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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/02/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6151/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Federico Parrilli.
APPELLANTE
E
, (P. IVA e C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
dagli avv.ti Alessandro Villani, Manuela Caccialanza e Giovanni Damiani.
APPELLATA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 L'appellante ha così concluso:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi sopra esposti con il presente gravame e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accogliere le domande già avanzate in primo grado e quindi dichiarare nullo l'art. 7 del contratto di mutuo n. 00003/000000225534 rep. n. 53144. Raccolta n. 17187,stipulato in data 28/03/2008 tra le
Parti del giudizio de quo nella parte in cui prevede che: “Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in in Controparte_2 base al “tasso di cambio convenzionale”, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio rilevato sulla pagine FXBK del circuito Reuter e Controparte_3 pubblicato su “ nel giorno dell'operazione di rimborso” e per l'effetto, accertare e CP_4 dichiarare che l'odierna appellante ha il diritto di estinguere anticipatamente il mutuo in questione corrispondendo l'importo pari alla somma mutuata, detratto l'ammontare complessivo delle quote già restituite.
Con vittoria di diritti, spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”.
L'appellata ha così concluso:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza difesa ed eccezione, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
inammissibili tutti i sei motivi di appello proposti dalla Signora in quanto Parte_1 formulati in violazione dell'art. 342 cod. proc. civ., per tutti i motivi di cui in atti:
inammissibili il primo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo di appello proposti dalla
Signora in quanto formulati in violazione dell'art. 345 cod. proc. civ., per tutti i Parte_1 motivi di cui in atti;
NEL MERITO
Respingere integralmente l'appello promosso dalla Signora e le domande Parte_1 dalla medesima formulate nei confronti di , in quanto totalmente infondate in fatto Controparte_1 ed in diritto, per tutti i motivi di cui in atti, e, per l'effetto, confermare integralmente l'ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ. emessa dal Tribunale di Roma in data 21 / 24 luglio 2018;
IN OGNI CASO
vittoria di spese e onorari del presente procedimento, oltre a spese generali, IVA e C.P.A. nelle
pro tempore vigenti al momento di emissione della sentenza.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
pagina 2 di 7 1. proponeva ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dinanzi al Tribunale di Parte_1
Roma, nei confronti della , riferendo di avere stipulato con la predetta Controparte_1
banca in data 28.3.2008 un contratto di mutuo n. 00003/000000225534 dell'importo di € 240.000
da rimborsare in 360 rate, indicizzato al franco svizzero.
La ricorrente chiedeva dichiararsi la nullità dell'art. 7 del contratto, che regolava l'estinzione anticipata, in quanto tale pattuizione violava i principi di trasparenza, buona fede e correttezza, essendo formulata in una maniera incomprensibile per l'uomo medio, in violazione degli artt. 115 e 116 T.U.B. e degli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo, e, in quanto, in violazione dell'art. 1341 c.c., non era stata sottoscritta.
L'applicazione di tale clausola portava alla quantificazione di una somma da corrispondere ai fini dell'estinzione anticipata del mutuo di importo superiore a quello mutuato, nonostante la parziale restituzione dello stesso.
2. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 24.7.2018, rigettava la domanda, ritenendo il contenuto dell'art. 7 citato sufficientemente chiaro e coerente con il meccanismo utilizzato durante l'ammortamento del mutuo per il calcolo dei conguagli semestrali in relazione al parametro del cambio.
3. La signora ha proposto appello per i seguenti motivi,. Pt_1
Con il primo motivo ha lamentato che il Tribunale non aveva considerato che la clausola in esame non evidenziava che il rischio “peculiare” di tale mutuo non era legato solamente al tasso di interesse, ma anche e soprattutto al rischio occulto della variazione del tasso di cambio.
Con il secondo motivo ha lamentato che il Tribunale non aveva considerato lo squilibrio contrattuale, ai fini dell'applicazione dell'art. 1341 c.c. e del Codice del Consumo, derivante dall'alea che gravava sul mutuatario a causa del rischio insito nel meccanismo del cambio delle valute.
pagina 3 di 7 Con il terzo motivo ha censurato l'omesso rilievo della scorrettezza della condotta della banca, dato che il meccanismo di conguaglio semestrale non consentiva di comprendere gli svantaggi derivanti dall'estinzione anticipata del mutuo che comportava l'applicazione del meccanismo della doppia conversione del capitale.
Con il quarto motivo ha censurato l'omesso rilievo dell'assenza di causa tipica del mutuo,
essendo stata inserita all'interno del contratto di mutuo un'alea non prevista nella fattispecie codicistica.
