Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 08/05/2025, n. 8838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8838 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08838/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13894/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13894 del 2024, proposto da
CO SO, rappresentata e difesa dall'avvocato Antimo Buonamano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 603/2021 pubblicata il 06/05/2021 nel giudizio RG n. 2911/2018 passata in giudicato con certificato del 06.12.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato in data 19 dicembre 2024 e depositato in data 20 dicembre 2024, la parte ricorrente chiede darsi esecuzione alla sentenza del Tribunale di Latina n. 603/2021 pubblicata in data 6 maggio 2021 nel ricorso RG n. 2911/2018, passata in giudicato come da attestazione prodotta, con la quale il Giudice adito ha così disposto: “- dichiara il diritto del ricorrente, alla data dell’immissione in ruolo, al riconoscimento di anni 9, mesi 5 e giorni 5 di anzianità per il servizio pre-ruolo e, per l’effetto, - condanna il M.I.U.R. a collocare la ricorrente al livello stipendiale corrispondente all’anzianità di servizio maturata dalla data di immissione in ruolo ed a conseguirle differenze retributive annuali maturate in conseguenza della errata collocazione nella posizione stipendiale, oltre accessori ”.
1.1 Afferma la ricorrente che l’Amministrazione è rimasta inerte in merito alla esecuzione della sentenza.
1.2 Il Ministero intimato non si è costituito.
1.3 Alla camera di consiglio del 6 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.
2.1 A fronte dell’allegato inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla corretta esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa di parte ricorrente alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001), deve trovare accoglimento.
Dalla decisione in questione si ricava il diritto della ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta dalla sentenza i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato.
Per l’effetto, l’Amministrazione resistente deve essere condannata a ottemperare al giudicato.
2.2 Deve pertanto essere dichiarato l'obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un Commissario ad acta che senza compenso provvederà a dare esecuzione alla citata sentenza.
3. Con riferimento alla richiesta di fissazione di astreinte , ritiene il Collegio che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna dell’Amministrazione resistente ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
Tuttavia, le penalità devono essere fatte decorrere dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza dell’amministrazione ai termini assegnati in dispositivo e deve essere commisurata, stante il disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, mentre l’importo del contributo unificato deve essere rimborsato per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta del ricorrente;
- condanna l’Amministrazione resistente ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., al pagamento della penalità di mora in caso di ritardo nell’esecuzione nei termini specificati in motivazione;
- condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Dello Sbarba | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO