Sentenza 4 febbraio 1967
Massime • 4
Il possesso di un terreno, acquistato mediante la costruzione in esso di un fabbricato, continua pur dopo il crollo di questa, sempre che il possessore non venga spossessato da altri. ( Cfr.2757-62).*
Gli Atti di semplice Costituzione in mora non hanno efficacia interruttiva del possesso ad usucapionem, occorrendo all'uopo quanto meno una sentenza di reintegrazione, o di condanna a favore di un revindicante, tale da far sorgere una obbligazione di restituzione insuscettibile di Costituzione in mora. ( Cfr. 2406-56).*
Ai fini della usucapione e necessario che il possesso sia continuo, non interrotto, pacifico e pubblico. ( Cfr.2251-63, 2785-60.).*
Le proteste e diffide meramente verbali non escludono il requisito della pacificita del possesso. ( Cfr. 1148-46, 912-46).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/1967, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 1967 |
Testo completo
Ai fini della usucapione e necessario che il possesso sia continuo, non interrotto, pacifico e pubblico. ( Cfr.2251-63, 2785-60.).*