Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/02/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 556/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello promossa con atto di citazione notificato con piego raccomandato spedito in data 18.3.2023
DA
(C.F. ), con il proc.dom. avv. VASSALLO Parte_1 C.F._1
TERESA ), per mandato agli atti C.F._2
Appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
l'AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA ( C.F._3
Appellata
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
Oggetto: Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalita - appello avverso
6292/2022 R.G.
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 20.1.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante:
“Chiede l'accoglimento del ricorso in atti, stante l'assenza di pericolosità sociale, con riconoscimento all'istante del richiesto permesso di soggiorno per motivi di famiglia, fratello di cittadina italiana convivente con la stessa. Vittoria di spese”.
Per l'appellato:
“Si chiede dunque il rigetto dell'appello, con spese rifuse”.
Per il PG:
“Chiede l'accoglimento del ricorso, con riforma dell'ordinanza impugnata”.
Ragioni della decisione
1-Con ricorso del 22.08.2022, impugnava il decreto del Questore di Verona del Parte_1
25.7.2022, con il quale era stata respinta la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, in considerazione di precedenti penali a carico del medesimo (sentenza penale di condanna nel 2019 per un reato in materia di violenza sessuale nei confronti di minore) dai quali si ricavava la pericolosità sociale e l'elevata probabilità di reiterazione dei comportamenti antisociali, con grave pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica. Inoltre il ricorrente non conviveva con un parente entro il secondo grado.
Parte ricorrente invocava la positiva situazione lavorativa e sociale avuta immediatamente dopo la commissione di un unico fatto di reato, oggetto dell'unica sentenza di condanna;
contestava la carenza di istruttoria e la falsa applicazione dell'istituto della pericolosità sociale laddove la Questura non aveva valutato l'attualità della stessa, la situazione familiare e sociale del ricorrente ex art.19 c. 2 lett.
pagina 2 di 7 c) del D. Lgs 286/1998, nonché quella lavorativa, evidenziando che il ricorrente viveva in Italia dal
2013 e conviveva in Italia con una sorella cittadina italiana.
2-Si costituiva il che chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
3-Il procedimento era istruito documentalmente e deciso con ordinanza del 10.2.20243, con la quale il ricorso era respinto e le spese compensate. Osservava il giudice di primo grado che dalla documentazione depositata risultava che il ricorrente fosse ospitato da presso la sua Persona_1
abitazione e che tra i due vi fosse un legame di parentela (vi erano agli atti i certificati di nascita da cui risultava la comunanza dei genitori). Il delitto di cui si era reso responsabile il ricorrente (in materia di violenza sessuale) rientrava sia nelle fattispecie incriminatrici sintomatiche della pericolosità sociale intesa come motivi imperativi di pubblica sicurezza (art. 20 d.lgs n. 30 del 2007) che in quelle contenute nell'art. 5 comma 5 bis del T.U. d.lgs n. 286 del 1998 con riferimento all'ordine pubblico e alla sicurezza dello Stato, con riferimento all'elencazione degli artt. 380 e 407 cod. proc. pen.
“Pertanto, pur non potendosi desumere meccanicisticamente che la responsabilità penale per questa
tipologia di reati sia sufficiente di per sé a configurare un profilo soggettivo di pericolosità sociale,
deve, tuttavia, rilevarsi che la Questura ha svolto un accertamento in concreto, verificando anche
l'assenza della convivenza del ricorrente con la sorella al momento del diniego”. Pur non risultando aver commesso altri reati, il ricorrente non aveva “provato di aver intrapreso un percorso di
integrazione, né ha allegato il provvedimento di sorveglianza da cui emergerebbe la sua cessata
pericolosità sociale od offerto prove di segno contrario”. Egli, poi, non aveva una fonte di reddito adeguata, né un idoneo livello di integrazione sociale, tanto più che in Marocco risiedeva la moglie con i figli.
4-Avverso tale provvedimento proponeva appello con atto di citazione notificato Parte_1
con piego raccomandato spedito il 18.3.2023, dolendosi del fatto che l'ordinanza impugnata, partendo da una considerata dubbia convivenza con la cittadina italiana (convivenza dimostrata nel giudizio), pagina 3 di 7 ha rigettato il richiesto del titolo di soggiorno sulla base di un'unica sentenza di condanna per fatti lontani nel tempo, quando il Magistrato di Sorveglianza aveva ritenuto cessata la pericolosità sociale;
non ha tenuto conto del contesto familiare (tutta la famiglia è in Italia compresi gli anziani genitori),
dell'inserimento sociale, del fatto che egli svolge costante lavoro di vendita ambulante nei mercati settimanali.
5-Si costituiva il , che chiedeva il rigetto dell'appello. CP_1
6-Il Procuratore Generale, intervenuto nel giudizio, rilevava che “
1. Sulla convivenza con la sorella,
cittadina italiana, ai fini dell'art. 19 comma 1 bis lettera c) D. Lgs. 286/98 ci si rimette alla
valutazione della Corte, alla stregua della documentazione acquisita.
