Versione
1 luglio 1931
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15 dicembre 1981
15 dicembre 1981
Art. 196.
(( (Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente).)) ((Nei reati commessi da chi e' soggetto all'altrui autorita', direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorita', o incaricata della direzione o vigilanza, e' obbligata, in caso di insolvibilita' del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente.
Qualora la persona preposta risulti insolvibile, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136))
(( (Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente).)) ((Nei reati commessi da chi e' soggetto all'altrui autorita', direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorita', o incaricata della direzione o vigilanza, e' obbligata, in caso di insolvibilita' del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente.
Qualora la persona preposta risulti insolvibile, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136))
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- 1. Il civilmente obbligato per la pena pecuniariahttps://www.studiocataldi.it/ · 123.127205
Chi è il civilmente obbligato per la pena pecuniaria? Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria viene definito dall'art. 196 c.p. nel seguente modo: “Nei reati commessi da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, […] La disciplina del civilmente obbligato per la pena pecuniaria La disciplina del civilmente obbligato per la pena pecuniaria è contenuta nei seguenti articoli del codice penale e di procedura penale: Art. 196 comma 1 c.p. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 38195Provvedimento: […] la Corte militare di appello di Roma ha riformato la sentenza in data 23/10/2024, con la quale il Tribunale militare di Napoli aveva assolto, per difetto dell'elemento soggettivo, XXXXXXXXXXXXXXXX dal reato di ingiuria ad inferiore di cui all'art. 196 cod. pen. mil. pace, che gli era stato contestato perché, quale sergente della marina militare addetto all'ufficio locale marittimo di Baia, si era introdotto completamente nudo all'interno della stanza adibita ad uso esclusivo del personale femminile e aveva sorpreso l'inferiore in grado Comune di seconda classe XXXXXXXXXXX all'uscita della doccia, […]Leggi di più...
- art. 196 cod. pen. mil. pace·
- concorso di reati·
- interesse processuale·
- tentata violenza sessuale·
- improcedibilità per mancanza di richiesta·
- difetto di elemento soggettivo·
- art. 226 cod. pen. mil. pace·
- art. 568 cod. proc. pen.·
- art. 609-bis cod. pen.·
- giurisdizione militare·
- art. 56 cod. pen.·
- reato di ingiuria