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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/12/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2257/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. SINISCALCHI ALESSIO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 25/11/2024 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 03/12/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) la casa familiare, sita in Aprilia (LT), Via Amsterdam n.111, comprensiva di box auto e distinta al catasto fabbricati del predetto comune al Foglio n.70, partita n. 11449, particella
n.273 subalterni n.18 e n.19, acquistata al 50% ciascuno dei coniugi, rimarrà assegnata alla moglie sino a quando le due figlie decideranno di allontanarsene. 2) Al verificarsi dell'evento di cui al punto 1, entrambi i coniugi si impegnano, ora per allora, ad effettuare donazione del suddetto immobile in favore della FI . Tale accordo è essenziale al fine di Per_1
dirimere i conflitti tra i coniugi;
3) il padre verserà a titolo di mantenimento, in favore della FI , la somma pari ad euro 250,00 mensili, entro il 5 di ogni mese, sino a quando Per_1
la stessa non sarà economicamente autosufficiente. 4) Per quanto attiene alla FI Per_2 ad oggi, la stessa, è titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato. Per tale ragione il padre si impegna a versare, anche in suo favore, la somma pari ad euro 250,00 mensili, nei soli casi in cui la stessa si trovasse in stato di disoccupazione o non occupata e sino che la stessa non avrà un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le somme di cui al punto 2 e
3, saranno oggetto di rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
5) Il padre si impegna, altresì, a provvedere al pagamento del bollo auto e della assicurazione RCA, per
l'autovettura Toyota Yaris TG. FH940RV, di proprietà dello stesso, ma in uso della FI
6) Per quanto attiene alle ulteriori spese straordinarie non coperte dal servizio Per_2 sanitario nazionale, quelle scolastiche e a quelle ulteriori che si renderanno necessarie per il benessere delle figlie, saranno suddivise tra i genitori al 50% , previo accordo tra gli stessi
e dietro presentazione di idonee ricevute;
7) Per quanto attiene all'assegno unico, lo stesso sarà di competenza della moglie che ne farà domanda, in luogo del marito;
8) I coniugi si dichiarano entrambi autosufficienti economicamente”.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 03/10/1993 nel Comune di APRILIA (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il
25/11/2024; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di APRILIA (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atti di matrimonio numero 145, Parte II, Serie
A, Ufficio 1, dell'anno 1993); compensa le spese di causa.
Latina, 03/12/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. SINISCALCHI ALESSIO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 25/11/2024 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 03/12/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) la casa familiare, sita in Aprilia (LT), Via Amsterdam n.111, comprensiva di box auto e distinta al catasto fabbricati del predetto comune al Foglio n.70, partita n. 11449, particella
n.273 subalterni n.18 e n.19, acquistata al 50% ciascuno dei coniugi, rimarrà assegnata alla moglie sino a quando le due figlie decideranno di allontanarsene. 2) Al verificarsi dell'evento di cui al punto 1, entrambi i coniugi si impegnano, ora per allora, ad effettuare donazione del suddetto immobile in favore della FI . Tale accordo è essenziale al fine di Per_1
dirimere i conflitti tra i coniugi;
3) il padre verserà a titolo di mantenimento, in favore della FI , la somma pari ad euro 250,00 mensili, entro il 5 di ogni mese, sino a quando Per_1
la stessa non sarà economicamente autosufficiente. 4) Per quanto attiene alla FI Per_2 ad oggi, la stessa, è titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato. Per tale ragione il padre si impegna a versare, anche in suo favore, la somma pari ad euro 250,00 mensili, nei soli casi in cui la stessa si trovasse in stato di disoccupazione o non occupata e sino che la stessa non avrà un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le somme di cui al punto 2 e
3, saranno oggetto di rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
5) Il padre si impegna, altresì, a provvedere al pagamento del bollo auto e della assicurazione RCA, per
l'autovettura Toyota Yaris TG. FH940RV, di proprietà dello stesso, ma in uso della FI
6) Per quanto attiene alle ulteriori spese straordinarie non coperte dal servizio Per_2 sanitario nazionale, quelle scolastiche e a quelle ulteriori che si renderanno necessarie per il benessere delle figlie, saranno suddivise tra i genitori al 50% , previo accordo tra gli stessi
e dietro presentazione di idonee ricevute;
7) Per quanto attiene all'assegno unico, lo stesso sarà di competenza della moglie che ne farà domanda, in luogo del marito;
8) I coniugi si dichiarano entrambi autosufficienti economicamente”.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 03/10/1993 nel Comune di APRILIA (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il
25/11/2024; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di APRILIA (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atti di matrimonio numero 145, Parte II, Serie
A, Ufficio 1, dell'anno 1993); compensa le spese di causa.
Latina, 03/12/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino