Ordinanza cautelare 12 settembre 2024
Ordinanza cautelare 30 gennaio 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 18/06/2025, n. 1925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1925 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 01925/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01527/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1527 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Associazione Culturale Primavera Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Giuseppe Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di AN, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Maria Macrì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento prot.0298085 del 4.7.24 inviato il 4.7.2024, del direttore e del responsabile E.Q. di A.P. della direzione politiche sociali e famiglia del Comune di AN;
nonché, per la condanna
del Comune al ripristino di tutti i servizi previsti per l''Associazione dal project financing ;
2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dall’Associazione Culturale Primavera il 3 gennaio 2025:
per l’annullamento
del provvedimento che ha introitato nella casse comunali il contributo straordinario erogato dalla regione solo in favore degli Istituti a semiconvitto ex l.r. n. 22/86.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di AN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con il ricorso introduttivo l’associazione ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 0298085 del 4 luglio 2024 con cui l’Amministrazione resistente ha respinto la sua istanza di restitutio in integrum dei servizi di cui al project financing del 1997, già ridotti al numero massimo di 126 ospiti, in considerazione del perdurante stato di dissesto finanziario dell’Ente locale da cui è derivata la prefata riduzione.
Oltre all’annullamento della determinazione sopra citata, l’associazione ricorrente ha altresì chiesto a questo T.A.R. l’accertamento del suo diritto al ripristino dei servizi pubblici nei termini fissati dal contratto c.d. di project financing del 1997, con conseguente obbligo del Comune di stipulare la convenzione socio-assistenziale per la durata residua del contratto a monte (fino al 2027), come da D.P.R.S. n. 158/1996.
1.2. L’odierna controversia rappresenta l’ultima fase di una serie di contenziosi tra le parti che possono essere così sommariamente riassunti:
- con istanza del 4 dicembre 1996, l’Associazione Primavera chiedeva ed otteneva dal Comune di AN di potere effettuare la ristrutturazione di un immobile di proprietà dell’Ente locale sito in Librino, da adibirsi a istituto di ricovero per minori, anziani, inabili e a centro diurno, con diritto alla gestione dell’immobile per un periodo di trent’anni;
- Il Comune di AN, previa delibera di Giunta municipale n. 1336 del 25 luglio 1997, stipulava in data 31 ottobre 1997 un contratto, definito di project financing , con il quale l’associazione si obbligava ad effettuare lavori di manutenzione straordinaria sull’immobile di proprietà comunale (preventivati in £. 2.390.0000.000), mentre l’Ente concedeva in uso per anni trenta l’immobile alla medesima, impegnandosi ad attivare convenzioni per servizi assistenziali per un periodo pari alla durata della concessione di gestione dell’immobile;
- nello specifico, secondo il contratto del 1997, l’immobile avrebbe dovuto essere destinato al servizio del ricovero di minori, da svolgersi previa adozione di convenzioni di durata triennale per un numero di 200 utenti;
- nel 2004 inizia una prima controversia tra le parti, promossa dall’associazione ricorrente che riteneva di aver diritto ad un numero prestabilito di utenti presso la struttura avuta in gestione, con ciò significando che il Comune sarebbe stato obbligato al pagamento del corrispettivo per il servizio assistenziale reso sulla scorta di tale numero minimo (c.d. “vuoto per pieno”). Il contenzioso veniva definito con lodo arbitrale del 13 giugno 2005 favorevole alla parte ricorrente e non impugnato dal Comune;
- il 7 settembre 2011 il Consiglio Comunale di AN adottava la delibera n. 28/2011, recante un nuovo schema di regolamentazione dei servizi assistenziali. In forza di tale atto, l’Associazione Primavera, invitata a sottoscrivere la convenzione redatta secondo tale nuovo “schema-tipo”, decideva di impugnare detta determinazione davanti a questo Tribunale che, con la sentenza n. 1635/2012 (confermata in appello dal C.g.a., n. 700/2015), ha accolto in parte il ricorso affermando che: i) il numero degli assistiti da mantenere presso la struttura dovesse essere pari a 180-200 (il lodo arbitrale prevedeva 190 utenti); ii) la concessione dovesse assicurare un arco temporale di durata di 25-30 anni; c) il numero minimo di utenti (180-200) sopra riportato dovesse essere tenuto in considerazione per le sole spese generali, mentre per i costi di vitto avrebbe dovuto farsi riferimento al numero degli utenti effettivi.
Con la medesima pronuncia è stato invece respinto il ricorso nella parte in cui veniva invocata la necessità della durata triennale delle convenzioni, non ritenendo illegittimo che queste potessero avere anche durata annuale;
- con successiva delibera di Giunta n. 456 del 10 agosto 2012 è stato adottato un atto di indirizzo prodromico all’avvio delle procedure necessarie per la formalizzazione del recesso del Comune dal contratto stipulato con l’associazione ricorrente nel 1997, valutata la necessità di destinare l’immobile di cui trattasi ad altre attività di pubblico interesse.
Anche questo provvedimento veniva impugnato davanti a questo T.A.R., unitamente alla successiva determina prot. n. 268379 del 27 agosto 2012, con la quale il Direttore al Patrimonio del Comune di AN comunicava all’associazione ricorrente la volontà di recedere dal contratto di concessione dell’immobile, invitandola a quantificare la quota parte delle spese di ristrutturazione sostenute al fine di determinare l’ammontare del rimborso dovuto.
Con sentenza n. 485/2014 questo Tribunale dichiarava l’inammissibilità del ricorso sul rilievo che la delibera di Giunta n. 456 del 10 agosto 2012 fosse stata emanata dal Comune nell’esercizio di funzioni di indirizzo politico, non avendo consistenza di provvedimento amministrativo censurabile per profili di legittimità davanti al giudice amministrativo.
Nel successivo grado di giudizio, il C.g.a. dichiarava improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse, visto che la medesima Giunta, con successiva deliberazione n. 39 del 13 febbraio 2018, aveva medio tempore revocato la precedente decisione gravata n. 456/2012, con la quale era stato preannunciato il recesso del Comune dal contratto stipulato con l’associazione ricorrente nel 1997.
- nel 2018 sopraggiunge il dissesto finanziario del Comune di AN, con conseguente applicazione della speciale disciplina prevista dal T.U.E.L. in materia di revisione e riequilibrio dei contratti di durata per finalità di risparmio e di risanamento della situazione finanziaria dell’Ente dissestato.
A seguito dell’impugnativa di una serie di atti lesivi per l’associazione ricorrente, questo T.A.R., con sentenza n. 397/2021, ha accertato che lo stato di dissesto risulta essere in grado di legittimare un Comune ad intervenire ai fini del risanamento economico-finanziario dell’Ente, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo, ogni previsione di spesa che non abbia per fine l’esercizio di servizi pubblici indispensabili, anche tramite rinegoziazioni e rimodulazioni.
