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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 14/07/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AGRIGENTO SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Sonia Spallitta, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di
Agrigento, all'udienza del 14.07.2025, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicato la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 209 DEL RUOLO GENERALE DEGLI
AFFARI CONTENZIOSI CIVILI DELL'ANNO 2022
TRA
nata a [...] il [...] c.f. Parte_1 C.F._1 residente in [...] in Raffadali, nato a Parte_2
Agrigento il 22.10.1961 c.f. , nata a C.F._2 Parte_3
Raffadali il 16.12.1965 c.f. , nata a C.F._3 Parte_4
Agrigento il 10.05.1971 c.f. , nato ad C.F._4 Parte_5
Agrigento il 02/12/1973 C.F. rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._5
Santino Cuffaro Farruggia c.f. e dall' Avv. Carmelo CodiceFiscale_6
Brucculeri C.F. presso lo studio legale di quest'ultimo sito in C.F._7
Racalmuto (AG), via F. Villa n.22 elettivamente domiciliati , giusta procura in atti
(ATTORE)
CONTRO
(c.f. , nato in [...], il Controparte_1 C.F._8
28.06.1985 e residente in Raffadali (AG), C/da Manaresi, 118 DX snc, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Giuseppe Sciarrotta (c.f.
, e dall'Avv. Stefano Cuffaro (c.f. , ed C.F._9 C.F._10 elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Sciarrotta, sito in Agrigento,
Via Giuseppe Mazzini, n. 66, giusta procura in atti (CONVENUTO)
OGGETTO:
CONCLUSIONI: COME DA ATTI E VERBALI DI CAUSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato il 11.10.2022, gli attori hanno evocato a comparire in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento, onde sentir Controparte_1 dichiarare :
“- Rigettare ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- Riunire ex art. 274 c.c. il presente procedimento con quello RG. 1628/2019 Tribunale di Agrigento in considerazione della connessione oggettiva e soggettiva ovvero disporne la sospensione in attesa della definizione del suindicato procedimento RG. 1628/2019 Tribunale di
Agrigento, - Ritenere e dichiarare nullo comunque annullare il testamento olografo pubblicato in data 02.01.2019 con atto rep. N. 1262 e racc. 1083 Noatio Dott. Per_1
, - Dichiarare aperta la successione legittima - Condannare il preteso erede
[...] testamentario sig. nato ad Agrigento il [...] a [...]_1 ex art. 533 c.c. in favore della massa ereditaria, e per essa a mani degli attori, la somma di € 30.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi, - in subordine, condannare il sig. al risarcimento del danno in favore degli Controparte_1 attori della somma di € 30.000,00 ex art. 2043 c.c. ovvero la diversa somma che sarà accertata in giudizio, - in ulteriore, subordine, condannare il sig. Controparte_1
al pagamento in favore degli attori della somma di € 30.000,00 ex art. 2038
[...]
c.c. ovvero la diversa somma che sarà accertata in giudizio, - Con vittoria di spese, onorario e competenze.”
Premettono gli attori che in data 23.05.2017 il sig. sottoscriveva, nella Persona_2 qualità di promissario acquirente, con il sig. nato il [...] un Controparte_1 contratto preliminare con oggetto l'immobile individuato al catasto al foglio 9 particella
875 Comune di Raffadali. versava, anche a titolo di caparra Persona_2
confirmatoria, la somma pattuita di € 30.000,00 con assegno n. 3732730411-07 Banca
IC intestato al sig. promittente venditore (così indicato nel Controparte_1 preliminare). In data 26.11.2018, il sig. decedeva in Raffadali. Persona_2
Pag. 2 di 6 In data 21.12.2018, l'immobile individuato al catasto al foglio 9 particella 875 Comune di Raffadali, oggetto del predetto preliminare, è stato acquistato dal sig.
[...]
nipote del de ciuis, con contratto di vendita rogato dal dott. Controparte_1 Pt_6
rep. 1260 e racc. 1082. Per l'acquisto veniva corrisposta al sig. Persona_1 CP_1
venditore, la somma di € 30.000,00 utilizzando lo stesso assegno già spiccato
[...] dal de ciuis n. 3732730411-07 Banca IC (come indicato nel contratto di vendita, in atti).
Assumono gli attori che con la morte del sig. (promissario acquirente), Persona_2
l'obbligazione assunta con la sottoscrizione del preliminare si è trasferita agli eredi nonché odierni attori.
Rappresentano gli eredi legittimi di essere stati pretermessi sulla base di un testamento asseritamente olografo datato 07.05.2017 con il quale risultava istituito erede unico il nipote del de cuius (figlio di nato ad [...] il CP_2 Controparte_1
28.06.1985, pubblicato in data 02.01.2019 con atto rep. N. 1262 e racc. 1083 Notaio
Dott. . Persona_1
Pertanto, gli attori hanno impugnato detto testamento innanzi il Tribunale di Agrigento incardinando il procedimento RG. 1628/2019, in fase di istruzione alla data della citazione in giudizio, e con il quale è stata chiesta la riunione, poi non concessa dal
Giudicante vertendo i due giudizi in fasi processuali differenti.
Con comparsa di risposta dell'11.01.2023 si è costituito Controparte_1 affermando il difetto di legittimazione attiva degli attori, trattandosi di successione testamentaria. Concludeva il convenuto chiedendo al Tribunale adito: “
1. Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo agli attori rilevabile d'Ufficio; 2.
Per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità della domanda per carenza della qualità di eredi in capo agli attori;
3. Con vittoria di spese, oneri e competenze da distrarsi in favore dell'antistatario difensore il quale dichiara di avere anticipato le spese e di non avere ricevuto onorari e/o acconti”.
Alla prima udienza il Giudice concedeva i termini per rinotificare l'atto di citazione.
Costituitosi il convenuto, rigettata la richiesta di riunione con il processo pendente di impugnativa del testamento, venivano concessi i termini per il deposito di memorie ex art 183 VI cpc;
il processo, in assenza di mezzi istruttori, precisate le conclusioni,
Pag. 3 di 6 veniva rinviato all'esito della relazione di consulenza disposta nel giudizio parallelo sul testamento olografo, onde evitare un contrasto di giudicati e indi veniva fissata udienza per la discussione e decisione ex art 281 sexies cpc alla data odierna, con termini per note conclusive.
Preliminarmente infondata appare l'eccezione di difetto della legittimazione attiva sollevata dalla difesa del convenuto, essendo gli attori in assenza di testamento, gli eredi legittimi, circostanza questa non contestata dal convenuto ed evincibile dal certificato storico di famiglia in atti e dunque titolati ad esperire l'azione ex art 533 cc.
I fatti di causa prendono le mosse dalla stipula del contratto preliminare che Per_2
de cuius, in data 23.05.2017, sottoscriveva, nella qualità di promissario
[...] acquirente, con nato il [...] avente ad oggetto l'immobile Controparte_1 individuato al catasto al foglio 9 particella 875 Comune di Raffadali. Persona_2 versava, anche a titolo di caparra confirmatoria, la somma pattuita di € 30.000,00 con assegno n. 3732730411-07 Banca IC intestato a promittente Controparte_1 venditore , con impegno a sottoscrivere il contratto definitivo entro il mese di settembre
2017. In data 26.11.2018, decedeva in Raffadali e in data 21.12.2018, Persona_2
l'immobile oggetto di preliminare di vendita è stato acquistato dal Controparte_1
nipote del de ciuis, con contratto di vendita rogato dal Notaio dott.
[...] Per_1
rep. 1260 e racc. 1082. Per l'acquisto veniva corrisposta al sig.
[...] CP_1
venditore, la somma di € 30.000,00 utilizzando lo stesso assegno n.
[...]
3732730411-07 Banca IC (come specificato nel contratto di vendita).
Ebbene, il Tribunale di Agrigento, con sentenza depositata agli atti di causa n. 241/2025 pubbl. il 03/03/2025 ha accertato e dichiarato la nullità del testamento olografo del 7 maggio 2017, pubblicato il 2 gennaio 2019, perché non redatto da e ha Persona_2 dichiarato, per l'effetto, aperta la successione legittima di , nato a Persona_2
Raffadali il 21 febbraio 1940 e ivi deceduto il 26 novembre 2018 nei confronti degli odierni attori, radicando il loro diritto a rivendicare quanto percepito dal convenuto nella qualità di erede testamentario.
Gli attori pertanto legittimamente rivendicano in questa Sede la restituzione della somma attraverso la quale è stato acquistato dal convenuto l'immobile oggetto di
Pag. 4 di 6 preliminare con il proprio dante causa, come espressamente riferito nell'atto di compravendita.
Alla luce della documentazione agli atti, fondata appare dunque l'azione articolata dagli attori nella qualità di eredi legittimi, avendo la sentenza di annullamento del testamento efficacia ex tunc, per cui essi possono vantare il diritto al riconoscimento ai sensi e per gli effetti dell'art 533 cc della qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.
Venuta meno la qualità di erede universale in capo al convenuto, essendo stato annullato il testamento non riconducibile al de cuius, pur rimanendo l'atto di acquisto del
21.12.2028, valido ed efficace, in quanto atto autonomo rispetto al contratto preliminare dal de cuius stipulato e non richiamato nella compravendita, si è verificato un illecito arricchimento in danno della massa ereditaria privata della somma di € 30.000,00 corrisposta dal convenuto quale corrispettivo del prezzo di un bene, allo stesso intestato.
Ex art 2041 cc chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
Secondo la Corte di Cassazione, civile, “L'indennizzo ex art. 2041 c.c., in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare,
e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento” (cfr Ordinanza 5 ottobre 2022 n. 28930).
Nei termini superiormente riassunti, la domanda di parte attrice può essere accolta.
Quanto alle spese di lite, esse seguono il principio della soccombenza, in relazione alla attività processuale svolta.
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PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, per le motivazioni di cui nelle premesse, reietta ogni ulteriore istanza, ritenuta e dichiarata la qualità di eredi legittimi degli attori, condanna il convenuto alla restituzione in loro favore della somma di € 30.000,00 oltre interessi compensativi dall'apertura della successione al soddisfo.
Condanna, altresì, parte convenuta al pagamento in favore degli attori delle spese di lite liquidate complessivamente in € 1.500,00, oltre spese generali, CPA ed Iva se dovuta,
Agrigento, 14/07/2025
Il G.O.P. Dott.ssa Sonia Spallitta Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal GOP dott.ssa Sonia Spallitta, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010, n. 24 e del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
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