Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 27/03/2025, n. 6184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6184 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06184/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07410/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7410 del 2024, proposto da
RE IO Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Romano e Simona Barchiesi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Simona Barchiesi in Roma, via degli Scipioni 281;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Drivalia Leasys Rent s.p.a., non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Associazione Movimento Consumatori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Fiorio e Antonio Paolo Seminara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa adozione delle più idonee misure cautelari,
del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adottato all’esito del procedimento n. CV245 in data 18 aprile 2024 e tramesso a RE IO Italia s.r.l. in data 9 maggio 2024, prot. n. 47012, con cui RE IO Italia s.r.l. è stata sanzionata, in ragione della reputata vessatorietà della clausola presente nel documento contrattuale denominato “Condizioni particolari di Noleggio” – “che prevede l’applicazione di un addebito a carico del consumatore in caso di violazione, da parte di quest’ultimo del Codice della Strada o di mancato pagamento delle tariffe di parcheggio/pedaggio autostradale accertati e notificati alla società RE IO Italia S.r.l. dall’Ente competente in relazione al veicolo oggetto del contratto di autonoleggio senza conducente” – con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50.000, il divieto di riproposizione della clausola e la condanna alla pubblicazione di un estratto del provvedimento sul proprio sito internet aziendale;
della comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 37-bis, commi 1, 2, 2-bis e 2-ter del d.lgs. n. 206/2005 e degli artt. 6 e 23, comma 1, del Regolamento di cui alla delibera AGCM del 1° aprile 2015 n. 25411, trasmessa a RE IO Italia s.r.l. in data 1° agosto 2023, per accertare la natura vessatoria di clausole presenti nei supporti e modelli contrattuali impiegati dall'impresa nella erogazione di servizi di autonoleggio a breve termine senza conducente;
della comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento di cui alla delibera AGCM del 1° aprile 2015 n. 25411, trasmessa a RE IO Italia s.r.l. in data 8 marzo 2023;
del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore di cui alla delibera AGCM del 1° aprile 2015 n. 25411, in quanto lesivo della posizione delle società ricorrenti e nei limiti di cui all’interesse dedotto in giudizio;
di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ai provvedimenti indicati nei precedenti alinea, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo della posizione delle società ricorrenti e nei limiti di cui all’interesse dedotto in giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2025 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe RE IO Italia s.r.l. ha impugnato il provvedimento con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato l’ha sanzionata per la vessatorietà della clausola, presente nel documento contrattuale denominato “Condizioni particolari di Noleggio”, “ che prevede l’applicazione di un addebito a carico del consumatore in caso di violazione, da parte di quest’ultimo del Codice della Strada o di mancato pagamento delle tariffe di parcheggio/pedaggio autostradale accertati e notificati alla società RE IO Italia S.r.l. dall’Ente competente in relazione al veicolo oggetto del contratto di autonoleggio senza conducente ”, con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50.000, il divieto di riproposizione della clausola e la condanna alla pubblicazione di un estratto del provvedimento sul proprio sito internet aziendale.
La ricorrente ha dedotto di esercitare attività di autonoleggio a breve termine impiegando vetture locate sulla base di distinti contratti di autonoleggio a lungo termine con tre diverse società proprietarie delle vetture medesime; nell’ambito del servizio di autonoleggio, a partire da luglio 2022, operava la clausola contrattuale, contenuta nel documento denominato “Condizioni particolari di noleggio”, del seguente tenore: “ Sanzioni amministrative e penalità: è responsabilità del Cliente sostenere tutti i costi relativi a parcheggi, pedaggi autostradali e sanzioni del codice della strada ed ogni altro costo derivante da sanzioni amministrative o irregolare utilizzo del veicolo. Nel caso in cui RE IO riceva una qualsiasi sanzione per infrazione al codice della strada, parcheggi o pedaggi autostradali, verrà addebitato al Cliente l’importo della sanzione stessa (se non è stato possibile rinotificare, secondo la normativa vigente), oltre che il costo amministrativo pari a € 61 IVA inclusa per la gestione della pratica.
Nel caso in cui RE IO riceva più di una sanzione per lo stesso noleggio, al cliente verrà addebitato il costo amministrativo per ogni pratica gestita. RE IO si riserva la facoltà di addebito sulla carta di credito del Cliente anche successivamente alla chiusura del noleggio in un tempo massimo di 360 gg ”.
Tale clausola era stata modificata in data 24 luglio 2023 con riferimento all'importo addebitato, rispettivamente, per la gestione della singola pratica amministrativa – ridotto a euro 45, iva inclusa – e per ogni pratica successiva in caso di più multe riportate dal medesimo noleggiante durante la vigenza contrattuale del noleggio – pari a euro 30.
Tale importo costituiva il corrispettivo delle specifiche attività sottese alla gestione delle contestazioni amministrative, costo aggiuntivo che RE IO era tenuta a sopportare in caso di infrazioni da parte del conducente-noleggiante; tali ulteriori specifiche attività erano funzionali alla “rinotifica” del verbale di contestazione da parte dell'ente accertatore direttamente al cliente.
I verbali di contestazione, infatti, venivano notificati alle società proprietarie, le quali provvedevano, ciascuna secondo le proprie procedure di gestione, a trasmetterli a RE IO che, secondo quanto previsto nei rispettivi contratti, aveva a disposizione da due a cinque giorni effettivi per recuperare nel proprio database i dati del cliente necessari a provvedere al nuovo adempimento; se, invece, la notifica era inviata direttamente a RE IO in quanto utilizzatrice della vettura, questa doveva interloquire tanto con le società proprietarie quanto con l'ente accertatore.
