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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 30/07/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N.V.G. 3268/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa HE DE ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
12/05/2025, assunto in decisione in data 24/07/2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'avvocato BOVONE LORELLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'avvocato MARIANI LUCA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
CONCLUSIONI
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e , sposatisi con rito Parte_2 Parte_1 civile in Biassono il 21.05.2011
2. ordinare al Comune di Biassono di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio N.2
P.I Anno 2011;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione: pagina 1 di 4 1. Affidamento e collocamento dei figli minori. I figli della coppia affidati ad entrambi i genitori, i quali si obbligano a far mantenere agli stessi un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro e si impegnano a garantire con assiduità ogni cura, educazione ed istruzione valutate necessarie per una serena ed equilibrata crescita. A tal fine i coniugi concordano che i minori continuino a vivere con la madre, presso la quale sono quindi collocati preminentemente, nella casa familiare sita in Biassono, Via A. da Giussano,21 bis;
2. Assegnazione della casa familiare. La casa familiare sita in Biassono Via A. da Giussano,21bis, già di proprietà della sig.ra rimane alla stessa assegnata, dando atto le parti che, su preventivo accordo, il Pt_2 sig. si è già allontanato dalla casa familiare, presso la quale permangono alcuni beni ed effetti dello Parte_1 stesso che si impegna a ritirarli non appena reperita nuova idonea abitazione;
3. Frequentazione del genitore non preminentemente collocatario. e ormai entrambi Per_1 Per_2 adolescenti e prossimo, alla maggiore età, potranno frequentare il padre liberamente secondo Per_1 accordi di volta in volta assunti tra i genitori e condivisi con i ragazzi, garantendo le parti la costanza e continuità degli incontri che, sino al reperimento di idonea unità abitativa del padre, escluderanno comunque il pernottamento. I genitori concorderanno con i figli di volta in volta i periodi di vacanze estive, natalizie e pasquali che i ragazzi trascorreranno con il padre ed ogni altra forma di frequentazione ritenuta idonea a garantire il rapporto continuativo con entrambi i genitori.
4. Mantenimento dei figli.
a) Il sig. verserà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma concordata tra Parte_1 le parti e ritenuta equa e confacente all'interesse della prole di €. 450,00 mensile.
b) Assegno di contributo al mantenimento da versare alla sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese e da Pt_2 rivalutare annualmente secondo variazione degli indici Istat.
c) I genitori, inoltre, affronteranno pariteticamente, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie relative alla prole, come determinate e disciplinate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza, da intendersi qu i integralmente riportato e trascritto.
d) L'assegno Unico, verrà percepito in via esclusiva dalla sig.ra anche per la quota parte di Pt_2 competenza del sig. con ciò giustificando l'ammontare concordato quale ulteriore somma mensile Parte_1 di contributo al mantenimento a carico del padre di cui al precedente punto 6a.
e) La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo scritto, al 50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
pagina 2 di 4 5. Il veicolo Dacia tg. FH 973 PK, cointestato tra i coniugi, rimane a disposizione ed uso esclusivo del sig.
con impegno della sig.ra a sottoscrivere qualsiasi atto di trasferimento Parte_1 Parte_2 di proprietà demolizione riconsegna targa, ecc., richiesto dal sig. rinunciando a qualsiasi Parte_1 corrispettivo conseguente alla cointestazione.
6. Il motociclo Marca KYMCO Agility 125 Tg. EC95895 Intestato al sig. rimane a Parte_1 disposizione ed uso esclusivo della sig. con impegno del sig. a Parte_2 Parte_1 sottoscrivere qualsiasi atto di trasferimento di proprietà demolizione riconsegna targa, ecc., richiesto dalla moglie alla quale competeranno in via esclusiva i corrispettivi della eventuale vendita del predetto mezzo.
7. I coniugi hanno provveduto alla chiusura di tutti i rapporti bancari cointestati, con definitiva definizione di t tutti i rapporti pregressi di dare avere.
8. Salvo quanto sopra pattuito, le parti si danno così reciprocamente atto che non vi sono altre questioni da regolamentare e che nulla altro hanno a pretendere l'una dall'altra per nessuna ragione, titolo o causa connessa all'intercorso matrimonio e ai rapporti patrimoniali ad esso collegati, precisando espressamente di rinunciare definitivamente a reciproche richieste di contributo al mantenimento.
