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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 01/04/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 1008/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso in data 14/15.03.2024 da
(C.F. , con l'Avv. LORENZA Parte_1 C.F._1
BIANCHI,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. GIULIA Controparte_1 C.F._2
REGINA,
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO SEDE e dell'Avv. GRAZIA PASOTTI
(C.F. ), nella qualità di curatore speciale dei figli minorenni delle C.F._3
parti (C.F. ) e Controparte_2 C.F._4 CP_3
(C.F. ), residenti in [...],
[...] C.F._5
ammessi al patrocinio a spese dello Stato in data 17.10.2024 in forza dell'istanza depositata in data 08.10.2024 (dopo la costituzione in giudizio in data 11.09.2024).
Conclusioni: come da conclusioni congiuntamente precisate all'udienza celebrata in data
20.03.2025 di seguito riportate per esteso:
“• affidamento condiviso dei figli minorenni ai genitori;
• collocamento paritetico alternato dei figli minori con la soluzione 7/7 con mantenimento diretto ordinario durante i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
• spese straordinarie al 50%;
• percezione dell'intero importo dell'assegno unico e universale per la prole alla madre;
• corresponsione da parte del Sig. degli importi stabiliti con il provvedimento del 19 giugno Parte_2
2024 e fino al termine di efficacia del 11 dicembre 2024 con rate mensili da € 150,00 (salvo maggiore disponibilità);
• assunzione da parte della coppia genitoriale dell'impegno a proseguire i percorsi di sostegno alla genitorialità individuali avviati, a dialogare civilmente nell'interesse dei minori e a rivolgersi ai SS nel caso di difficoltà non superabili;
• prosecuzione del monitoraggio dei nuclei familiari materno e paterno da parte dei SS;
• compensazione delle spese di lite” (tra la coppia genitoriale).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Fino al mese di dicembre 2012 le parti hanno intrattenuto una convivenza more uxorio dalla quale sono nati i figli (il 24.01.2011) e (il 31.07.2012). CP_2 CP_3
I rapporti tra la ricorrente e il resistente rispetto ai figli minori sono stati regolamentati da questo Tribunale, dapprima, in forza del decreto reso in data 23.09.2014 a definizione del procedimento iscritto al n. r. g. 1278/2014 e, successivamente, in forza del decreto reso in data 13/17.01.2017 a definizione del procedimento iscritto al n. r. g. 1988/2016 a mezzo del quale è stato disposto: “il padre potrà vedere e tenere con sé la prole con e modalità concordate tra le parti e indicate all'udienza del 22/11/2016, pone a carico del ricorrente un assegno per il contributo al mantenimento della prole pari a ad 1/3 dello stipendio mensile percepito (o d'altra indennità sostitutiva), oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, che verserà alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie di tipo medico (mediche non coperte dal
SSN, anche specialistiche se richieste espressamente dal medico curante, e odontoiatriche, compresi tickets medici e farmaceutici), di tipo scolastico e di tipo ludico relativamente ai figli, il tutto purché spese concordate tra le parti salva l'urgenza e purché documentate”.
A mezzo del ricorso depositato in data 14.03.2024, per quello che qui rileva, la ricorrente ha lamentato che il padre non ha corrisposto regolarmente il contributo posto a suo carico
Pag. 2 di 9 e di averlo all'uopo denunciato/querelato e ha chiesto, tra l'altro, quantificare il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto dei minori nell'importo mensile di € 600,00.
In data 20.05.2024, costituendosi in giudizio, il resistente ha replicato che le sue precarie condizioni lavorative gli hanno impedito di contribuire regolarmente al mantenimento indiretto della prole, che dall'08.01.2024 lavora alle dipendenze di AL GR di AL
NT con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e trattamento stipendiale netto dell'importo mensile di € 900,00 circa e che è padre di altri due minori per i quali, giusta sentenza pubblicata da questo Tribunale a definizione del procedimento iscritto al n. r. g. 2954/2023, deve versare il contributo mensile dell'importo complessivo di € 250,00 e ha chiesto il collocamento di e presso la sua abitazione, il CP_2 CP_3
mantenimento diretto della prole durante i rispettivi tempi di permanenza presso ciascun genitore, la percezione dell'intero importo dell'Assegno Unico, la conferma della ripartizione al 50% ciascuno delle spese straordinarie da sostenere per la prole e, in subordine, la quantificazione del contributo a suo carico nell'importo complessivo di €
250,00.