Tali azioni, nello specifico, avrebbero dovuto essere realizzate mediante il previo coinvolgimento della controparte privata, nel tentativo di trovare un accordo, precisando come in difetto il Comune sarebbe stato comunque legittimato ad agire in via unilaterale, nel rispetto degli strumenti previsti dalla legge e dal contratto, nonché dei principi generali, a seguito di una compiuta istruttoria e mediante un’adeguata motivazione, al fine di perseguire i propri obiettivi di risanamento finanziario.
Quest’ultima decisione di primo grado è stata confermata in appello (C.g.a. n. 899/2023) e, nonostante i ripetuti tentativi, le parti non hanno trovato l’anelato accordo suggerito dalle decisioni della giustizia amministrativa sopra richiamate;
- successivamente, con nota prot. n. 374045 del 1 dicembre 2020, il Dirigente ad interim della Direzione Famiglia e Politiche Sociali del Comune resistente presentava una relazione (depositata nel giudizio r.g. n. 1971/2019) nella quale veniva stabilito come, in merito al “ Servizio di semiconvitto ”, nell’ottica della rimodulazione e razionalizzazione dei servizi non indispensabili, avente carattere obbligatorio in conseguenza della dichiarazione di dissesto dell’Ente locale, si era ritenuto congruo ridurre il numero dei minori assistiti previsto dal project financing , riducendolo da 190 a 126, per un importo totale complessivo di €1.100.000,00, mantenendo, comunque, al massimo altri n. 20 minori assegnati con provvedimento del Tribunale dei Minorenni (rimodulazione recepita nell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, autorizzata dal Ministero dell’Interno –COSFEL con D.M. n. 97061 del 4/12/2019 e poi approvata dal Consiglio Comunale in data 01/10/2020).
Inoltre, con la predetta nota veniva altresì precisato come la soppressione del servizio di “ Centro diurno di assistenza ed incontro per minori, inabili ed anziani ” fosse giustificata dal fatto che questo rappresentasse una duplicazione di un servizio già reso dalla medesima struttura, tenuto conto che nelle funzioni di semiconvitto degli Istituti Educativi Assistenziali sarebbero ricomprese anche le funzioni aggregative e socializzanti, per l’attivazione delle quali viene svolto anche il servizio di centro diurno.
In una situazione di tal fatta, dunque, sarebbe stato oltremodo difficile operare una netta distinzione tra operatori, utenti e orari di prestazione, al fine di stabilire una netta separazione fra i due servizi in commento, i cui profili sono disciplinati dalla l.r. n. 22/86 e dai decreti attuativi, in particolare dal d.P.R.S. n.158/96;
- a seguito di tale relazione, la Direzione Famiglia e Politiche Sociali del Comune di AN emetteva il provvedimento n. 11/1224 del 29 giugno 2022, impugnato anch’esso davanti a questo T.A.R. che, con la sentenza n. 2941/2022, accoglieva il gravame limitatamente alla parte in cui l’atto impugnato prevedeva la produzione di effetti giuridici in via retroattiva, ovvero sin dal mese di novembre dell’anno 2019, ritenendo, per il resto, legittimo l’intervento unilaterale sulla concessione da parte del Comune, alla luce del mancato raggiungimento di un accordo col privato.
Anche questa decisione di prime cure veniva confermata dal C.g.a. (n. 517/2023);
- da ultimo, l’associazione ricorrente ha proposto ricorso avverso il silenzio serbato dalla p.a. comunale a fronte di un’istanza-diffida inviata al fine ottenere la riattivazione dei servizi assistenziali originari previsti dal project financing del 1997, per effetto dell’asserita conclusione dello stato di dissesto, alla quale, a seguito della sentenza n. 2228/2024 di questo T.A.R., l’Amministrazione comunale resistente ha risposto col provvedimento impugnato col ricorso principale, respingendo l’istanza del privato sulla scorta del fatto che, contrariamente a quanto asserito nella domanda di parte, lo stato di dissesto del Comune non si sarebbe ancora concluso, restando, pertanto, ancora validi i precedenti provvedimenti adottati di riduzione del numero di utenti relativi al contratto del 1997, in conformità alle pronunce del giudice amministrativo.
1.2. Il ricorso introduttivo è stato affidato alle seguenti censure:
I) Violazione falsa applicazione degli artt. 266, 265, 259, 251, T.U.E.L. - Eccesso di potere per contraddittorietà e difetto assoluto di motivazione .
Secondo la prospettazione di parte ricorrente il periodo di dissesto comunale dovrebbe essere ritenuto concluso, in quanto inutilmente decorso il termine quinquennale all’uopo previsto dall’art. 265, del d.lgs. n. 267/2000.
Peraltro, l’azione del Comune sarebbe contraddittoria perché, da un lato, pretenderebbe essere ancora in auge il periodo di dissesto al fine di non rispettare gli obblighi promananti dal project financing del 1997 mentre, per altro verso, ossia al fine di ricevere un contributo statale, avrebbe dichiarato la conclusione del dissesto alla data del 31.12.2023.
Da ultimo, la proroga ministeriale di un anno concessa all’OSL per terminare le proprie operazioni non potrebbe determinare un’estensione del periodo di dissesto finanziario, stabilito dal legislatore in cinque anni dalla sua dichiarazione, non potendo un atto amministrativo modificare il dettato di una norma di legge.
II) Indispensabilità dei servizi svolti dall’associazione. Assenza di motivazione. Violazione art. 259 T.U.E.L. sotto altro profilo.
I servizi dell’Associazione Primavera sarebbero indispensabili, così come attestato dalla Regione Siciliana avuto riguardo al “Centro Diurno” e al “Semi Convitto”, senza contare che lo stesso Comune, in passato, con propri certificati, avrebbe attestato la loro indispensabilità, come da documentazione versata in atti, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni restrittive di cui all’art. 259 del d.lgs. n. 267/00.
III) Violazione art. 259 T.U.E.L. sotto ulteriore profilo. Eccesso di potere per disparità di trattamento.
Col ricorso iscritto al r.g. n. 1971/2019, definito con sentenza n. 397/2021 di questo T.A.R., parte ricorrente avrebbe già dedotto la sussistenza di eccesso di potere per disparità di trattamento, con una censura ritenuta infondata dal g.a. di primo grado per insufficienza di prove.
Tuttavia, a seguito di successiva istanza di accesso agli atti, parte ricorrente avrebbe ottenuto documentazione da cui emergerebbe come ad altre associazioni operanti nel medesimo settore assistenziale non sarebbero stati effettuati tagli all’utenza, con conseguente comportamento discriminatorio dell’Ente locale nei suoi riguardi.
IV) Violazione dell’art.7 del project financing .
