Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/06/2025, n. 2215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2215 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R. G. 6051/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 6051 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Lorenzo Cirri in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato Cristina Cassigoli in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. verbale di udienza del 04/02/2025): per il ricorrente:
1
ciascun genitore e i correlati diritti di mantenimento sulla base delle seguenti condizioni:
A) SULLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
- pronunci la separazione personale dei predetti coniugi;
B) SULL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
- per i figli minori si chiede che venga applicato l'affido condiviso, con collocazione prevalente presso il padre, per l'effetto, rigettare la domanda di assegnazione della casa familiare in favore della Sig.ra considerati anche i tempi di CP_1
frequentazione paritetica dei figli con i genitori.
In virtù dell'affidamento condiviso sopra indicato, tutte le decisioni riguardanti
l'istruzione, l'educazione, lo sviluppo e la salute delle minori verranno prese concordemente da entrambi i genitori;
- Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sui figli minori separatamente, con obbligo degli stessi di consultazione e concordanza per tutto ciò che è straordinaria amministrazione.
- Ogni genitore dovrà comunicare preventivamente all'altro le visite pediatriche o mediche specialistiche dei figli in modo che entrambi possano essere presenti.
C) SULLE MODALITA' DI FREQUENTAZIONE DEI FIGLI CON I GENITORI in tesi, sostanziale paritempo dei figli tra i genitori secondo le modalità ad oggi vigenti ovvero a settimane alterne tra i genitori, dal lunedì all'uscita di scuola sino al giovedì mattina ingresso a scuola oltre al week end dal venerdì uscita di scuola sino al lunedì mattina con un genitore e dal giovedi all'uscita di scuola sino al venerdì ingresso a scuola con l'altro genitore. in ipotesi, i figli trascorreranno con ciascun genitore a settimane alterne dal lunedì uscita da scuola sino al lunedì entrata di scuola della settimana successiva.
A) durante le vacanze di fine anno: i figli trascorreranno, la Viglia di Natale ed il giorno di S. Stefano con il padre (di abitudine la famiglia ha sempre festeggiato queste festività con il lato paterno) mentre la giornata del 25 dicembre con la madre per poi,
2 ad anni alterni, dal 27 dicembre sino al 1 gennaio con un genitore mentre dal 1 sino al
6 gennaio con l'altro; durante le festività pasquali i figli trascorreranno alternandosi, tre giorni con l'uno che terminano con il giorno di pasqua e tre con l'altro che iniziano con pasquetta, alternandosi con l'altro l'anno successivo.
Il giorno del compleanno dei figli verrà festeggiato ad anni alterni tra i genitori.
B) durante le vacanze estive i figli potranno trascorrere con ciascun genitore due settimane consecutive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno (il Sig. per Pt_1
certo può usufruire delle ferie estive da tempo immemorabile nelle due settimane a cavallo di ferragosto e pertanto si chiede che il Giudice ne Voglia tener conto concedendogli una sorta di prelazione almeno fintantoché la Sig.ra non trovi CP_1 un lavoro) i figli potranno inoltre trascorrere con ciascun genitore anche un'altra settimana durante l'anno da concordare entro il 15 gennaio di ogni anno.
C) durante le altre festività i figli seguiranno la turnazione ordinaria.
D) SUI RAPPORTI ECONOMICI
Sul mantenimento in favore dei figli minori:
- confermi che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento dei figli minori allorquando sono con i medesimi.
- le spese straordinarie necessarie ai figli verranno suddivise al 50% tra i coniugi da individuarsi facendo riferimento alle Linee Guida del CNF del Novembre 2017; in ragione dell'entità del patrimonio mobiliare ed immobiliare di controparte, si insiste ancora che le spese straordinarie per i figli siano suddivise in parti uguali tra i genitori. In ogni caso, se non immediatamente, quantomeno a partire da quando la
Sig.ra reperirà un lavoro, nella cui ricerca si spera si possa applicare Controparte_1
seriamente.
- assegno unico percepito al 50% cadauno tra i genitori.
Sugli ulteriori aspetti economici:
- si insiste affinché nulla venga disposto a titolo di contributo al mantenimento della moglie stante la sua assoluta autosufficienza economica e la di lei Controparte_1
capacità di svolgere attività lavorativa.