***
Alla prima udienza celebrata in data 19.06.2024, tra l'altro, le parti hanno dichiarato di percepire ciascuno l'importo mensile di € 57,00 dall'INPS a titolo di AU per i due figli;
la ricorrente ha dichiarato di vivere nell'immobile sito in Vanzaghello in forza di contratto di locazione intestato al coniuge, , sposato il 13.09.2017, con il quale Persona_1
convive da circa 11 anni, di non lavorare e di dedicarsi alla cura dei quattro figli (di cui nata nel 2016 e nato nel 2023) e che il marito esercita Persona_2 Persona_3
la professione di geometra in regime di libera professione;
il giudice istruttore ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “1) dispone l'affido condiviso dei figli minorenni a entrambi i genitori e il loro collocamento prevalente presso la madre nell'immobile sito in Vanzaghello;
2) dispone che il padre contribuisca al mantenimento indiretto ordinario dei due figli versando alla madre
l'importo mensile di € 150,00 per figlio dal mese di marzo 2024, rivalutato come per legge, entro il giorno
5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per la prole nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
3) autorizza la madre a chiedere
e percepire dall'INPS l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole;
4) dispone che
Pag. 3 di 9 il padre frequenti i figli minori due pomeriggi alla settimana (con un pernottamento nei weekend di competenza materna) e a weekend alternati dal venerdì sera al lunedì mattina;
feste e ponti scolastici alternati;
due settimane consecutive nel periodo estivo;
5) invita le parti ad attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudiziali fino alle successive determinazioni giudiziali;
6) prescrive ai genitori, nell'esclusivo interesse dei figli, di mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro e di impegnarsi a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza degli stessi”.
All'udienza celebrata il 04.07.2024 sono stati sentiti i minori. ha dichiarato: “Non CP_2
mi piace tanto l'alternanza tra la casa della mamma e quella del AP. Vorrei stare con il AP e vedere due giorni infrasettimanali la mamma oltre ai weekend alternati. Non mi trovo tanto bene con il marito della mamma perché mi prende in giro per il mio aspetto fisico da quando, dopo il covid, sono aumentato di peso e perché parla male del AP. La mamma non dice nulla, non mi difende e non gli dice di smettere.
Io ho scritto dei messaggi al AP chiedendo di venire a prendermi. La mamma ci ha ritirato la play station perché non andavamo bene a scuola e non ce l'ha ancora ridata perché voleva aspettare di capire cosa avrei detto oggi e cosa sarebbe successo. A casa del AP non parliamo mai della mamma e di suo marito e nessuno mi prende in giro. La mamma dice che io voglio andare da AP perché là non ci sono regole”. ha dichiarato: “La casa dei nonni paterni è abbastanza grande. Noi condividiamo la stanza CP_3
con AP e lo zio. I nostri fratellini o stanno con il AP o con la nonna. Vorrei le stesse cose che ha detto
Confermo che il marito della mamma prende in giro Dalla mamma mi alzano le mani, CP_2 CP_2
prima anche la mamma, ora la mamma non lo fa più. Quando discute con mio LO non riesco Per_1
a reagire, ho paura della reazione di e me ne resto fermo. Nei confronti di mia NA non alzano Per_1
un dito. Alla mamma non riesco a dire queste cose perché ho paura della sua reazione. Con il AP siamo più liberi perché lui non ha mai alzato le mani contro di noi. I nonni materni ci hanno detto che il AP non è una buona persona e che abbiamo fatto la scelta sbagliata e che è meglio lasciare le cose come stanno.
I nonni materni li vediamo una/due volte alla settimana. I nonni paterni ci hanno detto di fare come preferiamo”.
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 05.07.2024 l'Avv. Grazia Pasotti è stato nominato curatore speciale dei minori.
All'udienza celebrata in data 18.07.2024 il giudice istruttore, rilevato che il resistente risiede dal 16.01.2023 nell'immobile condotto in locazione dalla madre in Olgiate Olona, Via
Pag. 4 di 9 Oslavia n. 7, insieme al LO (classe 2000) e ai genitori e ha allegato di avere Per_4
rinunciato al 50% dell'AU in data 11.07.2024 e di intrattenere rapporto di lavoro subordinato, con le mansioni di corriere, sino all'01.10.2024, parzialmente modificando i provvedimenti vigenti, ha disposto che i figli minorenni delle parti pernottino presso l'abitazione dei nonni paterni, in compagnia del padre, un giorno infrasettimanale sia nei weekend di competenza materna che nei weekend di competenza paterna (impregiudicato il diritto a trascorrere due settimane anche non consecutive con ciascun genitore durante le vacanze estive) e ha affidato ai SS l'espletamento di un'approfondita indagine psico- sociale sui nuclei familiari materno e paterno.
