Articolo 2 della Legge 23 marzo 1981, n. 92
Articolo 1Articolo 3
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11 aprile 1981
Art. 2.
Per gli interventi di cui all'articolo precedente, le soprintendenze archeologiche competenti provvederanno ogni anno, prima del 30 settembre, alla redazione di programmi da approvarsi dal Ministro per i beni culturali e ambientali, previo parere dei competenti comitati di settore.
I programmi di cui al comma precedente potranno comprendere anche iniziative da attuarsi in collaborazione con il comune di Roma.
Il coordinamento con la disciplina urbanistica interessata dagli interventi anzidetti viene attuato ai sensi dell' articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
Entrata in vigore il 11 aprile 1981
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