Sentenza 14 dicembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/12/2018, n. 56337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 56337 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2018 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LI RA nato a [...] il [...] IG CI nato a [...] il [...] EL SS nato a [...] il [...] MI AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/06/2016 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso chiedendo l'inammissibilita DEI RICORSI. udito il difensore avvocato D'ANTONIO SALVATORE FA PRESENTE CHE IL NOME ESATTO E' UO CI E NON IG, LA CORTE SI RISERVA DI VERIFICARE. l'avvocato D'ANTONIO SALVATORE chiede l'accoglimento del ricorso L'AVVOCATO OTTORINO AGATI SI RIPORTA AI MOTIVI DEL RICORSO.
CONSIDERATO IN FATTO
1. La CORTE di APPELLO di ROMA, con sentenza in data 15.6.2016, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 2.3.2009, nei confronti di LI RA, IG CI, MI LO per il concorso nella rapina aggravata di tre autoveicoli all'interno di una autorimessa (capo 3 della originaria rubrica) nonché nei confronti di EL NT per un tentativo di rapina analoga alla predente (capo 4 ).
2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: - quanto a CA, LI e TA, con ricorso congiunto a firma dell'avv. Giovanni Tedesco, datato 2.10.2016, lamentano vizio della motivazione con riferimento alla affermazione di penale responsabilità; in particolare, non sussiste dimostrazione della partecipazione all'azione da parte della CA, perché non è certa la sua presenza sul luogo del fatto e i contatti telefonici accertati con l'utenza del ST si spiegano alla luce del rapporto sentimentale esistente tra i due, mentre del tutto incerto è il riconoscimento fatto dalla persona offesa;
quanto al LI, la sua responsabilità non è sufficientemente dimostrata dalla telefonata fatta al TA il giorno dopo i fatti e, in merito a quest'ultimo imputato, la deposizione del teste IA non può ritenersi né sicura né attendibile;
neppure dirimente è il dato della sorpresa del TA all'interno di una vettura oggetto di rapina, potendosene desumere solo il reato di ricettazione. - con separato ricorso a firma dell'avv. Cesare Visconti, datato 27.10.2016, il LI CI lamenta altresì l'insufficienza della provvista indiziaria a suo carico, erroneità della qualificazione giuridica del reato in rapina piuttosto che in violenza privata, l'eccessività della pena;
chiede l'applicazione dell'indulto attesa l'epoca dei fatti (2000). - con altro ricorso a firma dell'avv. Cesare Visconti la AM LO lamenta altresì l'insufficienza della provvista indiziaria a suo carico (non risultando neppure dimostrato il possesso del cellulare tracciato), erroneità della qualificazione giuridica del reato in rapina piuttosto che in violenza privata, l'eccessività della pena, il mancato riconoscimento della continuazione con altra precedente condanna;
chiede l'applicazione dell'indulto attesa l'epoca dei fatti (2000). - SI NT, con ricorso personale, lamenta invece vizio della motivazione in relazione alla affermazione di penale responsabilità, essendo inidoneo a fondarla il solo riconoscimento da parte del teste NO o la sola forzatura di una serranda;
illegittimo è il diniego delle attenuanti generiche ed eccessiva la pena inflitta. - con ulteriore ricorso per motivi nuovi, a firma dell'avv. Salvatore D'Antonio, depositato il 6.9.2018 nell'interesse di GU CI, si lamenta il vizio della citazione dell'imputato nel giudizio di appello (citazione effettuata presso il difensore che aveva proposto appello, avv. Giovanni Tedesco, senza effettuare nuove ricerche dell'imputato dichiarato irreperibile in primo grado), la violazione di legge e il vizio della motivazione relativamente alla valutazione degli indizi e, da ultimo, l'intervenuta prescrizione dei reati ascritti. RITENUTO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti o comunque manifestamente infondati.
1. Attesa la identità di molte delle questioni proposte dai ricorrenti, i motivi possono essere trattati congiuntamente.
1.1. Premesso che le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado, quando non vi è difformità sul punto denunciato, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico e inscindibile (Sez. 1, n. 5615 del 8.10.1997, rv 209515; Sez. 2, n. 5112 del 2.3.1994, rv 198487), deve rilevarsi che il primo motivo attiene a valutazioni di merito che sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074 ).
1.2. Inoltre, nel caso di specie, ci si trova dinanzi ad una "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla legge n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (sez. 2 n. 5223 del 24/1/2007, Rv. 236130). Nel caso di specie, invece, il giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunto alla medesima conclusione in ordine alla responsabilità dell'imputato per i fatti allo stesso ascritti .
1.3. Orbene, fatta questa doverosa premessa e sviluppando coerentemente i principi suesposti, deve ritenersi che la sentenza impugnata regga al vaglio di legittimità, non palesandosi assenza, contraddittorietà od illogicità della motivazione, ovvero travisamento del fatto o della prova. In particolare, in punto di fatto risulta nitidamente affermato dal primo giudice, i cui argomenti, pienamente condivisi, sono stati richiamati dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata, che per la rapina consumata di cui al capo 3 (avvenuta nella notte tra il 3 e il 4 marzo 2000 in un garage romano, commessa dopo aver fatto addormentare il garagista con una bevanda soporifera) i responsabili sono stati individuati per effetto del reperimento, il giorno dopo il fatto, di una delle vetture sottratte (una Mercedes ove era installato un sistema GPS) nel possesso del TA in zona autostradale Roma-Napoli, presso un autogrill. L'analisi dei tabulati telefonici del cellulare di quest'ultimo imputato evidenziava non solo plurimi contatti notturni con CA LO, ma anche il fatto che il telefono del TA, come pure quello della CA, durante tutta la notte erano stati in movimento e avevano agganciato celle telefoniche vicine tra loro e prossime al luogo della rapina;
emergeva altresì che la CA aveva ricevuto telefonate da una utenza in uso ad altri componenti del gruppo criminale che, nelle ore del fatto, a sua volta agganciava la cella telefonica ubicata proprio nei pressi del garage rapinato. Il garagista (ST AD) riconosceva senza difficoltà il TA come la persona con la quale aveva parlato poco prima di essere rapinato, mentre per l'individuazione della CA il teste notava somiglianza con una donna che gli aveva chiesto un'informazione pochi attimi prima della rapina. Ulteriori elementi indizianti venivano tratti dalla deposizione di IA NN, passeggera della Mercedes sorpresa a bordo della stessa unitamente al TA, la quale riferiva sia di aver ascoltato alcune telefonate di quest'ultimo durante le quali concordava con il cognato (CI LI) e LO di incontrarsi presso l'autogrill per proseguire insieme verso Napoli con tutte le auto oggetto di rapina, sia molti particolari univocamente indizianti rispetto alla ripetuta commissione di reati analoghi (cfr. sentenza di I grado). In merito al tentativo di rapina di cui al capo 4, avvenuto il 22 gennaio 2000 e ascritto al Liquore in concorso con SI NT, le risultanze istruttorie partono dalla individuazione fotografica, da parte del garagista vittima del reato (NO UI), della donna come colei che le offrì un caffè la sera del fatto;
a Ciò si è aggiunto il fatto che il NO ha «anche annotato il numero della targa dell'auto usata dalla SI, risultata essere intestata al Liquore. A tale quadro la Corte territoriale, investita dell'appello degli imputati in merito al profilo della penale responsabilità, ha evidenziato, oltre all'evidenza della prova diretta quanto al capo 4, che in relazione al capo 3 i plurimi indizi di reità erano stati letti in maniera complessiva e coordinata dal primo giudice, anche a proposito del coinvolgimento del Liquore, come emerso dalle telefonate dello stesso al TA (indicative di preordinata compartecipazione alle fasi della rapina successive all'impossessamento delle vetture), dai pregressi rapporti criminali tra i due e dalla deposizione della IA. A tali dati si è poi logicamente aggiunto il fatto che gli imputati, con la scelta di rimanere contumaci, nessuna spiegazione alternativa hanno offerto in relazione ai plurimi elementi indizianti appena richiamati.
1.4. Tanto premesso, a proposito della ricostruzione del fatto non può trovare spazio il preteso vizio di travisamento della prova (circa l'individuazione di persona effettuata dalla vittima dei fatti di cui al capo 3 o in merito alle risultanze dedotte dalle celle telefoniche agganciate dai cellulari degli imputati), che può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado (e non è questo il caso), non potendo, in situazioni di cosiddetta 'doppia conforme', essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso (non ricorrente nella fattispecie) in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 - 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438).