Inoltre la ricorrente aveva arricchito i servizi offerti provvedendo ad informare il cliente dell'infrazione contestata, trasmettendogli a tal fine i riferimenti del verbale e gestendo eventuali richieste di informazioni.
Infine, RE IO aveva deciso di esternalizzare le suddette attività mediante un accordo sottoscritto in data 24 luglio 2023 con un operatore specializzato nella gestione delle contestazioni amministrative, con conseguente riduzione dell’importo della fee richiesta.
L’Autorità, tuttavia, aveva ritenuto la clausola vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 1, del Codice del Consumo, poiché avrebbe determinato, “ a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ”; le fee previste dal contratto, infatti, “ a prescindere dalla qualificazione giuridica attribuita (remunerazione per un servizio o penale), [sarebbero] del tutto ingiustificate, a fronte dell’attività di gestione che G.M.I. è tenuta a svolgere ed alla luce della mancata individuazione dei pregiudizi economici subiti dalla Società ”, dal momento che “ le uniche attività a cui attualmente il Professionista è tenuto a seguito della notifica/comunicazione di una sanzione amministrativa si sostanziano di fatto: (i) nel reperimento, all’interno del proprio data-base clienti, dei dati anagrafici e identificativi del noleggiante a cui è imputabile l’infrazione oggetto della sanzione notificata; (ii) nel trasferimento dei predetti dati all’Ente/Soggetto accertatore al fine di consentire la corretta ri-notifica della sanzione ”; questa attività non avrebbe “ carattere “disgiunto” e “ulteriore” rispetto al principale servizio di autonoleggio erogato ”, né sarebbe prestata “ a diretto beneficio del cliente-consumatore ”, ma sarebbe “ connaturata alla stessa erogazione del servizio di autonoleggio ” e svolta “ a vantaggio dell’Ente accertatore nonché nell’interesse del Professionista ” in quanto funzionale ad esonerare la società da ogni responsabilità ai sensi del novellato art. 196 del Codice della Strada; gli ulteriori adempimenti citati per lo svolgimento del servizio di “ gestione amministrativa ” – e le relative voci di costo – non sarebbero “ necessari secondo la legislazione vigente e, pertanto, non possono costituire giustificazioni dell’onere medesimo ”.
In particolare, secondo l’Autorità, “ le comunicazioni degli atti e dei verbali inviate al noleggiante dal Professionista non appaiono necessarie ” in quanto “ sulla base delle norme vigenti, nessuna comunicazione da parte della Società di autonoleggio relativa alle predette sanzioni è dovuta al contraente-infrattore il quale riceverà formale ri-notifica dallo stesso Ente accertatore ”.
A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:
1.Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, 6 e 23 del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore di cui alla delibera AGCM del 1° aprile 2015 n. 25411. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Mancato rispetto dei termini pre-istruttori.
Secondo l'art. 6 del Regolamento citato l'istruttoria formale deve essere avviata “entro il termine di 180 giorni dalla ricezione dell'istanza di intervento e tale termine è interrotto in caso di richiesta di informazioni fino alla ricezione delle stesse”; nella specie, non essendo stata presentata alcuna segnalazione, il dies a quo per lo svolgimento dell'attività pre-istruttoria e per il calcolo del termine entro il quale l'Autorità avrebbe dovuto avviare formalmente il procedimento era da individuarsi nel 28 giugno 2022, data in cui l'Autorità aveva inoltrato la prima richiesta di informazioni; l'avvio dell'istruttoria dunque sarebbe dovuto intervenire, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6, comma 1, entro il 27 dicembre 2022; al contrario, l'Autorità in data 30 gennaio 2023 aveva inoltrato una nuova richiesta di informazioni; tale seconda richiesta era giunta oltre il termine di 180 giorni anche rispetto alla risposta fornita da MI (29 luglio 2022).
Rispetto alla data in cui RE IO aveva fornito le ulteriori informazioni richieste, ovvero il 16 febbraio 2023, l'autorità aveva comunicato l'avvio del procedimento nel rispetto del termine di 180 giorni, ma lo slittamento del termine non poteva ritenersi giustificato dagli elementi sopravvenuti.
2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 23 del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore di cui alla delibera AGCM del 1° aprile 2015 n. 25411. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Assenza dei presupposti per prorogare il procedimento.
L'articolo 23 del Regolamento, al comma 5, stabiliva che “Nei procedimenti di cui all’articolo 37-bis, commi 1 e 2, del Codice del Consumo il termine di conclusione è di centocinquanta giorni”, e che il termine poteva essere prorogato, “fino ad un massimo di sessanta giorni, in presenza di particolari esigenze istruttorie”, nella specie non sussistenti.
3. Violazione e/o falsa applicazione del principio di ragionevole durata del procedimento di cui agli artt. 6 e 7 della Convenzione europea dei diritti umani, agli artt. 12 e 14 della l. n. 689/1981. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Irragionevolezza.
La l. n. 689/1981, che disciplina in via generale l'irrogazione delle sanzioni amministrative, all'art. 14 prevede un termine di 90 giorni per la contestazione dell'illecito; tale disposizione risultava violata, poiché l’Autorità aveva concluso il procedimento dopo 681 giorni senza che fossero compiute o fosse necessario svolgere significative attività istruttorie o valutazioni complesse e articolate.
4. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 33 e 34 del Codice del Consumo. Eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione, superficialità. Ingiustizia manifesta.
L’Agcm aveva ricondotto la clausola contestata tra quelle che si presumevano vessatorie fino a prova contraria ai sensi dell’art. 33, comma 2, del Codice del Consumo e, in particolare, tra quelle di cui alla lett. f), ovvero come clausola che impone «al consumatore in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente di importo manifestamente eccessivo»: di contro, nella specie il pagamento della fee non seguiva ad un inadempimento o ritardato adempimento ma alla violazione del Codice della strada o delle regole sul pagamento di parcheggi o pedaggi.
Inoltre, la fee non era eccessiva in quanto corrispondente ai costi sostenuti e ai mancati guadagni che MI subiva.
5. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 Cost. e degli artt. 33 e 34 del Codice del Consumo. Abusivo sindacato sulle modalità di svolgimento dell’attività d’impresa.
L’Autorità aveva ritenuto che le ulteriori comunicazioni al cliente predisposte dalla ricorrente non erano necessarie, ma tale valutazione doveva ritenersi illegittima rientrando tali attività nella libera scelta sulle modalità di gestione dell’attività imprenditoriale.
6. In subordine: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 37-bis e 27, comma 9, del Codice del Consumo. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 della l. n. 689/1981. Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di proporzionalità e disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta.
La sanzione irrogata doveva ritenersi illegittima in quanto sproporzionata, sia rispetto all’entità e all’attività della società, singolarmente considerata, e dunque rispetto ai parametri normativi che disciplinavano la quantificazione delle sanzioni, sia in confronto con le sanzioni che l’Autorità aveva irrogato contestualmente ad altre cinque società.
Erronea doveva ritenersi anche l’individuazione della data di inizio dell’infrazione, poiché l’Agcm l’aveva fissata nel 1° febbraio 2022, data in cui l’Autorità medesima era stata designata quale autorità competente responsabile dell’applicazione della direttiva 93/13/CEE, del Consiglio del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ed era stata disposta l’applicazione a tali procedimenti dell’art. 27 del Codice del Consumo (così l’art. 37-bis, comma 1, del Codice del Consumo, come modificato dall’art. 37, comma 1, lett. b) della l. n. 238/2021); a quella data, tuttavia, MI non svolgeva ancora il servizio di autonoleggio in via diretta, attività che aveva iniziato a svolgere solo a partire dal luglio 2022.
Si è costituita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato resistendo al ricorso.
All’udienza pubblica del 22 gennaio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Come già osservato dalla Sezione, con riferimento ad analoga questione sollevata in altra controversia afferente a provvedimento sanzionatorio adottato nei confronti di altra società di autonoleggio (Tar Lazio, sez. I, sentenza n. 3205 del 13.2.2025), è infondata la censura con la quale viene dedotta la tardività del provvedimento impugnato.
Nella specie, l’art. 37 bis del d.lgs. 206/2005 (rubricato “tutela amministrativa contro le clausole vessatorie”) costituisce una specificazione della “tutela amministrativa e giurisdizionale”, quest’ultima disciplinata dall’art. 27, comma 1 del codice del consumo (“l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata "Autorità", esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo anche quale autorità competente per l'applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004, nei limiti delle disposizioni di legge”).
L’art. 37 bis prevede che “l’Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394, quale autorità competente responsabile dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. In materia di accertamento e di sanzione delle violazioni della citata direttiva 93/13/CEE, si applica l'articolo 27 del presente codice. L'Autorità, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale d'ufficio o su denuncia, ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari” (comma 1); soggiunge che “qualora l'Autorità accerti, in alcuno dei contratti di cui al comma 1, l'utilizzo di clausole vessatorie come definite all'articolo 33, comma 1, applica una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'articolo 27, comma 9, primo periodo” (comma 2 bis); ed ancora prevede, al comma 2 quater, che “per le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai sensi del presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689”: sarebbe a dire che le disposizioni applicabili della legge 689/1981 sono quelle comprese tra l’art. 1 e l’art. 12 (capo I, sezione I, ossia i principi generali), nonché le regole relative al pagamento rateale delle sanzioni (art. 26), all’esecuzione forzata in caso di inadempimento del professionista condannato (art. 27), alla prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione delle somme dovute (art. 28) e alla devoluzione dei proventi (art. 29).
Va, pertanto, esclusa l’applicabilità dell’art. 14 della legge 689/1981 (facente parte della sezione II del capo I), che non fa parte delle disposizioni espressamente richiamate dall’art. 37 bis, comma 2 quater.
Peraltro, deve anche rilevarsi che, con una recente pronuncia, la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata su una questione pregiudiziale rimessa dalla Sezione: quest’ultima, con ordinanza del 1° agosto 2023, n. 12692, aveva dubitato che il termine previsto dall’art. 14 della legge 689/1981 potesse ledere “l’autonomia dell’AGCM obbligandola a istruire i casi di cui è investita secondo un ordine puramente cronologico, senza che essa possa tener conto delle peculiarità inerenti a ciascun caso. Considerata la grande complessità dell’attività dell’AGCM, in particolare in occasione di indagini sulle pratiche dei grandi operatori economici, un’eccessiva anticipazione dell’avvio della fase istruttoria in contraddittorio del procedimento aumenterebbe il rischio che tale autorità non riesca a raccogliere gli elementi necessari e sufficienti a dimostrare l’infrazione contestata”; ed ha, quindi, chiesto una pronuncia sulla questione “se l’articolo 102 TFUE, letto alla luce dei principi di tutela della concorrenza ed effettività dell’azione amministrativa, debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale, quale quella discendente dall’applicazione dell’articolo 14 della legge [n. 689/81]- come interpretata nel diritto vivente che impone all’[AGCM] di avviare il procedimento istruttorio per l’accertamento di una pratica commerciale scorretta (sleale) entro il termine decadenziale di novanta giorni, decorrente dal momento in cui l’Autorità ha la conoscenza degli elementi essenziali della violazione, potendo questi ultimi esaurirsi nella prima segnalazione dell’illecito”.
