Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/1967, n. 326
CASS
Sentenza 4 febbraio 1967

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Il possesso di un terreno, acquistato mediante la costruzione in esso di un fabbricato, continua pur dopo il crollo di questa, sempre che il possessore non venga spossessato da altri. ( Cfr.2757-62).*

Gli Atti di semplice Costituzione in mora non hanno efficacia interruttiva del possesso ad usucapionem, occorrendo all'uopo quanto meno una sentenza di reintegrazione, o di condanna a favore di un revindicante, tale da far sorgere una obbligazione di restituzione insuscettibile di Costituzione in mora. ( Cfr. 2406-56).*

Ai fini della usucapione e necessario che il possesso sia continuo, non interrotto, pacifico e pubblico. ( Cfr.2251-63, 2785-60.).*

Le proteste e diffide meramente verbali non escludono il requisito della pacificita del possesso. ( Cfr. 1148-46, 912-46).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/1967, n. 326
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 326
    Data del deposito : 4 febbraio 1967

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