3 - si chiede poi che, almeno a partire dal momento in cui la Sig.ra Controparte_1
reperisce attività lavorativa, le rate del mutuo vengano corrisposte in ragione del 50% cad. da entrambi essi coniugi; per la resistente:
- in via istruttoria, si chiede l'ammissione di tutte le istanze istruttorie avanzate in corso di causa sia a prova sia, per la denegata ipotesi di ammissione di qualche istanza avversa, a controprova, insistendo, in primo luogo, per il conferimento alla Polizia finanziaria dell'incarico di effettuare indagini per ricostruire i redditi reali del sig.
verificando, a tal fine, anche il valore dei benefit percepiti e quali sono i redditi Pt_1
reali prodotti dalla soc. Vocé con espressa indicazione anche dei beni e del valore da cui risulta costituito il patrimonio della parte ricorrente;
- nel merito, per il rigetto di ogni deduzione, eccezione e domanda avversa, diversa rispetto a quelle di seguito precisate, e per l'adozione della pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
- I coniugi continueranno a vivere separati, portandosi reciproco rispetto.
1) Conferma del provvedimento di affidamento condiviso ai due genitori dei figli
ed con loro collocazione presso la madre e conferma Per_2 Per_1 dell'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, posta in Firenze, via Saffi n. 19.
2) A titolo di contributo al mantenimento della moglie, il marito dovrà corrispondere alla sig.ra dal mese di febbraio 2023, essendosi allontanato dalla casa Controparte_1
familiare nel mese di gennaio 2023, la somma di euro 1.000,00 al mese. Tale importo dovrà essere corrisposto con bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e dovrà essere aggiornato annualmente, senza necessità di richiesta, a partire dal primo mese successivo a quello della sentenza di separazione in misura pari alla variazione accertata dall'I.S.T.A.T. dell'indice dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.
3) A titolo di contributo per il mantenimento dei figli, il padre dovrà corrispondere alla madre, sempre dal mese di febbraio 2023 (mese successivo a quello del suo allontanamento alla casa coniugale) la somma di complessive euro 2.000,00 annui pari
a quella di euro 1.000,00 per ogni figlio. Anche tali importi dovranno essere corrisposti entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, con bonifico bancario e anche tali importi dovranno essere aggiornati annualmente, senza necessità di richiesta, a partire
4 dal primo mese successivo a quello della sentenza conclusiva del giudizio in misura pari alla variazione accertata dall'I.S.T.A.T. dell'indice dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.
4) le spese straordinarie riguardanti i figli faranno carico al 70% al padre purché preventivamente concordate tra i due genitori, fatta eccezione per quelle necessarie e urgenti che saranno dovute a prescindere dall'accordo così come tutte quelle che riguardano attività già svolte o già sostenute per i minori nell'anno precedente (es. proseguimento corso per attività sportiva o musicale). Per spese straordinarie debbono intendersi quelle di carattere medico e ospedaliero non coperte dal S.S.N., le spese odontoiatriche, oculistiche e, più in generale, tutte quelle per visite specialistiche, nonché le spese scolastiche e di istruzione (es. scuola privata;
lezioni private;
viaggi studio;
gite scolastiche;
spese di trasporto presso l'Istituto scolastico;
libri e materiale scolastico;
mensa scolastica etc.) e per attività extrascolastiche (es. corsi musicali e acquisto strumenti) comprese quelle per attività sportive (compreso l'acquisto per attrezzature e vestiario specifico) e tutte quelle ulteriori così come previste e disciplinate dalle Linee Guida del CNF del 27.11.2017.
5) Ai fini del raggiungimento dell'accordo relativo alle spese straordinarie, per evitare qualsiasi occasione di conflitto, si prevede che la proposta di spesa venga effettuata a mezzo sms o messaggio whatsapp o e-mail con onere, per il genitore destinatario, di rispondere entro il termine di dieci gg. e con l'intesa che l'accordo sarà da intendersi raggiunto anche nel caso in cui il genitore che riceve la proposta non comunichi il proprio dissenso entro lo stesso termine. Il rimborso delle spese straordinarie, nel caso in cui non vengano sostenute direttamente dal padre, dovrà avvenire contestualmente al versamento da parte di questo del primo rateo di mantenimento successivo dovuto per i figli.
6) L'assegno unico - per il quale è stato percepito a dicembre un rateo di €.301,20 mentre nei mesi precedenti tale importo è sempre stato di €.222,00 - spetterà alla madre, genitore convivente con i minori.
