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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 15/07/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2213/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2213/2024 V.G., promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. COLAVINCENZO DANILO
e nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. COLAVINCENZO DANILO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/10/2024, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 01/03/2009 avevano contratto matrimonio con rito
[...] concordatario, in MANOPPELLO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
533/2024 pubbl. il 03/12/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
MANOPPELLO il 01/03/2009, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di MANOPPELLO, nell'anno 2009 atto numero 1 parte II,
pagina 2 di 4 serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza dell'08/07/2025:
1) Le figlie minori (C.F. ), nata a [...] Persona_1 C.F._1
(PE) il 04.07.2009 e (C.F. ), nata a [...] Persona_2 C.F._2
(PE) il 20.05.2013, sono affidate in modo condiviso e congiunto ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre Sig.ra Parte_1
2) La casa coniugale sita in Popoli (PE), Via Coste di Fiume 30 rimane di proprietà della Sig.ra la quale ivi dimorerà unitamente alle figlie minori;
Parte_1
3) In ordine alle determinazioni inerenti i rapporti tra i genitori e le figlie minori, le parti concordano che, salvo diverse modalità statuite di volta in volta tra i genitori, che tengano conto del preminente interesse delle minori, nonché degli impegni professionali dei genitori, le figlie ed trascorreranno con il padre Per_2 Per_1 almeno:
• i fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica sera con orario da concordarsi tra i genitori;
• 1 giorno infrasettimanale nella settimana in cui non è previsto il fine settimana e presumibilmente il venerdì;
• 7 giorni consecutivi nel mese di luglio e per 7 giorni consecutivi nel mese di agosto nel periodo estivo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
• una settimana durante le vacanze natalizie;
• 3 giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua o quello di Pasquetta;
• le ulteriori festività in modalità alternata tra i genitori.
4) Il padre verserà all'altro genitore, entro il giorno Controparte_1 Parte_1
20 di ogni mese, la somma pari ad euro € 400,00 (quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento delle pagina 3 di 4 figlie e contribuirà, altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie concordate ed eventualmente anticipate dall'altro genitore.
5) I coniugi danno atto che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento economico, essendo entrambi economicamente indipendenti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MANOPPELLO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 15/07/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2213/2024 V.G., promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. COLAVINCENZO DANILO
e nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. COLAVINCENZO DANILO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/10/2024, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 01/03/2009 avevano contratto matrimonio con rito
[...] concordatario, in MANOPPELLO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
533/2024 pubbl. il 03/12/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
MANOPPELLO il 01/03/2009, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di MANOPPELLO, nell'anno 2009 atto numero 1 parte II,
pagina 2 di 4 serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza dell'08/07/2025:
1) Le figlie minori (C.F. ), nata a [...] Persona_1 C.F._1
(PE) il 04.07.2009 e (C.F. ), nata a [...] Persona_2 C.F._2
(PE) il 20.05.2013, sono affidate in modo condiviso e congiunto ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre Sig.ra Parte_1
2) La casa coniugale sita in Popoli (PE), Via Coste di Fiume 30 rimane di proprietà della Sig.ra la quale ivi dimorerà unitamente alle figlie minori;
Parte_1
3) In ordine alle determinazioni inerenti i rapporti tra i genitori e le figlie minori, le parti concordano che, salvo diverse modalità statuite di volta in volta tra i genitori, che tengano conto del preminente interesse delle minori, nonché degli impegni professionali dei genitori, le figlie ed trascorreranno con il padre Per_2 Per_1 almeno:
• i fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica sera con orario da concordarsi tra i genitori;
• 1 giorno infrasettimanale nella settimana in cui non è previsto il fine settimana e presumibilmente il venerdì;
• 7 giorni consecutivi nel mese di luglio e per 7 giorni consecutivi nel mese di agosto nel periodo estivo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
• una settimana durante le vacanze natalizie;
• 3 giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua o quello di Pasquetta;
• le ulteriori festività in modalità alternata tra i genitori.
4) Il padre verserà all'altro genitore, entro il giorno Controparte_1 Parte_1
20 di ogni mese, la somma pari ad euro € 400,00 (quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento delle pagina 3 di 4 figlie e contribuirà, altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie concordate ed eventualmente anticipate dall'altro genitore.
5) I coniugi danno atto che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento economico, essendo entrambi economicamente indipendenti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MANOPPELLO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 15/07/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4