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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/09/2025, n. 3543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3543 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Daniela Galazzi Presidente dott. ssa Emanuela Piazza Giudice dott.ssa Claudia Spiga Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al N.R.G.1153 dell'anno 2024, pendente tra appresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano Ghirlanda Parte_1
attore
E
rappresentata e difesa dagli Avvocati Fabio Calabrò e Controparte_1
Giuseppe Calabrò convenuta oggetto: cessione di quote sociali di s.a.s. conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 27.3.2.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
aveva chiesto ed ottenuto innanzi al Tribunale di Messina il Parte_2 decreto ingiuntivo nr. 1015/2015, nei confronti di per il Controparte_1 pagamento della somma di € 8.000,00 quale residuo prezzo della cessione delle quote sociali di detenute dal Controparte_2 in favore della suddetta società, allegando che, secondo quanto Pt_2 previsto nel contratto del 20.3.2013, il prezzo (pari a € 23.000,00) della cessione della quota, del valore nominale di €.1.700,00, avrebbe dovuto essere versato quanto ad € 15.000,00 all'atto della conclusione della cessione e, quanto a €. 8.000,00, entro il termine massimo ed essenziale del 19.3.2014. aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo eccependo Controparte_1
l'incompetenza del Tribunale adito, nonché il mancato adempimento da parte del cedente all'obbligazione, prevista nel contratto azionato, di estinzione dei debiti della nei confronti dell'Inps, CP_2 Controparte_2 pari ad € 4.540,19, e di quelli nei confronti di IT LI, pari a € 1.439,09.
In seguito alla declaratoria di incompetenza resa dal Tribunale di Messina con sentenza in data 19.10.2023, ha quindi riassunto il giudizio Parte_2 avanti la Sezione Impresa.
Così ricostruita la res litigiosa, va in primo luogo respinta l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio sollevata dalla società convenuta.
Se è vero che la declaratoria di incompetenza contiene, anche in via implicita, la pronuncia di invalidità e di revoca del decreto opposto e che, dunque, la riassunzione del giudizio eventualmente proposta non ha ad oggetto il provvedimento oramai revocato, rimane comunque la domanda originaria di adempimento – in relazione appunto al credito fatto valere con il monitorio-: la domanda attorea (di conferma del decreto ingiuntivo opposto) deve quindi essere interpretata quale richiesta di adempimento, ossia di condanna al pagamento della somma ingiunta con il decreto ingiuntivo revocato.
Nessuna nullità assiste l'atto introduttivo del giudizio che reca compiuta indicazione della domanda spiegata, dei fatti posti a fondamento della stessa e delle norme di legge fondanti la pretesa.
Deve poi ritenersi preclusa in questa sede ogni disamina in relazione alla competenza di questo Tribunale.
L'attore, riassumendo il giudizio innanzi al Tribunale dichiarato competente e non avvalendosi della facoltà di cui all'art. 47 c.p.c., ha reso incontestabile la competenza di questa sezione, né può in questa sede ulteriormente porsi in discussione l'affermata competenza, essendo il regolamento di competenza sollevabile in via officiosa soltanto entro il termine dell'udienza di comparizione secondo lo schema di cui all'art. 38 c.p.c. (cfr.
Cass.8891/2023).
Nel merito, la domanda proposta da merita accoglimento. Parte_2
E' indiscusso che, a seguito della conclusione del contratto di cessione di quote sociali del 20.3.2013, non ha versato la quota parte del Controparte_1 prezzo pattuito pari a € 8.000,00.
La convenuta ha eccepito al riguardo, ex art. 1460 c.c., l'inadempimento di parte attrice all'obbligazione di estinzione dei debiti sociali nei confronti dell'Inps e di IT, prevista nel contratto di cessione di quote.
Osserva il Collegio che, secondo quanto stabilito nel contratto di cessione del
20.3.2013, la parte cedente si era impegnata ad utilizzare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre dieci giorni dal 20.3.2013, parte del corrispettivo ricevuto per estinguere i debiti sociali nei confronti dell'Inps pari a € 4.540,19 e di IT LI pari a € 1.439,09, impegnandosi altresì a produrre le relative ricevute di pagamento entro 15 giorni dalla medesima data del contratto di cessione.
Per comprovare l'avvenuto pagamento dei debiti sociali indicati, l'attore ha depositato in atti le ricevute di pagamento del 4.4.2013 e dell'8.4.2013 che attestano la complessiva estinzione dei debiti di nei confronti CP_2 dell'Inps pari a € 4.855,44 e nei confronti di IT LI pari a € 913,00.
Risulta poi che detti versamenti sono stati effettivamente effettuati dall'attore, come appunto indicato della nota dell'8.4.2013 del Monte dei Paschi di Siena in cui si indicata come soggetto pagatore . Parte_2
Peraltro, la discordanza che in effetti si registra tra la somma versata e quella indicata nella cessione – pari a circa € 210,00 - non vale a ritenere fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dal convenuto: da un lato, infatti, non comprova e nemmeno allega la sussistenza di debiti sociali CP_1 verso INPS e IT ancora non pagati dall'attore: dall'altro, il rifiuto del pagamento del prezzo della cessione non trova alcuna giustificazione in considerazione della esiguità della differenza tra l'importo indicato in cessione e quello che parte attrice ha provato di avere versato. In ultima analisi, l'esiguità della somma ancora in tesi dovuta dall'attore rispetto all'importo del prezzo non versato dalla convenuta, unitamente alla mancanza di alcuna contestazione sul punto svolta prima della proposizione della lite ed in risposta delle richieste di pagamento inoltrate dal cedente (così da consentire eventualmente all'attore il pagamento della somma ancora dovuta), inducono a qualificare il rifiuto di pagamento della quota residua di prezzo non versata (pari a € 8.000,00), come contrario alla buona fede contrattuale.
Né vale in senso contrario rilevare il mancato rispetto del termine di pagamento previsto nel contratto (30.3.2013) in quanto lo stesso non può qualificarsi come essenziale, non essendo stata fornita prova per sostenere che, nel disegno negoziale, la scadenza del termine abbia determinato il venir meno dell'interesse dell'altro contraente alla sua esecuzione (e quindi a divenire socio della , né risulta alcuna specifica disciplina contrattuale CP_2 in relazione agli effetti derivanti dal decorso del termine previsto. Non a caso, laddove le parti hanno inteso qualificare un termine come essenziale, hanno esplicitamente utilizzato tale locuzione nel contratto, come appunto è avvenuto per il termine previsto per il pagamento del prezzo della cessione, avendo espressamente stabilito che il pagamento doveva essere effettuato
“entro il termine massimo essenziale del 19.3.2014”.
Il convenuto ha infine sostenuto che l'attore sarebbe inadempiente per non aver prodotto le relative ricevute di pagamento entro il termine previsto nell'atto di cessione.
Anche tale circostanza non può costituire giustificazione per l'inadempimento dell'obbligazione del pagamento del residuo prezzo ancora dovuto, non risultando che la parte, a fronte delle richieste di pagamento del prezzo inoltrate dal cedente, abbia mai domandato l'esibizione di dette ricevute, di contro rimanendo inerte nell'adempimento del pagamento del prezzo dovuto anche dopo produzione di dette quietanze nel giudizio.
In conclusione la domanda attorea deve trovare accoglimento: va quindi disposta la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 8.000,00 oltre interessi di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dal giorno della messa in mora del
2.2.2015 e sino all'effettivo soddisfo.
Non può invece trovare accoglimento la domanda ex art 96 c.p.c. avanzata da
. Parte_2
L'accertato illegittimo rifiuto di adempimento da parte del convenuto non vale infatti ad integrare gli estremi di cui all'art. 96 c.p.c., sia perché si è comunque registrata la non corrispondenza dell'importo dei pagamenti effettuati dall'attore con le somme indicate nel contratto di cessione, sia perché le ricevute di pagamento non risultano essere state portate a conoscenza del convenuto prima della proposizione del giudizio.
Le spese di lite seguono soccombenza e si liquidano, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ. mod. secondo il valore della controversia e dell'attività espletata, in € 5.077,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge oltre le spese vive pari a € 237,00 da distrarsi in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
PQM
In accoglimento della domanda di parte attrice, condanna a Controparte_1 pagare a la somma di € 8.000,00 oltre interessi di cui all'art. Parte_2
1284 co. 1 c.c. dal giorno della messa in mora del 2.2.2015 e sino all'effettivo soddisfo;
condanna il convenuto a pagare all'attore le spese di lite liquidate in €
5.077,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge oltre le spese vive pari a € 237,00 da distrarsi in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in materia di Impresa in data 17.9.2025
La Giudice relatrice La Presidente
Claudia Spiga Daniela Galazzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Daniela Galazzi Presidente dott. ssa Emanuela Piazza Giudice dott.ssa Claudia Spiga Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al N.R.G.1153 dell'anno 2024, pendente tra appresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano Ghirlanda Parte_1
attore
E
rappresentata e difesa dagli Avvocati Fabio Calabrò e Controparte_1
Giuseppe Calabrò convenuta oggetto: cessione di quote sociali di s.a.s. conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 27.3.2.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
aveva chiesto ed ottenuto innanzi al Tribunale di Messina il Parte_2 decreto ingiuntivo nr. 1015/2015, nei confronti di per il Controparte_1 pagamento della somma di € 8.000,00 quale residuo prezzo della cessione delle quote sociali di detenute dal Controparte_2 in favore della suddetta società, allegando che, secondo quanto Pt_2 previsto nel contratto del 20.3.2013, il prezzo (pari a € 23.000,00) della cessione della quota, del valore nominale di €.1.700,00, avrebbe dovuto essere versato quanto ad € 15.000,00 all'atto della conclusione della cessione e, quanto a €. 8.000,00, entro il termine massimo ed essenziale del 19.3.2014. aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo eccependo Controparte_1
l'incompetenza del Tribunale adito, nonché il mancato adempimento da parte del cedente all'obbligazione, prevista nel contratto azionato, di estinzione dei debiti della nei confronti dell'Inps, CP_2 Controparte_2 pari ad € 4.540,19, e di quelli nei confronti di IT LI, pari a € 1.439,09.
In seguito alla declaratoria di incompetenza resa dal Tribunale di Messina con sentenza in data 19.10.2023, ha quindi riassunto il giudizio Parte_2 avanti la Sezione Impresa.
Così ricostruita la res litigiosa, va in primo luogo respinta l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio sollevata dalla società convenuta.
Se è vero che la declaratoria di incompetenza contiene, anche in via implicita, la pronuncia di invalidità e di revoca del decreto opposto e che, dunque, la riassunzione del giudizio eventualmente proposta non ha ad oggetto il provvedimento oramai revocato, rimane comunque la domanda originaria di adempimento – in relazione appunto al credito fatto valere con il monitorio-: la domanda attorea (di conferma del decreto ingiuntivo opposto) deve quindi essere interpretata quale richiesta di adempimento, ossia di condanna al pagamento della somma ingiunta con il decreto ingiuntivo revocato.
Nessuna nullità assiste l'atto introduttivo del giudizio che reca compiuta indicazione della domanda spiegata, dei fatti posti a fondamento della stessa e delle norme di legge fondanti la pretesa.
Deve poi ritenersi preclusa in questa sede ogni disamina in relazione alla competenza di questo Tribunale.
L'attore, riassumendo il giudizio innanzi al Tribunale dichiarato competente e non avvalendosi della facoltà di cui all'art. 47 c.p.c., ha reso incontestabile la competenza di questa sezione, né può in questa sede ulteriormente porsi in discussione l'affermata competenza, essendo il regolamento di competenza sollevabile in via officiosa soltanto entro il termine dell'udienza di comparizione secondo lo schema di cui all'art. 38 c.p.c. (cfr.
Cass.8891/2023).
Nel merito, la domanda proposta da merita accoglimento. Parte_2
E' indiscusso che, a seguito della conclusione del contratto di cessione di quote sociali del 20.3.2013, non ha versato la quota parte del Controparte_1 prezzo pattuito pari a € 8.000,00.
La convenuta ha eccepito al riguardo, ex art. 1460 c.c., l'inadempimento di parte attrice all'obbligazione di estinzione dei debiti sociali nei confronti dell'Inps e di IT, prevista nel contratto di cessione di quote.
Osserva il Collegio che, secondo quanto stabilito nel contratto di cessione del
20.3.2013, la parte cedente si era impegnata ad utilizzare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre dieci giorni dal 20.3.2013, parte del corrispettivo ricevuto per estinguere i debiti sociali nei confronti dell'Inps pari a € 4.540,19 e di IT LI pari a € 1.439,09, impegnandosi altresì a produrre le relative ricevute di pagamento entro 15 giorni dalla medesima data del contratto di cessione.
Per comprovare l'avvenuto pagamento dei debiti sociali indicati, l'attore ha depositato in atti le ricevute di pagamento del 4.4.2013 e dell'8.4.2013 che attestano la complessiva estinzione dei debiti di nei confronti CP_2 dell'Inps pari a € 4.855,44 e nei confronti di IT LI pari a € 913,00.