Costituendosi in giudizio in data 11.09.2024, la curatrice speciale dei minori ha dichiarato che, come riferitole dal resistente, il padre dei minori è in cura per bipolarismo presso il
CPS dall'epoca in cui ha cessato la sua relazione con la madre dei suoi figli più piccoli (e incontra una volta al mese la psicologa dott.ssa Cavallo) e ha chiesto la conferma dei provvedimenti vigenti fino all'esito dell'indagine affidata ai Servizi Sociali.
All'udienza celebrata in data 19.09.2024, tra l'altro, la ricorrente ha dichiarato di essere in procinto di trasferirsi (entro il 31.10.2024) a Busto Arsizio nell'immobile recentemente acquistato dal marito, che i minori hanno iniziato, senza difficoltà, l'anno scolastico a
Busto Arsizio (presso l'Istituto Tommaseo); il resistente ha dichiarato che i SS hanno già fatto accesso alla casa dei genitori e di lavorare in forza di un contratto a tempo determinato di tre mesi presso l'ospedale Macchi di Varese (perché il precedente datore di lavoro non l'ha pagato); il curatore speciale ha confermato che sono in corso le indagini affidate ai SS e che ha sempre praticato il calcio e desidera continuare a praticarlo;
CP_3
la ricorrente ha dichiarato di non avere la possibilità di iscrivere al calcio e il CP_3
resistente ha dichiarato di essersi informato per l'iscrizione di nella società AC CP_3
Valle Olona, che gli accordi genitoriali prevedevano che lui si facesse carico dello sport di
(tiro con l'arco) e la madre dello sport di e di essere intenzionato a chiedere CP_2 CP_3
l'assegnazione di casa per rendersi indipendente dalla famiglia d'origine. CP_4
All'udienza celebrata in data 11.12.2024, per quello che qui rileva, la ricorrente ha dichiarato di essersi trasferita a vivere nell'immobile sito in Busto Arsizio, Via Marconi 5, di avere già chiesto il trasferimento della residenza anagrafica, di avere incontrato tutti i
Pag. 5 di 9 professori dei minori che hanno riferito 5 insufficienze per e 2 per , che a CP_3 CP_2
livello comportamentale i minori non hanno problemi ma la classe, nel complesso, non si distingue per una buona condotta, che il resistente non contribuisce al mantenimento dei figli come da provvedimenti vigenti, che è stato iscritto alla scuola calcio a Gorla CP_3
Minore dal padre che lo accompagna agli allenamenti, di accompagnarlo alle partite nei weekend di sua competenza e che a il AP avrebbe comprato un cellulare nuovo CP_3
senza darle la possibilità di controllarlo. Il resistente ha dichiarato di avere avuto il rinnovo del contratto di lavoro fino al 31.01.2025, che successivamente dovrebbe essere assunto a tempo indeterminato, di percepire l'importo netto mensile di € 1.500,00 circa, di lavorare su tre turni settimanali 06/14, 14/22 e 22/06, 5 giorni su 7 e alcune volte il sabato, di avere finanziamenti in corso per complessivi € 550,00 al mese e scadenza tra 7 anni, che il padre gli farà da garante per ridurre la rata mensile e che ha 2 materie insufficienti (inglese CP_3
e matematica) e OL (inglese e storia) e si è impegnato a versare dal 20.12.2024
l'importo mensile di € 150,00 per rientrare dal debito maturato. La CS dei minori ha dichiarato di essere stata contattata da che lamentava il controllo del cellulare da CP_3
parte del marito della madre e non già del padre. I genitori di sono accordati nel senso di garantire il controllo reciproco dei cellulari in uso ai minori. La CS dei Minori ha espresso parere favorevole al collocamento paritetico settimanale alternato dei figli minori presso ciascun genitore.
In data 29.11.2024 i SS del Comune di Olgiate Olona, tra l'altro, hanno riferito quanto segue:
[…]
Pag. 6 di 9 In data 04.12.2024, tra l'altro, i SS del Comune di Vanzaghello hanno riferito quanto segue:
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 12.12.2024, in via provvisoria e urgente, il giudice istruttore ha disposto la sperimentazione del collocamento paritetico alternato dei figli minorenni delle parti presso ciascun genitore e il mantenimento diretto ordinario dei figli minorenni da parte di ciascun genitore durante i tempi di permanenza presso di sé e ha confermato la percezione dell'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole da parte della madre.
