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Sentenza 18 aprile 2024
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Rigetto
Sentenza 13 gennaio 2026
Rigetto
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 13/01/2026, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08630/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 13/01/2026
N. 00293 /2026 REG.PROV.COLL. N. 08630/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8630 del 2024, proposto dalla società Total
Gest S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Andrea Abbamonte e Simona Scatola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ercolano, in persona del suo Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Nicola Mainelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
Fallimento Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonio AR Di
Leva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma N. 08630/2024 REG.RIC.
della sentenza del Tar Campania Napoli, Sez. III, n. 2585/2024 del 18 aprile 2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ercolano e del Fallimento
Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 il Consigliere Michele
CC e uditi per le parti gli Avvocati Andrea Abbamonte, Simona Scatola e Antonio
AR Di Leva;
Viste le conclusioni del Comune di Ercolano come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società appellante ha acquistato dalla procedura fallimentare n. 24/2012 a carico della Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A., in forza di appositi decreti di trasferimento del Tribunale di Torre Annunziata del 12 dicembre 2019, 2 febbraio
2021 e 15 maggio 2021, i seguenti lotti facenti parte del complesso denominato
“Sporting Poseidon”, ubicato in Ercolano alla Via Sacerdote Benedetto Cozzolino n.
154: lotto 2 - ristorante/piscina scoperta, lotto 4 - tennis e relative pertinenze, lotto 5
– campi di calcetto.
2. In relazione ai lotti in questione, sono state proposte nel tempo, sia da parte dell'originaria proprietaria (la società Sporting Club Vesuvio) sia da parte dell'odierna appellante (in qualità di avente cause dei beni immobili ricompresi nei lotti in questione), plurime domande di condono edilizio, tutte riscontrate negativamente con autonomi e paralleli dinieghi comunali.
3. Per quel che concerne il presente giudizio, viene qui in rilievo il lotto 5. N. 08630/2024 REG.RIC.
Tale lotto ricomprende, oltre ad un piccolo locale infermeria e due campi di calcetto, anche una palazzina spogliatoi su due livelli realizzata senza titolo edilizio a seguito di trasformazione di un preesistente fabbricato rurale, per la quale l'originaria proprietaria del cespite, la società Sporting Club Vesuvio, presentava al Comune di
Ercolano, in data 25 giugno 1986, un'istanza di condono ai sensi degli artt. 31 e ss. della legge n. 47/1985.
4. Nel 2022 il Comune di Ercolano ha respinto l'istanza di condono sulla scorta della seguente motivazione: “Ritenuto che l'istanza di condono edilizio indicata in oggetto non possa essere accolta in quanto le opere oggetto della medesima, consistenti nell'ampliamento di un preesistente fabbricato in muratura portante, all'epoca dell'istanza allo stato grezzo, come rilevabile dalla documentazione integrativa presentata in data 19/01/2004 nonché dall'attuale planimetria catastale dell'immobile presentata il 19/07/2013, in data successiva alla prima integrazione
(28/01/1988) e, comunque dopo il 1° ottobre 1983, termine per l'ultimazione delle opere ex lege 47/85, è stato, abusivamente, ampliato in termini di superficie e volumetria, ha subito modifiche alle aperture esterne ed alla disposizione interna degli ambienti, nonché completato mediante la realizzazione di opere di finitura”.
Nell'assumere tale determinazione negativa, peraltro, il Comune ha preventivamente ritenuto superflua l'acquisizione del parere di compatibilità paesaggistica della competente Soprintendenza, ciò in quanto la domanda di condono non poteva comunque essere accolta a causa dell'intervenuta realizzazione (in data successiva rispetto a quella di presentazione dell'istanza di condono edilizio del 1986) di ulteriori interventi abusivi sulla palazzina de qua.
5. Con il ricorso di primo grado, la società istante è insorta avverso il diniego di condono sopra richiamato.
6. Il Comune di Ercolano si era ritualmente costituito nel giudizio di primo grado per resistere al ricorso. Si costituiva inoltre in primo grado - in funzione sostanzialmente N. 08630/2024 REG.RIC.
adesiva rispetto alle prospettazioni della ricorrente - anche il Fallimento da cui la ricorrente aveva acquistato il compendio immobiliare de quo.
7. Con la sentenza ora appellata, il T.A.R. per la Campania (Napoli) ha respinto il ricorso nel merito.
8. Con l'odierno atto di appello, la società ricorrente impugna la sentenza di rigetto del T.A.R. per la Campania (Napoli). L'atto di appello è affidato a cinque distinti motivi di impugnazione che saranno più avanti diffusamente scrutinati.
9. Il Comune di Ercolano si è ritualmente costituito anche nel giudizio di appello per resistere al gravame. Si è parimenti costituito il Fallimento della Deiulemar
Compagnia di Navigazione S.p.A., il quale ha aderito ai motivi di appello proposti dalla società ricorrente.
10. All'udienza pubblica del 25 novembre 2025, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
11. La tendenziale autonomia dei motivi di appello ne impone una loro trattazione disgiunta.
SUL PRIMO MOTIVO DI APPELLO
12. Con il primo motivo di appello, la società ricorrente sostanzialmente ripropone un argomento di censura che aveva già articolato con il ricorso di primo grado.
Deduceva in prime cure la ricorrente, infatti, che sebbene gli abusi risalissero ad un'epoca in cui il complesso sportivo apparteneva ad un'unica società proprietaria (la
Sporting Club Vesuvio) il procedimento di condono - in quanto concluso dopo la vendita fallimentare ed avente ad oggetto, in tesi, anche porzioni del lotto 5 divenute parti comuni del compendio (come ad esempio le aree esterne adibite a parcheggio) - avrebbe dovuto vedere il coinvolgimento di tutti gli assegnatari attuali comproprietari di dette aree (ciò che però non è stato). N. 08630/2024 REG.RIC.
12.1. A tal proposito, la sentenza appellata ha statuito quanto segue: “la doglianza relativa all'asserito mancato coinvolgimento degli altri comproprietari delle aree esterne adibite a parcheggio si profila inammissibile per carenza di interesse, atteso che tale circostanza, laddove fosse stata rilevata dall'amministrazione, si sarebbe risolta in un ulteriore motivo di rigetto dell'istanza di condono. Infatti, è inapplicabile
l'istituto del condono qualora l'abuso sia stato realizzato dal singolo condomino su aree comuni, in assenza (come nel caso di specie) di ogni elemento di prova circa la volontà degli altri comproprietari, dal momento che, diversamente opinando,
l'amministrazione finirebbe per legittimare una sostanziale appropriazione di spazi condominiali da parte del singolo condomino in presenza di una possibile volontà contraria degli altri, i quali potrebbero essere interessati all'eliminazione dell'abuso anche in via amministrativa, e non solo con azioni privatistiche (cfr. Consiglio di
Stato, Sez. IV, 25 settembre 2014 n. 4818; Consiglio di Stato, Sez. V, 8 novembre 2011
n. 5894). Tuttavia, a ben vedere, la doglianza riceve smentita anche in punto di fatto, poiché, come emerge dalla piana lettura della relazione istruttoria tecnica del 4 novembre 2021 confluita nella sequenza procedimentale e rimasta incontestata sul punto, la sanatoria richiesta nel 1986 non involgeva parti comuni del complesso sportivo, ma solo la palazzina spogliatoi ora appartenente alla piena proprietà della società ricorrente”.
12.2. Al riguardo, l'odierno atto di appello non fa che ribadire la censura sollevata in primo grado, insistendo sul fatto che:
(i) sebbene l'istanza di condono de qua avesse ad oggetto soltanto una palazzina spogliatoi di due livelli (frutto di un'abusiva trasformazione) rientrante nella proprietà esclusiva dell'appellante, cionondimeno tale palazzina è affiancata da alcune aree di parcheggio (di per sé strumentali e/o accessorie alla palazzina) che ricadono invece in un regime di comproprietà di più soggetti; orbene, il fatto che il condono sia stato N. 08630/2024 REG.RIC.
negato senza coinvolgere nel procedimento gli altri comproprietari, rappresenterebbe un primo insanabile vizio del diniego impugnato;
(ii) in ogni caso, quand'anche le aree di parcheggio non ricadessero nel “fuoco” della domanda di condono del 1986 di cui ora si discorre, il diniego impugnato sarebbe – in tesi – comunque illegittimo perché esso si baserebbe sull'assunto dell'avvenuta trasformazione (in data successiva rispetto a quella di invio della domanda di condono del 1986) proprio delle aree di parcheggio di proprietà comune, id est esattamente quelle aree che esulerebbero dall'oggetto dell'istanza di condono del 1986.
12.3. Le due censure testé esposte vanno disattese.
12.4. La prima di tali censure è da un lato inammissibile e, dall'altro lato, comunque infondata.
Inammissibile perché la parte appellante ha omesso di censurare il capo di sentenza con cui il primo giudice ha rilevato che se anche fosse stato necessario coinvolgere nel procedimento pure i comproprietari delle aree di parcheggio, l'istanza di condono sarebbe stata comunque inaccoglibile, in quanto presentata soltanto dalla società proprietaria della palazzina spogliatoi e non anche dai comproprietari delle aree di parcheggio.
Tale puntuale rilievo contenuto nella sentenza appellata – in quanto da solo sufficiente a respingere la censura di primo grado e non specificamente contestato con l'odierno atto di appello – rende sostanzialmente inammissibile la prima delle due censure sopra richiamate.
Detta censura, comunque, come anticipato, è anche infondata.
A tal proposito, è puntualmente dimostrato per tabulas (oltre che pacifico) il fatto che l'istanza di condono del 1986 verteva soltanto su un fabbricato su due livelli in muratura portante (id est la palazzina spogliatoi) e non anche sulle adiacenti aree di parcheggio e campi di calcetto. N. 08630/2024 REG.RIC.
Ciò lo si evince chiaramente: (i) sia dalla domanda di condono del 1986; (ii) sia dal diniego di condono del 2022; (iii) sia dalla perizia della curatela fallimentare depositata in atti, ove è chiaramente attestato che “Per il fabbricato principale (mini residence oggi palazzina spogliatoi-ufficio) veniva presentata richiesta di concessione edilizia in sanatoria ex Legge 47/85 prot 15752 del 25/6/86 e veniva pagata la relativa oblazione di cui veniva dichiarata l'esattezza di calcolo da parte del Comune di
Ercolano con prot. 20208/A del 12/12/1989”.
Orbene, siccome la domanda di condono del 1986 è riferita ad un solo ed esclusivo manufatto abusivo (id est la palazzina spogliatoi) il contraddittorio procedimentale avrebbe dovuto esplicarsi – come del resto è stato – nei soli confronti del proprietario di tale manufatto (id est l'odierna appellante) posto che non v'è alcuna norma di legge che obblighi il Comune a coinvolgere nel procedimento di condono anche i comproprietari di beni diversi rispetto a quello indicato nell'istanza di sanatoria.
12.5. Infondata, infine, è anche la seconda delle due censure poc'anzi citate.
Se da un lato è vero, infatti, che nelle premesse del diniego impugnato viene fatto riferimento, tra l'altro, anche ad una successiva opera di sistemazione dell'area pertinenziale esterna occupata da parcheggi, dall'altro lato è anche vero, tuttavia, che il motivo esclusivo del diniego di condono è che il fabbricato di cui era stata chiesta la sanatoria (id est la palazzina spogliatoi) “è stato, abusivamente, ampliato in termini di superficie e volumetria, ha subito modifiche alle aperture esterne ed alla disposizione interna degli ambienti, nonché completato mediante la realizzazione di opere di finitura”.
Il motivo assorbente su cui il diniego di condono poggia consiste, pertanto, nell'avvenuta realizzazione (in data successiva rispetto a quella di invio della domanda di condono del 1986) di opere di ampliamento e trasformazione della sola palazzina spogliatoi.
12.6. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, il primo motivo di appello va respinto. N. 08630/2024 REG.RIC.
SUL SECONDO MOTIVO DI APPELLO
13. Con il secondo motivo di appello, la ricorrente denuncia un'omessa (o comunque insufficiente) pronuncia del primo giudice su una specifica doglianza articolata nel giudizio di primo grado.
Era stato dedotto in prime cure, infatti, che la ricorrente aveva rappresentato al
Comune - in sede di osservazioni ex art. 10-bis legge 241/90 - la propria disponibilità ad integrare la documentazione già trasmessa in relazione non già all'istanza di condono del 1986 oggetto del presente giudizio, bensì in relazione alla parallela istanza di condono del 31 marzo 1995 (anch'essa originariamente inviata dall'avente causa della ricorrente).
L'istanza di condono del 1995 aveva ad oggetto l'intero complesso “Sporting
Poseidon” (ivi incluso il lotto 5 di cui all'istanza del 1986 di cui ora si controverte).
L'appellante evidenzia che il Comune si era limitato a comunicare – a fronte di questa manifestazione di disponibilità – di aver già disposto l'archiviazione dell'istanza del
1995, in quanto “non conforme a quanto previsto dall'art. 39 della L. 724/94, risulta infatti mancante della documentazione prevista (…) nonché mancante di qualsiasi indicazione utile ad identificare la natura dell'intervento (tipologia dell'abuso), la destinazione d'uso e le dimensioni delle opere, l'esatta localizzazione delle stesse e del calcolo dell'oblazione necessario alla verifica dell'importo versato (lire
800.000)”.
Secondo l'appellante, le conclusioni a cui è giunta l'amministrazione disvelerebbero un evidente difetto istruttorio, in quanto non avrebbe minimamente considerato le osservazioni presentate dalla ricorrente.
13.1. La censura testé richiamata va disattesa, in quanto infondata e comunque inconferente rispetto all'oggetto del presente giudizio.
Non è dato comprendere, infatti, quale rilievo possa assumere – ai fini della delibazione dell'istanza di condono del 1986 – la manifestata disponibilità della N. 08630/2024 REG.RIC.
ricorrente ad integrare la documentazione trasmessa a corredo della (diversa) istanza di condono del 1995.
Come condivisibilmente rilevato dal giudice di prime cure, va ribadita l'autonomia esistente tra i diversi procedimenti di condono instaurati nel tempo con riguardo al complesso sportivo in questione, per cui non vi era alcuna necessità di recuperare nel procedimento avviato nel 1986 l'effetto sanante eventualmente discendente dalle successive istanze di condono del 1995, del 2004 e del 2021 (queste ultime due, peraltro, formalmente rigettate dalla stessa amministrazione comunale), con conseguente inconfigurabilità del denunciato vizio istruttorio.
Il tentativo della parte ricorrente di richiamare nella vicenda procedimentale de qua
(instaurata con l'istanza di condono del 1986) fatti ed elementi che afferiscono invece ad altre vicende procedimentali (instaurate con separate istanze di condono) appare da un lato in contrasto con il principio di autonomia procedimentale e, dall'altro lato, anche con il divieto di venire contra factum proprium, posto che la scelta di incardinare distinti procedimenti di condono è stata ab origine assunta proprio dalle parti private istanti (id est in origine la dante causa della ricorrente e poi la stessa ricorrente).
13.2. Ne discende, pertanto, che anche il secondo motivo di appello è infondato.
SUL TERZO MOTIVO DI APPELLO
14. La sentenza appellata statuisce, inter alia, che “nemmeno si presentava necessaria la previa acquisizione del parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico (ossia la Soprintendenza), atteso che nel caso specifico il manufatto abusivo appariva già in astratto non sanabile ai sensi della legislazione condonistica per intervenuta trasformazione, come chiarito ai punti precedenti. Ne discende la superfluità del parere di detta autorità, la quale non avrebbe potuto compiere alcuna seria valutazione di compatibilità con gli interessi di carattere paesaggistico, ostandovi l'insuscettibilità di sanatoria sancita in linea di principio dalla normativa N. 08630/2024 REG.RIC.
di settore (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 giugno 2022 n. 4685; Consiglio di Stato,
Sez. IV, 16 agosto 2017 n. 4007 e 17 settembre 2013 n. 4619; TAR Campania Napoli,
Sez. IV, 3 giugno 2021 n. 3705; TAR Campania Napoli, Sez. III, 6 novembre 2020 n.
5044)”.
14.1. L'appellante obietta, in senso contrario, che “l'Ufficio avrebbe dovuto fornire espressa e adeguata motivazione circa la compatibilità o meno dell'intervento con
l'interesse tutelato; e per altro verso, l'inutile decorso del termine di 45 gg. di cui all'art. 146 legge 42/2004 (ovvero subordinatamente, di 90 gg., ex art. 17-bis legge
241/90) dalla presentazione dell'istanza e comunque dalla data di entrata in vigore della norma relativa al vincolo sopravvenuto (1995), ha comportato la formazione del silenzio-assenso, così che anche il problema del vincolo risulta del tutto superato”.
Soggiunge l'appellante, inoltre, che “l'intervento in oggetto risulta pienamente conforme all'attuale strumentazione urbanistica, là dove il vigente P.U.C. di Ercolano censisce l'intero sito del Complesso Poseidon in Ambito III – Frammento Urbano e
Produttivo Commerciale (cfr. Tav. 8), e i due campi di calcetto abusivi - cui il Comune fa (illegittimamente) riferimento a proposito della modifica dell'area esterna al manufatto abusivo oggetto dell'istanza - tra le Attrezzature sportive scoperte (cfr. Tav.
11)”.
14.2. Anche tali censure vanno respinte.
Le obiezioni dell'appellante non scalfiscono, infatti, la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal primo giudice, lì dove quest'ultimo ha rilevato – condivisibilmente – che il mancato conseguimento del parere paesaggistico, così come l'eventuale acquisizione di un parere paesaggistico tacito favorevole o la rilevata conformità urbanistica dell'opera, sarebbero comunque irrilevanti in un contesto come quello di specie, in cui l'opera abusiva di cui si è originariamente richiesto il condono (id est la palazzina spogliatoi) è stata successivamente interessata da plurime N. 08630/2024 REG.RIC.
ulteriori opere abusive realizzate in data successiva rispetto a quella di invio dell'istanza di condono.
Va richiamato, a tal proposito, il consolidato insegnamento della giurisprudenza amministrativa a rigore del quale “in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche), ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione; ciò non significa negare in assoluto la possibilità di intervenire su immobili rispetto ai quali pende istanza di condono, ma solo affermare che, a pena di assoggettamento alla medesima sanzione prevista per
l'immobile abusivo cui ineriscono, ciò deve avvenire nel rispetto delle procedure di legge, ovvero segnatamente dell'art. 35, l. n. 47 del 1985, ancora applicabile per effetto dei rinvii operati dalla successiva legislazione condonistica (Consiglio di Stato sez. II, 05/12/2019, n.8314)” (Cons. St., sez. VII, 12 giugno 2023, n. 5754).
In sintesi, quindi, se da un lato è vero che in pendenza dell'istanza di condono edilizio il soggetto istante ben può intervenire sull'immobile di cui ha chiesto la sanatoria, dall'altro lato è anche vero, però, che ciò può avvenire soltanto nel rispetto delle apposite previsioni contenute nell'art. 35, l. n. 47 del 1985, il cui c. 14 stabilisce quanto segue: “Decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il versamento della seconda rata dell'oblazione, il presentatore dell'istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria può completare sotto la propria responsabilità le opere di cui all'art. 31 non comprese tra quelle indicate dall'art. 33.
A tal fine l'interessato notifica al comune il proprio intendimento, allegando perizia N. 08630/2024 REG.RIC.
giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima di trenta giorni dalla data della notificazione.
L'avvenuto versamento della prima e della seconda rata, seguito da garanzia fideiussoria per il residuo, abilita gli istituti di credito a concedere mutui fondiari ed edilizi. I lavori per il completamento delle opere di cui all'art. 32 possono essere eseguiti solo dopo che siano stati espressi i pareri delle competenti Amministrazioni.
I lavori per il completamento delle opere di cui al quarto comma dell'art. 32 possono essere eseguiti solo dopo che sia stata dichiarata la disponibilità dell'ente proprietario a concedere l'uso del suolo”.
Nel caso di specie, è pacifico che gli interventi edilizi realizzati dopo la data di presentazione dell'istanza di condono del 1986 (interventi puntualmente indicati con il diniego di condono impugnato) non sono stati eseguiti nel rispetto del procedimento all'uopo previsto dal surrichiamato art. 35, l. n. 47 del 1985.
Ne consegue che tali interventi erano in radice vietati alla luce del surrichiamato insegnamento giurisprudenziale, secondo cui qualsiasi intervento edilizio (anche minore) eseguito su manufatti abusivi al di fuori delle procedure ex art. 35 l. n. 47 del
1985 – ancorchè riconducibile alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione e della realizzazione di opere costituenti mere pertinenze urbanistiche – ripete comunque le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale.
Ciò a fortiori se si considera che nel caso di specie gli interventi edilizi contestati
(consistenti in larga parte in ampliamenti volumetrici) – lungi dal configurarsi come meri interventi “minori” di manutenzione straordinaria o restauro/risanamento conservativo – rientrano tra gli interventi che abbisognano del permesso di costruire.
14.3. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, anche il terzo motivo di appello deve essere respinto.
SUL QUARTO E QUINTO MOTIVO DI APPELLO N. 08630/2024 REG.RIC.
15. Con il quarto e quinto motivo di appello, la parte appellante evidenzia che la perizia della curatela fallimentare aveva dimostrato, inter alia, che:
(i) il Comune di Ercolano, con nota prot. 20208/A del 12 dicembre 1989, aveva dichiarato la congruità dell'oblazione calcolata dalla dante causa dell'appellante nell'istanza di condono del 1986 e aveva certificato, inoltre, di aver incassato a tale titolo l'importo di lire 1.313.800;
(ii) con ulteriore nota del 12 marzo 1991, il sindaco di Ercolano aveva certificato che non vi erano elementi ostativi alla concessione in sanatoria, dovendosi solo acquisire il parere paesaggistico del Ministero.