7) La pensione mensile del figlio sempre al fine di limitare le discussioni tra Per_1
i coniugi e prevenire le occasioni di conflitto anche sul punto, potrà essere prelevata da ognuno dei due genitori dal c/c intestato ad entrambi sul quale viene accreditata nella
5 misura del 50% ciascuno senza necessità del consenso dell'altro e dovrà essere usata per le esigenze del figlio, con obbligo mensile di rendiconto all'altro genitore.
8) Per quanto riguarda la frequentazione con i figli, tenuto conto che il padre svolge un'attività lavorativa che lo assorbe completamente e della scelta effettuata dal momento della loro nascita fino al momento della separazione sia considerazione di detti impegni lavorativi del sia in considerazione delle particolari esigenze del Pt_1
figlio scelta per la quale è sempre stata la madre ad occuparsi dei figli, si Per_1
prevede che il padre tenga con sé i figli:
a) un fine settimana alternato dal venerdì all'uscita di scuola dei ragazzi o dalle ore
14,30 dello stesso giorno durante i periodi di sospensione delle attività scolastiche fino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola o a casa della madre alle ore 8,00 durante i periodi di sospensione delle attività scolastiche.
b) Le settimane in cui il padre terrà con sé i ragazzi nel fine settimana, il mercoledì dalle ore 18,30 (orario in cui il padre ha dichiarato di poter terminare la sua giornata lavorativa) fino al giovedì mattina quando li accompagnerà a scuola o a casa della madre alle ore 8,00 durante i periodi di sospensione delle attività scolastiche;
c) Nelle settimane in cui i ragazzi non staranno con il padre nell'intero fine settimana, il padre terrà con sé i figli dal mercoledì dalle ore 18,30 fino al venerdì mattina
(anziché fino al giovedì mattina) quando li accompagnerà a scuola o a casa della madre alle ore 8,00 durante i periodi di sospensione dell'attività scolastica;
d) nei periodi in cui il sig. si allontana da Firenze per motivi di lavoro - durante Pt_1 gli anni del matrimonio in media una settimana/dieci giorni al mese 6/7 volte all'anno - il padre dovrà comunicare alla madre il periodo in cui non si troverà a Firenze con un preavviso di almeno 15 giorni onde consentire a questa di manifestare nei 3 giorni successivi a tale comunicazione la sua disponibilità ad occuparsi dei figli anche nei giorni che spetterebbero al padre, avendone la facoltà (come già concordato in udienza). e) Ogni genitore potrà inoltre stare con i figli:
f) quattro (4) settimane durante il periodo estivo di sospensione delle attività scolastiche, da decidere tra i coniugi entro il mese di marzo di ogni anno. Le settimane potranno essere anche consecutive, fino ad un massimo di 3 (21 giorni).
g) Due (2) settimane non consecutive durante il periodo invernale per poter trascorrere con i ragazzi eventuali periodi di vacanza (es. settimana bianca), compatibilmente con
6 le esigenze scolastiche dei figli. Esigenze da valutare, in caso di disaccordo, dando prevalenza al parere degli insegnanti.
h) Nel periodo natalizio, ad anni alterni, un genitore terrà con sé i figli dalle ore 10 del giorno di Natale fino alle ore 10 del 29 dicembre e dalle ore 10 del 2 gennaio fino alle ore 10 del 6 gennaio mentre l'altro genitore terrà con sé i figli dalle ore 10 del 23 dicembre alle ore 10 del 25 dicembre, dalle ore 10 del 29 dicembre fino alle ore 10 del
2 gennaio e dalle ore 10 del 6 alla mattina del 7 gennaio, data in cui riprenderà la regolamentazione ordinaria.
i) Nel periodo delle festività Pasquali ogni genitore, ad anni alterni, terrà con sé i figli
3 giorni consecutivi comprendenti i giorni di Pasqua e Pasquetta mentre l'altro terrà con sé i figli nei restanti giorni di sospensione delle attività scolastiche previsti per il periodo pasquale.
j) Il compleanno dei figli, per il caso in cui i genitori non intendano trascorrerlo insieme, verrà trascorso dall'uno o dall'altro genitore, ad anni alterni. I fratelli dovranno stare sempre insieme nel giorno del loro compleanno.
k) Ogni genitore potrà trascorrere con i figli il giorno del proprio compleanno e anche quello del compleanno dei propri genitori, dei propri fratelli e dei propri nipoti (nonni, zii e cugini dei figli).
In ogni caso con accertamento della soccombenza del sig. rispetto alle domande Pt_1
svolte e sua condanna alle spese di lite anche per la domanda di addebito rinunciata in corso di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la separazione Parte_1
personale da la quale si è costituita in giudizio nulla opponendo Controparte_1
alla domanda di separazione.
1. Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi, i quali hanno dichiarato che la vita matrimoniale era divenuta intollerabile, essendosi create condizioni di vita ormai prive di affectio coniugalis.
7 Inoltre, i coniugi vivono separati già dal mese di gennaio 2023 (a seguito dell'ordinanza presidenziale del 29.12.2022) allorquando il si è allontanato dalla casa coniugale, Pt_1
e da quel momento nessuna riconciliazione è intervenuta tra le parti.
Deve quindi essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, come richiesto da entrambe le parti.
2. Non vi è luogo a pronunciare sulla domanda di addebito della separazione alla posto che tale domanda è stata rinunciata dal come da quest'ultimo CP_1 Pt_1
precisato all'udienza del 04.02.2025.
3. In ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei due figli minori nato il [...], e nata il [...], occorre premettere Per_1 Per_2
che in sede presidenziale è stata disposta una c.t.u. psicologica finalizzata a valutare la capacità genitoriale delle parti, tenuto anche conto che la presentava fragilità CP_1 connesse all'abuso di alcol.
Il c.t.u. dott. dopo avere svolto indagini approfondite, ha osservato che Per_3
e sono stati esposti a scene di litigio tra i genitori mentre la madre, Per_1 Per_2
in stato di ebbrezza, aveva perduto il controllo di sé che hanno sicuramente avuto una valenza traumatica. In entrambi i figli sono rintracciabili elementi di ansia persecutoria, timore di essere osservati, che sono stati forse indotti anche dalla pratica messa in atto dal padre di filmare e/o registrare scene di lite familiare molto gravi e emotivamente pesanti.
Il vissuto persecutorio sembra essersi attivato soprattutto in che all'interno Per_1
del quadro autistico da cui è affetto (sindrome di Asperger) sembra aver accentuato le difese di natura ossessiva. In , accanto al vissuto persecutorio sembra invece Per_2
essersi attivata una tendenza al legame regressivo con la madre in funzione difensiva dal malessere psichico causato dall'intenso conflitto familiare”.
I genitori, in effetti, apparivano “poco attenti ai bisogni emotivi dei figli ed alle loro esigenze affettivo-relazionali”, “carenti rispetto alla funzione genitoriale di protezione dei figli e non sono stati in grado di evitare la loro esposizione a scene di grave conflitto familiare dal forte impatto traumatico” (pag. 24 c.t.u.).
Il c.t.u. ha evidenziato, tuttavia, la sussistenza di un legame significativo dei figli con tutti e due i genitori, specificando che i minori, ma in particolare si sono Per_2
8 mostrati sensibili alla condizione di difficoltà della madre, che hanno percepito come la figura maggiormente bisognosa di protezione.
Pertanto, il consulente, dopo avere dato atto del percorso di cura intrapreso dalla in relazione alla dipendenza dall'alcolismo, e dopo avere precisato che CP_1
“entrambi i genitori appaiano sufficientemente adeguati nel prendersi cura dei figli sul piano delle loro esigenze materiali ed anche per ciò che riguarda l'accudimento negli apprendimenti scolastici e ricreativi”, ha ritenuto congruo un regime di affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori, rilevando anche la necessità, al Per_1 Per_2
contempo, di un percorso di sostegno psicologico per i minori, che è stato poi avviato presso . CP_2
Il c.t.u. ha altresì proposto un regime di frequentazione tra genitori e figli a settimane alterne con previsione, in ciascuna settimana, di due giorni (mercoledì e giovedì) da trascorrere con l'altro genitore non collocatario.
Le proposte del consulente sono state recepite dall'ordinanza presidenziale del
29.12.2022, ed il regime di frequentazione paritetica tra genitori e figli come proposto dal consulente è stato concretamente attuato dai genitori con una sola modifica, nel senso che i figli trascorrono attualmente una settimana consecutiva con ciascun genitore, ad eccezione del fatto che si recano dall'altro genitore il giorno di giovedì (e non anche il mercoledì come originariamente previsto dalla c.t.u.).
