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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 03/02/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. IU Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 595/2023 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ), in persona del Ministro pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, domiciliato per legge in Via dei Mille 65, Messina, presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato di Messina che lo rappresenta e difende ope legis, appellante, appellato in via incidentale, contro
(c.f. ) e (c.f. _1 CodiceFiscale_1 TE
), entrambe in proprio e n.q. di eredi di CodiceFiscale_2 Persona_1
(c.f. ), elettiv.te domiciliate in Via
[...] CodiceFiscale_3
Medici 252, Sant'Agata di Militello (ME), presso lo studio dell'Avv. Teresa
Notaro che le rappresenta e difende per procura in atti, appellate,
(c.f. ), (c.f. Controparte_3 CodiceFiscale_4 Controparte_4
), (c.f. ), CodiceFiscale_5 Controparte_5 CodiceFiscale_6
elettiv.te domiciliati in Via Medici 252, Sant'Agata di Militello (ME), presso lo studio dell'Avv. Teresa Notaro che li rappresenta e difende per procura in atti, appellati, appellanti in via incidentale, avente ad oggetto: morte (appello avverso la sentenza n. 1337/23 R.S. del
Tribunale di Messina).
1 Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 28 luglio 2023 il Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 1337/23 R.S. con la quale il Tribunale di
Messina aveva accolto le domande risarcitorie proposte da , TE
, quest'ultima anche n.q. di amministratrice di sostegno di _1
condannando il odierno appellante al Persona_1 Parte_1 pagamento della somma di € 170.747,26 a favore di , € TE
188.440,00 a favore di e € 222.090,00 a favore di _1 [...]
, oltre interessi, rigettando le domande svolte da IU, Persona_1
e con compensazione delle spese processuali in CP_2 Controparte_4
ragione di 1/3 e condanna del al pagamento dei restanti 2/3. Parte_1
Con il primo motivo di appello il censurava la sentenza impugnata Parte_1
nella parte in cui il giudice di primo grado aveva ritenuto sussistente il nesso causale tra l'epatite C contratta da , congiunto degli odierni Persona_2
appellati, patologia che aveva poi determinato il decesso dello stesso, e le trasfusioni di sangue a questi somministrate nel 1971 in occasione dei ricoveri presso gli Ospedali “Piemonte” e “Margherita” di Messina. Il Parte_1 evidenziava che lo stesso c.t.u. nominato dal Tribunale aveva ritenuto “possibile” ma non “più probabile che non” la riconducibilità dell'infezione da HCV alle trasfusioni di sangue somministrate ad atteso che, come noto, il Persona_2
contagio da epatite C poteva essere derivato da molteplici cause alternative
(piccole lesioni mucose o cutanee, interventi chirurgici, odontoiatrici, pedicure).
Con il secondo motivo di gravame il si doleva dell'affermazione Parte_1
della sua responsabilità in ordine alla asserita trasfusione di sangue infetto praticata al , senza considerare che nel 1971, anno in cui erano state CP_2
eseguite le trasfusioni di sangue in contestazione, il virus dell'epatite C non era ancora stato identificato, essendo stato isolato dalla comunità scientifica solo nel
1988. Alcuna responsabilità poteva, pertanto, imputarsi al per le Parte_1
trasfusioni somministrate ad . Chiedeva quindi, in riforma della Persona_2
sentenza impugnata, il rigetto delle domande risarcitorie svolte dagli odierni
2 appellati con condanna degli stessi al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
Si costituivano con unica comparsa e , entrambe in CP_1 TE
proprio e n.q. di eredi di nonché , Persona_1 CP_2
e contestando la fondatezza delle censure svolte dal PE Controparte_5
e chiedendo il rigetto del gravame. Parte_1
e proponevano appello incidentale CP_2 PE Controparte_5
avverso la sentenza di primo grado, lamentando che erroneamente il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda risarcitoria da loro svolta, avendo gli stessi,
quale genero di , e e , quali Controparte_5 Persona_2 CP_2 CP_6
nipoti del de cuius, subito un danno morale a causa della perdita del rapporto parentale, danno del quale il Tribunale, rigettando le richieste istruttorie articolate, aveva impedito la prova. Chiedevano quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna del al risarcimento del danno da loro subito a Parte_1
causa della morte del congiunto, . Persona_2
Il primo motivo di gravame è infondato.