L'obiezione dell'appellante è che a fronte di tali univoci riscontri l'ufficio comunale addetto all'evasione dell'istanza di condono, ha poi contraddittoriamente respinto l'istanza sulla base di una planimetria prodotta da un altro soggetto (la società
Deiulemar) oltre vent'anni dopo (2004) e all'interno di un diverso procedimento di sanatoria.
Soggiunge l'appellante, inoltre, che:
a) i lavori realizzati ex post sulla palazzina abusiva indicata nell'istanza di condono de qua (lavori in ragione dei quali il Comune – come visto – ha respinto tale istanza) sono stati oggetto di successive domande di condono (una del 1995, l'altra del 2004,
l'ultima del 2021) comunque presentate alla stregua della disciplina sul condono edilizio varata successivamente alla legge n. 47/1985;
b) l'istanza di condono del 1986 avrebbe dovuto soggiacere “al silenzio-accoglimento per l'intervenuto decorso del termine (24 mesi) di cui all'art. 35, comma 17, legge n.
47”.
Afferma l'appellante, infine, che un diniego di condono quale quello ora in esame dovrebbe essere necessariamente motivato in ordine all'esistenza dell'interesse pubblico, specifico e concreto, che giustifica la negazione di conformità di opere N. 08630/2024 REG.RIC.
sanabili, esponendo il privato alle gravissime sanzioni della demolizione e successiva acquisizione al patrimonio comunale del bene.
Elementi – tutti quelli sin qui richiamati – che il giudice di prime cure avrebbe in tesi obliterato.
15.1. Anche le censure veicolate con il quarto e il quinto motivo di appello ora in esame non sono infondate.
Come già visto, la giurisprudenza in materia è assolutamente concorde nel negare la possibilità di rilasciare il provvedimento di condono se l'istante ha realizzato – in data successiva rispetto a quella di invio dell'istanza di condono e in dispregio delle apposite procedure all'uopo previste dall'art. 35 della legge n. 47 del 1985 – ulteriori opere abusive sul manufatto di cui è stato chiesto il condono, vieppiù in tutti quei casi
(come quello di specie) in cui tale opere aggiuntive consistono in ampliamenti volumetrici.
Va da sé che se l'esistenza di tali opere viene accertata in fatto dall'amministrazione procedente nel corso del procedimento di condono, tale accertamento è di per sé dirimente nel senso di respingere l'istanza di sanatoria, a nulla rilevando: (i) né il fatto che l'amministrazione avesse preventivamente acclarato la correttezza dell'oblazione;
(ii) né il fatto che la stessa amministrazione avesse precedentemente prospettato
(prima della chiusura del procedimento) la possibilità di un accoglimento dell'istanza;
(iii) né il fatto che le ulteriori opere abusive siano state oggetto di ulteriori istanze di condono.
15.2. Per quel che concerne, poi, la tesi del silenzio-assenso in tesi formatosi sull'istanza di condono del 1986, l'appellante si limita a riproporla in appello senza puntualmente contestare, tuttavia, lo specifico capo di sentenza che l'ha respinta.
Tale censura, pertanto, appare innanzitutto inammissibile per difetto di specificità.
In ogni caso, la censura in esame è comunque infondata.
Va condivisa, infatti, la posizione espressa sul punto dal primo giudice. N. 08630/2024 REG.RIC.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 47/1985, il silenzio assenso previsto in tema di condono edilizio non si forma solo in virtù dell'inutile decorso del termine prefissato per la pronuncia espressa dell'amministrazione comunale e dell'adempimento degli oneri documentali ed economici necessari per l'accoglimento della domanda, ma occorre, altresì, la prova della ricorrenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi ai quali è subordinata l'ammissibilità del condono, tra i quali rientra, dal punto di vista oggettivo, il fatto che l'immobile non abbia subito una trasformazione nella sua conformazione planivolumetrica.
Ne deriva che il titolo abilitativo tacito può formarsi per effetto del silenzio assenso soltanto ove la domanda sia conforme al relativo modello legale e, quindi, sia in grado di comprovare che ricorrano tutte le condizioni previste per il suo accoglimento, inclusa la conservazione dell'originaria opera abusiva, impedendo in radice la mancanza di talune di queste che possa avviarsi (e concludersi) il procedimento di sanatoria (orientamento consolidato: cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 luglio
2015 n. 3661; TAR Campania Napoli, Sez. III, 5 dicembre 2022 n. 7593; TAR
Campania Napoli, Sez. IV, 25 febbraio 2016 n. 1032).
Alla luce di quanto esposto, è incontrovertibile che il condono edilizio richiesto nello specifico non possa essersi perfezionato attraverso un provvedimento silenzioso di accoglimento, trovando questo ostacolo nell'avvenuta trasformazione del fabbricato, come opportunamente rilevato dall'amministrazione comunale.
Inoltre, va rimarcato che, in virtù delle modifiche introdotte dall'art. 32 del decreto legge n. 269/2003 (convertito nella legge n. 326/2003) all'art. 32, comma 1, della legge n. 47/1985, l'istituto del silenzio assenso non è più compatibile con la sanatoria degli interventi edilizi eseguiti, come nel caso di specie, su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. III, 3 marzo 2022 n. 1447).
Ne deriva che, anche per tale concomitante aspetto, la procedura del silenzio assenso risulta assolutamente impraticabile nella presente vicenda e, di conseguenza, perde N. 08630/2024 REG.RIC.
ogni plausibilità la predicata inosservanza delle cautele previste dall'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 in tema di annullamento in autotutela.
15.3. Per quel che concerne, poi, le censure incentrate sull'asserita omessa valutazione dell'interesse pubblico sotteso al provvedimento amministrativo impugnato, nonché del legittimo affidamento riposto dalla società nell'assentibilità dell'abuso in contestazione, basti evidenziare che per costante giurisprudenza, i provvedimenti che sanzionano l'attività edilizia abusiva - ivi compresi i dinieghi di sanatoria - sono atti vincolati che non richiedono una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né ancora alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare, e non potendo l'interessato dolersi del fatto che l'Amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi; sicché è legittima e doverosa l'adozione del provvedimento di diniego del condono anche quando sia trascorso un lungo periodo di tempo dalla presentazione dell'istanza, senza necessità di una specifica motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelle inerenti al ripristino della legittimità violata (cfr.
Cons. Stato Sez. VI, 8 aprile 2019 n. 2292; Sez. I, 9 novembre 2023 n. 1431).
15.4. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, anche il quarto e il quinto motivo di appello vanno respinti.
16. In conclusione, quindi, l'appello va respinto in quanto infondato, con conseguente conferma della sentenza appellata.
17. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza della parte appellante e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione delle stesse in favore del difensore del Comune dichiaratosi antistatario. Si ravvisano invece giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra il Fallimento e il Comune. N. 08630/2024 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante alla refusione delle spese del giudizio di appello in favore del Comune appellato e le liquida in misura complessivamente pari ad €
2.000,00 (duemila) oltre oneri accessori come per legge (se dovuti), con distrazione in favore del difensore del Comune.