Il c.t.u. ha ritenuto adeguata tale modifica, e nella successiva relazione di monitoraggio di ottobre 2023 ha dato atto che la frequentazione paritetica nei termini sopra descritti è proseguita proficuamente.
4. Ciò premesso, alla luce delle considerazioni del c.t.u., e valutato che la resistente ha proseguito e concluso positivamente il programma di cura per il disturbo da abuso di alcol (v. relazione di monitoraggio del 30.05.2023 e relazione dott. del Per_4
16.10.2023), il Tribunale ritiene che la modalità più consona di affidamento sia quella condivisa, richiesta anche congiuntamente dalle parti, non derivando da tale regime un possibile pregiudizio per i figli.
È comunque opportuno mantenere la presa in carico dei minori da parte di , CP_2
che dovrà offrire sostegno psicologico agli stessi, se ritenuto necessario.
5. Risulta poi conforme all'interesse dei figli – oltre che al principio di bigenitorialità – mantenere la collocazione paritaria degli stessi tra i genitori, regime che viene applicato
9 da oltre due anni e che è diventato una consuetudine, rispetto alla quale peraltro e hanno mostrato di essere sereni, come rilevato dal c.t.u. Per_1 Per_2
D'altra parte, sia la madre, sia il padre (nonostante gli impegni lavorativi di quest'ultimo), si sono dimostrati adeguati a svolgere il ruolo genitoriale e a rispondere alle esigenze dei figli, come emerso nel corso del monitoraggio da parte del c.t.u.
Pertanto, i minori frequenteranno i genitori a settimane alterne con la previsione che in ciascuna settimana gli stessi trascorreranno con l'altro genitore, diverso da quello collocatario della settimana, il giorno del giovedì dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina all'ingresso scuola.
Il Tribunale ritiene altresì di prevedere che, nei periodi di spettanza del padre, qualora lo stesso non possa essere presente per impegni lavorativi, i figli siano prioritariamente tenuti dalla madre, anziché dalla babysitter assunta dal padre, tenuto anche conto della disponibilità manifestata in tal senso dal (v. udienza dell'01.10.2024). Pt_1
Il padre dovrà dunque comunicare alla madre il periodo in cui sarà assente con un preavviso di almeno 15 giorni, per consentire alla resistente di manifestare nei 3 giorni successivi a tale comunicazione la sua disponibilità ad occuparsi dei figli anche nei giorni di spettanza paterna.
Quanto al periodo non scolastico, e salvi migliori accordi, e durante Per_1 Per_2
le festività natalizie, alterneranno di anno in anno tra i genitori il periodo dal 25 al 31 dicembre mattina con il periodo dal 31 dicembre sera al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, trascorreranno tre giorni con ciascun genitore comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua;
durante le vacanze estive, trascorreranno due settimane consecutive con ciascun genitore in periodi che le parti dovranno concordare entro il mese di maggio di ogni anno. Sino a che la resistente non avrà reperito un'attività lavorativa, il padre potrà trascorrere le proprie ferie con i figli nel mese di agosto.
I figli trascorreranno il giorno del proprio compleanno ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, per il caso in cui le parti non intendano trascorrerlo insieme. I fratelli dovranno stare sempre insieme nel giorno dei rispettivi compleanni.
6.
Considerato che
i figli hanno sinora frequentato la madre nella casa coniugale, assegnata alla in sede presidenziale anche in ragione di una impostazione CP_1
familiare connotata da una maggiore presenza materna, non vi sono ragioni per modificare l'attuale assetto. 10 Pertanto, per salvaguardare l'interesse della prole alla continuità del rapporto con la madre nella suddetta abitazione, e a non vedere alterato l'equilibrio raggiunto in questi anni, i figli manterranno la residenza presso la alla quale dovrà dunque essere CP_1
assegnata la casa coniugale ubicata in Firenze, via Saffi n. 19, in comproprietà al 50% tra i coniugi.
7. In merito agli aspetti economici, occorre premettere che con ordinanza presidenziale del 29.12.2022 è stato previsto il mantenimento diretto dei figli da parte di ciascun genitore, con spese straordinarie per il 70% a carico del padre e per il residuo 30% a carico della madre. Sempre con tale provvedimento, è stato disposto che la convenuta potesse percepire interamente l'assegno unico per la prole, e che l'indennità per venisse versata su un conto (o libretto) dedicato per essere utilizzata per le Per_1
necessità specifiche del figlio sulla base di accordi tra i genitori.
