TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3646/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in VIA NICOLO' TURRISI, 13, PALERMO, presso lo studio dell'Avv.
MA IA NZ, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA G. SCIUTI, 164, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. CICERO IANGELA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 24 luglio 2025 e sottoscritto il 17 luglio 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 7 agosto 1993).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 10 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“-1) i coniugi saranno liberi di fissare la propria residenza ove vorranno, con obbligo tempestivo di comunicazione scritta all'altro coniuge;
-2) i coniugi congiuntamente convengono che il godimento della casa familiare, sita in Palermo in via Cortile D'Arpa n.26, giusto contratto di locazione del 01.04.2025, è attribuito ex art. 337sexies c.c., alla sig.ra Pt_1
– tenendo prioritariamente in conto l'interesse della figlia;
-3) i coniugi concordano espressamente che l'assegno unico e universale
(introdotto dal D. Lgs. 21 dicembre del 2021 n. 230) corrisposto per i figli dall'Ente Previdenziale, verrà erogato esclusivamente in favore del genitore
; Parte_1
-4) i coniugi stabiliscono che il sig. , non avendo ad oggi stabile CP_1 occupazione lavorativa, si obbliga a versare, entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la somma di € 150,00
(centocinquanta/00) mensili. Le Parti espressamente convengono che la superiore somma non deve ritenersi comprensiva dell'assegno unico e universale erogato dall' . La somma fissata quale contributo per il CP_2 mantenimento della prole è rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
-5) il sig. si impegna altresì a corrispondere all'altro genitore il CP_1
50% delle spese straordinarie necessarie, secondo le indicazioni del protocollo in uso presso il Tribunale Civile di Palermo, al cui contenuto integralmente si rimanda;
-6) la figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 disposizioni dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre con la quale continuerà ad abitare in Palermo, in via G. Crispi n. 88, salvo il diritto di frequentazione paterna nei tempi e con le modalità di seguito riportate. Per l'effetto le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno
2 assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia minore. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia minore per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza;
DIRITTO DI VISITA
-7) la sig.ra si impegna a cooperare affinché il sig. Parte_1 CP_1
possa serenamente coltivare il rapporto con la figlia ,
[...] Per_1 agevolandone se del caso gli incontri;
-8) Il Sig. terrà con sé la propria figlia per due Controparte_1 Per_1 giorni alla settimana, compatibilmente con gli impegni di studio e/o ludico- ricreativo della stessa, da individuarsi orientativamente nei giorni del martedì
e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 e, a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio sino alla domenica alle 22:00. Durante le festività natalizie, la figlia minore trascorrerà con il padre 5 giorni continuativi, da farsi coincidere ad anni alterni con il Natale o il Capodanno, ed ancora ad anni alterni la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Per le altre festività religiose e civili sarà sempre usato il criterio dell'alternanza. Nei mesi di luglio e agosto, la figlia minore trascorrerà alternativamente presso il padre e la madre periodi anche non continuativi (preferibilmente per complessivi 15 giorni presso ogni genitore), da determinarsi concretamente tra le parti entro il 31 maggio di ciascun anno. Resta inteso che, a prescindere dai tempi e dalle modalità di affidamento sopra indicati, le parti potranno di volta in volta concordare, anche per le vie brevi, eventuali variazioni dettate da esigenze e richieste della propria figlia o da eventuali necessità lavorative dei genitori.
-09) le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
-10) entrambi i coniugi prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire
3 la figlia minore nel proprio passaporto;
”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 106, P. II, S. A, Anno 1993) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3646/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in VIA NICOLO' TURRISI, 13, PALERMO, presso lo studio dell'Avv.
MA IA NZ, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA G. SCIUTI, 164, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. CICERO IANGELA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 24 luglio 2025 e sottoscritto il 17 luglio 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 7 agosto 1993).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 10 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“-1) i coniugi saranno liberi di fissare la propria residenza ove vorranno, con obbligo tempestivo di comunicazione scritta all'altro coniuge;
-2) i coniugi congiuntamente convengono che il godimento della casa familiare, sita in Palermo in via Cortile D'Arpa n.26, giusto contratto di locazione del 01.04.2025, è attribuito ex art. 337sexies c.c., alla sig.ra Pt_1
– tenendo prioritariamente in conto l'interesse della figlia;
-3) i coniugi concordano espressamente che l'assegno unico e universale
(introdotto dal D. Lgs. 21 dicembre del 2021 n. 230) corrisposto per i figli dall'Ente Previdenziale, verrà erogato esclusivamente in favore del genitore
; Parte_1
-4) i coniugi stabiliscono che il sig. , non avendo ad oggi stabile CP_1 occupazione lavorativa, si obbliga a versare, entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la somma di € 150,00
(centocinquanta/00) mensili. Le Parti espressamente convengono che la superiore somma non deve ritenersi comprensiva dell'assegno unico e universale erogato dall' . La somma fissata quale contributo per il CP_2 mantenimento della prole è rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
-5) il sig. si impegna altresì a corrispondere all'altro genitore il CP_1
50% delle spese straordinarie necessarie, secondo le indicazioni del protocollo in uso presso il Tribunale Civile di Palermo, al cui contenuto integralmente si rimanda;
-6) la figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 disposizioni dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre con la quale continuerà ad abitare in Palermo, in via G. Crispi n. 88, salvo il diritto di frequentazione paterna nei tempi e con le modalità di seguito riportate. Per l'effetto le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno
2 assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia minore. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia minore per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza;
DIRITTO DI VISITA
-7) la sig.ra si impegna a cooperare affinché il sig. Parte_1 CP_1
possa serenamente coltivare il rapporto con la figlia ,
[...] Per_1 agevolandone se del caso gli incontri;
-8) Il Sig. terrà con sé la propria figlia per due Controparte_1 Per_1 giorni alla settimana, compatibilmente con gli impegni di studio e/o ludico- ricreativo della stessa, da individuarsi orientativamente nei giorni del martedì
e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 e, a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio sino alla domenica alle 22:00. Durante le festività natalizie, la figlia minore trascorrerà con il padre 5 giorni continuativi, da farsi coincidere ad anni alterni con il Natale o il Capodanno, ed ancora ad anni alterni la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Per le altre festività religiose e civili sarà sempre usato il criterio dell'alternanza. Nei mesi di luglio e agosto, la figlia minore trascorrerà alternativamente presso il padre e la madre periodi anche non continuativi (preferibilmente per complessivi 15 giorni presso ogni genitore), da determinarsi concretamente tra le parti entro il 31 maggio di ciascun anno. Resta inteso che, a prescindere dai tempi e dalle modalità di affidamento sopra indicati, le parti potranno di volta in volta concordare, anche per le vie brevi, eventuali variazioni dettate da esigenze e richieste della propria figlia o da eventuali necessità lavorative dei genitori.
-09) le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
-10) entrambi i coniugi prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire
3 la figlia minore nel proprio passaporto;
”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 106, P. II, S. A, Anno 1993) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
4