Dalla relazione depositata dai SS del Comune di Busto Arsizio in data 12.03.2025 è emerso che: “il Servizio Scrivente non ravvede attualmente nessun elemento di preoccupazione rispetto alla situazione di e pur riconoscendo che la conflittualità e la mancanza di comunicazione tra CP_2 CP_3
i due genitori, implica che i ragazzi si trovino perennemente coinvolti o facciano da tramite per tutti gli scambi comunicativi che non avvengono tra le figure genitoriali, per cui il arebbe stato un intervento Per_5
funzionale. Si ritiene inoltre che il collocamento attuale sia vissuto positivamente dai minori e non si immagina debba essere al momento modificato. Sarà importante per la sig.ra avviare il percorso di sostegno alla genitorialità che l'aiuti anche a prendere consapevolezza dell'importanza della figura genitoriale paterna all'interno della vita dei suoi figli”.
Sentiti nuovamente i minori nell'udienza all'uopo celebrata in data 12.02.2025, ha CP_2
dichiarato di gradire l'attuale frequentazione settimanale alternata con i genitori e che non gli pesa il fatto di dovere portare da una casa all'altra tutto l'occorrente per la scuola. ha dichiarato che gli pesa il trasporto di tutto il materiale scolastico da una casa CP_3
all'altra e che preferirebbe stare di più con il AP ma che è disposto ad adeguarsi se a
Pag. 7 di 9 va bene;
che a casa della mamma avverte poca attenzione e che gli dispiace che la CP_2
mamma non lo accompagni agli allenamenti di calcio e non si fermi a vederlo giocare.
Entrambi i minori hanno dichiarato di apprezzare la casa materna dove attualmente vivono perché è spaziosa, c'è una cameretta per loro (e ) e una per e che Per_3 Per_2
la relazione con il marito della mamma è più serena.
La ricorrente si è impegnata a partecipare a qualche partita e/o allenamento di e, CP_3
magari, anche di . CP_2
A mezzo della relazione depositata in data 14.03.2025 i SS del Comune di Olgiate Olona hanno chiesto “mantenere un monitoraggio della situazione”.
All'udienza celebrata in data 20.03.2025 le parti hanno chiesto “ccogliere le conclusioni in atti congiuntamente rassegnate1 con la conferma dell'affido condiviso dei minori a entrambi i genitori, l'impegno
a proseguire i percorsi di sostegno alla genitorialità individuali avviati, a dialogare civilmente nell'interesse dei minori e a rivolgersi ai SS nel caso di difficoltà non superabili che continueranno a monitorare i nuclei familiari materno e paterno, spese di lite compensate”.
Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà al buon costume e/o all'ordine pubblico e, ove puntualmente rispettate, appaiono idonee a consentire ai minori una crescita sana ed equilibrata (e a contenere i pregiudizi loro derivati dalla disgregazione del nucleo familiare) e, pertanto, meritano essere recepite.
I SS territorialmente competenti continueranno a monitorare e supportare i nuclei familiari materno e paterno al fine di assicurare il rispetto delle condizioni innanzi concordate, la prosecuzione dei percorsi individuali avviati dai genitori, le positive ricadute sulle condizioni psicofisiche, intellettuali e morali dei minori e il soddisfacimento dei molteplici bisogni di e (confrontandosi periodicamente con i referenti delle istituzioni CP_2 CP_3
scolastiche frequentate dai minori), favoriranno la ripresa del dialogo e della comunicazione tra i genitori (organizzando all'uopo incontri congiunti) e avranno il potere/dovere di segnalare, senza ritardo, le eventuali situazioni pregiudizievoli accertate
(al GT di questo Tribunale e/o alla PR presso il TM di Milano).
Il compenso spettante alla CS dei minori, secondo la c.d. regola della causalità, liquidato come da dispositivo ex D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'attività effettivamente espletata e del mancato deposito di nota spese, sono poste a carico solidale della ricorrente e del resistente (riconoscendo i valori tabellari minimi per ciascuna fase del giudizio). Detto compenso dovrà essere versato all'Erario nel caso in cui venisse confermato il beneficio (peraltro) tardivamente chiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
1) PRENDE ATTO dell'accordo perfezionatosi tra le parti (le cui condizioni sono state innanzi integralmente richiamate) e DISPONE in conformità;
2) DISPONE CHE i SS territorialmente competenti per la ricorrente e per il resistente (attualmente i SS dei Comuni di Busto Arsizio e di Olgiate Olona) adempiano al mandato di cui in parte motiva;
3) COMPENSA le spese di lite tra la ricorrente e il resistente;
4) CONDANNA la ricorrente e il resistente, in via solidale tra loro, a rifondere all'Erario o all'Avv. Grazia Pasotti (ove non venisse confermata, in tutto o in parte,
l'ammissione in via anticipata e provvisoria dei minori al beneficio richiesto in data
07.10.2024) le spese di lite sostenute, liquidate in complessivi € 3.809,00, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5) DISPONE la comunicazione della presente sentenza ai SS dei Comuni di Busto
Arsizio e di Olgiate Olona per quanto di competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
01.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sopra integralmente riportate
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 1008/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso in data 14/15.03.2024 da
(C.F. , con l'Avv. LORENZA Parte_1 C.F._1
BIANCHI,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. GIULIA Controparte_1 C.F._2
REGINA,
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO SEDE e dell'Avv. GRAZIA PASOTTI
(C.F. ), nella qualità di curatore speciale dei figli minorenni delle C.F._3
parti (C.F. ) e Controparte_2 C.F._4 CP_3
(C.F. ), residenti in [...],
[...] C.F._5
ammessi al patrocinio a spese dello Stato in data 17.10.2024 in forza dell'istanza depositata in data 08.10.2024 (dopo la costituzione in giudizio in data 11.09.2024).