9. I coniugi si concedono reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti o degli altri documenti equipollenti per se stessi e per i figli minori.
pagina 3 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- hanno contratto matrimonio in data a;
Parte_1 Parte_2
- Dall'unione sono nati i figli a Monza il 16.12.2008 e a Monza il 26.07.2010; Per_1 Per_2
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 24.07.2025;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da
[...] nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Parte_1 Parte_2 assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in
[...] epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Biassono (MB), per le annotazioni di legge
(atto n. 2, parte I, anno 2011);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 24 luglio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa HE DE AN
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa HE DE ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
12/05/2025, assunto in decisione in data 24/07/2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'avvocato BOVONE LORELLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'avvocato MARIANI LUCA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
CONCLUSIONI
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e , sposatisi con rito Parte_2 Parte_1 civile in Biassono il 21.05.2011
2. ordinare al Comune di Biassono di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio N.2
P.I Anno 2011;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione: pagina 1 di 4 1. Affidamento e collocamento dei figli minori. I figli della coppia affidati ad entrambi i genitori, i quali si obbligano a far mantenere agli stessi un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro e si impegnano a garantire con assiduità ogni cura, educazione ed istruzione valutate necessarie per una serena ed equilibrata crescita. A tal fine i coniugi concordano che i minori continuino a vivere con la madre, presso la quale sono quindi collocati preminentemente, nella casa familiare sita in Biassono, Via A. da Giussano,21 bis;
2. Assegnazione della casa familiare. La casa familiare sita in Biassono Via A. da Giussano,21bis, già di proprietà della sig.ra rimane alla stessa assegnata, dando atto le parti che, su preventivo accordo, il Pt_2 sig. si è già allontanato dalla casa familiare, presso la quale permangono alcuni beni ed effetti dello Parte_1 stesso che si impegna a ritirarli non appena reperita nuova idonea abitazione;
3. Frequentazione del genitore non preminentemente collocatario. e ormai entrambi Per_1 Per_2 adolescenti e prossimo, alla maggiore età, potranno frequentare il padre liberamente secondo Per_1 accordi di volta in volta assunti tra i genitori e condivisi con i ragazzi, garantendo le parti la costanza e continuità degli incontri che, sino al reperimento di idonea unità abitativa del padre, escluderanno comunque il pernottamento. I genitori concorderanno con i figli di volta in volta i periodi di vacanze estive, natalizie e pasquali che i ragazzi trascorreranno con il padre ed ogni altra forma di frequentazione ritenuta idonea a garantire il rapporto continuativo con entrambi i genitori.
4. Mantenimento dei figli.
a) Il sig. verserà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma concordata tra Parte_1 le parti e ritenuta equa e confacente all'interesse della prole di €. 450,00 mensile.
b) Assegno di contributo al mantenimento da versare alla sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese e da Pt_2 rivalutare annualmente secondo variazione degli indici Istat.
c) I genitori, inoltre, affronteranno pariteticamente, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie relative alla prole, come determinate e disciplinate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza, da intendersi qu i integralmente riportato e trascritto.
d) L'assegno Unico, verrà percepito in via esclusiva dalla sig.ra anche per la quota parte di Pt_2 competenza del sig. con ciò giustificando l'ammontare concordato quale ulteriore somma mensile Parte_1 di contributo al mantenimento a carico del padre di cui al precedente punto 6a.
e) La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo scritto, al 50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
pagina 2 di 4 5. Il veicolo Dacia tg. FH 973 PK, cointestato tra i coniugi, rimane a disposizione ed uso esclusivo del sig.
con impegno della sig.ra a sottoscrivere qualsiasi atto di trasferimento Parte_1 Parte_2 di proprietà demolizione riconsegna targa, ecc., richiesto dal sig. rinunciando a qualsiasi Parte_1 corrispettivo conseguente alla cointestazione.
6. Il motociclo Marca KYMCO Agility 125 Tg. EC95895 Intestato al sig. rimane a Parte_1 disposizione ed uso esclusivo della sig. con impegno del sig. a Parte_2 Parte_1 sottoscrivere qualsiasi atto di trasferimento di proprietà demolizione riconsegna targa, ecc., richiesto dalla moglie alla quale competeranno in via esclusiva i corrispettivi della eventuale vendita del predetto mezzo.
7. I coniugi hanno provveduto alla chiusura di tutti i rapporti bancari cointestati, con definitiva definizione di t tutti i rapporti pregressi di dare avere.
8. Salvo quanto sopra pattuito, le parti si danno così reciprocamente atto che non vi sono altre questioni da regolamentare e che nulla altro hanno a pretendere l'una dall'altra per nessuna ragione, titolo o causa connessa all'intercorso matrimonio e ai rapporti patrimoniali ad esso collegati, precisando espressamente di rinunciare definitivamente a reciproche richieste di contributo al mantenimento.
9. I coniugi si concedono reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti o degli altri documenti equipollenti per se stessi e per i figli minori.
pagina 3 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- hanno contratto matrimonio in data a;
Parte_1 Parte_2
- Dall'unione sono nati i figli a Monza il 16.12.2008 e a Monza il 26.07.2010; Per_1 Per_2
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 24.07.2025;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da
[...] nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Parte_1 Parte_2 assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in
[...] epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Biassono (MB), per le annotazioni di legge
(atto n. 2, parte I, anno 2011);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 24 luglio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa HE DE AN
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