Il giudice istruttore ha successivamente posto a carico del padre l'obbligo di versare alla resistente un contributo al mantenimento ordinario della prole di € 600,00 mensili (v. ordinanza del 27.12.2024).
8. Ciò premesso, si osserva che il percepisce un reddito netto di circa € 54.000,00 Pt_1
annui (vd. dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2023: allegato n. 37 di parte ricorrente), pari a circa € 4.500,00 netti al mese, ed è al contempo gravato dalla rata di €
700,00 mensili del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale assegnata alla moglie, nonché da un canone mensile di locazione pari a € 1.300,00 mensili.
Il ricorrente è altresì comproprietario, oltre che del 50% della casa coniugale, del 50% della nuda proprietà della casa paterna, nonché di una minima quota di nuda proprietà di un immobile ubicato a Prato;
egli detiene altresì il 10% delle quote della società Vocè
Immobiliare S.r.l., il cui ultimo bilancio di esercizio al 31.12.2023 fa emergere un utile di € 19.822,00 (vd. allegato 43c).
La abita nella casa coniugale in comproprietà con il marito, e percepisce CP_1
redditi derivanti dalla locazione di immobili, non avendo mai lavorato stabilmente.
Ella, in particolare, risulta titolare di quote di nuda proprietà di immobili ubicati in
Grecia, che fruttano annualmente l'importo di circa € 13.500,00 a titolo di canoni di locazione (come dichiarato dalla convenuta all'udienza del 26.7.2022), del 25% di un monolocale, dell'8% della casa dei genitori ubicata in Firenze.
11 La convenuta era altresì proprietaria di un immobile ubicato a Scandicci, locato a un canone di circa € 600,00 mensili.
Dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 2024 (relativa al periodo di imposta 2023) emerge un reddito netto pari a circa € 24.000,00.
Tuttavia, la convenuta attualmente non percepisce più il canone di locazione relativo all'immobile ubicato a Scandicci, posto che detto immobile è stato alienato per il corrispettivo di circa € 140.000,00, somma che è stata investita e che rende alla resistente un importo di circa € 200,00 mensili.
Infine, la non risulta attualmente percepire redditi in relazione alle quote di CP_1 cui ella è titolare (pari all'11% del capitale) della società il cui ultimo Controparte_3 bilancio di esercizio al 31.12.2023 fa emergere una perdita di € 7.257,00.
Alla luce delle sopra esposte circostanze ed in considerazione della oggettiva sproporzione tra i redditi dei coniugi (che permane nonostante le significative uscite mensili del e nonostante quest'ultimo corrisponda integralmente la rata del mutuo Pt_1 contratto per l'acquisto della casa coniugale), il Tribunale ritiene congruo porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, determinato alla data odierna nella somma di €
500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Considerata la disparità tra le situazioni delle parti, le spese straordinarie necessarie per i figli dovranno gravare per il 70% a carico del e per il 30% a carico della Pt_1
rinviando per la loro regolamentazione alle Linee Guida del CNF dell'anno CP_1
2017.
L'assegno unico per la prole continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre, mentre la pensione di invalidità di sarà versata sul conto corrente cointestato Per_1
ed utilizzata per le esigenze del figlio previo accordo tra i genitori.
9. Quanto alla domanda di assegno separativo formulata dalla giova precisare CP_1
che l'art 156 c.c. prevede che il giudice possa stabilire a vantaggio del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto risulti necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. La funzione dell'assegno di mantenimento, nettamente distinta da quella dell'assegno divorzile, è quella di scongiurare mutamenti radicali causati dalla disgregazione del
12 nucleo familiare, fornendo i mezzi economici atti a permettere al coniuge di adeguarsi alla nuova situazione e di mantenere inalterato il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Nel caso di specie sussistono le condizioni oggettive per riconoscere un assegno di mantenimento in misura minimale in favore della resistente, affinché venga neutralizzato il disequilibrio economico esistente tra i coniugi, che permane nonostante gli esborsi, sopra indicati, di cui è gravato il Pt_1
Tenuto conto di tutte le circostanze (e in particolare del vantaggio economico che deriva alla moglie dall'assegnazione della casa familiare, la cui rata mensile del mutuo grava sul marito), il Tribunale ritiene dunque congruo prevedere in favore della un CP_1 assegno di € 200,00 mensili, con effetto a decorrere dalla presente pronuncia, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
10.