Con questa doglianza parte ricorrente lamenta la violazione del regolamento negoziale sottoscritto nel 1997 da parte del Comune, dal momento che, l’art. 7, prevedrebbe come “ L’am.comunale si impegna ad attivare nei confronti dell’Associazione Primavera…le convenzioni per le tipologie assistenziali inserite nel progetto per un periodo pari alla durata della concessione di gestione dell’immobile ”.
Secondo la prospettazione della parte privata, l’ultima convenzione stipulata in forza del prefato accordo negoziale risalirebbe al 2008, tanto che il Comune avrebbe preferito, successivamente, assegnare utenti a semiconvitto con ordinanze ad personam , attivando il Centro Diurno con determina.
In tal senso, quindi, l’Associazione Primavera ha chiesto l’accertamento del suo diritto a stipulare una nuova convenzione che copra il periodo di tempo rimanente alla scadenza del project , con l’obbligo dell’Ente Locale di assegnare 190 bimbi e di retribuire il Centro Diurno come da costi previsti in project , adeguati anno per anno sulla base dei parametri Istat.
V) V iolazione dell’equilibrio economico finanziario del project financing. Violazione del “giudicato inter partes”, dei doveri di buona fede contrattuale e precontrattuale. Violazione artt. 1337, 1338, 1366, 1375 del codice civile. Eccesso di potere per illogicità.
L’atto gravato avrebbe eliminato il Centro Diurno e avrebbe ridotto da 190 a 126 gli utenti del semiconvitto, violando, così, sia il project del 1997 che il piano economico-finanziario sotteso, senza considerare che, con la sentenza n. 1635/2012, il g.a. aveva assicurato alla parte ricorrente una gestione di trenta anni con almeno 190 utenti.
1.3. Con successivi motivi aggiunti impropri, l’Associazione Primavera ha altresì impugnato il provvedimento n. 483.733-2024 del 5.11.2024 del Dirigente della Direzione Famiglia Politiche Sociali del Comune di AN, limitatamente alla parte in cui ha introitato nelle casse comunali la somma di € 424.007,74 che il decreto 2519/S8 del 26.9.24 del Dirigente Generale dell’Assessorato Regione Sicilia per la Famiglia avrebbe assegnato all’associazione ricorrente, insistendo nell’impugnativa degli atti già gravati col ricorso introduttivo e nell’accertamento del suo diritto alla restitutio in integrum dei servizi pubblici previsti dal project del 31.10.97.
1.4. Coi motivi aggiunti sono state dedotte le seguenti censure:
I) Violazione dei principi di buon andamento ed economicità della P.A. Eccesso di potere per carenza di presupposto di fatto. Violazione falsa applicazione artt. 251, 259, 265, 266 del T.u.e.l. Eccesso di potere per contraddittorietà (nuovo profilo). Eccesso di potere carenza di motivazione (nuovo profilo). Violazione principi lealtà, trasparenza e buona amministrazione.
L’atto impugnato sarebbe illegittimo in quanto avrebbe dovuto trasferire il contributo stabilito per l’anno 2024 a ciascun istituto riportato nella Tabella A del provvedimento regionale di assegnazione dei fondi straordinari per il potenziamento dei servizi assistenziali.
Il trasferimento di tali fondi regionali avrebbe determinato un significativo mutamento delle circostanze di fatto esaminate finora in sede giudiziale, tanto da aver rimpinguato i fondi comunali fino a questo momento ritenuti insufficienti per rispettare il project del 1997 per effetto dello stato di dissesto dell’Ente locale resistente.
Considerato che i tagli effettuati a carico dei servizi erogati dall’Associazione ricorrente avrebbero determinato una riduzione del suo fatturato di 1,2 milioni di euro (rivalutati sarebbero 1,4 milioni), sarebbe evidente come la somma ricevuta dal Comune a titolo di contributo straordinario, per l’anno 2024, pari a complessivi euro 1,5 milioni di euro, sarebbe sufficiente a garantire la piena sostenibilità finanziaria del project per gli anni 2024 e 2025.
Del resto, l’Associazione Primavera sarebbe l’unico istituto, rispetto agli altri cinque operanti nel settore di competenza comunale, ad aver subito tagli dopo il dissesto, con ciò significando che la disparità di trattamento subita avrebbe dovuto essere ripianata mediante l’impiego, in suo esclusivo favore, di tale contributo regionale straordinario, senza considerare che il rigetto di tale tesi andrebbe a legittimare il Comune nell’utilizzo di fondi vincolati per altri servizi ovvero in favore di altri istituti, continuando a verificarsi una violazione del regolamento contrattuale del 1997 sottoscritto con la ricorrente associazione.
Peraltro, il contributo di cui trattasi, originariamente previsto dalla Regione solo per l’anno 2024, sarebbe stato confermato anche per il 2025.
In sostanza, l’Ente locale non sarebbe legittimato a utilizzare tali somme di denaro per il pagamento di servizi già svolti gli scorsi anni, venendo in rilievo uno storno del tutto illegittimo.
Da ultimo, va rilevato come l’Amministrazione non avrebbe mai effettuato un vero bilanciamento con l’interesse del privato ricorrente, che ha vincolato il proprio capitale per trent’anni confidando nel rispetto delle previsioni negoziali sottoscritte dal Comune, poi eluse per effetto di uno stato di dissesto determinato dalla non corretta gestione dei fondi pubblici, da cui sarebbe derivato un forte nocumento economico a carico dell’Associazione.
II) Violazione dei “Principi contabili fondamentali”. Falsa applicazione del D.D.G. 2519/26.9.24 della Regione Siciliana. Violazione art.2 comma 15° L.Reg. Sic. 1/2024. Violazione art.3 L.241/90 e artt.3,8,9,10,11 L.R. 10/91. Difetto d’istruttoria (ulteriore profilo). Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione e per sviamento dalla causa tipica.
Col secondo motivo parte ricorrente lamenta il contrasto sussistente tra l’atto comunale impugnato e il presupposto decreto del dirigente regionale con cui è stata approvata la tabella definitiva del contributo straordinario da erogare in favore degli istituti che effettuato il servizio educativo-assistenziale.
La decisione dell’Ente locale sarebbe priva di adeguata motivazione, oltre ad essere comunque anche lesiva dell’art. 194 T.U.E.L. e dei basilari principi in tema di contabilità degli Enti Pubblici, posto che il contributo straordinario regionale sarebbe stato immesso, in via assai generica, nel bilancio comunale anziché provvedere al trasferimento di tali somme alla parte ricorrente.
Nessuna indicazione specificazione sarebbe stata resa su quali siano i pregressi impegni assunti che si intendono coprire con detti fondi, fermo restando che, anche ove tale descrizione vi fosse, la decisione sarebbe comunque illegittima perché si tratterebbe di impegni pregressi rientranti nel genus dei debiti fuori bilancio che, per la loro copertura, necessiterebbero dell’attivazione della prescritta procedura di cui all’art. 194 del d.lgs. n. 267/00.
III) Certificazione fine delle procedure di risanamento. Il Comune certifica la fine del riequilibrio.
Con la terza censura parte ricorrente ripropone quanto già dedotto, sotto questo stesso profilo, con la prima censura del ricorso principale.
Secondo la prospettazione della parte privata, invero, l’art.1, co. 480, della l.n. 213/23 prevedrebbe che “ Ai fini del riequilibrio strutturale, ai Comuni Capoluogo di Città Metropolitana che al 31.12.23 terminano il periodo di risanamento quinquennale. ..è riconosciuto un contributo di 10 milioni... ”.
Il Comune di AN avrebbe chiesto detti benefici che prevedono, in via pregiudiziale, la fine del risanamento, avendo inserito nel bilancio del 2024 la relativa posta attiva, svelando un evidente contraddittorietà dal momento che, per aver risorse da spendere discrezionalmente, ha dichiarato come concluso il risanamento, mentre per eludere il project ha invocato la proroga dell’Organismo di liquidazione che determinerebbe il perdurare dello stato di dissesto che, come si evince dall’art. 265 T.U.E.L., dovrebbe durare massimo cinque anni e non potrebbe essere prorogato.
IV) Elusione norme sul dissesto. Inefficacia della proroga ministeriale.
Anche la quarta censura ripropone un profilo di doglianza già dedotto con la prima censura del ricorso introduttivo, con cui è stata lamentata l’ontologica non idoneità del provvedimento ministeriale di proroga dell’OSL a determinare lo slittamento temporale di un termine perentorio (5 anni) previsto dall’art. 256 T.U.E.L. per la conclusione dello stato di dissesto di un Ente locale.
V) Violazione l.241/90 nonché del dovere di equita’ di una p.a. - Eccesso di potere per disparità di trattamento.
Alla sola Associazione ricorrente, con gli atti depositati unitamente al ricorso introduttivo (all. 1-5), sarebbe stato imposto un tetto di 20 bambini assegnati dal Tribunale, mentre tale limite non sarebbe stato previsto per gli altri Istituti operanti nel medesimo settore.
2. Il 6 settembre 2024 si è costituito in giudizio il Comune di AN che ha eccepito l’inammissibilità dei motivi proposti col ricorso principale, ad eccezione del primo che, comunque sarebbe infondato nel merito.
3.1. Con l’ordinanza n. 375/2024 è stata respinta l’istanza cautelare incidentalmente formulata col ricorso introduttivo, per insussistenza del fumus boni iuris , con statuizioni confermate dal giudice amministrativo di secondo grado in sede di appello cautelare (C.g.a. ordin. n. 357/2024).
3.2. Con successiva ordinanza n. 47/2025 è stata respinta anche la domanda cautelare formulata coi motivi aggiunti, per insussistenza del periculum in mora .
4.1. Con memoria del 4 aprile 2025, in via preliminare e per quanto riguarda il solo ricorso principale, l’Ente locale resistente ha eccepito l’inammissibilità dell’azione di accertamento del diritto alla restitutio in integrum , oltre che delle censure diverse dalla prima, in quanto afferenti ad aspetti già coperti da precedenti giudicati, con evidente violazione del principio del ne bis in idem .
Nel merito, ha chiesto comunque il rigetto del ricorso introduttivo, anche richiamando quanto eccepito con i precedenti scritti difensivi.
4.2. Con distinta memoria sempre depositata il 4 aprile 2025, stavolta avente ad oggetto i motivi aggiunti, il Comune ha eccepito, preliminarmente, la loro inammissibilità, in quanto contenenti una domanda giudiziale non oggettivamente connessa a quella introitata con il ricorso principale.
Nel merito, l’Ente locale resistente ha comunque insistito per il respingimento dei motivi aggiunti in quanto infondati.
5. Anche parte ricorrente, il 5 aprile 2025, ha depositato una memoria conclusionale con cui ha insistito per l’accoglimento delle proprie ragioni, rilevando, da un lato, di aver depositato in atti il verbale n. 36 dell’OSL del 13.2.2025, che dimostrerebbe l’avvenuta cessazione dello stato di dissesto e, dall’altro lato, di aver prodotto la delibera di Giunta comunale 20/21.2.25, con cui sarebbero stati stanziati euro 750.000,00 per la ristrutturazione di un immobile comunale sito in Librino, dato in concessione ad altra associazione che svolgerebbe le medesime attività della ricorrente.
La motivazione a sostegno della spesa risiederebbe nella “… necessità di riqualificazione dell’immobile che consenta un rafforzamento delle attività socio-educative condotte nell’immobile dall’Ente Ecclesiastico “Figlie di Maria Ausiliatrice”, col fine di ampliare il target dei minori che frequenta il centro Oratorio G.Paolo II di Librino e rafforzare la prevenzione della devianza minorile, la lotta alla dispersione scolastica e alla povertà educativa ”.
In sostanza, per un verso, il comune avrebbe dimezzato il fatturato dell’Associazione ricorrente che, in precedenza, aveva speso milioni di euro per ristrutturare un immobile comunale situato a pochi passi dal fabbricato in cui, oggi, il Comune investe quasi un milione di euro per risanare un altro edificio.
6.1. Con replica del 15 aprile 2025 il Comune resistente ha insistito per il rigetto delle domande proposte dalla parte attrice.
6.2. Anche parte ricorrente, in data 16 aprile 2025, ha depositato una replica finale con cui ha anzitutto eccepito l’inammissibilità delle memorie conclusionali del Comune del 4.4.2025, che sarebbero state prodotte in violazione dei dettami di cui all’art. 73, c.p.a., che prevedrebbe la possibilità, per ciascuna parte, di presentare una sola memoria e non più scritti difensivi conclusionali.
Per il resto, ha preso posizione sulle eccezioni in rito sollevate dalla difesa comunale, esternando le ragioni per cui ritiene che esse siano infondate, insistendo, da ultimo, per l’accoglimento delle proprie ragioni.
7. Alla pubblica udienza del 7 maggio 2025 la causa è passata in decisione.
8. Il Collegio deve prendere le mosse dallo scrutinio dell’eccezione formulata dalla parte ricorrente che ha paventato l’inammissibilità delle memorie conclusionali del Comune.
L’eccezione è infondata.
L’art. 73 c.p.a. prevede come “ 1. Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi ”.
La disposizione, avuto riguardo alla documentazione e agli scritti difensivi conclusionali, contrariamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente, si esprime utilizzando termini al plurale, e non al singolare, con conseguente infondatezza dell’eccezione così come sollevata che non trova alcun addentellato normativo a suo sostegno.