Conclusioni: come da conclusioni congiuntamente precisate all'udienza celebrata in data
20.03.2025 di seguito riportate per esteso:
“• affidamento condiviso dei figli minorenni ai genitori;
• collocamento paritetico alternato dei figli minori con la soluzione 7/7 con mantenimento diretto ordinario durante i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
• spese straordinarie al 50%;
• percezione dell'intero importo dell'assegno unico e universale per la prole alla madre;
• corresponsione da parte del Sig. degli importi stabiliti con il provvedimento del 19 giugno Parte_2
2024 e fino al termine di efficacia del 11 dicembre 2024 con rate mensili da € 150,00 (salvo maggiore disponibilità);
• assunzione da parte della coppia genitoriale dell'impegno a proseguire i percorsi di sostegno alla genitorialità individuali avviati, a dialogare civilmente nell'interesse dei minori e a rivolgersi ai SS nel caso di difficoltà non superabili;
• prosecuzione del monitoraggio dei nuclei familiari materno e paterno da parte dei SS;
• compensazione delle spese di lite” (tra la coppia genitoriale).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Fino al mese di dicembre 2012 le parti hanno intrattenuto una convivenza more uxorio dalla quale sono nati i figli (il 24.01.2011) e (il 31.07.2012). CP_2 CP_3
I rapporti tra la ricorrente e il resistente rispetto ai figli minori sono stati regolamentati da questo Tribunale, dapprima, in forza del decreto reso in data 23.09.2014 a definizione del procedimento iscritto al n. r. g. 1278/2014 e, successivamente, in forza del decreto reso in data 13/17.01.2017 a definizione del procedimento iscritto al n. r. g. 1988/2016 a mezzo del quale è stato disposto: “il padre potrà vedere e tenere con sé la prole con e modalità concordate tra le parti e indicate all'udienza del 22/11/2016, pone a carico del ricorrente un assegno per il contributo al mantenimento della prole pari a ad 1/3 dello stipendio mensile percepito (o d'altra indennità sostitutiva), oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, che verserà alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie di tipo medico (mediche non coperte dal
SSN, anche specialistiche se richieste espressamente dal medico curante, e odontoiatriche, compresi tickets medici e farmaceutici), di tipo scolastico e di tipo ludico relativamente ai figli, il tutto purché spese concordate tra le parti salva l'urgenza e purché documentate”.
A mezzo del ricorso depositato in data 14.03.2024, per quello che qui rileva, la ricorrente ha lamentato che il padre non ha corrisposto regolarmente il contributo posto a suo carico
Pag. 2 di 9 e di averlo all'uopo denunciato/querelato e ha chiesto, tra l'altro, quantificare il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto dei minori nell'importo mensile di € 600,00.
In data 20.05.2024, costituendosi in giudizio, il resistente ha replicato che le sue precarie condizioni lavorative gli hanno impedito di contribuire regolarmente al mantenimento indiretto della prole, che dall'08.01.2024 lavora alle dipendenze di AL GR di AL
NT con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e trattamento stipendiale netto dell'importo mensile di € 900,00 circa e che è padre di altri due minori per i quali, giusta sentenza pubblicata da questo Tribunale a definizione del procedimento iscritto al n. r. g. 2954/2023, deve versare il contributo mensile dell'importo complessivo di € 250,00 e ha chiesto il collocamento di e presso la sua abitazione, il CP_2 CP_3
mantenimento diretto della prole durante i rispettivi tempi di permanenza presso ciascun genitore, la percezione dell'intero importo dell'Assegno Unico, la conferma della ripartizione al 50% ciascuno delle spese straordinarie da sostenere per la prole e, in subordine, la quantificazione del contributo a suo carico nell'importo complessivo di €
250,00.
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Alla prima udienza celebrata in data 19.06.2024, tra l'altro, le parti hanno dichiarato di percepire ciascuno l'importo mensile di € 57,00 dall'INPS a titolo di AU per i due figli;
la ricorrente ha dichiarato di vivere nell'immobile sito in Vanzaghello in forza di contratto di locazione intestato al coniuge, , sposato il 13.09.2017, con il quale Persona_1
convive da circa 11 anni, di non lavorare e di dedicarsi alla cura dei quattro figli (di cui nata nel 2016 e nato nel 2023) e che il marito esercita Persona_2 Persona_3
la professione di geometra in regime di libera professione;
il giudice istruttore ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “1) dispone l'affido condiviso dei figli minorenni a entrambi i genitori e il loro collocamento prevalente presso la madre nell'immobile sito in Vanzaghello;
2) dispone che il padre contribuisca al mantenimento indiretto ordinario dei due figli versando alla madre
l'importo mensile di € 150,00 per figlio dal mese di marzo 2024, rivalutato come per legge, entro il giorno
5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per la prole nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
3) autorizza la madre a chiedere
e percepire dall'INPS l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole;
4) dispone che
Pag. 3 di 9 il padre frequenti i figli minori due pomeriggi alla settimana (con un pernottamento nei weekend di competenza materna) e a weekend alternati dal venerdì sera al lunedì mattina;
feste e ponti scolastici alternati;
due settimane consecutive nel periodo estivo;
5) invita le parti ad attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudiziali fino alle successive determinazioni giudiziali;
6) prescrive ai genitori, nell'esclusivo interesse dei figli, di mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro e di impegnarsi a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza degli stessi”.
All'udienza celebrata il 04.07.2024 sono stati sentiti i minori. ha dichiarato: “Non CP_2
mi piace tanto l'alternanza tra la casa della mamma e quella del AP. Vorrei stare con il AP e vedere due giorni infrasettimanali la mamma oltre ai weekend alternati. Non mi trovo tanto bene con il marito della mamma perché mi prende in giro per il mio aspetto fisico da quando, dopo il covid, sono aumentato di peso e perché parla male del AP. La mamma non dice nulla, non mi difende e non gli dice di smettere.
Io ho scritto dei messaggi al AP chiedendo di venire a prendermi. La mamma ci ha ritirato la play station perché non andavamo bene a scuola e non ce l'ha ancora ridata perché voleva aspettare di capire cosa avrei detto oggi e cosa sarebbe successo. A casa del AP non parliamo mai della mamma e di suo marito e nessuno mi prende in giro. La mamma dice che io voglio andare da AP perché là non ci sono regole”. ha dichiarato: “La casa dei nonni paterni è abbastanza grande. Noi condividiamo la stanza CP_3
con AP e lo zio. I nostri fratellini o stanno con il AP o con la nonna. Vorrei le stesse cose che ha detto
Confermo che il marito della mamma prende in giro Dalla mamma mi alzano le mani, CP_2 CP_2
prima anche la mamma, ora la mamma non lo fa più. Quando discute con mio LO non riesco Per_1
a reagire, ho paura della reazione di e me ne resto fermo. Nei confronti di mia NA non alzano Per_1
un dito. Alla mamma non riesco a dire queste cose perché ho paura della sua reazione. Con il AP siamo più liberi perché lui non ha mai alzato le mani contro di noi. I nonni materni ci hanno detto che il AP non è una buona persona e che abbiamo fatto la scelta sbagliata e che è meglio lasciare le cose come stanno.
I nonni materni li vediamo una/due volte alla settimana. I nonni paterni ci hanno detto di fare come preferiamo”.
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 05.07.2024 l'Avv. Grazia Pasotti è stato nominato curatore speciale dei minori.
All'udienza celebrata in data 18.07.2024 il giudice istruttore, rilevato che il resistente risiede dal 16.01.2023 nell'immobile condotto in locazione dalla madre in Olgiate Olona, Via
Pag. 4 di 9 Oslavia n. 7, insieme al LO (classe 2000) e ai genitori e ha allegato di avere Per_4
rinunciato al 50% dell'AU in data 11.07.2024 e di intrattenere rapporto di lavoro subordinato, con le mansioni di corriere, sino all'01.10.2024, parzialmente modificando i provvedimenti vigenti, ha disposto che i figli minorenni delle parti pernottino presso l'abitazione dei nonni paterni, in compagnia del padre, un giorno infrasettimanale sia nei weekend di competenza materna che nei weekend di competenza paterna (impregiudicato il diritto a trascorrere due settimane anche non consecutive con ciascun genitore durante le vacanze estive) e ha affidato ai SS l'espletamento di un'approfondita indagine psico- sociale sui nuclei familiari materno e paterno.