Risulta poi che detti versamenti sono stati effettivamente effettuati dall'attore, come appunto indicato della nota dell'8.4.2013 del Monte dei Paschi di Siena in cui si indicata come soggetto pagatore . Parte_2
Peraltro, la discordanza che in effetti si registra tra la somma versata e quella indicata nella cessione – pari a circa € 210,00 - non vale a ritenere fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dal convenuto: da un lato, infatti, non comprova e nemmeno allega la sussistenza di debiti sociali CP_1 verso INPS e IT ancora non pagati dall'attore: dall'altro, il rifiuto del pagamento del prezzo della cessione non trova alcuna giustificazione in considerazione della esiguità della differenza tra l'importo indicato in cessione e quello che parte attrice ha provato di avere versato. In ultima analisi, l'esiguità della somma ancora in tesi dovuta dall'attore rispetto all'importo del prezzo non versato dalla convenuta, unitamente alla mancanza di alcuna contestazione sul punto svolta prima della proposizione della lite ed in risposta delle richieste di pagamento inoltrate dal cedente (così da consentire eventualmente all'attore il pagamento della somma ancora dovuta), inducono a qualificare il rifiuto di pagamento della quota residua di prezzo non versata (pari a € 8.000,00), come contrario alla buona fede contrattuale.
Né vale in senso contrario rilevare il mancato rispetto del termine di pagamento previsto nel contratto (30.3.2013) in quanto lo stesso non può qualificarsi come essenziale, non essendo stata fornita prova per sostenere che, nel disegno negoziale, la scadenza del termine abbia determinato il venir meno dell'interesse dell'altro contraente alla sua esecuzione (e quindi a divenire socio della , né risulta alcuna specifica disciplina contrattuale CP_2 in relazione agli effetti derivanti dal decorso del termine previsto. Non a caso, laddove le parti hanno inteso qualificare un termine come essenziale, hanno esplicitamente utilizzato tale locuzione nel contratto, come appunto è avvenuto per il termine previsto per il pagamento del prezzo della cessione, avendo espressamente stabilito che il pagamento doveva essere effettuato
“entro il termine massimo essenziale del 19.3.2014”.
Il convenuto ha infine sostenuto che l'attore sarebbe inadempiente per non aver prodotto le relative ricevute di pagamento entro il termine previsto nell'atto di cessione.
Anche tale circostanza non può costituire giustificazione per l'inadempimento dell'obbligazione del pagamento del residuo prezzo ancora dovuto, non risultando che la parte, a fronte delle richieste di pagamento del prezzo inoltrate dal cedente, abbia mai domandato l'esibizione di dette ricevute, di contro rimanendo inerte nell'adempimento del pagamento del prezzo dovuto anche dopo produzione di dette quietanze nel giudizio.
In conclusione la domanda attorea deve trovare accoglimento: va quindi disposta la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 8.000,00 oltre interessi di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dal giorno della messa in mora del
2.2.2015 e sino all'effettivo soddisfo.
Non può invece trovare accoglimento la domanda ex art 96 c.p.c. avanzata da
. Parte_2
L'accertato illegittimo rifiuto di adempimento da parte del convenuto non vale infatti ad integrare gli estremi di cui all'art. 96 c.p.c., sia perché si è comunque registrata la non corrispondenza dell'importo dei pagamenti effettuati dall'attore con le somme indicate nel contratto di cessione, sia perché le ricevute di pagamento non risultano essere state portate a conoscenza del convenuto prima della proposizione del giudizio.
Le spese di lite seguono soccombenza e si liquidano, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ. mod. secondo il valore della controversia e dell'attività espletata, in € 5.077,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge oltre le spese vive pari a € 237,00 da distrarsi in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
PQM
In accoglimento della domanda di parte attrice, condanna a Controparte_1 pagare a la somma di € 8.000,00 oltre interessi di cui all'art. Parte_2
1284 co. 1 c.c. dal giorno della messa in mora del 2.2.2015 e sino all'effettivo soddisfo;
condanna il convenuto a pagare all'attore le spese di lite liquidate in €
5.077,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge oltre le spese vive pari a € 237,00 da distrarsi in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in materia di Impresa in data 17.9.2025
La Giudice relatrice La Presidente
Claudia Spiga Daniela Galazzi