Ordinanza collegiale 18 novembre 2024
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 16/06/2025, n. 4507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4507 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 04507/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00899/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 899 del 2024, proposto da
FF OC, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 7124/2021 - R.G. n. 15304/2020 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, pubblicata il 20/12/2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che parte ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza n. 7124/2021 - R.G. n. 15304/2020, con la quale il Tribunale di Napoli sez. lavoro, in accoglimento del ricorso, ha così deciso “condanna l’Amministrazione convenuta ad inquadrare FF OC, a decorrere dal 01.09.2007, nella fascia stipendiale 3-8 anni con la qualifica professionale di “Assistente Tecnico” e con l’anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di Anni 6 Mesi 5 Giorni 16, o comunque a collocarlo nella posizione maturata, al pagamento in favore del ricorrente della somma di EURO 26.697,64 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di precariato svolto alle dipendenze del MIUR della progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto Scuola, nonché in ragione della ricostruzione integrale di carriera all’atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola e delle tabelle annesse al citato contratto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo; al pagamento in favore del ricorrente di un aumento di EURO 305,67 sullo stipendio mensile percepito, corrispondente al nuovo inquadramento raggiunto e fino al raggiungimento del successivo gradone stipendiale”;
Rilevato che il ricorso:
- è ricevibile, atteso che è stato depositato presso la cancelleria di questo T.A.R. entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.;
- è ammissibile, in quanto:
- il titolo è stato notificato, in forma esecutiva, all’Ente debitore, MIUR, ora MIM, in data 7/02/2022 e si è formato il giudicato come da attestazione in atti del 13.02.2024;
- è decorso il termine ne ante quem di 120 gg. di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997;
In mancanza di adempimento, la parte ricorrente chiede a questo Tribunale di:
a) ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), già MIUR, in persona del Ministro pro tempore di dare piena e completa esecuzione alla sentenza n. 7124/2021 - R.G. n. 15304/2020 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, pubblicata il 20/12/2021, passata in giudicato, e di provvedere, per l’effetto, a:
- assicurare il diritto di FF OC di vedersi riconosciuto, al momento della ricostruzione della carriera dopo l’assunzione a tempo indeterminato, l’intera anzianità maturata durante il servizio pre-ruolo con l’inserimento nella corrispondente classe stipendiale;
- corrispondere le differenze retributive quantificate in euro 26.697,64 oltre i ratei di 13 mensilità, interessi e rivalutazione;
- corrispondere il pagamento di € 305,67 come aumento sullo stipendio mensile percepito, corrispondente al nuovo inquadramento raggiunto e fino al raggiungimento del successivo gradone stipendiale;
b) condannare il medesimo Ministero al pagamento della penalità di mora, ai sensi dell’articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo;
c) nominare un Commissario ad acta , per l’ipotesi di perdurante inadempienza;
Ritenuto di dover accogliere il ricorso in ragione di quanto sopra rappresentato da parte ricorrente e non adeguatamente smentito dal Ministero e per l’effetto di:
a) ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), già MIUR, di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, alla puntuale ed integrale esecuzione della sentenza n. 7124/2021 - R.G. n. 15304/2020, in osservanza del dispositivo del titolo in questa sede azionato;
b) designare sin d’ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, quale Commissario ad acta , il sig. Prefetto presso la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo - di Roma o suo delegato, il quale, decorso infruttuosamente il termine assegnato ed entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inottemperanza, compirà gli atti necessari al pagamento; le spese per la funzione commissariale, qualora in concreto dovute, vengono poste a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), già MIUR e liquidate come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’Ente debitore, nei termini di legge;
c) disporre, a carico dell’Amministrazione resistente e a favore della parte ricorrente, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo, in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione della presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta );
Ritenuto, infine, di liquidare le spese di lite – comprensive di spese, diritti e onorari di atti successivi al titolo azionato, funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, comprese quelle di registrazione in quanto documentate in atti – secondo l’ordinario canone della soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), accoglie il ricorso in ottemperanza per l’esecuzione della sentenza n. n. 7124/2021 - R.G. n. 15304/2020 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nei termini di cui in motivazione, e, per l’effetto:
a) dichiara l’obbligo del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), già MIUR, di procedere all’esatto adempimento del giudicato, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
b) fissa la penalità di mora nei modi e nei termini di cui in motivazione;
c) per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora, quale Commissario ad acta , il Prefetto presso la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo - di Roma, con facoltà di delega a idoneo funzionario dell’ufficio, che provvederà in via sostitutiva entro l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza a cura di parte ricorrente; qualora sussistano in concreto i presupposti per la sua debenza, determina in euro 1.000,00 (mille/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’espletamento dell’incarico, a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), già MIUR.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), già MIUR, al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in € 1.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge oltre al rimborso del contributo unificato versato, con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriella Caprini | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO