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Articolo 3 della Legge 9 dicembre 1994, n. 734
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Legge 9 dicembre 1994, n. 734
Articolo 3 della Legge 9 dicembre 1994, n. 734
Versione
1 gennaio 1995
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1995
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