Con il quinto motivo ha rilevato la presenza di un errore materiale nella clausola, ossia il riferimento al capitale restituito anziché al capitale residuo.
Con il sesto motivo ha formulato l'exceptio doli specialis seu preteriti, deducendo di essere stata tratta in errore dato che, se avesse compreso la reale alea del mutuo, non lo avrebbe stipulato.
4. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Sulla base della descrizione dei motivi di appello si evincono chiaramente le parti della sentenza censurate, le specifiche ragioni a base delle censure e l'incidenza dei vizi riscontrati sulla decisione. La Corte di Cassazione si è pronunciata a tal proposito affermando che l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando,
anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (Cass. n. 18307/2015).
Sempre preliminarmente non si ritiene che i motivi di appello presentino profili di novità
rilevanti rispetto alle contestazioni contenute nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio in cui comunque si lamentava la nullità dell'art. 7 del contratto, la natura vessatoria della clausola e la contrarietà al Codice del consumo e la scorrettezza e mancanza di trasparenza nella condotta della banca.
pagina 4 di 7 5. Il primo, il terzo, il quinto e il sesto motivo d'appello, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto relativi alla ingannevolezza o comunque mancanza di trasparenza della clausola per cui è causa, sono infondati.
Dall'esame delle clausole del contratto e dalla lettura del foglio informativo si evince senza possibilità di equivoci il contenuto del contratto e le modalità di indicizzazione del mutuo.
In particolare risulta che la somma mutuata è di € 240.000,00 (art. 1 del contratto) e dall'art. 4 che il mutuo è indicizzato al franco svizzero. Si prevede inizialmente un tasso nominale annuo del 5,040% e un tasso di cambio franco svizzero /euro di 1,5938 franchi svizzeri per euro. E' poi stabilita doppia indicizzazione sia con riferimento al tasso Libor franco svizzero sei mesi che con riferimento alle fluttuazioni del cambio franco svizzero /euro con conguaglio semestrale.
Nel foglio informativo viene chiaramente specificato che il rischio del mutuo indicizzato al franco svizzero è correlato alla variablità del tasso di cambio così come il mutuo a tasso variabile è caratterizzato dal rischio di un aumento del tasso d'interese rispetto a quello iniziale.
Nei prospetti semestrali di conguaglio sono riportate le variazioni sia del tasso d'interesse che dell'indice di cambio.
Coerentemente all'art. 7 viene esplicitato il meccanismo di estinzione anticipata del mutuo sulla base degli stessi principi.
In particolare si conviene che il capitale restituito deve essere dapprima calcolato al tasso di cambio convenzionale e poi convertito in base al tasso di cambio rilevato il giorno dell'operazione di rimborso. Il riferimento al capitale restituito non è frutto di errore materiale ma indica l'importo che il mutuatario restituisce ai fini dell'estinzione anticipata del mutuo e la c.d. doppia conversione non è un meccanismo in sé svantaggioso, ma finalizzato a tenere conto della differenza tra il tasso di cambio iniziale e quello attuale. pagina 5 di 7 6. Pure il secondo e il quarto motivo, riguardanti la meritevolezza della causa del contratto e la natura vessatoria della clausola in esame, sono infondati.
In fattispecie analoga la Corte di Cassazione ha escluso che la previsione di doppia indicizzazione, e dunque la variabilità collegata sia alla mutevolezza del tasso di interesse, sia all'evoluzione del rapporto di cambio, dia luogo alla figura, di elaborazione dottrinale, del derivato implicito (Cass. n. 30556/2023, e, in precedenza Cass. n. 23655/2021).
Inoltre, la gravosità dell'obbligazone riscontrata al momento della valutazione dell'estinzione anticipata del mutuo, non è effetto della natura abusiva della clausola, ma della variazione non prevedibile del rapporto di cambio tra franco svizzero ed euro, in termini in concreto sfavorevoli al mutuatario, sebbene in astratto il rischio gravasse in modo uguale su entrambe le parti (cfr. ancora Cass. n. 30556/2023).
Su analoghe questioni si è pronunciata, anche di recente, questa Corte con le sentenze n.
1044/2024 e n. 2504/2024, allegate da parte appellata e alle quali ci si riporta, condividendone il contenuto.
7. L'appello deve quindi essere integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n.
55/2014, tenuto conto del valore indeterminato e della semplicità della controversia.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge. pagina 6 di 7 Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 17.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Federico Parrilli.
APPELLANTE
E
, (P. IVA e C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
dagli avv.ti Alessandro Villani, Manuela Caccialanza e Giovanni Damiani.
APPELLATA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 L'appellante ha così concluso:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi sopra esposti con il presente gravame e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accogliere le domande già avanzate in primo grado e quindi dichiarare nullo l'art. 7 del contratto di mutuo n. 00003/000000225534 rep. n. 53144. Raccolta n. 17187,stipulato in data 28/03/2008 tra le
Parti del giudizio de quo nella parte in cui prevede che: “Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in in Controparte_2 base al “tasso di cambio convenzionale”, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio rilevato sulla pagine FXBK del circuito Reuter e Controparte_3 pubblicato su “ nel giorno dell'operazione di rimborso” e per l'effetto, accertare e CP_4 dichiarare che l'odierna appellante ha il diritto di estinguere anticipatamente il mutuo in questione corrispondendo l'importo pari alla somma mutuata, detratto l'ammontare complessivo delle quote già restituite.
Con vittoria di diritti, spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”.
L'appellata ha così concluso:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza difesa ed eccezione, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
inammissibili tutti i sei motivi di appello proposti dalla Signora in quanto Parte_1 formulati in violazione dell'art. 342 cod. proc. civ., per tutti i motivi di cui in atti:
inammissibili il primo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo di appello proposti dalla
Signora in quanto formulati in violazione dell'art. 345 cod. proc. civ., per tutti i Parte_1 motivi di cui in atti;
NEL MERITO
Respingere integralmente l'appello promosso dalla Signora e le domande Parte_1 dalla medesima formulate nei confronti di , in quanto totalmente infondate in fatto Controparte_1 ed in diritto, per tutti i motivi di cui in atti, e, per l'effetto, confermare integralmente l'ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ. emessa dal Tribunale di Roma in data 21 / 24 luglio 2018;
IN OGNI CASO
vittoria di spese e onorari del presente procedimento, oltre a spese generali, IVA e C.P.A. nelle
pro tempore vigenti al momento di emissione della sentenza.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
pagina 2 di 7 1. proponeva ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dinanzi al Tribunale di Parte_1
Roma, nei confronti della , riferendo di avere stipulato con la predetta Controparte_1
banca in data 28.3.2008 un contratto di mutuo n. 00003/000000225534 dell'importo di € 240.000
da rimborsare in 360 rate, indicizzato al franco svizzero.
La ricorrente chiedeva dichiararsi la nullità dell'art. 7 del contratto, che regolava l'estinzione anticipata, in quanto tale pattuizione violava i principi di trasparenza, buona fede e correttezza, essendo formulata in una maniera incomprensibile per l'uomo medio, in violazione degli artt. 115 e 116 T.U.B. e degli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo, e, in quanto, in violazione dell'art. 1341 c.c., non era stata sottoscritta.
L'applicazione di tale clausola portava alla quantificazione di una somma da corrispondere ai fini dell'estinzione anticipata del mutuo di importo superiore a quello mutuato, nonostante la parziale restituzione dello stesso.
2. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 24.7.2018, rigettava la domanda, ritenendo il contenuto dell'art. 7 citato sufficientemente chiaro e coerente con il meccanismo utilizzato durante l'ammortamento del mutuo per il calcolo dei conguagli semestrali in relazione al parametro del cambio.
3. La signora ha proposto appello per i seguenti motivi,. Pt_1
Con il primo motivo ha lamentato che il Tribunale non aveva considerato che la clausola in esame non evidenziava che il rischio “peculiare” di tale mutuo non era legato solamente al tasso di interesse, ma anche e soprattutto al rischio occulto della variazione del tasso di cambio.
Con il secondo motivo ha lamentato che il Tribunale non aveva considerato lo squilibrio contrattuale, ai fini dell'applicazione dell'art. 1341 c.c. e del Codice del Consumo, derivante dall'alea che gravava sul mutuatario a causa del rischio insito nel meccanismo del cambio delle valute.
pagina 3 di 7 Con il terzo motivo ha censurato l'omesso rilievo della scorrettezza della condotta della banca, dato che il meccanismo di conguaglio semestrale non consentiva di comprendere gli svantaggi derivanti dall'estinzione anticipata del mutuo che comportava l'applicazione del meccanismo della doppia conversione del capitale.
Con il quarto motivo ha censurato l'omesso rilievo dell'assenza di causa tipica del mutuo,
essendo stata inserita all'interno del contratto di mutuo un'alea non prevista nella fattispecie codicistica.
Con il quinto motivo ha rilevato la presenza di un errore materiale nella clausola, ossia il riferimento al capitale restituito anziché al capitale residuo.
Con il sesto motivo ha formulato l'exceptio doli specialis seu preteriti, deducendo di essere stata tratta in errore dato che, se avesse compreso la reale alea del mutuo, non lo avrebbe stipulato.
4. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Sulla base della descrizione dei motivi di appello si evincono chiaramente le parti della sentenza censurate, le specifiche ragioni a base delle censure e l'incidenza dei vizi riscontrati sulla decisione. La Corte di Cassazione si è pronunciata a tal proposito affermando che l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando,
anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (Cass. n. 18307/2015).
Sempre preliminarmente non si ritiene che i motivi di appello presentino profili di novità
rilevanti rispetto alle contestazioni contenute nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio in cui comunque si lamentava la nullità dell'art. 7 del contratto, la natura vessatoria della clausola e la contrarietà al Codice del consumo e la scorrettezza e mancanza di trasparenza nella condotta della banca.
pagina 4 di 7 5. Il primo, il terzo, il quinto e il sesto motivo d'appello, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto relativi alla ingannevolezza o comunque mancanza di trasparenza della clausola per cui è causa, sono infondati.
Dall'esame delle clausole del contratto e dalla lettura del foglio informativo si evince senza possibilità di equivoci il contenuto del contratto e le modalità di indicizzazione del mutuo.
In particolare risulta che la somma mutuata è di € 240.000,00 (art. 1 del contratto) e dall'art. 4 che il mutuo è indicizzato al franco svizzero. Si prevede inizialmente un tasso nominale annuo del 5,040% e un tasso di cambio franco svizzero /euro di 1,5938 franchi svizzeri per euro. E' poi stabilita doppia indicizzazione sia con riferimento al tasso Libor franco svizzero sei mesi che con riferimento alle fluttuazioni del cambio franco svizzero /euro con conguaglio semestrale.
Nel foglio informativo viene chiaramente specificato che il rischio del mutuo indicizzato al franco svizzero è correlato alla variablità del tasso di cambio così come il mutuo a tasso variabile è caratterizzato dal rischio di un aumento del tasso d'interese rispetto a quello iniziale.
Nei prospetti semestrali di conguaglio sono riportate le variazioni sia del tasso d'interesse che dell'indice di cambio.
Coerentemente all'art. 7 viene esplicitato il meccanismo di estinzione anticipata del mutuo sulla base degli stessi principi.
In particolare si conviene che il capitale restituito deve essere dapprima calcolato al tasso di cambio convenzionale e poi convertito in base al tasso di cambio rilevato il giorno dell'operazione di rimborso. Il riferimento al capitale restituito non è frutto di errore materiale ma indica l'importo che il mutuatario restituisce ai fini dell'estinzione anticipata del mutuo e la c.d. doppia conversione non è un meccanismo in sé svantaggioso, ma finalizzato a tenere conto della differenza tra il tasso di cambio iniziale e quello attuale. pagina 5 di 7 6. Pure il secondo e il quarto motivo, riguardanti la meritevolezza della causa del contratto e la natura vessatoria della clausola in esame, sono infondati.
In fattispecie analoga la Corte di Cassazione ha escluso che la previsione di doppia indicizzazione, e dunque la variabilità collegata sia alla mutevolezza del tasso di interesse, sia all'evoluzione del rapporto di cambio, dia luogo alla figura, di elaborazione dottrinale, del derivato implicito (Cass. n. 30556/2023, e, in precedenza Cass. n. 23655/2021).
Inoltre, la gravosità dell'obbligazone riscontrata al momento della valutazione dell'estinzione anticipata del mutuo, non è effetto della natura abusiva della clausola, ma della variazione non prevedibile del rapporto di cambio tra franco svizzero ed euro, in termini in concreto sfavorevoli al mutuatario, sebbene in astratto il rischio gravasse in modo uguale su entrambe le parti (cfr. ancora Cass. n. 30556/2023).
Su analoghe questioni si è pronunciata, anche di recente, questa Corte con le sentenze n.
1044/2024 e n. 2504/2024, allegate da parte appellata e alle quali ci si riporta, condividendone il contenuto.
7. L'appello deve quindi essere integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n.
55/2014, tenuto conto del valore indeterminato e della semplicità della controversia.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge. pagina 6 di 7 Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 17.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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