La scelta del Comune di depositare due distinte memorie, una avuto riguardo al ricorso principale e l’altra per i motivi aggiunti, entro il termine prescritto dall’art. 73, c.p.a., non può essere ritenuta censurabile con discendente rigetto dell’eccezione della parte privata.
Il ricorso principale è infondato e non può trovare accoglimento.
9. Con il primo motivo parte ricorrente sostiene che il periodo di dissesto comunale dovrebbe essere ritenuto concluso, in quanto sarebbe ormai spirato il termine quinquennale all’uopo previsto dall’art. 265, del d.lgs. n. 267/2000, venendo in rilievo un termine perentorio, con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato col ricorso introduttivo e senza considerare che, prima dell’odierna decisione, l’OSL avrebbe adottato il verbale n. 36 del 13.2.2025, che dimostrerebbe, comunque, l’ormai avvenuta cessazione dello stato di dissesto finanziario invocato dal Comune resistente.
Ad ogni modo, poi, l’azione dell’Ente locale sarebbe contraddittoria perché, proprio per la conclusione dello stato di dissesto, avrebbe già ricevuto un contributo statale ad hoc , dovendosi altresì rilevare come, nelle more del giudizio, il medesimo Comune abbia adottato la delibera di Giunta n. 20 del 21 febbraio 2025, con cui sarebbero stati stanziati euro 750.000,00 per la ristrutturazione di un immobile comunale sito in Librino, dato in concessione ad altra associazione che svolgerebbe le medesime attività della ricorrente.
Da ultimo, la proroga ministeriale concessa all’OSL per terminare le proprie operazioni non potrebbe comunque determinare un’estensione del periodo di dissesto finanziario, stabilito dal legislatore in cinque anni dalla sua dichiarazione, non potendo un atto amministrativo modificare il dettato di una norma di legge.
Il motivo è infondato.
Va, anzitutto, rilevato come il termine quinquennale per la conclusione del periodo di dissesto finanziario di un Ente locale, previsto dall’art. 265 T.U.E.L., contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, non possa essere considerato perentorio alla luce delle seguenti considerazioni.
In primo luogo, in assenza di una specifica disposizione di legge che espressamente preveda il termine di conclusione dello stato di dissesto, fissato in cinque anni, come perentorio, comminando la perdita della possibilità di azione da parte dell’Amministrazione al suo spirare ovvero la specifica sanzione della decadenza, il termine stesso va inteso come sollecitatorio o ordinatorio, sicché il suo inutile decorso postula non l’illegittimità degli atti adottati dalla p.a. quanto piuttosto una mera irregolarità non viziante (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VII, n. 6854/2024).
Al riguardo, l’art. 265 T.U.E.L. prevede come “ 1. risanamento dell'ente locale dissestato ha la durata di cinque anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ”, non essendo espressamente indicato come perentorio l’anzidetto termine quinquennale.
In secondo luogo, poi, lo stesso d.lgs. n. 267/2000, all’art. 256, co. 11, prevede come l’atto conclusivo della procedura di dissesto sia rappresentato dal rendiconto di gestione redatto dall’OSL, da trasmettere all’organo regionale di controllo e all’organo di revisione contabile dell’Ente.
È solo con l’adozione del prefato provvedimento, quindi, che l’attività dell’OSL può dirsi conclusa, essendo state compiute tutte le attività contemplate dal citato art. 256.
Allo stato, non risulta che tale atto sia stato ancora adottato, non potendo soccorrere, come sostenuto dalla parte ricorrente con memoria finale, il verbale n. 36 del 13.2.2025 dell’OSL che, invero, ha ad oggetto la “ 6. Adozione del piano di estinzione dei debiti pregressi ”, venendo in rilievo l’art. 256, co. 6, T.U.E.L. che stabilisce come “ A seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili, di cui all'articolo 255, e comunque entro il termine di 24 mesi dall'insediamento, l'organo straordinario di liquidazione predispone il piano di estinzione delle passività, includendo le passività accertate successivamente all'esecutività del piano di rilevazione dei debiti e lo deposita presso il Ministero dell'interno. 7. Il piano di estinzione è sottoposto all'approvazione, entro 120 giorni dal deposito, del Ministro dell'interno, il quale valuta la correttezza della formazione della massa passiva e la correttezza e validità delle scelte nell'acquisizione di risorse proprie. … 8. Il decreto di approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno è notificato all'ente locale ed all'organo straordinario di liquidazione per il tramite della prefettura ”.
Orbene, l’atto in commento (piano di estinzione dei debiti) si colloca in una fase antecedente rispetto a quella finale di approvazione del rendiconto di gestione, atteso che quest’ultimo, come sopra evidenziato (art. 256, co. 11), necessita della previa effettuazione dei pagamenti a saldo dei debiti indicati nel piano di estinzione anzidetto.
Né la proroga ministeriale concessa all’OSL per il completamento delle operazioni previste dal T.U.E.L. può essere intesa come un’indebita estensione, in via amministrativa, di un termine previsto dalla legge, tenuto conto che, come sopra evidenziato, il termine quinquennale per la definizione del periodo di dissesto degli Enti locali deve essere inteso come ordinatorio, non potendo il suo inutile decorso far obliterare la necessità che l’OSL concluda le attività previste dal richiamato art. 256 T.U.E.L., giungendo fino all’approvazione del rendiconto di gestione finale.
Pertanto, il Collegio deve confermare quanto già statuito in sede cautelare (ordin. n. 375/2024), con pronuncia oggetto di conferma in appello (C.g.a. ordin. n. 357/2024), dal momento che la mancata conclusione delle operazioni previste dalla legge da parte dell’OSL finisce per precludere ogni possibile valutazione degli organi ordinari comunali sulla sostenibilità finanziaria pro futuro di contratti a lungo termine, come quello in esame, non essendo noti i risultati della gestione dell’organo straordinario tenuto a ripianare la situazione debitoria accumulatasi nel periodo antecedente alla dichiarazione di dissesto.
Del resto, non può essere sottaciuto come la rimodulazione in peius dei servizi pubblici regolati dal contratto di project financing stipulato tra le parti nel 1997 sia da rinvenirsi nell’attuazione della disposizione di cui all’art. 259, co. 5, del d.lgs. n. 267/2000, ossia ai fini della “ riduzione delle spese correnti (mediante) riorganizza (zione) con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili ” (art. 259, co. 5, T.U.E.L.), così come accertato dalla sentenza n. 2941/2022 di questo T.A.R., confermata in appello (C.g.a. sent. n. 517/2023).