Si rileva, preliminarmente, che con nota del 2 giugno 2014 il Parte_1
ha disposto il pagamento a favore di , quale coniuge di
[...] TE
dell'indennizzo una tantum ex art. 2 legge n. 210/92, Persona_2 prendendo atto dell'avvenuto riconoscimento da parte della Commissione Medica
Ospedaliera del nesso causale tra l'epatite C dalla quale era Persona_2
affetto e le trasfusioni di sangue allo stesso somministrate nel 1971.
Sul punto la S.C. ha affermato che nel giudizio risarcitorio promosso per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso, da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, nei confronti non solo del , ma anche di altri soggetti eventualmente Parte_1
responsabili sul piano risarcitorio in ragione della natura di presunzione semplice del mezzo di prova (Cass. Civ. Sez. 3, 17 giugno 2024 n. 16780), sicché il
, per contrastarne l'efficacia, è tenuto ad allegare specifici elementi Parte_1
3 fattuali, non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo, o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano (Cass. Civ. ss.uu., 6 luglio 2023 n. 19129).
Alla luce dei principi enunciati dalla S.C. a sezioni unite, in assenza di alcuna prova da parte del di specifici elementi fattuali, non potuti apprezzare in Parte_1
sede di liquidazione dell'indennizzo, o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, ritiene il Collegio che la prova del nesso causale tra le emotrasfusioni e la patologia contratta dal debba ritenersi raggiunta. CP_2
Analogamente infondato deve ritenersi il secondo motivo di appello.
La S.C. ha chiarito che la responsabilità del in caso di contagio da Parte_1
epatite a seguito di emotrasfusioni può configurarsi anche in relazione a trasfusioni avvenute in epoca anteriore all'isolamento del virus atteso che “già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica” (così
Cass. Civ. Sez. 6, 22 luglio 2021 n. 21145); in particolare la S.C. ha precisato che in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni, la responsabilità del Parte_1
anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi è configurabile solo a partire dal 1° gennaio 1968, posto che solo con la l. n. 592 del 1967 (che ha attribuito al specifiche funzioni in materia di "raccolta, conservazione e Parte_1
distribuzione del sangue umano") vennero enucleati gli obblighi di cautela la cui violazione è suscettibile di fondare la condotta omissiva colposa del Parte_1
medesimo, e tenuto conto del lasso di tempo ragionevolmente occorrente per organizzare le attività di vigilanza e controllo (Cass. Civ. Sez. 3, 10 maggio 2022
n. 14748).
Deve quindi ritenersi che nel 1971, anno in cui è stato Persona_2
sottoposto alle emotrasfusioni con sangue infetto, sul gravasse già Parte_1
l'obbligo di verifica e controllo del sangue da utilizzarsi per le trasfusioni (cfr.
Cass. Civ. n. 21145/21 cit.).
4 Alla luce delle considerazioni che precedono, immune da censure deve ritenersi la sentenza impugnata nella parte in cui si afferma la responsabilità del in ordine alla patologia contratta dal . Parte_1 CP_2
L'appello proposto dal deve, pertanto, essere rigettato. Parte_1
Anche l'appello incidentale proposto da IU, ed CP_2 CP_4
deve ritenersi infondato.
[...]
Gli appellanti incidentali hanno lamentato il mancato riconoscimento del loro diritto al risarcimento del danno morale subito a seguito del decesso di PE
, suocero di IU e nonno di e
[...] CP_2 Controparte_4
Preliminarmente deve escludersi la dedotta convivenza tra e Persona_2 gli gli stessi, infatti, nell'atto di appello (pag. 15) hanno affermato che CP_4
l'appartamento nel quale abitavano con , figlia del de cuius, era _1
sottostante rispetto a quello nel quale viveva il congiunto deceduto, sicché la mera contiguità delle abitazioni non comporta la sussistenza di una convivenza tra i parenti. Tale considerazione rende superfluo il rilievo che la convivenza tra gli ed il de cuius - pur astrattamente affermata dagli attori - non emergeva CP_4
neanche dagli atti di causa nei quali la residenza delle parti è stata indicata sempre in modo differente (cfr. procura rilasciata agli Avv.ti Giuseppina Donato e
Vittoria Gangemi dagli attori nel giudizio di primo grado nella quale la residenza di , moglie del de cuius, veniva indicata in Venetico, Via TE
Azzarello 4, mentre , madre e moglie degli odierni appellanti _1
incidentali, si dichiarava residente in [...]).
