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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 2233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2233 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
La Corte d'Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Antonio Mungo Consigliere dr. Angelo Del Franco Consigliere rel./es ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 1129/2022 del ruolo contenzioso civile, riservato in decisione con termini ridotti di 20+20 gg. ex art. 190 c.p.c. all'udienza a trattazione scritta del 5-3-25, avente ad oggetto: appalto di opere pubbliche, pendente
TRA
con sede in SE UR (CE) Via Spina, Parte_1
16 in persona del suo legale rappresentante – P.IVA Parte_1
- rapp.to e difeso dall'Avv. Federico Caporaso (C.F. P.IVA_1 [...]
) del foro di S. Maria C.V. – giusta procura agli atti ed C.F._1 elett.te dom.to presso il di lui Studio in SE UR Via Avezzano, 4 il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0823/1602059 così come indicato ai sensi e per gli effetti della L.
n. 148 del 14/09/2011 – indirizzo PEC Email_1
APPELLANTE
E
(P. IVA ), con sede in Controparte_1 P.IVA_2
SE UR (CE) alla Via XXI Luglio, in persona del Sindaco p.t., dott.
Lorenzo Di Iorio, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Civica, con sede in SE UR alla Via XXI Luglio s.n.c. c/o Casa Comunale, in persona dell'Avv. Pasqualino Emerito (C.F. , che C.F._2 lo rappresenta e difende giusta Decreto del Sindaco p.t. n.8 del
06.04.2022 ed in virtù di procura allegata agli atti
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 29/06/2018 la
[...]
ricorreva al Tribunale di Santa Maria C.V., affinché Parte_1 ingiungesse al il pagamento della somma di € Controparte_1
20.618,00 oltre interessi legali per lavori eseguiti per conto dell'Ente.
Il Tribunale di Santa Maria C.V. emetteva in data 8/12/2018 il decreto ingiuntivo richiesto ed ingiungeva al il Controparte_1 pagamento della somma di € 20.618,00, oltre interessi legali.
Il decreto ingiuntivo veniva notificato al Comune di SE UR in data 19/12/2018.
Con atto di citazione notificato in data 28/01/2019 il Controparte_1
proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo.
[...]
Il Tribunale di Santa Maria C.V. in data 13/09/2021 pronunciava in udienza nel procedimento R.G. n. 996/2019 ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza n. 3014/2021, con la quale accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo n. 2740/2018.
Avverso la succitata sentenza la proponeva Parte_1 appello, chiedendo: “Accogliere il presente appello poiché fondato sia in fatto di diritto, e, per lo effetto revocare la sentenza (n. 3014/2021) impugnata emessa in data 13/09/2021 dal Tribunale di S. Maria C. V. nel procedimento civile R. G. n. 996/2019 e confermare in toto il decreto ingiuntivo n. 2740/2018 emesso in data 8/12/2018 dal Tribunale di S.
Maria C.V.”.
Si costituiva la parte appellata. che chiedeva il rigetto dell'appello.
Con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 21-2-2025 la parte appellante dichiarava di RINUNCIARE all'appello per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Con le note scritte del 13-3-25 la parte appellata confermava:
“l'intervenuta transazione sottoscritta tra le parti in data 16.10.2023 e preso atto della dichiarazione di rinuncia all'appello per cessata materia del contendere depositato in data 21.02.2025 dall'Avv. Caporaso quale procuratore di parte appellante, dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 cpc di aderire alla rinuncia agli atti del giudizio e chiede che sia dichiarata l'estinzione dello stesso con compensazione delle spese”.
Con la comparsa conclusionale del 26-3-25 l'appellante dichiarava quanto segue: “reitera la rinuncia all'atto di appello come da atto di transazione depositato con le note di trattazione scritta del 21/02/2025, per cui, chiede dichiararsi con sentenza l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese”.
Il giudizio veniva chiamato, da ultimo, all'udienza del 5-3-25, alla quale veniva riservata in decisione la concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
Và dichiarata la estinzione del giudizio.
Infatti, in punto di diritto si rileva che la rinuncia all'impugnazione è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno dei potere- dovere del Giudice di pronunziare (Cassazione n. 20191 del 3 ottobre
2011).
La rinuncia all'impugnazione si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace o in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del Giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (Cass. n. 5556/95; vedi anche Cass. n. 4499/96).
Nel giudizio d'appello, la rinuncia all'impugnazione equivale a rinuncia al diritto di azione, tale da produrre, senza accettazione da parte dell'appellato, non solo l'estinzione del processo, ma anche la preclusione ad agire nuovamente in giudizio per le medesime ragioni. (Cass. n.
5250/2018; Cass. n. 2670/2020)
Pertanto, nel caso di specie deve essere dichiarata la estinzione del giudizio in oggetto per rinuncia all'appello della parte impugnante. In ordine alle spese del presente grado di giudizio, le medesime devono essere dichiarate integralmente compensate fra parti, come richiesto dalle stesse.