Considerato che
la resistente ha richiamato le istanze istruttorie non ammesse, occorre rinviare all'ordinanza del giudice istruttore depositata il 28/2/2024, condivisa dal Tribunale, rilevando altresì la superfluità di una indagine tributaria diretta a ricostruire il reddito del ricorrente, in considerazione della documentazione già in atti, e del fatto che, per valutare le domande di contenuto economico nei procedimenti familiari, non è necessario accertare il preciso ammontare del reddito e del patrimonio, bensì è sufficiente una ricostruzione attendibile della situazione economica delle parti, così come quella che si ritiene acquisita nel presente giudizio (Cass. n. 975/2021).
11. In considerazione dell'esito del procedimento, con reciproca soccombenza, le spese di lite del presente grado di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, devono essere poste in via definitiva a carico di entrambe le parti in ragione di metà ciascuna, atteso che la consulenza si è svolta nell'interesse dei figli minori.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi n. a FIRENZE (FI), il Parte_1
23/04/1974, e n. a LUCCA, il 21/05/1975 (matrimonio contratto Controparte_1
13 in Firenze il 15/07/2009, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Firenze al n. 406, parte I, anno 2009);
- dispone che i figli minori e restino affidati ad entrambi i Persona_5 Persona_6
genitori in via condivisa;
- conferma la presa in carico dei minori da parte di , che dovrà offrire loro CP_2
sostegno psicologico, se ritenuto necessario;
- colloca i figli paritariamente tra i genitori, con residenza presso la madre;
- assegna ad la casa coniugale ubicata in Firenze, via Saffi n. 19; Controparte_1
- dispone che i figli frequentino i genitori a settimane alterne, con la previsione che, in ciascuna settimana, gli stessi trascorrano con l'altro genitore, diverso da quello collocatario della settimana, il giorno del giovedì dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina all'ingresso scuola;
nei periodi di spettanza del padre, qualora lo stesso non possa essere presente per impegni lavorativi, i figli saranno prioritariamente tenuti dalla madre, anziché dalla babysitter assunta dal padre;
in tal senso, il padre dovrà comunicare alla madre il periodo in cui sarà assente con un preavviso di almeno 15 giorni, per consentire alla resistente di manifestare nei 3 giorni successivi a tale comunicazione la sua disponibilità ad occuparsi dei figli anche nei giorni di spettanza paterna;
inoltre, salvi migliori accordi, i figli, durante le festività natalizie, alterneranno di anno in anno tra i genitori il periodo dal 25 al 31 dicembre mattina con il periodo dal 31 dicembre sera al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, trascorreranno tre giorni con ciascun genitore comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua;
durante le vacanze estive, trascorreranno due settimane consecutive con ciascun genitore in periodi che le parti dovranno concordare entro il mese di maggio di ogni anno;
sino a che la resistente non avrà reperito un'attività lavorativa, il padre potrà trascorrere le proprie ferie con i figli nel mese di agosto;
i figli trascorreranno il giorno del proprio compleanno ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, per il caso in cui le parti non intendano trascorrerlo insieme;
i fratelli staranno comunque sempre insieme nel giorno dei rispettivi compleanni;
- pone a carico di con effetto a decorrere dalla presente pronuncia, Parte_1
l'obbligo di corrispondere a il complessivo importo mensile di € 500,00 Controparte_1
14 (€ 250,00 a figlio) a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, soggetto a rivalutazione annuale Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- pone le spese straordinarie necessarie per i figli a carico di entrambi i genitori nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, rinviando per la loro regolamentazione alle linee guida del CNF dell'anno 2017;
- dispone che l'assegno unico per la prole venga percepito integralmente dalla madre;
- dispone che la pensione di invalidità di venga versata sul conto corrente Per_1
cointestato ed utilizzata per le esigenze del figlio, previo accordo tra i genitori;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad con Parte_1 Controparte_1
effetto a decorrere dalla presente pronuncia, un assegno di separazione di € 200,00 mensili, soggetto a rivalutazione annuale Istat, da versare entro il 5 di ogni mese;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
- pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico di entrambe le parti in ragione di metà ciascuna.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dr.ssa
Camilla Biotti.
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