Costituendosi in giudizio in data 11.09.2024, la curatrice speciale dei minori ha dichiarato che, come riferitole dal resistente, il padre dei minori è in cura per bipolarismo presso il
CPS dall'epoca in cui ha cessato la sua relazione con la madre dei suoi figli più piccoli (e incontra una volta al mese la psicologa dott.ssa Cavallo) e ha chiesto la conferma dei provvedimenti vigenti fino all'esito dell'indagine affidata ai Servizi Sociali.
All'udienza celebrata in data 19.09.2024, tra l'altro, la ricorrente ha dichiarato di essere in procinto di trasferirsi (entro il 31.10.2024) a Busto Arsizio nell'immobile recentemente acquistato dal marito, che i minori hanno iniziato, senza difficoltà, l'anno scolastico a
Busto Arsizio (presso l'Istituto Tommaseo); il resistente ha dichiarato che i SS hanno già fatto accesso alla casa dei genitori e di lavorare in forza di un contratto a tempo determinato di tre mesi presso l'ospedale Macchi di Varese (perché il precedente datore di lavoro non l'ha pagato); il curatore speciale ha confermato che sono in corso le indagini affidate ai SS e che ha sempre praticato il calcio e desidera continuare a praticarlo;
CP_3
la ricorrente ha dichiarato di non avere la possibilità di iscrivere al calcio e il CP_3
resistente ha dichiarato di essersi informato per l'iscrizione di nella società AC CP_3
Valle Olona, che gli accordi genitoriali prevedevano che lui si facesse carico dello sport di
(tiro con l'arco) e la madre dello sport di e di essere intenzionato a chiedere CP_2 CP_3
l'assegnazione di casa per rendersi indipendente dalla famiglia d'origine. CP_4
All'udienza celebrata in data 11.12.2024, per quello che qui rileva, la ricorrente ha dichiarato di essersi trasferita a vivere nell'immobile sito in Busto Arsizio, Via Marconi 5, di avere già chiesto il trasferimento della residenza anagrafica, di avere incontrato tutti i
Pag. 5 di 9 professori dei minori che hanno riferito 5 insufficienze per e 2 per , che a CP_3 CP_2
livello comportamentale i minori non hanno problemi ma la classe, nel complesso, non si distingue per una buona condotta, che il resistente non contribuisce al mantenimento dei figli come da provvedimenti vigenti, che è stato iscritto alla scuola calcio a Gorla CP_3
Minore dal padre che lo accompagna agli allenamenti, di accompagnarlo alle partite nei weekend di sua competenza e che a il AP avrebbe comprato un cellulare nuovo CP_3
senza darle la possibilità di controllarlo. Il resistente ha dichiarato di avere avuto il rinnovo del contratto di lavoro fino al 31.01.2025, che successivamente dovrebbe essere assunto a tempo indeterminato, di percepire l'importo netto mensile di € 1.500,00 circa, di lavorare su tre turni settimanali 06/14, 14/22 e 22/06, 5 giorni su 7 e alcune volte il sabato, di avere finanziamenti in corso per complessivi € 550,00 al mese e scadenza tra 7 anni, che il padre gli farà da garante per ridurre la rata mensile e che ha 2 materie insufficienti (inglese CP_3
e matematica) e OL (inglese e storia) e si è impegnato a versare dal 20.12.2024
l'importo mensile di € 150,00 per rientrare dal debito maturato. La CS dei minori ha dichiarato di essere stata contattata da che lamentava il controllo del cellulare da CP_3
parte del marito della madre e non già del padre. I genitori di sono accordati nel senso di garantire il controllo reciproco dei cellulari in uso ai minori. La CS dei Minori ha espresso parere favorevole al collocamento paritetico settimanale alternato dei figli minori presso ciascun genitore.
In data 29.11.2024 i SS del Comune di Olgiate Olona, tra l'altro, hanno riferito quanto segue:
[…]
Pag. 6 di 9 In data 04.12.2024, tra l'altro, i SS del Comune di Vanzaghello hanno riferito quanto segue:
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 12.12.2024, in via provvisoria e urgente, il giudice istruttore ha disposto la sperimentazione del collocamento paritetico alternato dei figli minorenni delle parti presso ciascun genitore e il mantenimento diretto ordinario dei figli minorenni da parte di ciascun genitore durante i tempi di permanenza presso di sé e ha confermato la percezione dell'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole da parte della madre.