Peraltro, la necessità di tale attività valutativa trova fertile sostrato nel fatto che l’Ente locale resistente, già in stato di dissesto, debba adottare delle misure gestionali sostenibili alla luce delle risorse economiche di cui effettivamente dispone, non potendo gli effetti della procedura di risanamento finanziario essere circoscritti ai cinque anni di cui al richiamato art. 265 T.U.E.L., ma dovendosi evitare, in futuro, il ripresentarsi di una nuova situazione di squilibrio finanziario e di nuovo dissesto.
In altri termini, la determinazione impugnata con l’atto introduttivo del giudizio, nella parte in cui dichiara di tenere ferme le precedenti statuizioni comunali, a loro volta confermate dal g.a., risulta immune dai vizi prospettati col primo mezzo di gravame, tenuto conto della natura ordinatoria del termine previsto dal T.U.E.L. per la conclusione del periodo di dissesto e dalla circostanza dirimente della mancata adozione del rendiconto di gestione da parte dell’OSL che, in quanto provvedimento conclusivo della complessa procedura di sua competenza, impedisce, allo stato, al Comune di AN di effettuare una compiuta valutazione sulla sostenibilità finanziaria della convenzione così come stipulata con la parte ricorrente nel 1997.
Per quanto attiene, poi, al contributo statale ricevuto dal Comune di AN ai sensi dell’art. 1, co. 480, della l.n. 213/2023, ai fini del riequilibrio strutturale, la disposizione normativa ha previsto che “… ai comuni capoluogo di città metropolitana, che alla data del 31 dicembre 2023 terminano il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, è riconosciuto un contributo di 10 milioni di euro …”.
La norma, per vero, riconosce il diritto al contributo alla scadenza del termine quinquennale ordinario di dissesto previsto dal T.U.E.L., non richiedendo alcuna dichiarazione dall’Ente locale sulla effettiva conclusione delle attività dell’OSL, così come neppure modifica le disposizioni del d.lgs. n. 267/2000 in precedenza richiamate.
A venire in rilievo è una norma di sostegno ad un Ente in dissesto che trova il suo presupposto nello spirare del termine quinquennale previsto dalla legge, non giovando la questione alla causa dell’associazione ricorrente.
Così come non giova neppure, da ultimo, il fatto che il Comune stia effettuando delle attività per il recupero del patrimonio immobiliare pubblico imbastendo relazioni con altri soggetti giuridici locali, venendo in rilievo un’attività amministrativa protesa, per l’appunto, all’implementazione di una sana gestione del compendio immobiliare di proprietà comunale che non rileva ai fini di causa.
Per tali ragioni il primo motivo di ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
10. Con la seconda censura parte ricorrente sostiene la natura indispensabile dei servizi resi, come risulterebbe da atti regionali e comunali in precedenza adottati.
Il motivo è inammissibile per divieto di bis in idem , come eccepito dalla difesa comunale e come già evidenziato nell’ordinanza cautelare n. 375/2024 di questa Sezione.
La questione della (non) indispensabilità dei servizi in commento, è stata già affrontata da precedenti pronunce di questo T.A.R., oggetto di conferma in appello, non potendo tale aspetto essere messo nuovamente in discussione nell’odierno giudizio.
11. Col terzo motivo parte ricorrente ripropone la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento già presentata nel precedente ricorso iscritto al r.g. n. 1971/2019, ove è stata respinta per difetto di prova con la sentenza n. 397/2021 di questo Tribunale.
Nello specifico, sostiene che a seguito di tardivo accesso agli atti, dovuto ad un asserito doloso inadempimento della p.a. nel dare corso alla richiesta di ostensione, oggi l’associazione avrebbe la prova del trattamento discriminatorio riservatole dall’Amministrazione locale resistente, che avrebbe privilegiato altri istituti a detrimento di quello ricorrente.
Anche questa censura è inammissibile per divieto di bis in idem , come eccepito dalla difesa comunale e come già evidenziato nell’ordinanza cautelare n. 375/2024 di questa Sezione, oltre ad essere comunque tardiva per le ragioni di seguito evidenziate.
Anzitutto, non è concesso nel processo amministrativo riproporre una censura già decisa con sentenza passato in giudicato.
L’asserito inadempimento del Comune all’ostensione degli atti all’epoca chiesti avrebbe dovuto essere censurato, in corso di causa, con istanza ex art. 116, co. 2, c.p.a., ovvero sollecitando poteri istruttori del giudice, cosa che non è stata fatta, essendosi ormai formato il giudicato su tale questione che rimane sottesa ad atti amministrativi illo tempore gravati e oggi divenuti inoppugnabili per decorso dei termini perentori per procedere in tal senso.
Peraltro, pur a voler sorvolare su tale aspetto e riconoscendo, in astratto, alla parte una rimessione in termini per la proposizione dell’odierna censura, addebitando alla sola inerzia della p.a. la mancata conoscenza di documenti determinanti ai fini della decisione, cosa di cui si dubita per quanto sopra evidenziato, la doglianza sarebbe comunque tardiva, tenuto conto che la documentazione in commento sarebbe stata ostesa il 30 agosto 2023, mentre la notifica dell’odierno ricorso introduttivo risale al 9 agosto 2024, ossia ben oltre il termine di 60 giorni previsto dal c.p.a. per la proposizione del ricorso.
12. Col quarto motivo di gravame parte ricorrente lamenta la violazione del contratto di project financing da parte dell’Amministrazione resistente, deducendo aspetti che, ancora una volta, risultano essere stati affrontati e definiti dalle sentenze del g.a. in apertura riepilogate, con conseguente inammissibilità della censura, così come eccepito dalla controparte pubblica e come già evidenziato da questa Sezione in sede cautelare.
13. Stessa sorte per l’ultimo mezzo di impugnazione proposto col ricorso principale, con cui la p.a. resistente avrebbe violato, sotto altro profilo, il contratto del 1997 e il piano economico-finanziario sotteso, richiamando a suo favore la sentenza n. 1635/2012, denunciando anche una violazione di giudicato.
Nessuna violazione della precedenza decisione citata, così come neppure un contrasto col regolamento negoziale sottoscritto nel 1997, risulta predicabile nel caso in esame, tenuto conto che la sentenza n. n. 397/2021 ha accertato la legittimità della riduzione dei servizi imposti dal contratto alla luce del sopravvenuto stato di dissesto del Comune nel 2018, ancor più dopo la mancata collaborazione della parte privata col Comune per addivenire ad un accordo bonario, venendo ancora una volta in rilievo un aspetto che impinge in un precedente giudicato, non più modificabile in questa sede processuale.
14. Esaurito il vaglio del ricorso introduttivo il Collegio deve procedere con l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa comunale sui successivi motivi aggiunti proposti dalla parte ricorrente, con cui è stato impugnato il provvedimento n. 483.733 del 5.11.2024, del Dirigente la Direzione Famiglia politiche sociali del Comune di AN. nella parte in cui avrebbe introitato nelle casse comunali la somma di € 424.007,74 che il decreto 2519/S8 del 26.9.24 del Dirigente Generale l’Assessorato Regione Sicilia per la Famiglia.
Sul punto, la difesa comunale sostiene che il ricorso per motivi aggiunti dovrebbe essere dichiarato inammissibile, sulla scorta della sua mancata connessione oggettiva rispetto alle domande giudiziali veicolate dal ricorso principale.
L’eccezione non coglie nel segno.
La giurisprudenza amministrativa ha già in passato affrontato funditus la questione relativa ai presupposti processuali per la sussistenza della connessione dei motivi aggiunti rispetto all’oggetto del giudizio introdotto con il ricorso principale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sent. nn. 5596 del 2017, n. 482 del 2017, n. 1829/2020), avendo precisato come tale forma di connessione va ravvisata “ a) quando fra gli atti impugnati esiste una connessione di tipo procedimentale o infraprocedimentale, ossia un collegamento tra atti del medesimo procedimento o di procedimenti collegati, avvinti da un nesso di presupposizione giuridica o di carattere logico, in quanto i diversi atti incidono sulla medesima vicenda; b) se fra gli atti impugnati esiste una connessione per reiterazione provvedimentale, che si verifica quando l’amministrazione sostituisce l’atto impugnato, su cui pende il ricorso, con un nuovo provvedimento, anch’esso non satisfattivo per il destinatario (ad es. l’atto di conferma con diversa motivazione); c) quando esiste connessione non tra gli atti impugnati, perché si tratta di diversi procedimenti, ma connessione con l’oggetto del giudizio; è questa, l’ultima frontiera aperta dalla legge n. 205/2000, tendente ad una concezione del processo basata sulla valorizzazione del giudizio sul rapporto piuttosto che sull’atto. In tal caso è ammessa la proposizione di motivi aggiunti, anche non connessi agli atti precedentemente impugnati, purché connessi all’oggetto del giudizio già instaurato, ossia al medesimo bene della vita cui aspira il ricorrente. (Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 5596/2017).
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso di specie, il Collegio osserva come a cogliere nel segno sia il richiamato punto c), tenuto conto che la complessiva operazione del Comune resistente, avversata nell’odierna causa, si pone in antitesi rispetto all’interesse di parte ricorrente a vedere rispettate le previsioni del project del 1997 o, comunque, ad eliminare o quantomeno ridurre gli effetti negativi delle decisioni amministrative prese dopo lo stato di dissesto.
Anche a voler superare tale aspetto, peraltro, l’impugnazione effettuata coi motivi aggiunti sarebbe comunque ammissibile, attesa la sussistenza dei requisiti individuati dalla giurisprudenza amministrativa per poterla considerare alla stregua di ricorso autonomo (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 2312/2019), in considerazione del fatto che:
- è stata rilasciata una nuova e distinta procura speciale al difensore da parte dell’associazione ricorrente;
- l’esposizione delle censure è compiuta ed autonoma;
- l’atto è stato notificato non solo, e non tanto, al domicilio del procuratore del Comune costituito in giudizio, ma anche presso l’indirizzo digitale dell’Amministrazione locale resistente.
Per tali motivi l’eccezione del Comune non può trovare l’avallo del Collegio e i motivi aggiunti vanno scrutinati nel merito.
I motivi aggiunti sono infondati e non possono trovare accoglimento.
15. Col primo dei motivi aggiunti parte ricorrente contesta l’ulteriore determinazione impugnata con cui il contributo straordinario regionale previsto per il 2024 sarebbe stato ingiustamente introitato nelle casse comunali, in luogo di prevedere lo storno di tali somme agli istituti indicati nella Tabella A del provvedimento regionale ovvero in suo favore.
L’elargizione di tale contributo straordinario, a detta dell’associazione ricorrente, costituirebbe un fatto nuovo in grado di far venire meno il presupposto per cui il Comune, in precedenza e a causa del dissesto finanziario, aveva deciso di rivedere al ribasso gli impegni negoziali assunti nel 1997, con conseguente obbligo di ripristinare tutti i servizi previsti dal contratto.
Considerato, nello specifico, che il taglio apportato dal Comune avrebbe determinato una riduzione del fatturato di parte ricorrente pari ad euro 1.200.000,00, la somma ricevuta dalla Regione di circa euro 1.500.000,00, avrebbe permesso, per gli anni 2024 e 2025, quantomeno, la sostenibilità finanziaria del project financing originale.
Inoltre, rileverebbe anche la circostanza che la Regione abbia dimostrato di voler dare continuità al contributo straordinario previsto per il 2024, erogandolo anche per l’anno 2025, disponendo “ 25. Per l’esercizio finanziario 2025 a valere sulle assegnazioni del c.1 art.6 lr5/14, per le finalità di cui alla l.r.22/86, è autorizzata la spesa di 1000 migliaia di euro in favore dei comuni che effettuano il servizio educativo-assistenziale tramite gli Istituti iscritti all’apposito albo ai fini del rafforzamento del servizio medesimo ”.
Tenuto conto che l’associazione ricorrente sarebbe stata l’unica a subire una decurtazione delle prestazioni contrattuali in precedenza stabilite, sarebbe pertanto illegittima la scelta dalla p.a. di utilizzare detti fondi per far fronte a impegni di spesa già assunti in passato.
Il motivo è infondato.
Con la legge regionale n. 1/2024 “ Legge di stabilità regionale 2024-2026 ”, pubblicata sulla G.U.R.S., parte prima, n. 4 del 20.01.2024, all’art. 2 “ Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 L.R. 28 gennaio 2014 n. 5 ”, comma 15, è stata destinata la somma di tre milioni di euro in favore dei Comuni che effettuano il servizio educativo-assistenziale tramite gli istituti iscritti all’apposito albo regionale.
Con successivo decreto d.d.g. n.2519/S8 del 26 settembre 2024, l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, precisando come la prefata disposizione normativa attenesse al rafforzamento del sistema socio-educativo regionale, con particolare riferimento al servizio reso dagli istituti di ricovero a semiconvitto regolarmente iscritti all’albo regionale, ha impegnato la somma di tre milioni di euro sul capitolo 183315, approvando il riparto della medesima tra i Comuni con la Tabella A.
Per quanto concerne il Comune di AN, nello specifico, è stato riconosciuto un importo complessivo, a titolo di contributo straordinario, pari ad euro 1.454.985,48, derivante dalla presenza di sei istituti erogatori dei servizi in commento, tra cui figura anche l’odierna associazione ricorrente con un importo di euro 424.007,74 (per quanto riguarda gli altri operatori abbiamo: Associazione Culturale Eden School con euro 191.674,73; Associazione Sacro Cuore con euro 389.157,79; Associazione San Francesco di Paola per euro 182.962,25; Fondazione Cirino La Rosa con euro 153.920,62 e l’Istituto Catechistico Divina Provvidenza con euro 113.262,35).
Orbene, col provvedimento impugnato, il Comune di AN, premessa la natura straordinaria del contributo, non avente carattere di continuità e/o stabilità, e considerate le difficoltà finanziarie dell’Ente locale, “ con la necessità di adottare delle misure gestionali sostenibili in relazione alle risorse economiche di cui dispone e ciò avuto riguardo pro futuro a fine di scongiurare il ripresentarsi di una nuova situazione di squilibrio finanziario a cui non poter far fronte ”, ha ritenuto opportuno utilizzare le somme erogate dalla Regione per onorare gli impegni già assunti con gli istituti che svolgono il servizio educativo assistenziale, gravanti sul bilancio comunale.
Dal tenore degli atti testé riepilogati si palesa destituita di fondamento, anzitutto, la pretesa di parte ricorrente di ottenere l’assegnazione diretta e in via esclusiva dell’intero contributo riconosciuto al Comune di AN, tenuto conto che esso è stato determinato dalla sommatoria dei contributi riferibili ai singoli istituti (sei) insistenti sul territorio comunale, con ciò significando, peraltro, che una pretesa di tal fatta avrebbe dovuto comportare, a pena di inammissibilità, la notifica dei motivi aggiunti anche agli istituti controinteressati, cosa che non è avvenuta nel caso in esame, venendo in rilievo un profilo di censura inammissibile per violazione dell’art. 41, co. 2, c.p.a., prima che infondato nel merito.
Sotto altro aspetto, neppure censurabile risulta essere la destinazione dei fondi disposta dal Comune di AN con l’atto impugnato, che sono stati comunque previsti per il servizio educativo assistenziale, come prescritto dagli atti regionali a monte, non palesandosi alcuna distrazione dei fondi lamentata dalla parte ricorrente.
16. Col secondo motivo aggiunto parte ricorrente lamenta la violazione del decreto dell’Assessorato regionale che ha destinato i fondi al Comune, venendo in rilievo una decisione dell’Ente locale sguarnita della necessaria motivazione, in quanto nulla direbbe sulla natura “straordinaria” del contributo e sulla sua destinazione in favore degli istituti che svolgono il servizio educativo assistenziale.
Sotto altro profilo, l’atto gravato sarebbe pure illegittimo per violazione dell’art. 194 T.U.E.L., essendosi limitato ad attrarre i fondi del contributo in questione al bilancio comunale, senza nulla specificare e senza considerare che, comunque, nessuna comunicazione di avvio del procedimento risulterebbe essere stata data alla ricorrente.
Anche questa censura non coglie nel segno.
Partendo dall’ultimo profilo di doglianza il Collegio rileva come non sussistesse in capo alla p.a. comunale alcun obbligo di dare comunicazione dell’avvio di un procedimento amministrativo prima dell’adozione del provvedimento gravato, trattandosi di un provvedimento che dispone sull’impiego di fondi riconosciuti al Comune sulla scorta di atti presupposti provenienti dalla Regione.
Risulta, poi, destituita di fondamento l’asserita mancata indicazione della straordinarietà del contributo in commento nel provvedimento impugnato, posto che proprio alla luce della sua natura eccezionale, e non stabile e/o continua, l’Amministrazione ha deciso, anche alla luce dell’attuale situazione finanziaria dell’Ente locale, di non prevedere attività aggiuntive rispetto a quelle già in precedenza contemplate, destinando il contributo al regolare adempimento degli impegni già in precedenza presi nell’ambito del servizio assistenziale di cui trattasi.
Così come non si ravvisa neppure la paventata violazione dell’art. 194 T.U.E.L., derivante dal fatto che il Comune avrebbe attratto il contributo sic et simpliciter al bilancio comunale, senza dare una chiara indicazione di come avrebbe utilizzato detti fondi di carattere vincolato.
Sul punto, il provvedimento è chiaro nel prevedere come “… si rende opportuno utilizzare le somme erogate quali contributo per far fronte agli impegni già assunti con gli Istituti che svolgono il servizio educativo assistenziale, gravanti interamente sul bilancio comunale, al fine di far fronte a tali impegni ”, individuando, quindi, la destinazione dei fondi in commento che non risulta essere neppure in contrasto con gli obiettivi posti dal legislatore regionale.
L’intento della legge a monte e del successivo decreto regionale applicativo, del resto, è quello di attribuire un contributo straordinario in favore dei Comuni che svolgono il servizio educativo-assistenziale nei modi ivi indicati, senza null’altro precisare, con ciò significando che non si ravvisano preclusioni all’utilizzo di tali fondi per far fronte ad impegni di spesa già assunti, sempre nell’ambito del medesimo servizio, ovviamente, avendo giustamente il Comune tenuto in considerazione la deficitaria condizione finanziaria derivante dallo stato di dissesto e non potendosi neppure pretendere che tale importo venga destinato per potenziare il medesimo servizio, ovvero finanziare attività aggiuntive, quando le finanze dell’Ente locale non riescono a fronteggiare neppure le spese già preventivate.
Peraltro, alle stesse conclusioni risulta essere giunto l’Assessorato regionale competente che, con atto n. 58748/S8 del 12 dicembre 2024, depositato dalla difesa comunale il 24 gennaio 2025, in risposta ad una richiesta di chiarimenti sull’utilizzo del contributo straordinario di cui trattasi, ha rilevato come “ si fa presente che l'art. 2 comma 15 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. I, si limita ad indicare, come finalità del contributo medesimo, il servizio educativo-assistenziale tramite gli istituti iscritti all'albo degli enti socio-assistenziali ”, auspicando (soltanto) che esso venga utilizzato per servizi integrativi, trattandosi di somme aggiuntive.
Nessun obbligo cogente dalla legge regionale di destinare tali somme ad attività assistenziali ulteriori, dunque, ma solo un auspicio in tal senso dell’Amministrazione regionale, che deve essere ovviamente bilanciato tenendo in debita in considerazione la situazione finanziaria dell’Ente locale che, come in precedenza ampiamente motivato, risulta essere idonea a giustificare la decisione del Comune in punto di ragionevolezza e logicità.
17. Con la terza, la quarta e la quinta censura veicolate dai motivi aggiunti vengono riproposte questioni già paventate col ricorso, sulle quali questo Collegio si è già espresso con una pronuncia di inammissibilità in sede di scrutinio del ricorso principale, come sopra precisato, dovendosi estendere detta pronuncia in rito anche a tali residui motivi di doglianza.
18. In definitiva, respinta ogni contraria eccezione, il ricorso principale e i motivi aggiunti devono essere respinti in quanto infondati.
19. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate col dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di AN che si liquidano in complessivi euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniele Profili | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO