede che la giurisdizione in materia successoria sia del paese di residenza abituale del defunto.
Sebbene il defunto abbia scelto la legge italiana come applicabile alla successione, tuttavia il
Regolamento Europeo stabilisce che la giurisdizione spetterebbe al Tribunale dello Stato membro dove il defunto aveva la residenza abituale, che nel caso di specie sarebbe il Portogallo.
In caso contrario, la convenuta sostiene che l'eventuale sentenza emessa da un Tribunale italiano potrebbe non essere riconosciuta o eseguita in Portogallo o in Svizzera (dove si trova parte dei beni ereditari).
La convenuta ha altresì eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria (eccezione poi superata nelle more del giudizio), nonché l'improcedibilità della domanda per tardività della iscrizione a ruolo (eccezione infondata in quanto la citazione è stata notificata il 29 novembre 2022 ed è stata iscritta a ruolo il 5 dicembre 2022, data non visibile alla difesa della convenuta).
Quanto al merito della pretesa di la convenuta deduce che il testamento è valido e Parte_1
conforme alla legge italiana, le donazioni effettuate in vita dal de cuius sarebbero legittime e non lederebbero la quota di legittima, tanto più a fronte delle donazioni indirette già ricevute dall'attore dal padre, tra cui un immobile divenuto sede del suo studio professionale.
Inoltre, la richiesta di riduzione sarebbe indimostrata, in quanto il valore dell'asse ereditario non sarebbe stato adeguatamente documentato dall'attore.
La convenuta contesta altresì la determinazione del patrimonio ereditario.
L'attore stima il valore dell'eredità in 10 milioni di euro, senza tuttavia allegare prove documentali apprezzabili.
Conseguentemente, la convenuta contesta tale importo, sostenendo che non esisterebbe una valutazione certa.
La stima sarebbe stata effettuata in maniera arbitraria, senza l'ausilio di un esperto.
Inoltre, parte dei beni apparteneva in comunione dei beni alla moglie, che quindi avrebbe diritto alla metà del valore di tali beni.
Al riguardo, la convenuta evidenzia che era coniugata in regime di comunione dei beni con il defunto, quindi avrebbe diritto al 50% del denaro e dei beni comuni prima ancora che venga effettuata la divisione ereditaria.
5 Conseguentemente, la metà dei conti correnti bancari spetterebbe alla moglie e solo l'altra metà entrerebbe nell'asse ereditario.
Inoltre, eventuali prelievi effettuati dalla convenuta dopo il decesso sarebbero legittimi e non costituirebbero violazione dei diritti degli altri eredi.
Quanto alla asserita donazione della villa di Madrid, la convenuta sostiene di essere stata espressamente dispensata dalla collazione e quindi sarebbe valida e non dovrebbe essere computata tra i beni ereditari.
Inoltre, la convenuta contesta la stima della villa indicata dall'attore, il cui valore reale ammonterebbe alla minor somma di € 1.075.696,60, anziché di € 3,5 milioni come sostenuto dall'attore.
La convenuta ha inoltre avanzato una domanda riconvenzionale, chiedendo: la riduzione delle disposizioni testamentarie perché la sua quota di legittima (1/4 del patrimonio) non sarebbe stata rispettata;
il riconoscimento della comunione dei beni, con attribuzione del 50% del denaro sui conti correnti comuni;
il risarcimento danni per € 200.000,00 a titolo di danno patrimoniale per la mancata assegnazione della sua quota di legittima e danno all'immagine per le accuse infondate mosse dall'attore.
La convenuta chiede da ultimo la cancellazione delle frasi offensive dagli atti processuali, ai sensi dell'art. 89 c.p.c..
Si sono costituiti e contestando l'eccezione di difetto di giurisdizione CP_1 CP_2 Parte_2
della convenuta evidenziando che l'attore avrebbe correttamente scelto Controparte_4
di promuovere la causa dinanzi al Tribunale di Milano, poiché i fratelli convenuti risiedono in Italia.
Tale scelta oltretutto sarebbe coerente con la volontà del defunto, il quale nel testamento ha espressamente disposto che la successione sia regolata dalla legge italiana, in conformità al Regolamento
(UE) 650/2012, che consente al de cuius di scegliere la legge nazionale applicabile alla sua successione.
Inconferente dunque sarebbe la residenza del de cuius all'estero, posto che la maggior parte degli eredi ha la residenza in Italia, rendendo così il Tribunale di Milano il foro più idoneo per trattare la causa.
Nel merito, i convenuti aderiscono alla domanda di divisione e non contestano la necessità di ricostruire con precisione il patrimonio del defunto. ha tuttavia sollevato la questione della comunione dei beni tra i coniugi, Parte_5
sostenendo che alcuni beni (in particolare un conto presso la banca svizzera Edmond De Rothschild) sarebbero in comproprietà con il marito.
6 Al riguardo, i convenuti contestano tale affermazione, sostenendo che tutto ciò che apparteneva al defunto prima del matrimonio (avvenuto nel 2008) rientrerebbe esclusivamente nell'eredità, senza alcun diritto della moglie iure proprio, bensì solo iure hereditatis.
I convenuti contestano inoltre l'assunto attoreo, secondo il quale non avrebbe ricevuto Parte_1
alcuna donazione, laddove i fratelli sarebbero stati favoriti con beni immobili e somme di denaro.
I convenuti si riservano di dimostrare che anche avrebbe ricevuto benefici. Parte_1
In particolare, contestano la mancanza di prove concrete delle presunte donazioni ricevute dai fratelli e l'esistenza di non meglio precisate liberalità in denaro, prive di riscontri documentali.
Quanto alla donazione di una villa a Madrid alla moglie i convenuti Parte_5 deducono che il valore dell'immobile dovrebbe essere accertato nel corso del giudizio.
Ad ogni modo, detta donazione dovrebbe comunque essere considerata ai fini della divisione ereditaria, in conformità alla legge italiana, secondo la quale una donazione a un legittimario è imputata alla sua quota di legittima, a meno che non sia stata espressamente dispensata anche dall'imputazione (ex art. 564 c.c.).
Ebbene, nella specie la villa di Madrid dovrebbe essere inclusa nella quota ereditaria della moglie.
Di talché, considerata soddisfatta la condizione di procedibilità quanto al procedimento di mediazione e considerato necessario definire la questione di giurisdizione prima di assegnare i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., in conformità all'art. 187, terzo comma, c.p.c., il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita ex art. 127 ter c.p.c.), in occasione della quale ha rimesso la causa al Collegio per la decisione ed ha concesso i termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni, a seguito di Camera di Consiglio del 4 febbraio 2025.
*
2. Sulla giurisdizione della odierna controversia.
Come sopra rilevato, la convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione Controparte_4
del giudice italiano, sostenendo che la causa dovrebbe essere trattata in Portogallo, dove il defunto aveva la sua residenza abituale al momento della morte.
Al riguardo il Collegio osserva quanto segue.
L'ultima residenza del de cuius si trova formalmente in Portogallo.
Tale circostanza è pacifica tra le parti.
7 Parimenti pacifica è la circostanza che il de cuius non risiedeva in Italia.
Al più, “di fatto, viveva in Spagna, nella città di Madrid, ove è deceduto in data 3 aprile 2022” avendo
“posto la sua residenza fiscale in Portogallo”, come deduce l'attore a pag. 4 della comparsa conclusionale.
Gli stessi convenuti, in disparte lo stretto collegamento che il de cuius aveva mantenuto con lo Stato
d'origine, non hanno mai affermato che risiedeva in Italia. Parte_4
Ebbene, il decesso di formalmente residente in [...], è avvenuto in Spagna Parte_4
a Madrid il 3 aprile 2022 e nel testamento pubblico del 12 ottobre 2015 ha dichiarato:
Pertanto, alla odierna successione trova applicazione il Regolamento UE n. 650/2012, entrato in vigore il 17 agosto 2015 (cfr. art. 84 Reg.), prima del testamento.
Con la predetta scheda testamentaria, il de cuius ha disposto che la successione debba essere regolata dalla legge italiana.
La scelta della legge italiana da parte del de cuius è conforme all'art. 22 Reg., secondo il quale: “Una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte”.
Si legge nel testamento pubblico del 12 ottobre 2015 che è cittadino italiano. Parte_4
Ebbene, la scelta della legge applicabile, sebbene legittima, è tuttavia inconferente ai fini della individuazione della giurisdizione.
L'art. 4 Reg. prevede che: “Sono competenti a decidere sull'intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte”.
E' pacifico che non aveva la residenza abituale in Italia, circostanza pacifica tra Parte_4
le parti e che emerge dallo stesso testamento, in cui si legge:
8 La circostanza è altresì confermata nell'atto di trascrizione del testamento del 5 maggio 2022, in cui si legge che: … dichiara quanto segue. In relazione alla successione del signor CP_1
nato a [...] il [...], con ultimo domicilio ed ultima Parte_4
residenza in Lisbona (Portogallo) Calle Rua Gregorio Lopes Lote n. 1525, deceduto a Madrid (Spagna) il 3 aprile 2022”.
La stessa parte attrice evidenzia nella comparsa conclusionale che: “… il signor Parte_4
era cittadino italiano, residente anagraficamente in Portogallo ma viveva in modo stabile e permanente
a Madrid con la moglie”.
L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata1 dalla convenuta è Controparte_4
fondata.
E' appena il caso di osservare che il de cuius non aveva la residenza abituale in Italia al momento della morte, circostanza che esclude la giurisdizione italiana in forza dell'art. 4 Reg.
Nemmeno può affermarsi la giurisdizione italiana in forza dell'art. 6 Reg., come assumo i convenuti e a pag. 3 della propria comparsa di costituzione, secondo i quali “la CP_1 CP_2 Parte_2
coincidenza tra foro e legge applicabile può essere raggiunta, oltre che per accordo delle parti, anche per volontà del Giudice”.
Al riguardo il Collegio osserva che il richiamato art. 6 può essere applicato, in favore della coincidenza tra foro e legge applicabile, non dall'odierno Tribunale italiano, bensì dal giudice appartenente alla giurisdizione ex art. 4 Reg. (quello della residenza abituale del defunto al momento della morte).
L'art. 6 Reg. prevede infatti che: “Quando la legge scelta dal defunto per regolare la sua successione conformemente all'articolo 22 è la legge di uno Stato membro, l'organo giurisdizionale adito ai sensi dell'articolo 4 […]: a) può, su richiesta di una delle parti del procedimento, dichiarare la propria incompetenza se ritiene che gli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta siano più adatti a decidere sulla successione tenuto conto delle circostanze pratiche di quest'ultima, quali la residenza abituale delle parti e il luogo in cui sono situati i beni”.
Si badi che l'articolo in esame (in particolare la lett. a, cit.) dispone che l'organo giurisdizionale correttamente adito può (e non deve) dichiarare la propria incompetenza se sussistono i presupposti di legge.
Conseguentemente, deve essere rimessa al giudice della residenza abituale del defunto al momento della morte la valutazione sulla coincidenza tra foro e legge applicabile, per cui insistono i predetti convenuti.
Detto potere, dunque, non è riconosciuto al giudice italiano, il quale non ignora2 che il giudice straniero ben potrebbe rimettere la controversia nuovamente al giudice italiano;
purtuttavia, la norma impedisce al Tribunale adito di sostituirsi al giudice naturale e competente ex art. 4 Reg., non potendo nella odierna sede svolgere alcuna valutazione sulla coincidenza tra foro e legge applicabile per mantenere la propria giurisdizione. Questo in quanto il giudice italiano è privo di giurisdizione e dunque gli è impedita quella valutazione che -ex art. 6 Reg.- spetta esclusivamente al giudice ex art. 4 Reg.
Pertanto, la conclusione prospettata dai convenuti sarebbe palesemente contraria alla norma in esame, la quale dispone che solo l'autorità correttamente adita può dichiarare la propria incompetenza, ma non dispone anche il contrario (e cioè che l'autorità erroneamente adita, può dichiarare la propria competenza).
Deve dunque dichiararsi il difetto della giurisdizione italiana, senza tuttavia dover indicare quale sia la giurisdizione corretta.
L'art. 37 c.p.c. infatti nulla prevede in tal senso, a differenza dell'ipotesi di incompetenza per materia, valore o territorio in cui il giudice deve indicare il foro competente (cfr. artt. 44, 45, 49 e 50 c.p.c.).
Del resto, in tal senso depone anche l'art 15 Reg., rubricato: “Verifica della competenza. L'organo giurisdizionale di uno Stato membro investito di una causa in materia di successione per la quale non è competente in base al presente regolamento dichiara d'ufficio la propria incompetenza”.
CP_ CP_ 2 Tale paradosso è evidenziato anche a pag. 5 della comparsa conclusionale di e Ma ben più Parte_2 contrario all'economia processuale sarebbe dare impulso al giudizio nel merito, riconoscendo come sussistente la giurisdizione italiana, per poi -in caso di gravame- dover procedere daccapo dinanzi ad un giudice straniero. Deve dunque escludersi che il paradosso delle conseguenze di una decisione possa assurgere a parametro di legittimità e correttezza della decisione stessa, dovendo -per
contro
- la decisione essere esclusivamente conforme alla legge.
10 La norma del Regolamento non dispone che il giudice che dichiara il difetto di giurisdizione debba indicare la giurisdizione corretta ex art. 4 Reg. (quella della residenza abituale del defunto).
Né il Regolamento prevede e disciplina l'ipotesi di conflitto negativo di giurisdizione, come invece accade nel caso di conflitto negativo di incompetenza ex art. 45 c.p.c..
Né a diverse conclusioni conducono gli argomenti di parte attrice e dei tre fratelli convenuti. sostiene che la scelta della legge italiana operata dal de cuius nel testamento Parte_1 inciderebbe sulla individuazione della giurisdizione, assumendo che “In questo modo è lo stesso de cuius che ha lasciato agli atti quale fosse il suo collegamento stretto e stabile scegliendo la giurisdizione per la sua successione”.
L'argomento non coglie nel segno, in quanto è appena il caso di osservare che il de cuius ha scelto la legge applicabile (come consentitogli all'art. 22 Reg.), ma non anche la giurisdizione. Né avrebbe comunque potuto scegliere la giurisdizione, atteso che -si ribadisce- l'art. 22 Reg. consente la scelta della legge applicabile dello Stato di cui si ha la cittadinanza, mentre l'art. 4 Reg. stabilisce che ha la giurisdizione lo “Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte” e non, come pretende l'attore, lo Stato della legge scelta dal de cuius.
Va poi certamente condiviso il principio richiamato da parte attrice in comparsa conclusionale, laddove richiama il considerando n. 27 del Reg. UE n. 650/2012, in forza del quale il legislatore europeo riconosce alla scelta della legge applicabile l'effetto di “trascinare il foro”.
La ratio di tale principio si riscontra nella opportunità di far giudicare la vicenda successoria dal giudice che meglio conosce la legge ad essa applicabile.
Tuttavia, anche tale principio non conduce a diverse conclusioni.
Il considerando in esame prevede che: “Le disposizioni del presente regolamento sono concepite in modo da far sì che l'autorità che si occupa della successione applichi, nella maggior parte delle situazioni, la propria legge”.
Ma il considerando precisa altresì che: “Il presente regolamento prevede pertanto una serie di meccanismi che entrano in gioco ove il defunto abbia scelto come legge applicabile quella di uno Stato membro di cui era cittadino”.
Il Regolamento dunque riconosce che si possano verificare ipotesi in cui giurisdizione e legge applicabile non coincidano, proprio come nel caso di specie.
11 A fronte di tali ipotesi, il Regolamento dispone meccanismi correttivi di tali eventualità, proprio al fine di consentire che la legge applicabile converga dinanzi ad una autorità che conosca quella legge.
Ebbene, tale meccanismo è testualmente previsto dall'art. 6 Reg. e, come visto, la valutazione sulla opportunità di “trascinare il foro” in Italia in forza della legge scelta del de cuius non spetta alla giurisdizione italiana, bensì a quella ex art. 4 Reg., in cui “il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte”.
Residenza che, come sopra evidenziato, certamente non era in Italia.
Inoltre, parimenti non condivisibili appaiono gli argomenti svolti da e i CP_1 CP_2 Parte_2
quali, al fine di individuare la residenza abituale del de cuius, richiamano i consideranda nn. 233 e 244 del Reg., evidenziando -a loro dire- la difficoltà di individuare in modo univoco la residenza abituale di non emergendo elementi “per identificare in maniera univoca “un collegamento stretto Persona_1
e stabile con [un unico] Stato interessato” (Considerandum n. 23)” (cfr. pag. 3 comparsa conclusionale cit.).
In realtà, emerge dagli atti di tutte le parti che non aveva più la residenza in Italia da Persona_1 anni, avendo risieduto in Svizzera (ottobre 2013), in Portogallo (dall'ottobre 2015) e, sebbene non formalmente, anche in Spagna a Madrid fino al decesso.
La residenza all'estero non ha impedito al de cuius di mantenere i propri rapporti, anche assidui, coi figli in Italia. Ma tale circostanza non esclude che era ormai stabilmente residente all'estero e che - Persona_1 nonostante la cittadinanza italiana, i figli ed i beni in Italia ed il complessivo legame col Paese d'origine- aveva comunque scelto di non vivere più in Italia ed anzi di risiedere in Portogallo ed in Spagna, sposandosi con nel 25 ottobre 2008 (a Madrid) e costruendovi una Parte_5
nuova vita familiare fino al decesso nel 2022, per quasi 14 anni (cfr. i criteri interpretativi ex considerando n. 23).
Il collegamento stretto con l'Italia per cui tanto insistono i convenuti rileva -al più- sotto il profilo affettivo e del legame coi figli, ma non è giuridicamente apprezzabile, tenuto conto che i criteri indicati dal considerando n. 23 sono ben altri: “la durata e la regolarità del soggiorno del defunto nello Stato interessato”.
Nella specie tutte le parti concordano che ormai da tanti anni non soggiornava più in Persona_1
Italia.
E' per contro certo che ha vissuto a Madrid, dove si è sposato con Persona_1 [...]
e dove è deceduto, come deduce lo stesso attore a pag. 4 della comparsa conclusionale. Parte_5
La ricostruzione degli ultimi 14 anni di vita del de cuius porta ad escludere che avesse Persona_1
la residenza abituale in Italia e consente di non applicare le ipotesi esemplificate nel considerando n. 24
(difficoltà a determinare la residenza abituale del defunto):
- “qualora per motivi professionali o economici il defunto fosse andato a vivere all'estero per lavoro, anche per un lungo periodo, ma avesse mantenuto un collegamento stretto e stabile con lo Stato di origine”: in realtà si era sposato in Spagna ed aveva stabilmente lasciato il Paese Persona_1
d'origine da tanti anni;
l'Italia non era più “il centro degli interessi della sua famiglia e della sua vita sociale [essendosi sposato in Spagna ed avendo preso la residenza in Portogallo];
- “qualora il defunto fosse vissuto alternativamente in più Stati o si fosse trasferito da uno Stato all'altro senza essersi stabilito in modo permanente in alcuno di essi”: in realtà si Persona_1
è stabilito permanentemente all'estero, sposandosi dapprima in Spagna e formalizzando la propria residenza in Portogallo.
In conclusione, deve escludersi la giurisdizione italiana, non avendovi il de cuius alcuna residenza abituale.
*
13 3. Conclusioni.
Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
147/22 e tenuto conto del valore della controversia (il relictum stimato da parte attrice ammonta ad €
10.000.000,00).
La natura documentale dei temi trattati comporta l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento, fatta esclusione della fase istruttoria non tenutasi, non avendo il Tribunale assegnato i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c..
Per contro, avendo e aderito alla difesa attorea sul tema della CP_1 CP_2 Parte_2 giurisdizione, sussistono eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra Parte_1
e e non ravvisandosi alcuna soccombenza tra le suddette parti
[...] CP_1 CP_2 Parte_2 processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_5
che si liquidano in € 758,00 per spese esenti5 ed € 22.364,00 per compensi professionali,
[...]
oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
3) compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 CP_1 CP_2
e
[...] Parte_2
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025
Il giudice est. La Presidente
dott. Federico Salmeri dott.ssa Antonella Cozzi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per completezza, va comunque osservato che il difetto di giurisdizione deve essere rilevato d'ufficio, come dispone l'art. 15
Reg.: “L'organo giurisdizionale di uno Stato membro investito di una causa in materia di successione per la quale non è competente in base al presente regolamento dichiara d'ufficio la propria incompetenza”.
9 3 “In considerazione della crescente mobilità dei cittadini e al fine di assicurare la corretta amministrazione della giustizia all'interno dell'Unione e di garantire un criterio di collegamento oggettivo tra la successione e lo Stato membro nel quale è esercitata la competenza, il presente regolamento prevede come criterio di collegamento generale ai fini della determinazione sia della competenza che della legge applicabile la residenza abituale del defunto al momento della morte. Al fine di determinare la residenza abituale, l'autorità che si occupa della successione dovrebbe procedere a una valutazione globale delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della morte, che tenga conto di tutti gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la regolarità del soggiorno del defunto nello Stato interessato nonché le condizioni e le ragioni dello stesso. La residenza abituale così determinata dovrebbe rivelare un collegamento stretto e stabile con lo Stato interessato tenendo conto degli obiettivi specifici del presente regolamento”. 4 “In taluni casi può risultare complesso determinare la residenza abituale del defunto. Un caso di questo genere può presentarsi, in particolare, qualora per motivi professionali o economici il defunto fosse andato a vivere all'estero per lavoro, anche per un lungo periodo, ma avesse mantenuto un collegamento stretto e stabile con lo Stato di origine. In un siffatto caso si potrebbe ritenere che il defunto, alla luce delle circostanze della fattispecie, avesse ancora la propria residenza abituale nello Stato di origine in cui è situato il centro degli interessi della sua famiglia e della sua vita sociale. Altri casi complessi possono presentarsi qualora il defunto fosse vissuto alternativamente in più Stati o si fosse trasferito da uno Stato all'altro senza essersi stabilito in modo permanente in alcuno di essi. Se il defunto era cittadino di uno di tali Stati o vi possedeva tutti
i suoi beni principali, la sua cittadinanza o il luogo in cui sono situati tali beni potrebbero costituire un elemento speciale per la valutazione generale di tutte le circostanze fattuali”.
12 5 Trattasi del contributo unificato versato per la domanda riconvenzionale.
14