Dalla relazione depositata dai SS del Comune di Busto Arsizio in data 12.03.2025 è emerso che: “il Servizio Scrivente non ravvede attualmente nessun elemento di preoccupazione rispetto alla situazione di e pur riconoscendo che la conflittualità e la mancanza di comunicazione tra CP_2 CP_3
i due genitori, implica che i ragazzi si trovino perennemente coinvolti o facciano da tramite per tutti gli scambi comunicativi che non avvengono tra le figure genitoriali, per cui il arebbe stato un intervento Per_5
funzionale. Si ritiene inoltre che il collocamento attuale sia vissuto positivamente dai minori e non si immagina debba essere al momento modificato. Sarà importante per la sig.ra avviare il percorso di sostegno alla genitorialità che l'aiuti anche a prendere consapevolezza dell'importanza della figura genitoriale paterna all'interno della vita dei suoi figli”.
Sentiti nuovamente i minori nell'udienza all'uopo celebrata in data 12.02.2025, ha CP_2
dichiarato di gradire l'attuale frequentazione settimanale alternata con i genitori e che non gli pesa il fatto di dovere portare da una casa all'altra tutto l'occorrente per la scuola. ha dichiarato che gli pesa il trasporto di tutto il materiale scolastico da una casa CP_3
all'altra e che preferirebbe stare di più con il AP ma che è disposto ad adeguarsi se a
Pag. 7 di 9 va bene;
che a casa della mamma avverte poca attenzione e che gli dispiace che la CP_2
mamma non lo accompagni agli allenamenti di calcio e non si fermi a vederlo giocare.
Entrambi i minori hanno dichiarato di apprezzare la casa materna dove attualmente vivono perché è spaziosa, c'è una cameretta per loro (e ) e una per e che Per_3 Per_2
la relazione con il marito della mamma è più serena.
La ricorrente si è impegnata a partecipare a qualche partita e/o allenamento di e, CP_3
magari, anche di . CP_2
A mezzo della relazione depositata in data 14.03.2025 i SS del Comune di Olgiate Olona hanno chiesto “mantenere un monitoraggio della situazione”.
All'udienza celebrata in data 20.03.2025 le parti hanno chiesto “ccogliere le conclusioni in atti congiuntamente rassegnate1 con la conferma dell'affido condiviso dei minori a entrambi i genitori, l'impegno
a proseguire i percorsi di sostegno alla genitorialità individuali avviati, a dialogare civilmente nell'interesse dei minori e a rivolgersi ai SS nel caso di difficoltà non superabili che continueranno a monitorare i nuclei familiari materno e paterno, spese di lite compensate”.
Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà al buon costume e/o all'ordine pubblico e, ove puntualmente rispettate, appaiono idonee a consentire ai minori una crescita sana ed equilibrata (e a contenere i pregiudizi loro derivati dalla disgregazione del nucleo familiare) e, pertanto, meritano essere recepite.
I SS territorialmente competenti continueranno a monitorare e supportare i nuclei familiari materno e paterno al fine di assicurare il rispetto delle condizioni innanzi concordate, la prosecuzione dei percorsi individuali avviati dai genitori, le positive ricadute sulle condizioni psicofisiche, intellettuali e morali dei minori e il soddisfacimento dei molteplici bisogni di e (confrontandosi periodicamente con i referenti delle istituzioni CP_2 CP_3
scolastiche frequentate dai minori), favoriranno la ripresa del dialogo e della comunicazione tra i genitori (organizzando all'uopo incontri congiunti) e avranno il potere/dovere di segnalare, senza ritardo, le eventuali situazioni pregiudizievoli accertate
(al GT di questo Tribunale e/o alla PR presso il TM di Milano).
Il compenso spettante alla CS dei minori, secondo la c.d. regola della causalità, liquidato come da dispositivo ex D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'attività effettivamente espletata e del mancato deposito di nota spese, sono poste a carico solidale della ricorrente e del resistente (riconoscendo i valori tabellari minimi per ciascuna fase del giudizio). Detto compenso dovrà essere versato all'Erario nel caso in cui venisse confermato il beneficio (peraltro) tardivamente chiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
1) PRENDE ATTO dell'accordo perfezionatosi tra le parti (le cui condizioni sono state innanzi integralmente richiamate) e DISPONE in conformità;
2) DISPONE CHE i SS territorialmente competenti per la ricorrente e per il resistente (attualmente i SS dei Comuni di Busto Arsizio e di Olgiate Olona) adempiano al mandato di cui in parte motiva;
3) COMPENSA le spese di lite tra la ricorrente e il resistente;
4) CONDANNA la ricorrente e il resistente, in via solidale tra loro, a rifondere all'Erario o all'Avv. Grazia Pasotti (ove non venisse confermata, in tutto o in parte,
l'ammissione in via anticipata e provvisoria dei minori al beneficio richiesto in data
07.10.2024) le spese di lite sostenute, liquidate in complessivi € 3.809,00, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5) DISPONE la comunicazione della presente sentenza ai SS dei Comuni di Busto
Arsizio e di Olgiate Olona per quanto di competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
01.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
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