PTM
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 3014/2021 del Tribunale di Santa Maria C.V., proposto da Pt_1
nei confronti di con atto di
[...] Controparte_1 citazione notificato, così provvede:
- dichiara la estinzione del giudizio;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30-4-2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco dr. Fulvio Dacomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
La Corte d'Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Antonio Mungo Consigliere dr. Angelo Del Franco Consigliere rel./es ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 1129/2022 del ruolo contenzioso civile, riservato in decisione con termini ridotti di 20+20 gg. ex art. 190 c.p.c. all'udienza a trattazione scritta del 5-3-25, avente ad oggetto: appalto di opere pubbliche, pendente
TRA
con sede in SE UR (CE) Via Spina, Parte_1
16 in persona del suo legale rappresentante – P.IVA Parte_1
- rapp.to e difeso dall'Avv. Federico Caporaso (C.F. P.IVA_1 [...]
) del foro di S. Maria C.V. – giusta procura agli atti ed C.F._1 elett.te dom.to presso il di lui Studio in SE UR Via Avezzano, 4 il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0823/1602059 così come indicato ai sensi e per gli effetti della L.
n. 148 del 14/09/2011 – indirizzo PEC Email_1
APPELLANTE
E
(P. IVA ), con sede in Controparte_1 P.IVA_2
SE UR (CE) alla Via XXI Luglio, in persona del Sindaco p.t., dott.
Lorenzo Di Iorio, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Civica, con sede in SE UR alla Via XXI Luglio s.n.c. c/o Casa Comunale, in persona dell'Avv. Pasqualino Emerito (C.F. , che C.F._2 lo rappresenta e difende giusta Decreto del Sindaco p.t. n.8 del
06.04.2022 ed in virtù di procura allegata agli atti
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 29/06/2018 la
[...]
ricorreva al Tribunale di Santa Maria C.V., affinché Parte_1 ingiungesse al il pagamento della somma di € Controparte_1
20.618,00 oltre interessi legali per lavori eseguiti per conto dell'Ente.
Il Tribunale di Santa Maria C.V. emetteva in data 8/12/2018 il decreto ingiuntivo richiesto ed ingiungeva al il Controparte_1 pagamento della somma di € 20.618,00, oltre interessi legali.
Il decreto ingiuntivo veniva notificato al Comune di SE UR in data 19/12/2018.
Con atto di citazione notificato in data 28/01/2019 il Controparte_1
proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo.
[...]
Il Tribunale di Santa Maria C.V. in data 13/09/2021 pronunciava in udienza nel procedimento R.G. n. 996/2019 ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza n. 3014/2021, con la quale accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo n. 2740/2018.
Avverso la succitata sentenza la proponeva Parte_1 appello, chiedendo: “Accogliere il presente appello poiché fondato sia in fatto di diritto, e, per lo effetto revocare la sentenza (n. 3014/2021) impugnata emessa in data 13/09/2021 dal Tribunale di S. Maria C. V. nel procedimento civile R. G. n. 996/2019 e confermare in toto il decreto ingiuntivo n. 2740/2018 emesso in data 8/12/2018 dal Tribunale di S.
Maria C.V.”.
Si costituiva la parte appellata. che chiedeva il rigetto dell'appello.
Con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 21-2-2025 la parte appellante dichiarava di RINUNCIARE all'appello per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Con le note scritte del 13-3-25 la parte appellata confermava:
“l'intervenuta transazione sottoscritta tra le parti in data 16.10.2023 e preso atto della dichiarazione di rinuncia all'appello per cessata materia del contendere depositato in data 21.02.2025 dall'Avv. Caporaso quale procuratore di parte appellante, dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 cpc di aderire alla rinuncia agli atti del giudizio e chiede che sia dichiarata l'estinzione dello stesso con compensazione delle spese”.
Con la comparsa conclusionale del 26-3-25 l'appellante dichiarava quanto segue: “reitera la rinuncia all'atto di appello come da atto di transazione depositato con le note di trattazione scritta del 21/02/2025, per cui, chiede dichiararsi con sentenza l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese”.
Il giudizio veniva chiamato, da ultimo, all'udienza del 5-3-25, alla quale veniva riservata in decisione la concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
Và dichiarata la estinzione del giudizio.
Infatti, in punto di diritto si rileva che la rinuncia all'impugnazione è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno dei potere- dovere del Giudice di pronunziare (Cassazione n. 20191 del 3 ottobre
2011).
La rinuncia all'impugnazione si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace o in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del Giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (Cass. n. 5556/95; vedi anche Cass. n. 4499/96).
Nel giudizio d'appello, la rinuncia all'impugnazione equivale a rinuncia al diritto di azione, tale da produrre, senza accettazione da parte dell'appellato, non solo l'estinzione del processo, ma anche la preclusione ad agire nuovamente in giudizio per le medesime ragioni. (Cass. n.
5250/2018; Cass. n. 2670/2020)
Pertanto, nel caso di specie deve essere dichiarata la estinzione del giudizio in oggetto per rinuncia all'appello della parte impugnante. In ordine alle spese del presente grado di giudizio, le medesime devono essere dichiarate integralmente compensate fra parti, come richiesto dalle stesse.
PTM
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 3014/2021 del Tribunale di Santa Maria C.V., proposto da Pt_1
nei confronti di con atto di
[...] Controparte_1 citazione notificato, così provvede:
- dichiara la estinzione del giudizio;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30-4-2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco dr. Fulvio Dacomo