Ordinanza cautelare 12 gennaio 2011
Decreto decisorio 23 settembre 2016
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, decreto decisorio 23/09/2016, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/09/2016
N. 01752/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1752 del 2010, proposto da:
FE LE, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Racanelli C.F. [...], con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, corso Cavour N.60;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Giuseppa Scattaglia C.F. [...], con domicilio eletto presso l’uffcio legale dell’ente in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31/33;
nei confronti di
AN EN ON non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) della Delibera di Giunta Regionale n. 1697 del 19.7.2010;
2) del verbale della Conferenza di Direzione della Regione Puglia n. 18 del 16.7.2010;
3) del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 920 del 27.7.2010;
4) della Delibera di Giunta Regionale n. 1849 del 6.8.2010;
5) della Determina n. 16 del 9.9.2010 prot. A00/003/507 a firma del Dirigente di area Politiche per l’ambiente, reti e qualità urbana;
6) della nota del 15.10.2010 dello stesso Dirigente prot. A00/003/513;
7) di ogni atto comunque connesso e/o presupposto anche se non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 23 novembre 2010;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza;
Considerato che a norma dell’art. 83 del suddetto Codice, in caso di perenzione, ciascuna delle parti sopporta le proprie spese di giudizio e che, pertanto, non v’è luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Bari il giorno 13 settembre 2016.
| Il Presidente |
| Giuseppina Adamo |
IL SEGRETARIO