Il giudice comunitario ha statuito che “l’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (ITE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno, nonché l’articolo 102 TFUE, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale che, nell’ambito di un procedimento diretto all’accertamento di una pratica commerciale sleale condotto da un’autorità nazionale responsabile dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori, da un lato, impone a tale autorità di avviare la fase istruttoria in contraddittorio di tale procedimento, mediante la comunicazione degli addebiti all’impresa interessata, entro un termine di 90 giorni a decorrere dal momento in cui essa viene a conoscenza degli elementi essenziali dell’asserita violazione, potendo questi ultimi esaurirsi nella prima segnalazione dell’illecito, e, dall’altro, sanziona l’inosservanza di tale termine con l’annullamento integrale del provvedimento finale di detta autorità in esito alla procedura d’infrazione, nonché con la decadenza dal potere di quest’ultima di avviare una nuova procedura d’infrazione riguardante la stessa pratica” (30 gennaio 2025, n. C-510/23).
Ciò premesso con riferimento al termine per l’avvio dell’istruttoria, deve poi evidenziarsi che le procedure istruttorie finalizzate alla irrogazione di sanzioni previste dal Codice del Consumo sono disciplinate dal Regolamento di cui alla delibera AGCM n. 25411 del 1° aprile 2015.
L’art. 7 di tale Regolamento prevede che “il termine per la conclusione del procedimento è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione di avvio e di centocinquanta giorni quando si debbano chiedere pareri ai sensi dell’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole ovvero in procedimenti di pratiche commerciali scorrette, ai sensi dell’articolo 27, commi 1-bis e 6, del Codice del Consumo. 2. Nel caso in cui il professionista sia residente, domiciliato o abbia sede all’estero, il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione di avvio e di duecentodieci giorni quando si debbano chiedere pareri ai sensi dell’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole ovvero, in procedimenti di pratiche commerciali scorrette, ai sensi dell’articolo 27, commi 1-bis e 6, del Codice del Consumo. 3. L’Autorità può prorogare il termine fino ad un massimo di sessanta giorni, in presenza di particolari esigenze istruttorie, nonché in caso di estensione soggettiva od oggettiva del procedimento. Con le stesse modalità, il termine può essere altresì prorogato, fino ad un massimo di sessanta giorni, nel caso in cui il professionista presenti degli impegni o emergano sopravvenute esigenze istruttorie. Ove necessario, può essere disposta l’acquisizione, da altre istituzioni o enti pubblici, di informazioni essenziali ai fini della valutazione della fattispecie, con assegnazione di un termine non superiore a 30 giorni per la risposta. Il termine di conclusione del procedimento è conseguentemente prorogato fino a un massimo di 30 giorni”.
Al successivo art. 23 (rubricato “procedimento per la declaratoria di vessatorietà delle clausole”) si prevede che “i procedimenti in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie di cui all'articolo 37-bis, commi 1 e 2, del Codice del Consumo sono disciplinati dai seguenti articoli del presente regolamento, in quanto compatibili: articolo 3; articolo 5; articolo 6; articolo 7.3; articolo 10; articolo 11; articolo 12; articolo 13; articolo 14; articolo 16, commi 1 e 2; articolo 17, commi 2 e 3; articolo 19. Ai medesimi procedimenti si applicano altresì le disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo”.
Al riguardo deve osservarsi che la giurisprudenza della Sezione ritiene non perentorio il predetto termine di conclusione, ammettendo la possibilità di proroghe dello stesso, ove necessarie (TAR Lazio, 19 maggio 2023, n. 8577; id., 14 dicembre 2024, n. 22595).
Nel medesimo senso si è recentemente pronunciato il Consiglio di Stato, da un lato ribadendo che “la Sezione si è già espressa nel senso che le procedure istruttorie finalizzate alla irrogazione di sanzioni previste dal Codice del Consumo sono disciplinate dal Regolamento di cui alla delibera AGCM n. 25411 del 1° aprile 2015. In particolare, con la sentenza n. 8155/2021 (cui si rinvia), dopo aver premesso che il potere sanzionatorio dell’AGCM, in materia, trova fondamento nell’art. 27, comma 1, del D. L.vo n. 206/2005, e che tale previsione richiama la L. n. 689/81 limitatamente alle disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli artt. 26, 27, 28 e 29, ha ritenuto che alle procedure istruttorie di che trattasi non si applica l’art. 14 della L. n. 689/81”; dall’altro osservando che “il Regolamento citato disciplina il termine perentorio in questione solo con riferimento al ricevimento di una richiesta di intervento, cioè di una segnalazione di terzi circa l’esistenza di una presunta pratica commerciale scorretta.
14.3.6. Il Regolamento, peraltro, consente all’Autorità di avviare una pre-istruttoria a prescindere da una segnalazione di intervento, come si desume dal fatto che: (i) l’art. 5, comma 2, fa salva la possibilità, per l’Autorità, di acquisire una segnalazione ormai archiviata o non procedibile “per procedere d’ufficio ad un approfondimento istruttorio”; (ii) l’art. 6, comma 1, consente al responsabile del procedimento di avviare l’istruttoria “valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza con la richiesta di intervento di cui all’art. 4”. Si tratta, ad avviso del Collegio, di norme espressive di un generale potere dell’Autorità di avviare una fase pre-istruttoria quando elementi in suo possesso consentano di ipotizzare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette.
14.3.7. Ebbene, con riferimento alla indicata ipotesi, di avvio d’ufficio di un “approfondimento istruttorio”, id est: di una fase pre-istruttoria, il Regolamento non prevede alcun termine, evidentemente per la ragione che in tal caso è difficile individuare il momento si può ragionevolmente onerare l’Autorità di valutare gli elementi in suo possesso. La previsione di un termine ha senso, in effetti, qualora sia pendente una segnalazione di intervento, che già fornisce una chiave di lettura e un inquadramento giuridico dei fatti oggetto della segnalazione (cfr. quanto previsto dall’art. 4, comma 2, circa il contenuto minimo di una segnalazione) e rispetto alla quale il segnalante è in attesa di un riscontro. Qualora, invece, non vi sia alcuna segnalazione di intervento o questa sia stata archiviata, si versa, per definizione, in una situazione in cui l’Autorità non ha evidenza dell’esistenza di una pratica commerciale sanzionabile, e quindi si deve ammettere che l’Autorità possa condurre e/o programmare la fase di approfondimento istruttorio secondo le tempistiche più coerenti con la propria organizzazione” (Cons. Stato, 2 dicembre 2024, n. 9614).
Di conseguenza, dal momento che nel caso di specie è pacifico che non vi fosse alcuna segnalazione, se ne deve concludere che l’istruttoria non fosse soggetta a termine perentorio e alla conseguente eventuale tardività del provvedimento sanzionatorio.
Peraltro, l’Autorità ha regolarmente comunicato le proroghe del termine citato di volta in volta disposte, dapprima in data 30 novembre 2023, di 60 giorni (con conseguente slittamento del termine di conclusione del procedimento al 28 marzo 2024), per “particolari esigenze istruttorie, connesse alla necessità di esaminare le risultanze in atti”, e poi in data 21 febbraio 2024, con spostamento del termine di scadenza al 27 maggio 2024, per il “permanere” di “particolari esigenze istruttorie, connesse alla necessità di esaminare le risultanze in atti”.
Vanno quindi respinti il primo, il secondo e il terzo motivo, incentrati sulla violazione dei termini del procedimento.
Possono, a questo punto, essere congiuntamente esaminati il quarto e quinto motivo, connotati da affinità tematica, concernenti la qualificazione di vessatorietà della clausola che prevede la fee aggiuntiva a fronte di accertate infrazioni al Codice della Strada.
In premessa va evidenziato che il Consiglio di Stato, come hanno dato atto anche le parti, ha riformato una serie di pronunce della Sezione, e ciò con specifico riferimento a provvedimenti dell’AGCM nei quali si era rilevato che la clausola contrattuale comportante l’applicazione della c.d. fee determinasse a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di noleggio, traducendosi nell’applicazione di una penale di importo ritenuto manifestamente eccessivo che il professionista impone - e, peraltro, addebita sulla carta di credito del cliente in ragione della specifica autorizzazione data al momento del noleggio - sfruttando la propria posizione di maggior forza contrattuale.
Segnatamente, con la sentenza 3 dicembre 2024, n. 9660 (che ha riformato TAR Lazio 19 maggio 2023, n. 8577) è stata definita una fattispecie che riguardava una fee di 55 euro; con la sentenza 3 dicembre 2024, n. 9659 (che ha riformato TAR Lazio 19 maggio 2023, n. 8560) è stata definita una fattispecie che riguardava una fee di 50 euro; con la sentenza 11 dicembre 2024, n. 10001 (che ha riformato TAR Lazio 19 maggio 2023, n. 8574) è stata definita una fattispecie che riguardava una fee di 50 euro; con la sentenza 12 dicembre 2024, n. 10039 (che ha riformato TAR Lazio 19 maggio 2023, n. 8565) è stata definita una fattispecie che riguardava una fee di 40 euro; con la sentenza 18 dicembre 2024, n. 10162 (che ha riforma TAR Lazio 19 maggio 2023, n. 8571) è stata definita una fattispecie che riguardava una fee di 40 euro.
Tutte le suddette pronunce di accoglimento dell’appello hanno fatto salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Autorità.
In sintesi è emerso: che la clausola in questione può ben essere considerata una clausola penale in senso proprio, venendo a svolgere strutturalmente la funzione che le è propria; e che “l’art. 33 comma 2 lett. f) del Codice del consumo, riprendendo il formante eurounitario, anche nel solco del disposto dell’art. 1383 cc. in tema di equità correttiva e riduzione della penale, richiede, ai fini della qualificazione della clausola come vessatoria, che l’importo previsto non sia semplicemente sproporzionato ovvero eccessivo ma, addirittura, “manifestamente eccessivo”. In altri termini è necessario che il difetto causale che affligge il trasferimento di ricchezza si imponga TU LI . Va da sé che di ciò l’Autorità, in sede di riqualificazione della clausola, deve dare adeguata contezza a livello di motivazione, dovendosi fare carico di evidenziare le ragioni specifiche per le quali detta macroscopica eccessività sussiste” (cfr. sentenza n. 10001/2024).
Nel presente giudizio la questione controversa presenta aspetti di spiccata similitudine con i giudizi sopra definiti, ma presenta anche aspetti di indubbia novità in rapporto ad una contestazione che ha investito – prim’ancora del carattere manifestamente proporzionato della penale, come regolato dalla lett. f) del comma 2 dell’art. 33 del Codice del Consumo – l’equilibrio contrattuale tra noleggiante (senza conducente) e noleggiatore, prescritto dal comma 1 dell’art. 33 (“nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”).
Si tratta, allora, di stabilire se nel caso della società ricorrente sia stata, o meno, adeguatamente ponderata l’istruttoria che ha condotto a ritenere vessatoria la clausola contenuta nei contratti di noleggio stipulati con la propria clientela.
Nella specie, l’Autorità ha svolto una puntuale valutazione della vessatorietà della clausola, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del Codice del Consumo, ritenendo che questa fosse tale da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
L’Autorità ha rilevato al riguardo che in caso di infrazione stradale riconducibile ad un veicolo oggetto di contratto di autonoleggio senza conducente, accertata e notificata a RE IO dall’Ente competente o dalla società proprietaria della vettura utilizzata per il noleggio, la clausola in esame impone ingiustificatamente al cliente-consumatore il pagamento di un importo distinto e aggiuntivo rispetto al corrispettivo del noleggio, che il professionista acquisisce mediante addebito diretto sulla carta di credito del cliente per il “costo amministrativo” di “gestione della [singola] pratica” nella misura già indicata di euro 61 (IVA inclusa) e, dal 24 luglio 2023, nella misura di 45 euro (IVA inclusa) per la prima pratica e di 30 euro per ogni pratica successiva gestita.
L’Autorità non ha dunque ricondotto la clausola tra quelle che si presumono vessatorie ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera f, del Codice del Consumo, né l’ha qualificata come penale, ma ha ritenuto che la fee così determinata, a prescindere dalla natura giuridica attribuita, di remunerazione per un servizio (come sostenuto dalla ricorrente) o penale, risulta del tutto ingiustificata a fronte dell’attività di gestione che il professionista è tenuto a svolgere, e alla luce della mancata individuazione dei pregiudizi economici subiti dalla società a seguito della notifica/comunicazione di una sanzione amministrativa elevata durante il periodo di noleggio.
Al riguardo, nel provvedimento si rileva che l’attività svolta da RE IO per la gestione delle pratiche connesse alle varie infrazioni stradali imputabili ai locatari non riveste carattere “disgiunto” e “ulteriore” rispetto al principale servizio di autonoleggio erogato, né è prestata a diretto beneficio del cliente-consumatore, ma rientra nella gestione dei dati del cliente connaturata alla stessa erogazione del servizio di autonoleggio, che costituisce la prestazione tipica del professionista ed è svolta a vantaggio dell’Ente accertatore nonché nell’interesse del professionista, quale informativa all’Ente sul reale destinatario della sanzione, funzionale ad esonerare la società da ogni responsabilità al pagamento, ai sensi del novellato articolo 196 CDS (par. 37 provv.).
La modifica legislativa intervenuta, infatti, ha fatto sì che sulle imprese di autonoleggio non incombano più obblighi di pagamento diretto della multa, ma solo le attività di recupero dei dati personali dei conduttori e l’invio degli stessi agli Enti accertatori delle infrazioni, ossia operazioni che rientrano nell’ordinaria prestazione del servizio di autonoleggio.
L’Autorità ha anche evidenziato che le voci di costo esposte dal professionista non sono di per sé idonee a giustificare l’addebito al cliente di un onere distinto e aggiuntivo rispetto al prezzo del servizio di autonoleggio: gli adempimenti elencati da RE IO, infatti, risultano ultronei rispetto al solo adempimento concretamente dovuto e consistente nella trasmissione dei dati dei clienti agli Enti accertatori, ai fini della ri-notifica del verbale e dell’esonero dalla responsabilità del professionista.
Nel provvedimento si è osservato, in merito, che “ tali attività e le inerenti voci di costo (personale e software) non sono di per sé idonee a giustificare l’addebito al cliente di un onere distinto e aggiuntivo rispetto al prezzo del servizio di autonoleggio ”; l’Agcm ha sottolineato la superfluità delle “ comunicazioni degli atti e dei verbali inviate al noleggiante dal professionista ”, valutando, però, con giudizio che al Collegio pare logico, che tali comunicazioni “ non sono necessarie. Infatti, diversamente da quanto sostenuto dal Professionista, sulla base della normativa vigente, nessuna comunicazione da parte della Società di autonoleggio relativa alle predette sanzioni è dovuta al cliente, il quale riceverà la formale notifica dallo stesso Ente accertatore ”.
Ha, quindi, raccordato l’analisi delle incombenze gravanti sulle imprese di noleggio alla sopravvenuta riforma legislativa che – a decorrere dal 10.11.2021 – ha eliminato il vincolo di solidarietà in capo alle imprese di autonoleggio, modifica introdotta dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, con cui, appunto, è stata esclusa la responsabilità solidale passiva delle imprese di autonoleggio per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate al conducente (l’art. 196 prevede che “nelle ipotesi di cui all'articolo 84”, cioè per il noleggio senza conducente, “il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l'autore della violazione”).
Come già osservato dalla Sezione (sentenza 3205/25 sopra citata), portando a naturale conseguenza la tesi della ricorrente, cioè che l’applicazione della a c.d. fee non avrebbe dovuto costituire oggetto di contestazione di vessatorietà e condurre all’irrogazione della sanzione, si dovrebbe concludere che l’eliminazione del vincolo di solidarietà in favore dei noleggiatori, vale a dire una previsione legislativa a questi favorevole, costituirebbe una misura irrilevante se non proprio inutile.
Perché, a conti fatti, il medesimo importo della fee – applicato dalla ricorrente prima della predetta riforma del 2021, persistentemente fino ad oggi – dovrebbe rimanere inalterato “nonostante” l’eliminazione del vincolo di solidarietà, con lettura che il Collegio reputa delegittimante la stessa ratio della modifica legislativa.
L’art. 196 – nella sua attuale formulazione – chiarisce che, nel caso di infrazioni delle norme del Codice della Strada commesse con veicoli adibiti a locazione senza conducente, i soggetti coobbligati in solido al pagamento delle pedisseque sanzioni amministrative pecuniarie sono non solo l'autore della violazione, ma anche il locatario (ovvero, il soggetto che ha stipulato il contratto di noleggio con il locatore), “in vece del proprietario”.
Il testo vigente della norma esclude dunque una responsabilità solidale “aggiuntiva” a carico del soggetto locatore (i.e. le società di noleggio dei veicoli senza conducente), e vieppiù del proprietario ove lo stesso sia un soggetto diverso da quest'ultimo.
A fronte di ciò, la ricorrente ha dedotto che le somme richieste ai consumatori non sarebbero comunque eccessive, anche una volta eliminata la previsione della responsabilità solidale del locatore, in quanto collegate alle attività concretamente svolte da in occasione della (ri-)notifica dei verbali di contestazione delle infrazioni del Codice della strada, ammettendo, però, che le attività compiute esulano da quanto normativamente richiesto al fine di consentire la notifica della violazione al trasgressore, comprendendo servizi ulteriori che agevolerebbero la gestione della pratica.
In merito l’Autorità ha quindi correttamente evidenziato che le uniche attività a cui attualmente il professionista è tenuto a seguito della notifica/comunicazione di una sanzione amministrativa si sostanziano di fatto nel reperimento, all’interno del proprio data-base clienti, dei dati anagrafici e identificativi del noleggiante a cui è imputabile l’infrazione oggetto della sanzione notificata e nel trasferimento dei predetti dati all’Ente accertatore al fine di consentire la corretta ri-notifica della sanzione; di contro, sulla base delle norme vigenti, nessuna comunicazione da parte della società di autonoleggio relativa alle predette sanzioni è dovuta al contraente, il quale riceverà formale ri-notifica dallo stesso Ente accertatore; ed infatti, all’atto del ricevimento della comunicazione (e del verbale) da parte del professionista, il cliente non può né pagare né contestare la relativa sanzione amministrativa, dovendo comunque attendere la formale notifica da parte dell’Ente accertatore, come dimostra anche lo stesso esemplare di comunicazione al cliente prodotto da RE IO.
Alla luce di tali considerazioni l’Agcm ha ritenuto, con argomentazioni coerenti con i dati acquisiti ed immuni da vizi logici, che l’onere in esame - anche nei nuovi importi introdotti a decorrere dal 24 luglio 2023 (pari a euro 45, IVA inclusa, per la prima pratica, nonché di euro 30 per ciascuna pratica successiva alla prima, nell’ambito del medesimo contratto di noleggio), inferiori a quello, unico, fino ad allora già fissato (pari a euro 61, IVA inclusa, per ogni pratica amministrativa) – non trova adeguata giustificazione in riferimento al servizio prestato.
Al riguardo deve osservarsi che, come evidenziato dalla difesa erariale, se è certamente lecito che ogni operatore economico possa offrire al consumatore servizi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge, ciò non vuol dire che tale pattuizione debba ritenersi per definizione sottratta alla valutazione di vessatorietà, ben potendo qualificarsi come abusiva la condotta dell’impresa che, valendosi del proprio superiore potere contrattuale, imponga surrettiziamente al consumatore, senza un’esplicita richiesta o adesione dello stesso, l’acquisto di tali servizi aggiuntivi, avvincendoli contrattualmente a quelli necessari ope legis .
Nella specie, infatti, la clausola contrattuale che il consumatore deve sottoscrivere per accedere al noleggio dell’autovettura comporta infatti che - in caso di trasgressione al codice della strada – gli verranno addebitati à forfait non solo i maggiori costi che l’impresa deve sostenere per la gestione della pratica (che sono in molti casi inesistenti, e sempre senz’altro di minore importo), ma anche quelli che l’impresa sceglie di sostenere per fornire al consumatore un servizio migliore, che questi non ha mai richiesto.
Da ultimo, va respinta anche la doglianza sulla quantificazione della sanzione, contestata con il sesto motivo.