2. Sulla dedotta pericolosità
sociale del deve darsi atto che questa non sembra più attuale, per quanto risulta dal Pt_1
provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Venezia-sede di Verona, che ha per questo revocato le
misure di sicurezza disposte con la sentenza 02/07/2019 del Tribunale collegiale di Verona,
riconoscendo che il si è dato stabile attività lavorativa, da cui trae di che vivere, e non ha mai Pt_1
adottato condotte anche di sola occasionale trasgressione del vivere civile. Il titolo del reato per il
quale è stato condannato suscita, obiettivamente e in astratto, perplessità e Parte_1
allarme; tuttavia bisogna anche rilevare – senza nulla togliere alla gravità di un gesto comunque
aggressivo della libertà sessuale di una persona minore di età – che con la sentenza di primo grado
(non appellata) il Tribunale veronese ha concesso le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti,
fatto infrequente che richiama l'attenzione su circostanze del fatto e personalità dell'autore valutati
con particolare indulgenza. Occorre, altresì, rilevare che se l'imputato avesse scelto il patteggiamento
o il giudizio abbreviato avrebbe, verosimilmente, ottenuto una pena condizionalmente sospesa ed il
reato sarebbe prossimo alla estinzione per il positivo decorso del termine del quinquennio. Tanto per
rilevare che la cessata pericolosità sociale appare plausibile anche alla luce di una ridimensionata e
realistica valutazione del precedente penale”. pagina 4 di 7 7-Il procedimento, senza ulteriore istruttoria, era trattenuto in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, all'udienza del 20.1.2025 (tenutasi con modalità di trattazione scritta), previa concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
* * * * * *
8-L'appello merita accoglimento.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto sussistere il rapporto di parentela (fratello e sorella) tra l'appellante e e ha anche valorizzato il deposito effettuato in data 18.12.2022 nel quale la Persona_1
predetta, cittadina italiana, dichiara di ospitare il fratello, con il quale è dunque convivente.
9-Ciò posto, va rilevato che “il divieto di espulsione dello straniero convivente con parente entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, stabilito all'art. 19, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 286 del 1998, e il conseguente obbligo di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare, possono essere derogati, anche in sede di rinnovo, esclusivamente se ricorrono le condizioni ostative contenute nell'art. 13, comma 1, del d.lgs. cit., consistenti in "motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato", oggetto di specifica valutazione del Questore in sede di diniego di rilascio e,
successivamente, del giudice eventualmente adito” (Cass. ord. n. 701 del 12/01/2018).
Occorre, dunque, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già
presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso;
Cass. ord. n. 17070 del 28/06/2018;
Cass. ord. n. 30342 del 27/10/2021).
La pericolosità sociale del soggetto va pertanto esaminata in base agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione, ovvero in base a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, pagina 5 di 7 potendosi, a tal fine, richiamare i precedenti penali del soggetto, se risalenti nel tempo, solo come elemento di sostegno indiretto della valutazione, in quanto indicatori della sua personalità (Cass.
ord. n. 7842 del 19/03/2021). In particolate va compiuto un esame globale della personalità del soggetto, risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita, senza fondare il proprio giudizio solo sull'esistenza di condanne penali, dalle quali tuttavia possono emergere fatti concreti, indicativi della minaccia rappresentata dal soggetto per i diritti fondamentali della persona o per l'incolumità
pubblica (Cass. ord. n. 25872 del 23/09/2021; Cass. ord. n. 23423 del 27/07/2022; Cass.
ord. n. 26173 del 08/09/2023).
10-Tanto precisato, ritiene questa Corte che nella specie le suindicate condizioni ostative non siano più
attuali.
Il reato per il quale il è stato condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione risale al Pt_1
19.10.2016 e da allora ad oggi vi è un unico altro precedente penale, anch'esso risalente, essendo il fatto stato commesso il 9.10.2018 e ritenuto di lieve entità (guida in stato di ebrezza, anche come conseguenza di uso di sostanze stupefacenti); non risultano iscrizioni di notizie di reato e carichi pendenti.
Con riferimento al reato – seppure connotato da gravità – del 2016 già il Tribunale di Sorveglianza in data 12.11.2021 (ordinanza la cui produzione in appello risulta ammissibile in quanto indispensabile ex art. 702 quater c.p.c.: Cass. Sez.Un. n. 10790 del 04/05/2017) ha ritenuto venuta meno la pericolosità sociale, tanto da avere revocato le misure di sicurezza (di divieto di avvicinamento a luoghi frequentati da minori e l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti).
Tale giudizio è stato espresso in considerazione del comportamento assunto dall'appellante durante i più recenti periodi, avendo il intrapreso stabile attività lavorativa e non avendo egli adottato Pt_1
condotte “di anche sola occasionale trasgressione ai canoni del vivere civile”. pagina 6 di 7 Trattasi di valutazioni che vengono qui condivise.
L'assenza di condotte di rilevanza penale o comunque socialmente deprecabili ormai da svariati anni,
unita alla non contestata attività lavorativa svolta – seppure non regolare in assenza di permesso di soggiorno -, la presenza in Italia di tutta la famiglia di origine, rispetto a cui membri ugualmente non sussistono segnalazioni di sorta, consentono di affermare che l'appellante abbia effettivamente intrapreso un percorso di integrazione nel tessuto sociale italiano.
10-Pertanto in accoglimento dell'appello e in riforma dell'ordinanza impugnata, accerta e dichiara la sussistenza dei requisiti in capo all'appellante per ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19, comma del D.Lgs. n. 286/1998
11-Le spese del presente vanno compensate tenuto conto della produzione solo in appello dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede:
1-in accoglimento dell'appello e in riforma dell'ordinanza impugnata emessa in data 10.2.2023 nel proc.n. 6292/2022 R.G. dal Tribunale di Venezia – Sezione specializzata in materia di immigrazione,
accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari quale fratello convivente con la cittadina italiana , nata il [...] in [...]; Persona_1
2- compensa le spese processuali del presente giudizio di appello.
Venezia, 3 febbraio 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
pagina 7 di 7