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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/11/2025, n. 5175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5175 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 16660/2023 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 16660/2023 V.G. promosso da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. MIOZZO MARZIA ricorrente contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2 resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: scioglimento del matrimonio
Con Decreto del 30/10/2025 il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni parte ricorrente: come da note di trattazione scritta depositate il 22 ottobre 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente in data 13/11/2023 ha presentato ricorso volto ad ottenere la pronuncia di Parte_1 separazione personale e quindi di scioglimento del matrimonio ai sensi degli articoli 473-bis.47 e 474- bis.49 c.p.c. nei confronti di . CP_1
Con la sentenza n. 3870/2024 di questo Tribunale, depositata il 31/10/2024, è stata disposta la separazione personale dei coniugi alle condizioni come da ricorso e come da verbale del 24/10/2024 e con l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia in data 31/10/2024, in ragione della domanda svolta dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. per la declaratoria dello scioglimento del matrimonio, la causa è stata rimessa in istruttoria ai sensi dell'art. 279 c.p.c., con udienza fissata per il giorno 30/10/2025 con modalità cartolare.
Tanto premesso il ricorrente proponeva, sulla base dei presupposti di legge, domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza depositate in data 22/10/2025, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Decorso il termine previsto dall'art 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della separazione personale dei coniugi”.
Parte resistente, pur essendo stata regolarmente notiziata del procedimento, non si è costituita in giudizio ed è rimasta contumace.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo.
La domanda, proposta dal ricorrente va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per dodici mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Giudice delegato nella procedura di separazione giudiziale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda ha ad oggetto il solo status, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
Non v'è materia di soccombenza, atteso che non vi è resistenza e lo scioglimento del vincolo necessita di intervento autoritativo.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Jugoslavia in data 14/09/1985 tra
[...]
e , matrimonio trascritto in Italia nel registro degli atti di matrimonio Parte_1 CP_1 del Comune di Venezia il 6 marzo 2023, al n. 5, parte I, serie C, dell'anno 2023.
- Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato.
- Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 4/11/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 16660/2023 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 16660/2023 V.G. promosso da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. MIOZZO MARZIA ricorrente contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2 resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: scioglimento del matrimonio
Con Decreto del 30/10/2025 il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni parte ricorrente: come da note di trattazione scritta depositate il 22 ottobre 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente in data 13/11/2023 ha presentato ricorso volto ad ottenere la pronuncia di Parte_1 separazione personale e quindi di scioglimento del matrimonio ai sensi degli articoli 473-bis.47 e 474- bis.49 c.p.c. nei confronti di . CP_1
Con la sentenza n. 3870/2024 di questo Tribunale, depositata il 31/10/2024, è stata disposta la separazione personale dei coniugi alle condizioni come da ricorso e come da verbale del 24/10/2024 e con l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia in data 31/10/2024, in ragione della domanda svolta dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. per la declaratoria dello scioglimento del matrimonio, la causa è stata rimessa in istruttoria ai sensi dell'art. 279 c.p.c., con udienza fissata per il giorno 30/10/2025 con modalità cartolare.
Tanto premesso il ricorrente proponeva, sulla base dei presupposti di legge, domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza depositate in data 22/10/2025, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Decorso il termine previsto dall'art 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della separazione personale dei coniugi”.
Parte resistente, pur essendo stata regolarmente notiziata del procedimento, non si è costituita in giudizio ed è rimasta contumace.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo.
La domanda, proposta dal ricorrente va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per dodici mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Giudice delegato nella procedura di separazione giudiziale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda ha ad oggetto il solo status, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
Non v'è materia di soccombenza, atteso che non vi è resistenza e lo scioglimento del vincolo necessita di intervento autoritativo.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Jugoslavia in data 14/09/1985 tra
[...]
e , matrimonio trascritto in Italia nel registro degli atti di matrimonio Parte_1 CP_1 del Comune di Venezia il 6 marzo 2023, al n. 5, parte I, serie C, dell'anno 2023.
- Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato.
- Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 4/11/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca