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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 05/07/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE Collegio
Consuelo Mighela ................................................................... Presidente Nicolò Sesta ..............................................................................estensore Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
(c.f. ) residente Parte_1 C.F._1 in VICO II SU CUCCURU MANNU 5 SAN VERO MILIS Difeso dall'avv. AGNESE FENU (c.f. ) con C.F._2 studio in VIA XX SETTEMBRE 2
[...]
(c.f. ) Parte_2 C.F._3 Difeso dall'avv. AGNESE FENU (c.f. ) con C.F._2 studio in VIA XX SETTEMBRE 2 Pt_2
– Ricorrenti –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ORISTANO
– Pubblico ministero –
Ruolo: n. 1716/2025 r.g.v.g.
— 1 — Conclusioni delle parti
I ricorrenti concludono come da dispositivo.
Il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Ragioni della decisione
e si sono uniti Parte_1 Parte_2 in matrimonio il 29 settembre 1985. Hanno due figlie, maggiorenni e autosufficienti. Si sono separati in via consensuale l'11 dicembre 2014 senza condizioni rilevanti in questa sede. Il 18 giugno 2025 hanno presentato ricorso per divorziare, sempre senza condizioni. Comparsi all'udienza del 2 luglio 2025, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, i coniugi hanno confermato di voler divorziare senza condizioni. Si precisa che i coniugi hanno rinunciato reciprocamente non solo al mantenimento, ma anche agli alimenti. Dando per scontato che i co- niugi si riferiscano agli alimenti previsti dagli artt. 433 ss. c.c., si rileva in diritto che il divorziato, non essendo più coniuge, non rientra nell'elencazione tassativa di cui all'art. 433 c.c., quindi questa parte di accordo è ultronea. A ritenere diversamente, invece, si deve comunque rilevare che gli alimenti sono diritti indisponibili, quindi questa speci- fica rinuncia non può comunque essere recepita. Essendo intercorso il tempo previsto dalla legge senza che sia in- tervenuta la riconciliazione, il ricorso deve essere accolto.
Dispositivo
Il Tribunale, sull'accordo delle parti, così dispone:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio con- tratto da e (San Parte_1 Parte_2 Vero Milis, atto 6 del 1985, parte II serie A), incaricando l'ufficiale dello stato civile di provvedere alle annotazioni di sua competenza.
2. Prende atto che i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni
— 2 — forma di assegno di mantenimento, dichiarandosi economicamente au- tonomi.
3. Prende atto che i coniugi danno atto di aver già provveduto alla equa divisione dei beni mobili e degli immobili, costituenti il patrimo- nio familiare.
4. Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
La Presidente L'estensore
Consuelo Mighela Nicolò Sesta
— 3 —