L’art. 27, comma 9 del Codice del Consumo, modificato dal d.lgs. 26/2023 (entrato in vigore il 2.4.2023), prevede che “con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 10.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione ed anche delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista”: e in tema di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie l’art. 37 bis prevede che “qualora l'Autorità accerti, in alcuno dei contratti di cui al comma 1, l'utilizzo di clausole vessatorie come definite all'articolo 33, comma 1, applica una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'articolo 27, comma 9, primo periodo” (comma 2 bis), soggiungendo che “ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 2-bis, l'Autorità tiene conto, ove appropriato, dei seguenti criteri non esaustivi: a) la natura, gravità, entità e durata della violazione; b) le eventuali azioni intraprese dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio; c) eventuali violazioni commesse in precedenza dal professionista; d) i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dal professionista in conseguenza della violazione, se i relativi dati sono disponibili; e) le sanzioni inflitte al professionista per la medesima violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri, in cui informazioni relative a tali sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal citato regolamento (UE) 2017/2394; f) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso” (comma 2 ter): sarebbe a dire che l’art. 37 bis si riferisce ai parametri dell’art. 11 della legge 689/1981, tanto è vero che in esso si prevede, specificamente, che “per le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai sensi del presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo è effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorità” (comma 2 quater).
A ciò va aggiunto che l’art. 37 della legge 238/2021 (entrato in vigore l’1.2.2022) ha modificato l’art. 37 bis del Codice del Consumo, prevedendo che l’AGCM “è designata, ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2017/2394, quale autorità competente responsabile dell’applicazione della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori In materia di accertamento e sanzione delle violazioni della citata direttiva 93/13/CEE si applica l’articolo 27 del presente codice”.
Nella specie, l’Autorità ha rapportato l’importo della sanzione ai ricavi della ricorrente: si tratta di parametro ancora più circostanziato del fatturato, che già costituisce un parametro appropriato ove si consideri che l’art. 15 della legge 287/1990 (rubricato “diffide e sanzioni”) prevede che l’Autorità, “tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o associazione di imprese nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, determinando i termini entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione” (comma 1 bis).
L’Autorità ha poi correttamente assunto, ai fini della determinazione della sanzione, quale termine iniziale il 1° febbraio 2022, cioè la data di propria designazione all’accertamento e all’irrogazione delle relative sanzioni; né può sostenersi, come dedotto dalla ricorrente, che la durata della condotta sanzionata avrebbe dovuto riguardare soltanto il periodo in cui essa operava direttamente.
RE IO, infatti, è al centro di una rete di franchising, quale mandante di una pluralità di società distinte, dislocate sul territorio nazionale, che operano per suo conto condividendone il brand e la piattaforma informatica, di modo che la stessa non poteva certo ritenersi, nel periodo precedente all’aprile 2022, estranea alle condotte sanzionate.
La ricorrente ha poi eccepito la sproporzione della sanzione anche in un’ottica comparativa, rispetto alle sanzioni applicate alle cinque società interessate da procedimenti istruttori coevi (CV242 – Avis Budget Italia-spese gestione pratiche amministrative; CV243 - Hertz italiana-Spese gestione pratiche amministrative; CV244 - Centauro Rent a car Italy - Spese gestione pratiche amministrative; CV247 - Noleggiare-spese gestione pratiche amministrative; CV248 – Drivalia leasys rent-Spese gestione pratiche amministrative).
Al riguardo deve rilevarsi che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, “non sussiste un interesse giuridicamente rilevante a contestare l’entità della sanzione irrogata a un’altra impresa, atteso che, quand’anche la diversità di trattamento fosse in concreto dimostrata, ciò resterebbe del tutto irrilevante ai fini del giudizio di legittimità del trattamento asseritamente deteriore patito dal ricorrente” (Consiglio di Stato, 3 giugno 2019 n. 3723); ed infatti “ogni accertamento circa l’esistenza di profili di scorrettezza di pratiche commerciali ascritte a diversi soggetti è connotato da autonomia ed è preclusa la verifica di ipotesi di disparità di trattamento in materia di sanzioni amministrative, che postula l’identità o quantomeno la totale assimilabilità delle situazioni che appare in linea generale difficilmente configurabile” (Tar Lazio, 21 marzo 2011, n. 2409).
L’eventuale sussistenza del vizio di disparità di trattamento rispetto ad un diverso professionista nell’ambito di un differente procedimento per fattispecie analoga, postula poi in ogni caso l'identità (o almeno la totale assimilabilità) delle situazioni di base poste a raffronto (Tar Lazio, I, 19 maggio 2010, n.12325) e la completa sovrapponibilità di tutti gli elementi di rilievo delle fattispecie sanzionate, mentre l’autonomia di ogni singolo accertamento dell’Autorità circa l'esistenza di profili di scorrettezza di pratiche commerciali e la “contestualizzazione” della valutazione delle stesse a fini di determinazione delle pertinenti conseguenze sanzionatorie precludono tale indagine comparativa, la quale richiederebbe una oggettiva verifica della completa sovrapponibilità delle fattispecie sanzionate, concretamente non percorribile (Tar Lazio, sentenza n. 7930/2022).
Quanto, infine, alla quantificazione della sanzione irrogata € 50.000,00, la stessa risulta di molto inferiore agli introiti derivanti al professionista dall’applicazione dell’addebito in questione nel periodo da luglio 2022 a dicembre 2023, pari a euro 75.016,62, sicché, anche sotto tale profilo, non è apprezzabile alcuna sproporzione.
In conclusione, il ricorso va respinto.
La novità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesca Petrucciani, Presidente FF, Estensore
Angelo Fanizza, Consigliere
Matthias Viggiano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesca Petrucciani |
IL SEGRETARIO