In ogni caso, se è pur vero che l'esistenza di un legame di parentela con il de cuius (rispettivamente suocero e nonno degli odierni appellanti incidentali) può far presumere la sussistenza di un danno morale in capo ai congiunti a seguito del decesso, tale danno doveva comunque essere provato con riguardo all'effettivo rapporto di frequentazione tra le parti, alla condivisione di attività o momenti trascorsi insieme, prova che non poteva emergere, come correttamente affermato dal giudice di primo grado, dalle circostanze articolate in primo grado, oggetto di prova testimoniale, ribadita in questa sede.
5 L'attaccamento del genero e dei nipoti al o la dedizione nei confronti CP_2 di quest'ultimo appaiono nozioni generiche, inidonee a dimostrare una comunanza di vita, l'effettività e la consistenza della relazione che legava i parenti al defunto, come richiesto dalla S.C. (Cass. Civ. Sez. 3, 25 giugno 2021 n. 18284); le parti avrebbero piuttosto dovuto indicare (e dimostrare) le concrete attività svolte con il de cuius, indicative del tempo trascorso insieme e del legame esistente, prova che, come detto, non è stata fornita.
L'appello incidentale deve, pertanto, essere rigettato.
La sentenza impugnata va quindi confermata.
Le spese seguono la soccombenza;
il deve essere condannato al Parte_1
pagamento, a favore dell'Avv. Teresa Notaro, procuratrice distrattaria ex art. 93
c.p.c. delle appellate e , delle spese processuali da CP_2 _1
liquidarsi secondo lo scaglione di valore superiore ad € 520.000,00, tenuto conto delle statuizioni di condanna della sentenza impugnata;
gli appellanti incidentali,
e devono, invece, essere condannati al CP_2 PE Controparte_5
pagamento, a favore del , delle spese del presente grado di giudizio, Parte_1
liquidate secondo lo scaglione di valore indeterminabile alto, tenuto conto che non
è stato indicato in domanda un preciso importo, essendosi gli appellanti rimessi ad una liquidazione equitativa della Corte.
Deve inoltre trovare applicazione l'art. 13 D.P.R. n. 115/02 che dispone che
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
Deve quindi darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente;
l'obbligo di pagamento, a carico degli appellanti incidentali, sorge ex lege al momento del deposito del presente provvedimento.
In ordine alla posizione del appellante, invece, alcun obbligo di Parte_1
pagamento può essere previsto;
come chiarito dalla S.C., nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle
6 Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. Civ. Sez.
6 - lav., 29 gennaio 2016 n. 1778).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1337/23 R.S. emessa dal Tribunale di Messina, così provvede: rigetta l'appello principale proposto dal;
Parte_1
rigetta l'appello incidentale proposto da , e CP_2 PE CP_5
[...]
condanna il al pagamento, a favore dell'Avv. Teresa Notaro, Parte_1
procuratore distrattario di e ex art. 93 c.p.c., delle CP_2 _1 spese processuali, liquidate in € 13.500,00 per compensi (€ 3.000,00 fase studio, €
1.800,00 fase introduttiva, € 3.900,00 fase trattazione, € 4.800,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge;
condanna e in solido al pagamento, a CP_2 PE Controparte_5
favore del , delle spese processuali, liquidate in € 8.000,00 Parte_1 per compensi (€ 1.700,00 fase studio, € 1.100,00 fase introduttiva, € 2.200,00 fase trattazione, € 3.000,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma in relazione all'appello incidentale.
Messina, 29 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott. IU Minutoli)
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