Spese compensate tra il Fallimento e il Comune.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI Di LO, Presidente F/F
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Michele CC, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Michele CC NI Di LO N. 08630/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 13/01/2026
N. 00293 /2026 REG.PROV.COLL. N. 08630/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8630 del 2024, proposto dalla società Total
Gest S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Andrea Abbamonte e Simona Scatola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ercolano, in persona del suo Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Nicola Mainelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
Fallimento Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonio AR Di
Leva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma N. 08630/2024 REG.RIC.
della sentenza del Tar Campania Napoli, Sez. III, n. 2585/2024 del 18 aprile 2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ercolano e del Fallimento
Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 il Consigliere Michele
CC e uditi per le parti gli Avvocati Andrea Abbamonte, Simona Scatola e Antonio
AR Di Leva;
Viste le conclusioni del Comune di Ercolano come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società appellante ha acquistato dalla procedura fallimentare n. 24/2012 a carico della Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A., in forza di appositi decreti di trasferimento del Tribunale di Torre Annunziata del 12 dicembre 2019, 2 febbraio
2021 e 15 maggio 2021, i seguenti lotti facenti parte del complesso denominato
“Sporting Poseidon”, ubicato in Ercolano alla Via Sacerdote Benedetto Cozzolino n.
154: lotto 2 - ristorante/piscina scoperta, lotto 4 - tennis e relative pertinenze, lotto 5
– campi di calcetto.
2. In relazione ai lotti in questione, sono state proposte nel tempo, sia da parte dell'originaria proprietaria (la società Sporting Club Vesuvio) sia da parte dell'odierna appellante (in qualità di avente cause dei beni immobili ricompresi nei lotti in questione), plurime domande di condono edilizio, tutte riscontrate negativamente con autonomi e paralleli dinieghi comunali.
3. Per quel che concerne il presente giudizio, viene qui in rilievo il lotto 5. N. 08630/2024 REG.RIC.
Tale lotto ricomprende, oltre ad un piccolo locale infermeria e due campi di calcetto, anche una palazzina spogliatoi su due livelli realizzata senza titolo edilizio a seguito di trasformazione di un preesistente fabbricato rurale, per la quale l'originaria proprietaria del cespite, la società Sporting Club Vesuvio, presentava al Comune di
Ercolano, in data 25 giugno 1986, un'istanza di condono ai sensi degli artt. 31 e ss. della legge n. 47/1985.
4. Nel 2022 il Comune di Ercolano ha respinto l'istanza di condono sulla scorta della seguente motivazione: “Ritenuto che l'istanza di condono edilizio indicata in oggetto non possa essere accolta in quanto le opere oggetto della medesima, consistenti nell'ampliamento di un preesistente fabbricato in muratura portante, all'epoca dell'istanza allo stato grezzo, come rilevabile dalla documentazione integrativa presentata in data 19/01/2004 nonché dall'attuale planimetria catastale dell'immobile presentata il 19/07/2013, in data successiva alla prima integrazione
(28/01/1988) e, comunque dopo il 1° ottobre 1983, termine per l'ultimazione delle opere ex lege 47/85, è stato, abusivamente, ampliato in termini di superficie e volumetria, ha subito modifiche alle aperture esterne ed alla disposizione interna degli ambienti, nonché completato mediante la realizzazione di opere di finitura”.
Nell'assumere tale determinazione negativa, peraltro, il Comune ha preventivamente ritenuto superflua l'acquisizione del parere di compatibilità paesaggistica della competente Soprintendenza, ciò in quanto la domanda di condono non poteva comunque essere accolta a causa dell'intervenuta realizzazione (in data successiva rispetto a quella di presentazione dell'istanza di condono edilizio del 1986) di ulteriori interventi abusivi sulla palazzina de qua.
5. Con il ricorso di primo grado, la società istante è insorta avverso il diniego di condono sopra richiamato.
6. Il Comune di Ercolano si era ritualmente costituito nel giudizio di primo grado per resistere al ricorso. Si costituiva inoltre in primo grado - in funzione sostanzialmente N. 08630/2024 REG.RIC.
adesiva rispetto alle prospettazioni della ricorrente - anche il Fallimento da cui la ricorrente aveva acquistato il compendio immobiliare de quo.
7. Con la sentenza ora appellata, il T.A.R. per la Campania (Napoli) ha respinto il ricorso nel merito.
8. Con l'odierno atto di appello, la società ricorrente impugna la sentenza di rigetto del T.A.R. per la Campania (Napoli). L'atto di appello è affidato a cinque distinti motivi di impugnazione che saranno più avanti diffusamente scrutinati.
9. Il Comune di Ercolano si è ritualmente costituito anche nel giudizio di appello per resistere al gravame. Si è parimenti costituito il Fallimento della Deiulemar
Compagnia di Navigazione S.p.A., il quale ha aderito ai motivi di appello proposti dalla società ricorrente.
10. All'udienza pubblica del 25 novembre 2025, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
11. La tendenziale autonomia dei motivi di appello ne impone una loro trattazione disgiunta.
SUL PRIMO MOTIVO DI APPELLO
12. Con il primo motivo di appello, la società ricorrente sostanzialmente ripropone un argomento di censura che aveva già articolato con il ricorso di primo grado.
Deduceva in prime cure la ricorrente, infatti, che sebbene gli abusi risalissero ad un'epoca in cui il complesso sportivo apparteneva ad un'unica società proprietaria (la
Sporting Club Vesuvio) il procedimento di condono - in quanto concluso dopo la vendita fallimentare ed avente ad oggetto, in tesi, anche porzioni del lotto 5 divenute parti comuni del compendio (come ad esempio le aree esterne adibite a parcheggio) - avrebbe dovuto vedere il coinvolgimento di tutti gli assegnatari attuali comproprietari di dette aree (ciò che però non è stato). N. 08630/2024 REG.RIC.
12.1. A tal proposito, la sentenza appellata ha statuito quanto segue: “la doglianza relativa all'asserito mancato coinvolgimento degli altri comproprietari delle aree esterne adibite a parcheggio si profila inammissibile per carenza di interesse, atteso che tale circostanza, laddove fosse stata rilevata dall'amministrazione, si sarebbe risolta in un ulteriore motivo di rigetto dell'istanza di condono. Infatti, è inapplicabile
l'istituto del condono qualora l'abuso sia stato realizzato dal singolo condomino su aree comuni, in assenza (come nel caso di specie) di ogni elemento di prova circa la volontà degli altri comproprietari, dal momento che, diversamente opinando,
l'amministrazione finirebbe per legittimare una sostanziale appropriazione di spazi condominiali da parte del singolo condomino in presenza di una possibile volontà contraria degli altri, i quali potrebbero essere interessati all'eliminazione dell'abuso anche in via amministrativa, e non solo con azioni privatistiche (cfr. Consiglio di
Stato, Sez. IV, 25 settembre 2014 n. 4818; Consiglio di Stato, Sez. V, 8 novembre 2011
n. 5894). Tuttavia, a ben vedere, la doglianza riceve smentita anche in punto di fatto, poiché, come emerge dalla piana lettura della relazione istruttoria tecnica del 4 novembre 2021 confluita nella sequenza procedimentale e rimasta incontestata sul punto, la sanatoria richiesta nel 1986 non involgeva parti comuni del complesso sportivo, ma solo la palazzina spogliatoi ora appartenente alla piena proprietà della società ricorrente”.
12.2. Al riguardo, l'odierno atto di appello non fa che ribadire la censura sollevata in primo grado, insistendo sul fatto che:
(i) sebbene l'istanza di condono de qua avesse ad oggetto soltanto una palazzina spogliatoi di due livelli (frutto di un'abusiva trasformazione) rientrante nella proprietà esclusiva dell'appellante, cionondimeno tale palazzina è affiancata da alcune aree di parcheggio (di per sé strumentali e/o accessorie alla palazzina) che ricadono invece in un regime di comproprietà di più soggetti; orbene, il fatto che il condono sia stato N. 08630/2024 REG.RIC.
negato senza coinvolgere nel procedimento gli altri comproprietari, rappresenterebbe un primo insanabile vizio del diniego impugnato;
(ii) in ogni caso, quand'anche le aree di parcheggio non ricadessero nel “fuoco” della domanda di condono del 1986 di cui ora si discorre, il diniego impugnato sarebbe – in tesi – comunque illegittimo perché esso si baserebbe sull'assunto dell'avvenuta trasformazione (in data successiva rispetto a quella di invio della domanda di condono del 1986) proprio delle aree di parcheggio di proprietà comune, id est esattamente quelle aree che esulerebbero dall'oggetto dell'istanza di condono del 1986.
12.3. Le due censure testé esposte vanno disattese.
12.4. La prima di tali censure è da un lato inammissibile e, dall'altro lato, comunque infondata.
Inammissibile perché la parte appellante ha omesso di censurare il capo di sentenza con cui il primo giudice ha rilevato che se anche fosse stato necessario coinvolgere nel procedimento pure i comproprietari delle aree di parcheggio, l'istanza di condono sarebbe stata comunque inaccoglibile, in quanto presentata soltanto dalla società proprietaria della palazzina spogliatoi e non anche dai comproprietari delle aree di parcheggio.
Tale puntuale rilievo contenuto nella sentenza appellata – in quanto da solo sufficiente a respingere la censura di primo grado e non specificamente contestato con l'odierno atto di appello – rende sostanzialmente inammissibile la prima delle due censure sopra richiamate.
Detta censura, comunque, come anticipato, è anche infondata.
A tal proposito, è puntualmente dimostrato per tabulas (oltre che pacifico) il fatto che l'istanza di condono del 1986 verteva soltanto su un fabbricato su due livelli in muratura portante (id est la palazzina spogliatoi) e non anche sulle adiacenti aree di parcheggio e campi di calcetto. N. 08630/2024 REG.RIC.
Ciò lo si evince chiaramente: (i) sia dalla domanda di condono del 1986; (ii) sia dal diniego di condono del 2022; (iii) sia dalla perizia della curatela fallimentare depositata in atti, ove è chiaramente attestato che “Per il fabbricato principale (mini residence oggi palazzina spogliatoi-ufficio) veniva presentata richiesta di concessione edilizia in sanatoria ex Legge 47/85 prot 15752 del 25/6/86 e veniva pagata la relativa oblazione di cui veniva dichiarata l'esattezza di calcolo da parte del Comune di
Ercolano con prot. 20208/A del 12/12/1989”.
Orbene, siccome la domanda di condono del 1986 è riferita ad un solo ed esclusivo manufatto abusivo (id est la palazzina spogliatoi) il contraddittorio procedimentale avrebbe dovuto esplicarsi – come del resto è stato – nei soli confronti del proprietario di tale manufatto (id est l'odierna appellante) posto che non v'è alcuna norma di legge che obblighi il Comune a coinvolgere nel procedimento di condono anche i comproprietari di beni diversi rispetto a quello indicato nell'istanza di sanatoria.
12.5. Infondata, infine, è anche la seconda delle due censure poc'anzi citate.
Se da un lato è vero, infatti, che nelle premesse del diniego impugnato viene fatto riferimento, tra l'altro, anche ad una successiva opera di sistemazione dell'area pertinenziale esterna occupata da parcheggi, dall'altro lato è anche vero, tuttavia, che il motivo esclusivo del diniego di condono è che il fabbricato di cui era stata chiesta la sanatoria (id est la palazzina spogliatoi) “è stato, abusivamente, ampliato in termini di superficie e volumetria, ha subito modifiche alle aperture esterne ed alla disposizione interna degli ambienti, nonché completato mediante la realizzazione di opere di finitura”.
Il motivo assorbente su cui il diniego di condono poggia consiste, pertanto, nell'avvenuta realizzazione (in data successiva rispetto a quella di invio della domanda di condono del 1986) di opere di ampliamento e trasformazione della sola palazzina spogliatoi.
12.6. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, il primo motivo di appello va respinto. N. 08630/2024 REG.RIC.
SUL SECONDO MOTIVO DI APPELLO
13. Con il secondo motivo di appello, la ricorrente denuncia un'omessa (o comunque insufficiente) pronuncia del primo giudice su una specifica doglianza articolata nel giudizio di primo grado.
Era stato dedotto in prime cure, infatti, che la ricorrente aveva rappresentato al
Comune - in sede di osservazioni ex art. 10-bis legge 241/90 - la propria disponibilità ad integrare la documentazione già trasmessa in relazione non già all'istanza di condono del 1986 oggetto del presente giudizio, bensì in relazione alla parallela istanza di condono del 31 marzo 1995 (anch'essa originariamente inviata dall'avente causa della ricorrente).
L'istanza di condono del 1995 aveva ad oggetto l'intero complesso “Sporting
Poseidon” (ivi incluso il lotto 5 di cui all'istanza del 1986 di cui ora si controverte).
L'appellante evidenzia che il Comune si era limitato a comunicare – a fronte di questa manifestazione di disponibilità – di aver già disposto l'archiviazione dell'istanza del
1995, in quanto “non conforme a quanto previsto dall'art. 39 della L. 724/94, risulta infatti mancante della documentazione prevista (…) nonché mancante di qualsiasi indicazione utile ad identificare la natura dell'intervento (tipologia dell'abuso), la destinazione d'uso e le dimensioni delle opere, l'esatta localizzazione delle stesse e del calcolo dell'oblazione necessario alla verifica dell'importo versato (lire
800.000)”.
Secondo l'appellante, le conclusioni a cui è giunta l'amministrazione disvelerebbero un evidente difetto istruttorio, in quanto non avrebbe minimamente considerato le osservazioni presentate dalla ricorrente.
13.1. La censura testé richiamata va disattesa, in quanto infondata e comunque inconferente rispetto all'oggetto del presente giudizio.
Non è dato comprendere, infatti, quale rilievo possa assumere – ai fini della delibazione dell'istanza di condono del 1986 – la manifestata disponibilità della N. 08630/2024 REG.RIC.
ricorrente ad integrare la documentazione trasmessa a corredo della (diversa) istanza di condono del 1995.
Come condivisibilmente rilevato dal giudice di prime cure, va ribadita l'autonomia esistente tra i diversi procedimenti di condono instaurati nel tempo con riguardo al complesso sportivo in questione, per cui non vi era alcuna necessità di recuperare nel procedimento avviato nel 1986 l'effetto sanante eventualmente discendente dalle successive istanze di condono del 1995, del 2004 e del 2021 (queste ultime due, peraltro, formalmente rigettate dalla stessa amministrazione comunale), con conseguente inconfigurabilità del denunciato vizio istruttorio.
Il tentativo della parte ricorrente di richiamare nella vicenda procedimentale de qua
(instaurata con l'istanza di condono del 1986) fatti ed elementi che afferiscono invece ad altre vicende procedimentali (instaurate con separate istanze di condono) appare da un lato in contrasto con il principio di autonomia procedimentale e, dall'altro lato, anche con il divieto di venire contra factum proprium, posto che la scelta di incardinare distinti procedimenti di condono è stata ab origine assunta proprio dalle parti private istanti (id est in origine la dante causa della ricorrente e poi la stessa ricorrente).
13.2. Ne discende, pertanto, che anche il secondo motivo di appello è infondato.
SUL TERZO MOTIVO DI APPELLO
14. La sentenza appellata statuisce, inter alia, che “nemmeno si presentava necessaria la previa acquisizione del parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico (ossia la Soprintendenza), atteso che nel caso specifico il manufatto abusivo appariva già in astratto non sanabile ai sensi della legislazione condonistica per intervenuta trasformazione, come chiarito ai punti precedenti. Ne discende la superfluità del parere di detta autorità, la quale non avrebbe potuto compiere alcuna seria valutazione di compatibilità con gli interessi di carattere paesaggistico, ostandovi l'insuscettibilità di sanatoria sancita in linea di principio dalla normativa N. 08630/2024 REG.RIC.
di settore (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 giugno 2022 n. 4685; Consiglio di Stato,
Sez. IV, 16 agosto 2017 n. 4007 e 17 settembre 2013 n. 4619; TAR Campania Napoli,
Sez. IV, 3 giugno 2021 n. 3705; TAR Campania Napoli, Sez. III, 6 novembre 2020 n.
5044)”.
14.1. L'appellante obietta, in senso contrario, che “l'Ufficio avrebbe dovuto fornire espressa e adeguata motivazione circa la compatibilità o meno dell'intervento con
l'interesse tutelato; e per altro verso, l'inutile decorso del termine di 45 gg. di cui all'art. 146 legge 42/2004 (ovvero subordinatamente, di 90 gg., ex art. 17-bis legge
241/90) dalla presentazione dell'istanza e comunque dalla data di entrata in vigore della norma relativa al vincolo sopravvenuto (1995), ha comportato la formazione del silenzio-assenso, così che anche il problema del vincolo risulta del tutto superato”.
Soggiunge l'appellante, inoltre, che “l'intervento in oggetto risulta pienamente conforme all'attuale strumentazione urbanistica, là dove il vigente P.U.C. di Ercolano censisce l'intero sito del Complesso Poseidon in Ambito III – Frammento Urbano e
Produttivo Commerciale (cfr. Tav. 8), e i due campi di calcetto abusivi - cui il Comune fa (illegittimamente) riferimento a proposito della modifica dell'area esterna al manufatto abusivo oggetto dell'istanza - tra le Attrezzature sportive scoperte (cfr. Tav.
11)”.
14.2. Anche tali censure vanno respinte.
Le obiezioni dell'appellante non scalfiscono, infatti, la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal primo giudice, lì dove quest'ultimo ha rilevato – condivisibilmente – che il mancato conseguimento del parere paesaggistico, così come l'eventuale acquisizione di un parere paesaggistico tacito favorevole o la rilevata conformità urbanistica dell'opera, sarebbero comunque irrilevanti in un contesto come quello di specie, in cui l'opera abusiva di cui si è originariamente richiesto il condono (id est la palazzina spogliatoi) è stata successivamente interessata da plurime N. 08630/2024 REG.RIC.
ulteriori opere abusive realizzate in data successiva rispetto a quella di invio dell'istanza di condono.
Va richiamato, a tal proposito, il consolidato insegnamento della giurisprudenza amministrativa a rigore del quale “in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche), ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione; ciò non significa negare in assoluto la possibilità di intervenire su immobili rispetto ai quali pende istanza di condono, ma solo affermare che, a pena di assoggettamento alla medesima sanzione prevista per
l'immobile abusivo cui ineriscono, ciò deve avvenire nel rispetto delle procedure di legge, ovvero segnatamente dell'art. 35, l. n. 47 del 1985, ancora applicabile per effetto dei rinvii operati dalla successiva legislazione condonistica (Consiglio di Stato sez. II, 05/12/2019, n.8314)” (Cons. St., sez. VII, 12 giugno 2023, n. 5754).
In sintesi, quindi, se da un lato è vero che in pendenza dell'istanza di condono edilizio il soggetto istante ben può intervenire sull'immobile di cui ha chiesto la sanatoria, dall'altro lato è anche vero, però, che ciò può avvenire soltanto nel rispetto delle apposite previsioni contenute nell'art. 35, l. n. 47 del 1985, il cui c. 14 stabilisce quanto segue: “Decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il versamento della seconda rata dell'oblazione, il presentatore dell'istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria può completare sotto la propria responsabilità le opere di cui all'art. 31 non comprese tra quelle indicate dall'art. 33.
A tal fine l'interessato notifica al comune il proprio intendimento, allegando perizia N. 08630/2024 REG.RIC.
giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima di trenta giorni dalla data della notificazione.
L'avvenuto versamento della prima e della seconda rata, seguito da garanzia fideiussoria per il residuo, abilita gli istituti di credito a concedere mutui fondiari ed edilizi. I lavori per il completamento delle opere di cui all'art. 32 possono essere eseguiti solo dopo che siano stati espressi i pareri delle competenti Amministrazioni.
I lavori per il completamento delle opere di cui al quarto comma dell'art. 32 possono essere eseguiti solo dopo che sia stata dichiarata la disponibilità dell'ente proprietario a concedere l'uso del suolo”.
Nel caso di specie, è pacifico che gli interventi edilizi realizzati dopo la data di presentazione dell'istanza di condono del 1986 (interventi puntualmente indicati con il diniego di condono impugnato) non sono stati eseguiti nel rispetto del procedimento all'uopo previsto dal surrichiamato art. 35, l. n. 47 del 1985.
Ne consegue che tali interventi erano in radice vietati alla luce del surrichiamato insegnamento giurisprudenziale, secondo cui qualsiasi intervento edilizio (anche minore) eseguito su manufatti abusivi al di fuori delle procedure ex art. 35 l. n. 47 del
1985 – ancorchè riconducibile alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione e della realizzazione di opere costituenti mere pertinenze urbanistiche – ripete comunque le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale.
Ciò a fortiori se si considera che nel caso di specie gli interventi edilizi contestati
(consistenti in larga parte in ampliamenti volumetrici) – lungi dal configurarsi come meri interventi “minori” di manutenzione straordinaria o restauro/risanamento conservativo – rientrano tra gli interventi che abbisognano del permesso di costruire.
14.3. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, anche il terzo motivo di appello deve essere respinto.
SUL QUARTO E QUINTO MOTIVO DI APPELLO N. 08630/2024 REG.RIC.
15. Con il quarto e quinto motivo di appello, la parte appellante evidenzia che la perizia della curatela fallimentare aveva dimostrato, inter alia, che:
(i) il Comune di Ercolano, con nota prot. 20208/A del 12 dicembre 1989, aveva dichiarato la congruità dell'oblazione calcolata dalla dante causa dell'appellante nell'istanza di condono del 1986 e aveva certificato, inoltre, di aver incassato a tale titolo l'importo di lire 1.313.800;
(ii) con ulteriore nota del 12 marzo 1991, il sindaco di Ercolano aveva certificato che non vi erano elementi ostativi alla concessione in sanatoria, dovendosi solo acquisire il parere paesaggistico del Ministero.
L'obiezione dell'appellante è che a fronte di tali univoci riscontri l'ufficio comunale addetto all'evasione dell'istanza di condono, ha poi contraddittoriamente respinto l'istanza sulla base di una planimetria prodotta da un altro soggetto (la società
Deiulemar) oltre vent'anni dopo (2004) e all'interno di un diverso procedimento di sanatoria.
Soggiunge l'appellante, inoltre, che:
a) i lavori realizzati ex post sulla palazzina abusiva indicata nell'istanza di condono de qua (lavori in ragione dei quali il Comune – come visto – ha respinto tale istanza) sono stati oggetto di successive domande di condono (una del 1995, l'altra del 2004,
l'ultima del 2021) comunque presentate alla stregua della disciplina sul condono edilizio varata successivamente alla legge n. 47/1985;
b) l'istanza di condono del 1986 avrebbe dovuto soggiacere “al silenzio-accoglimento per l'intervenuto decorso del termine (24 mesi) di cui all'art. 35, comma 17, legge n.
47”.
Afferma l'appellante, infine, che un diniego di condono quale quello ora in esame dovrebbe essere necessariamente motivato in ordine all'esistenza dell'interesse pubblico, specifico e concreto, che giustifica la negazione di conformità di opere N. 08630/2024 REG.RIC.
sanabili, esponendo il privato alle gravissime sanzioni della demolizione e successiva acquisizione al patrimonio comunale del bene.
Elementi – tutti quelli sin qui richiamati – che il giudice di prime cure avrebbe in tesi obliterato.
15.1. Anche le censure veicolate con il quarto e il quinto motivo di appello ora in esame non sono infondate.
Come già visto, la giurisprudenza in materia è assolutamente concorde nel negare la possibilità di rilasciare il provvedimento di condono se l'istante ha realizzato – in data successiva rispetto a quella di invio dell'istanza di condono e in dispregio delle apposite procedure all'uopo previste dall'art. 35 della legge n. 47 del 1985 – ulteriori opere abusive sul manufatto di cui è stato chiesto il condono, vieppiù in tutti quei casi
(come quello di specie) in cui tale opere aggiuntive consistono in ampliamenti volumetrici.
Va da sé che se l'esistenza di tali opere viene accertata in fatto dall'amministrazione procedente nel corso del procedimento di condono, tale accertamento è di per sé dirimente nel senso di respingere l'istanza di sanatoria, a nulla rilevando: (i) né il fatto che l'amministrazione avesse preventivamente acclarato la correttezza dell'oblazione;
(ii) né il fatto che la stessa amministrazione avesse precedentemente prospettato
(prima della chiusura del procedimento) la possibilità di un accoglimento dell'istanza;
(iii) né il fatto che le ulteriori opere abusive siano state oggetto di ulteriori istanze di condono.
15.2. Per quel che concerne, poi, la tesi del silenzio-assenso in tesi formatosi sull'istanza di condono del 1986, l'appellante si limita a riproporla in appello senza puntualmente contestare, tuttavia, lo specifico capo di sentenza che l'ha respinta.
Tale censura, pertanto, appare innanzitutto inammissibile per difetto di specificità.
In ogni caso, la censura in esame è comunque infondata.
Va condivisa, infatti, la posizione espressa sul punto dal primo giudice. N. 08630/2024 REG.RIC.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 47/1985, il silenzio assenso previsto in tema di condono edilizio non si forma solo in virtù dell'inutile decorso del termine prefissato per la pronuncia espressa dell'amministrazione comunale e dell'adempimento degli oneri documentali ed economici necessari per l'accoglimento della domanda, ma occorre, altresì, la prova della ricorrenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi ai quali è subordinata l'ammissibilità del condono, tra i quali rientra, dal punto di vista oggettivo, il fatto che l'immobile non abbia subito una trasformazione nella sua conformazione planivolumetrica.
Ne deriva che il titolo abilitativo tacito può formarsi per effetto del silenzio assenso soltanto ove la domanda sia conforme al relativo modello legale e, quindi, sia in grado di comprovare che ricorrano tutte le condizioni previste per il suo accoglimento, inclusa la conservazione dell'originaria opera abusiva, impedendo in radice la mancanza di talune di queste che possa avviarsi (e concludersi) il procedimento di sanatoria (orientamento consolidato: cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 luglio
2015 n. 3661; TAR Campania Napoli, Sez. III, 5 dicembre 2022 n. 7593; TAR
Campania Napoli, Sez. IV, 25 febbraio 2016 n. 1032).
Alla luce di quanto esposto, è incontrovertibile che il condono edilizio richiesto nello specifico non possa essersi perfezionato attraverso un provvedimento silenzioso di accoglimento, trovando questo ostacolo nell'avvenuta trasformazione del fabbricato, come opportunamente rilevato dall'amministrazione comunale.
Inoltre, va rimarcato che, in virtù delle modifiche introdotte dall'art. 32 del decreto legge n. 269/2003 (convertito nella legge n. 326/2003) all'art. 32, comma 1, della legge n. 47/1985, l'istituto del silenzio assenso non è più compatibile con la sanatoria degli interventi edilizi eseguiti, come nel caso di specie, su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. III, 3 marzo 2022 n. 1447).
Ne deriva che, anche per tale concomitante aspetto, la procedura del silenzio assenso risulta assolutamente impraticabile nella presente vicenda e, di conseguenza, perde N. 08630/2024 REG.RIC.
ogni plausibilità la predicata inosservanza delle cautele previste dall'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 in tema di annullamento in autotutela.
15.3. Per quel che concerne, poi, le censure incentrate sull'asserita omessa valutazione dell'interesse pubblico sotteso al provvedimento amministrativo impugnato, nonché del legittimo affidamento riposto dalla società nell'assentibilità dell'abuso in contestazione, basti evidenziare che per costante giurisprudenza, i provvedimenti che sanzionano l'attività edilizia abusiva - ivi compresi i dinieghi di sanatoria - sono atti vincolati che non richiedono una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né ancora alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare, e non potendo l'interessato dolersi del fatto che l'Amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi; sicché è legittima e doverosa l'adozione del provvedimento di diniego del condono anche quando sia trascorso un lungo periodo di tempo dalla presentazione dell'istanza, senza necessità di una specifica motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelle inerenti al ripristino della legittimità violata (cfr.
Cons. Stato Sez. VI, 8 aprile 2019 n. 2292; Sez. I, 9 novembre 2023 n. 1431).
15.4. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, anche il quarto e il quinto motivo di appello vanno respinti.
16. In conclusione, quindi, l'appello va respinto in quanto infondato, con conseguente conferma della sentenza appellata.
17. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza della parte appellante e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione delle stesse in favore del difensore del Comune dichiaratosi antistatario. Si ravvisano invece giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra il Fallimento e il Comune. N. 08630/2024 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante alla refusione delle spese del giudizio di appello in favore del Comune appellato e le liquida in misura complessivamente pari ad €
2.000,00 (duemila) oltre oneri accessori come per legge (se dovuti), con distrazione in favore del difensore del Comune.
Spese compensate tra il Fallimento e il Comune.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI Di LO, Presidente F/F
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Michele CC, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Michele CC NI Di LO N. 08630/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO