Ordinanza cautelare 7 novembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 12/12/2025, n. 22477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22477 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22477/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10212/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10212 del 2024, proposto da
TO MO, RC TT, CH Di PI, TE Di PI, LA TT, CO MB e IG TT, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Claudio Maggisano e Raffaella Pellegrini, con domicilio digitale in atti;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rodolfo Murra, con domicilio digitale in atti;
Roma Servizi per la Mobilità s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Cornacchia e Maria Salucci, con domicilio digitale in atti;
ART - Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale QG/1201/2024 del 30 agosto 2024 avente ad oggetto “ Concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1000 (mille) nuove licenze taxi. Integrazione del bando di concorso straordinario ai sensi dell’art. 6 del d.l. 2006 n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 (cosiddetto Decreto Bersani) ”;
- della determina di approvazione del Bando;
- del Bando di concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1000 nuove licenze taxi (ai sensi dell’art. 6 del d.l. 4 luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni dalla l. 4 agosto 2006 n. 248;
- di ogni atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso, in particolare: i) della deliberazione n. 253 del 16 luglio 2024 della Giunta capitolina “ Incremento del contingente delle licenze taxi di numero 1000 unità ”; ii) della deliberazione n. 51 del 27 maggio 2021 “ Concorso pubblico straordinario per il rilascio di n. 1000 licenze taxi – approvazione delle linee di indirizzo per la redazione del bando di concorso ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. b) della Legge n. 284/2006 di conversione del D.L. n. 223/2006 ”; iii) della deliberazione n. 100 del 16 maggio 2023; iv) del parere n. 33/2024 dell’ART - Autorità di Regolazione dei Trasporti; v) della deliberazione n. 287/2024 “ Concorso pubblico straordinario per il rilascio di n. 1000 licenze taxi – approvazione delle linee di indirizzo per la redazione del bando di concorso ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. b) della Legge n. 284/2006 di conversione del D.L. n. 223/2006 ”; vi) della determinazione dirigenziale n. QG/1177/2024 del 23 agosto 20234 con cui è stato approvato il bando di concorso straordinario per il rilascio di 1000 licenze taxi;
- di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Roma Servizi per la Mobilità s.r.l.;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa RA ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, i ricorrenti – tutti titolari di licenze taxi rilasciate da Roma Capitale, ad eccezione di TO MO, collaboratore familiare alla guida di una licenza taxi ugualmente rilasciata da Roma Capitale - impugnano gli atti con cui l’amministrazione comunale ha indetto il “ Concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1000 (mille) nuove licenze taxi ” (di cui 800 ordinarie e 200 destinate al trasporto di persone con disabilità) ed il presupposto parere favorevole rilasciato dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (nel prosieguo “ART”), riferendo di ritenere “ gravemente compromessa anche nell’immediato la propria attività lavorativa con l’immissione di un così elevato numero di licenze ”.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1. Mancata pubblicazione della determinazione dirigenziale n. QG/1177/2024 del 23 agosto 2023 (- Illegittimità del procedimento , in relazione alla riferita omessa pubblicazione della d.d. QG/1177/2024 di approvazione del relativo Bando;
2. Eccesso di potere – Irragionevolezza – Incongruità e Illogicità - Ingiustizia manifesta – Lesione degli interessi legittimi , in tesi fondandosi la procedura su “ premesse errate ”, sostanzialmente consistenti nel riscontro “ a Roma negli ultimi anni … (di) una crescente quota di domanda inevasa del servizio taxi, specie in alcune fasce orarie, quali quelle serali e notturne, oppure duranti i giorni festivi e nel caso di eventi di grande portata … (e di) … un costante aumento della domanda di servizi di trasporto individuale ”;
3. Violazione e falsa applicazione della l. n. 136/2023 – Eccesso di potere sotto il profilo dell’incongruità, illogicità, irragionevolezza , lamentando la violazione di tale normativa di settore, che abilita i comuni a rilasciare in via sperimentale licenze aggiuntive per l’esercizio del servizio taxi che siano, però – a differenza di quelle per cui è causa - a carattere temporaneo e conferite in favore di chi sia già titolare di una licenza;
4. Violazione di legge - Eccesso di potere – Ingiustizia manifesta - Incostituzionalità del Bando di concorso , contestando talune singole previsioni del Bando avversato e, in particolare: i) la riferita mancata adeguata considerazione del lavoro e dell’esperienza acquisita dai sostituti alla guida, attesa l’attribuzione a costoro di un mero punteggio aggiuntivo e non anche di un titolo di preferenza; ii) l’eccessiva onerosità del contributo economico da versare entro 60 giorni dal provvedimento di attribuzione provvisoria della licenza; iii) l’omessa valorizzazione del lavoro svolto dal collaboratore di famiglia nell’esercizio della guida; iv) la mancata considerazione delle attuali licenze a trazione animale; v) l’illegittimità della prova d’esame, perché (in tesi) “ articolata in modo stringente secondo un criterio punitivo più che premiante ”;
5. Violazione di legge - Eccesso di potere – Incompetenza - Illegittima individuazione del prezzo delle licenze , in relazione all’autorità che avrebbe fissato l’importo del previsto contributo economico (l’amministrazione comunale in luogo dell’ART).
Sia Roma Capitale che Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. (nel prosieguo “RSM”) si costituivano in giudizio, entrambe instando per la reiezione di tutte le censure proposte.
La Sezione con ordinanza cautelare n. 5050/2024 respingeva l’istanza di sospensione cautelare “ Ritenuto che dal bando impugnato non possa derivare ai ricorrenti almeno nell’immediato nessun danno grave ed irreparabile, infatti riferito in ricorso alla grave compromissione della loro attività lavorativa in relazione ad una non provata “sproporzione dell’offerta in rapporto con l’utenza””.
Parte ricorrente con successiva memoria insisteva per l’accoglimento del gravame proposto.
Seguiva il deposito in atti:
i) della memoria di replica di RSM in data 2 ottobre 2025, in cui si riferiva che “ L’assegnazione delle 1000 licenze è ormai nella fase terminale: difatti ad oggi ne risultano assegnate 676 su 800 relative ai taxi ordinari e 148 su 200 relative a quelli attrezzati per persone con disabilità. L’Amministrazione ha conseguentemente avviato l’iter di assegnazione delle restanti licenze. Tanto dimostra che il bando e la successiva procedura hanno chiaramente avuto un esito del tutto positivo ”;
ii) della nota del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale in data 10 ottobre 2025, in cui “ Si informa … che in data 8 ottobre 2025 è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online e sulla pagina web del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti la determinazione dirigenziale n. 2343 del 7 ottobre 2025, allegata alla presente nota, di scorrimento graduatorie per n. 124 candidati, relativamente alle licenze di tipologia ordinaria, e n. 52 candidati, relativamente alle licenze per veicoli appositamente allestiti per il trasporto di persone con disabilità ”.
All’udienza pubblica del 22 ottobre 2025, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione, previo avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. dell’esistenza di possibili profili di improcedibilità del gravame per omessa impugnazione delle successive determinazioni di approvazione delle graduatorie dei vincitori nonché, in ogni caso, di radicale inammissibilità di almeno talune delle censure proposte.
Come da relativo avviso datone alle parti, il ricorso – in ragione dell’ormai consolidato “ principio della ragione più liquida ”, corollario del principio di economia processuale che governa il processo amministrativo (in tal senso, da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione VII, n. 8218/2025 ed i numerosi precedenti ivi richiamati) - deve essere dichiarato improcedibile in relazione all’aver i ricorrenti omesso di avversare gli ulteriori atti con cui, come documentato in giudizio dalle resistenti, l’amministrazione capitolina ha proceduto all’approvazione delle relative graduatorie di merito, atti aventi carattere conclusivo della procedura concorsuale e da cui dipende, dunque, la lesione attuale e definitiva della sfera giuridica dei ricorrenti.
Secondo la costante e condivisibile giurisprudenza anche del Consiglio di Stato si deve, infatti, escludere che si versi in una ipotesi di invalidità ad effetto caducante, tale per cui l’annullamento dell’atto presupposto (bando di concorso) si estenda automaticamente a quello consequenziale (atto di approvazione della graduatoria), ove quest’ultimo non sia stato tempestivamente impugnato, atteso che “ le eventuali illegittimità del bando si riflettono sull'atto finale semplicemente viziandolo (c.d. invalidità viziante)”, con conseguente onere di impugnarlo anche laddove il bando sia già stato fatto oggetto di gravame (in tal senso, ex multis , questo Tribunale, Sezione V, n. 16856/2025 ed i numerosi precedenti ivi richiamati).
Ben si comprende, difatti, come “Con l'approvazione dell'atto finale della procedura concorsuale vengono in gioco le posizioni dei concorrenti utilmente graduati, che hanno interesse a contraddire sulla domanda di annullamento del bando, con la conseguenza che, a fronte di detta evenienza, va, dunque, escluso ogni effetto caducante sull'atto consequenziale, dovendosi assicurare, a mezzo dell'impugnazione dell'atto conclusivo della procedura concorsuale, la presenza in giudizio dei controinteressati a garanzia del principio del contraddittorio ” (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione III, 4 marzo 2013, n. 1273; Sezione VI, 27 novembre 2012, n. 5986).
In sostanza, dunque, “ la possibilità di impugnare gli atti preparatori non può tradursi in un esonero dall'onere di impugnare anche l'atto finale del procedimento, in quanto la circostanza che detto atto possa essere affetto in via derivata dai vizi dell'atto preparatorio non esclude che tale invalidità derivata debba essere fatta valere con i rimedi tipici del procedimento impugnatorio, per cui, in mancanza, l'atto finale si consolida e non è più impugnabile ” (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione VI, 18 ottobre 2017, n. 4814).
Ne discende, pertanto, come la mancata impugnazione della graduatoria finale di una selezione pubblica si traduca in una causa di improcedibilità del ricorso avverso il bando poiché, dal richiesto annullamento dello stesso, non deriverebbe in capo all'interessato alcun concreto vantaggio, ormai versando l’atto conclusivo della procedura in una irreversibile condizione di inoppugnabilità (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione III, 10 luglio 2019, n. 4858).
Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato improcedibile.
Ferma restando l’improcedibilità, il Collegio ritiene, comunque, utile evidenziare ad abundantiam la radicale inammissibilità per difetto di interesse del quarto motivo di ricorso, con cui i ricorrenti lamentano l’illegittimità di talune delle previsioni del Bando e, segnatamente, contestano il quantum del contributo ivi previsto, non ravvedendosi quale utilità potrebbero essi ricavare dall’annullamento delle relative avversate singole previsioni.
Peraltro la censura con cui si contesta l’eccessiva onerosità del contributo appare, a ben vedere, persino contraria agli stessi interessi che i ricorrenti riferiscono di voler perseguire mediante la proposizione del gravame, potendo essa a ben vedere disincentivare la partecipazione alla procedura.
La circostanza che sia previsto che almeno l’80% dei relativi introiti sia destinato a compensare i titolari di licenze in essere (in tal senso, l’art. 6, comma 1, lettera b, del d.l. n. 223/2006, convertito con modificazioni nella l. n. 248/2006) appare, inoltre, di per sé, idonea a far emergere ulteriori profili di radicale inammissibilità del motivo di contestazione del quantum del contributo: ii) per contrarietà all’interesse dei ricorrenti già titolari di una licenza taxi, che finirebbero per avvantaggiarsi di un così elevato contributo economico stabilito a carico dei vincitori della procedura; ii) in ragione “ dei limiti che caratterizzano il ricorso collettivo, proponibile – per pacifica giurisprudenza – soltanto in presenza di identiche situazioni sostanziali e processuali tali da poter escludere qualsiasi conflitto di interessi fra le parti ” (in tal senso, ex multis , questo T.A.R. Lazio, Sezione III, n. 5478/2019), atteso che uno dei ricorrenti agisce nella qualità di mero collaboratore familiare alla guida.
Per quanto fin qui detto, lo stesso è a dirsi per la quinta doglianza, di pretesa illegittima individuazione del prezzo delle licenze in relazione all’autorità che avrebbe fissato l’importo del previsto contributo economico (Roma Capitale piuttosto che l’ART), anch’essa radicalmente inammissibile per mancanza in capo ai ricorrenti già titolari di una licenza taxi di un reale interesse ad ottenere l’annullamento e la rideterminazione al ribasso del contributo in questione.
A ciò si aggiunga come gli argomenti di doglianza svolti in ricorso fossero, comunque, inidonei a supportare un eventuale accoglimento nel merito del gravame proposto, attesa la loro manifesta infondatezza.
Per quel che riguarda la lamentata mancata pubblicazione della determinazione dirigenziale n. QG/1177/2024 del 23 agosto 2023 (primo motivo), rileva, infatti, in senso contrario che il bando come integrato e riapprovato con successiva determinazione dirigenziale n. 1201/2024, di inserimento dell’art. 9 bis (che prevede la partecipazione alla procedura delle persone portatrici di disabilità) sia stato integralmente pubblicato sulla piattaforma “inPA” e sul sito istituzionale di Roma Capitale, come puntualmente allegato e comprovato dal deposito documentale eseguito dall’amministrazione comunale già il 21 ottobre 2024.
Quanto, poi, alla dedotta irragionevolezza dell’intera procedura, in tesi fondata su presupposti errati e inattendibili (secondo motivo), tale censura appare formulata in termini del tutto generici, mediante il ricorso a mere asserzioni prive di qualsiasi riscontro, del tutto inidonee a comprovare la dedotta manifesta irragionevolezza e inattendibilità dei dati posti a fondamento della decisione di Roma Capitale di bandire il concorso di cui si discorre, contenuti nello “ Studio del fabbisogno delle licenze taxi sul territorio di Roma Capitale ” da quest’ultima condotto e prodotto in giudizio, nonché validati dall’ART nel parere favorevole da costei reso al riguardo, invero non adeguatamente contestati dai ricorrenti.
Osserva a tal proposito il Collegio come costoro abbiano, infatti, contestato gli esiti di tale Studio, limitandosi a richiamare in senso contrario una riferita decrescita dell’andamento demografico Istat dall’anno 2011 all’anno 2022, che varrebbe di per sé a “ comporta (re) inevitabilmente che non è giustificato l’incremento delle licenze anche alla luce della popolazione residente che costituisce l’altra fetta di utenza oltre ai turisti ”, concludendo che tutt’al più il problema, ove esistente, avrebbe potuto essere ragionevolmente risolto incrementando l’amministrazione comunale da 6 a 8 ore la durata del turno lavorativo giornaliero.
Per quel che concerne, infine, la lamentata violazione e falsa applicazione della l. n. 136/2023 (terzo motivo), rileva il Collegio la radicale nonché manifesta inconferenza della normativa asseritamente disattesa, atteso che Roma Capitale ha, infatti, bandito il concorso per cui è causa ai sensi dell’art. 6 del già citato d.l. 7 luglio 2006, n. 223 sulla liberalizzazione delle licenze taxi (cosiddetto “Decreto Bersani”) e non già avvalendosi dell’invocata l. n. 136/2023, che dà facoltà ai comuni di rilasciare, in via sperimentale, delle licenze aggiuntive, di carattere temporaneo o stagionale, della durata comunque non superiore a dodici mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi, al fine di fronteggiare lo straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a eccezionali flussi di presenze turistiche.
L’avversato aumento di 1.000 unità del contingente taxi è stato, infatti, deliberato da Roma Capitale non già per sopperire a carenze momentanee, ma per far fronte - mediante una maggiorazione delle licenze aventi carattere di definitività - a forti e consolidate insufficienze strutturali del servizio taxi, né la ragione di un tale incremento è da ricondursi al Giubileo, richiamato dall’amministrazione solo a fondamento della necessità di concludere celermente la procedura.
In conclusione, per quanto fin qui detto, il ricorso proposto deve, dunque, essere dichiarato improcedibile.
Nonostante la natura in rito della presente decisione, il Collegio – attese le considerazioni comunque espresse anche sulla radicale inammissibilità e manifesta infondatezza delle censure proposte – ritiene, in ogni caso, di condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna i ricorrenti alla rifusione, in favore di entrambe le amministrazioni resistenti, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ciascuna, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO OR, Presidente
RA ON, Consigliere, Estensore
Igor Nobile, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA ON | RO OR |
IL SEGRETARIO