Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/06/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1482/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 1/4/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO CARAVANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Aurelia Nord n.61, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato CRISTIANA Parte_2 C.F._2
FRANCESCONI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via San Carlo Borromeo n. 24, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno con obbligo reciproco di comunicare ogni modifica della stessa;
2) I coniugi rinunciano a reciproche pretese alimentari e/o di mantenimento, dichiarando di essendo entrambi autosufficienti e titolari di redditi autonomi;
3) La casa coniugale di proprietà del Sig. resterà assegnata allo stesso Parte_1
4) la sig.ra lascerà la casa coniugale entro la data del 6 aprile 2025 e dichiara che Parte_2 alla data della sottoscrizione del presente ricorso ha già asportato i suoi beni strettamente personali;
la sig.ra ritirerà al momento dell'acquisto di un immobile di sua scelta i seguenti beni che Pt_2 resteranno, fino ad allora, in custodia del sig. Parte_1
1
200.000,00 alle seguenti modalità - quando ad euro 50.000 (cinquantamila) alla data di sottoscrizione del presente ricorso a mezzo di assegno circolare nr. 5900502275 -05 e la firma della sig.ra costituisce quietanza dell'avvenuto pagamento Pt_2
- quanto ad euro 150.000 (centocinquantamila) entro e non oltre la data del 31.12.2025 o a mezzo assegno circolare o a mezzo bonifico bancario su conto che la sig.ra provvederà ad indicare Pt_2
Le parti si danno reciprocamente atto che il saldo del pagamento della somma concordata a titolo di una tantum non è sottoposto ad alcuna condizione e che la data del 31 /12 /2025 è termine essenziale e non potrà godere di alcuna proroga.
6) Per quanto riguarda la figlia ad oggi minorenne ed economicamente non Persona_1 autosufficiente, i ricorrenti chiedono che il Tribunale disponga l'affidamento condiviso, quale misura più idonea per garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
7) La potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per , relative alla istruzione, alla educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo Per_1 tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia minorenne. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i ricorrenti chiedono che il Tribunale stabilisca che i genitori possano esercitare la potestà separatamente.
8) I ricorrenti stabiliscono che la minore risiederà con il padre sig. Persona_1 Parte_1 nell'immobile ubicato in Camaiore (LU) – Via Antichi n. 33 nel cui stato di famiglia è
[...] iscritta fino a che la madre non troverà adeguata abitazione da acquistare;
qualora decida Per_1 di trasferirsi comunque con la madre presso la casa della nonna materna, il sig. autorizza Parte_1 fin da ora il trasferimento della figlia Sino a quando la minore rimarrà presso il padre, nessun mantenimento verrà stabilito in quanto , sarà direttamente il Sig. a contribuire Parte_1 ai bisogni economici / alimentari della figlia minore . Per_1
9) Nel caso in cui deciderà di spostare la propria residenza e andare a vivere con la madre Per_1 sig.ra il sig. si impegna a versare, quale contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento della figlia minore, la somma mensile dell'importo complessivo di Euro 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, il giorno cinque (5) di ogni mese sulle coordinate bancarie che la sig.ra provvederà a comunicare. Parte_2
Le parti altresì dichiarano come nel caso in cui scegliesse di avvalersi di scuole, corsi e/o Per_1 università fuorisede, alla spese per vitto, alloggio e relative tasse provvederà integralmente il Sig. senza richiedere alcun rimborso alla sig.ra Parte_1 Parte_2 Per_
10) Le parti dichiarano per quanto riguarda che la stessa è, ad oggi maggiorenne ed autosufficiente, quindi nessun mantenimento viene stabilito;
11) Le parti concordano che le spese straordinarie nell'interesse della figlia minore saranno Per_1 sostenute nella misura del 70 % dal Sig. e 30 % dalla sig.ra il Parte_1 Parte_2 tutto previa esibizione di debita documentazione, comunque fino al raggiungimento della maggiore età di o anche successivamente, fino al raggiungimento della sua completa indipendenza Per_1 economica. Per spese straordinarie sono da intendersi quelle individuate e riportate nel Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Lucca in data 07/10/2020, di seguito riassunte: - Spese straordinarie che non necessitano di un preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra / medico tramite
2 il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia), impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche;
tickets e spese farmaceutiche;
tasse e imposte scolastiche di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche didattiche;
spese per trasporto pubblico e carburante del mezzo di locomozione del figlio;
spese per progetti curriculari scolastici;
spese per tempo prolungato o dopo scuola;
spese per baby sitter se già presente nel menage familiare al momento della cessazione della convivenza;
spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
bollo e assicurazione RC per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
spese per regali dei compagni di scuola.
- Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico;
cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari , esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN;
ripetizioni; stages e corsi di lingua e/o musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio al mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); spese per università all'estero; gite scolastiche con pernottamento e viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
baby sitter se non già presente nella organizzazione familiare in costanza di convivenza;
viaggi intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e quanto necessario per partecipare a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico ricreativa;
cellulare; spese relative a imposta di bollo e assicurazione del veicolo in suo alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole guida private;
spese per NE e ES (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina / padrino ecc…). In relazione a queste spese il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro a mezzo mail, pec, fax o sms, dovrà manifestare il proprio dissenso motivato per iscritto con le stesse modalità entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e, in difetto di riscontro, il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. I coniugi concordano che l'Assegno Unico universale relativo alle figlie sarà percepito per intero dalla sig.ra Parte_2
12) Per quanto attengono le visite, il Sig. e la sig.ra stabiliscono Parte_1 Parte_2 come potranno vedere e tenere con sé quando vorranno, previo accordo e compatibilmente Per_1 con le esigenze scolastiche, necessità e bisogni della minore. Per quanto riguardano le festività natalizie, pasquali e vacanze estive vigerà tra i coniugi il principio dell'alternanza;
13) le parti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio propri e della minore». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 6/10/1996, dal quale sono nate le due Per_ figlie (nata il [...]), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (nata il Per_1
13/5/2009), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
3 Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 uniti in matrimonio in Viareggio (LU) in data 6/10/1996, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 147, Parte II, Serie A, Ufficio primo, dell'Anno 1996, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
4 e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'11/6/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
5