1.5. E, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
2. Ciò posto, pienamente corretta risulta l'affermazione in diritto dei giudici di merito, secondo i quali integra il reato di rapina aggravata ai sensi del n. 2, comma terzo dell'art. 628 cod. pen. il caso in cui la violenza sia consistita nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire, reato costituito dalla fusione del reato di furto con quello di procurata incapacità, dando luogo ad un'unica fattispecie criminosa, secondo il principio di specialità che regola il concorso apparente di norme e che trova applicazione specifica nella configurazione del reato complesso (cfr. Sez. 2, n. 50155 del 16/11/2004, Rv. 230601) .
3. Manifestamente infondati sono anche i motivi attinenti al trattamento sanzionatorio. La pena è stata infatti determinata, per ciascun imputato, con accurata valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., evidenziando per ciascuno (come emerge dalla differente graduazione) in particolare le condotte individuali, la gravità dei fatti e l'evidente accurata programmazione, i precedenti penali dei singoli ove presenti. Secondo condivisa giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Cass. Sez. 5, sent. n. 5582 del 30/09/2013, dep. 04/02/2014, Rv. 259142).
3.1. Manifestamente generico e perplesso è il motivo di ricorso per CA LO che invoca il beneficio della continuazione con precedente condanna per furto che però si dice relativa al Liquore e non si indica con precisione.
3.2. Analogamente è a dirsi per il motivo di SI NT relativo al diniego delle attenuanti generiche, questione che non risulta dedotta in appello e che, in ogni caso, ha trovato effettiva e non illogica risposta nella sentenza di primo grado che ha posto a fondamento del diniego l'elevata capacità criminale desunta dalle modalità di commissione del fatto.
3.3. Quanto alla mancata applicazione dell'indulto, rileva il Collegio che, secondo condivisa giurisprudenza (Sez. 2, n. 21977 del 28/04/2017, Rv. 269800), nel caso di omessa pronuncia, da parte del giudice d'appello, in ordine all'applicabilità o meno dell'indulto, l'imputato non ha interesse a ricorrere per cassazione, potendo ottenere l'applicazione del beneficio in sede esecutiva ed essendo tale possibilità preclusa solo da una decisione di rigetto del giudice della cognizione (che nella specie difetta).
4. Cenno a parte merita il ricorso per motivi nuovi, a firma dell'avv. Salvatore D'Antonio, depositato il 6.9.2018 nell'interesse di persona denominata Liquori CI, avente data di nascita e residenza identica al soggetto imputato che, nelle sentenze di primo e secondo grado, è indicato come LI CI. A tal proposito il Collegio rileva che, anche a ritenere che quest'ultimo atto riguardi la medesima persona fisica in atti generalizzata come LI CI, si tratterebbe comunque di ricorso per motivi nuovi depositato dopo che l'assistito aveva già provveduto ad impugnare per cassazione la sentenza in esame a mezzo di due ricorsi sopra indicati, sottoscritti da altri due difensori di fiducia del medesimo, entrambi cassazionisti e mai revocati. Secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità, invero, è inammissibile il ricorso per cassazione presentato dal terzo difensore dell'imputato che abbia già provveduto ad impugnare la sentenza a mezzo di altri due difensori di fiducia, anche se uno di questi sia stato revocato prima della nomina del nuovo fiduciario e del deposito dell'atto di impugnazione redatto da quest'ultimo (cfr. Sez. 5, n. 51897 del 04/07/2013, Rv. 258032 e Sez. U, n. 12164 del 15/12/2011, Rv. 252027). Ed invero, con la presentazione dei primi due ricorsi a firma degli avvocati Visconti e Tedesco, il ricorrente in questione ha esaurito il suo potere di impugnazione, che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 96 c.p.p., comma 1, e art. 613 c.p.p., comma 1, l'imputato poteva esercitare (ed ha effettivamente esercitato) proponendo ricorso avverso la sentenza della Corte territoriale mediante atti sottoscritti da non più di due difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione. Il ricorso per motivi nuovi presentato dall'avv. D'Antonio, terzo difensore, che si aggiunge ai precedenti difensori che avevano già sottoscritto e depositato il loro ricorso, deve considerarsi tamquam non esset, perché proposto da un soggetto non legittimato, essendosi consumato nella sfera giuridica del proprio assistito il diritto di proporre ricorso per Cassazione contro la menzionata sentenza.
4.1. Per giunta, l'inammissibilità dei motivi principali, ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod.proc.pen., si estende ai motivi nuovi.
5. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro duemila ciascuno a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eur