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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/08/2025, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2192/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott.ssa Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1373/2019 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Alfonso Leccese (C.F. ; C.F._1
APPELLANTE
nei confronti di
(P. IVA ) con il patrocinio dell'Avv. Lorenzo Bartoli (C. F. Controparte_1 P.IVA_2 [...]
); C.F._2
APPELLATA
avverso la sentenza n. 879/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 20/10/2022
CONCLUSIONI
In data 27.03.2025, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 18 Per la parte appellante: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, in pieno accoglimento dei motivi di appello proposti da ed in riforma totale della sentenza Parte_1 appellata n. 879/2022 emessa e pubblicata il 20.10.2022 dal Tribunale di Pistoia, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Maria Iannone nel giudizio n. 2011/2020 RG: A) IN RITO E NEL MERITO 1)rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale di perché inammissibile;
Controparte_1
2) rigettare l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca;
3) accertare e dichiarare l'inesistenza in forma scritta dei contratti relativi all'apertura dei conti correnti per cui è causa e meglio specificati in atti, intercorsi tra le parti, perché privi dei requisiti di sostanza e di forma richiesti dalla legge a pena di nullità, nonchè, nel periodo di cui agli estratti conto e riassunti scalare agli atti di causa, l'illegittimo addebito in c/c di interessi ultralegali non correttamente previsti in contratto scritto e/o variati in senso sfavorevole alla ricorrente in assenza delle condizioni e forme per il legittimo esercizio dello jus variandi, l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l'illegittimo addebito di cms, commissioni e spese non previste contrattualmente per iscritto, l'illegittima applicazione di valute fittizie in assenza di valida pattuizione scritta giustificativa, l'illegittima girocontazione delle competenze dei conti anticipi sul conto ordinario in assenza di espressa pattuizione contrattuale scritta;
4) conseguentemente, previe le declaratorie del caso, accertare e dichiarare, alla luce della documentazione contabile (estratti conto e riassunti scalare) prodotta, il reale saldo di dare/avere tra le parti di ogni rapporto, muovendo dalle risultanze del primo estratto conto disponibile e facendo ricorso ai criteri di ricalcolo/espunzione stabiliti ex lege richiamati in atti e, in caso di saldo positivo a credito dell'attrice, condannare la convenuta alla restituzione/liquidazione di esso in favore CP_2 dell'attrice, nella misura di € 51.273,62 accertata in CTP e/o nella diversa maggiore o minore misura accertata in corso di causa, oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002, ai sensi dell'art. 1284, comma 4 c.c. come novellato dall'art. 17, comma 1 del D.L. n. 132/2014 convertito nella L. n. 162/2014, decorrenti dal giorno della domanda giudiziale al saldo;
5) condannare la convenuta banca alla refusione delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto Avvocato anticipatario;
B) IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere la CTU tecnico contabile richiesta in memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 3 cpc di parte attrice con i quesiti ivi indicati e che si trascrivono (e/o i diversi quesiti individuati dal Collegio):
“Provveda il CTU a rideterminare, sulla scorta della documentazione in atti, il saldo dei rapporti di c/c oggetto di causa: 1) ricalcolando gli interessi passivi ed attivi al tasso legale (in ipotesi, al tasso di cui all'art. 117, comma 7 TUB, ossia al tasso minimo dei buoni ordinari del tesoro emessi nei dodici mesi antecedenti ad ogni chiusura trimestrale, per operazioni attive per la banca (passive per la correntista), ed al pagina 2 di 18 tasso massimo dei medesimi buoni ordinari del tesoro per le operazioni passive per la banca (attive per la correntista));
2) espungendo gli interessi passivi trimestralmente capitalizzati dalla banca, depurando quindi i conti da ogni forma di anatocismo;
3) espungendo tutte le somme addebitate a titolo di commissioni e spese, ad eccezione di imposte e tasse;
4) operando il conteggio degli interessi, sia a debito che a credito, tenendo conto, per ogni singola operazione, della data di operazione e non della data di valuta, ovvero tenendo conto della data di effettivo acquisto o perdita della disponibilità del denaro;
5) depurando il conto corrente ordinario dagli effetti della girocontazione sullo stesso delle competenze dei conti anticipi.” V) RISERVA DI RIPROPOSIZIONE DELLE DEDUZIONI, ECCEZIONI E RICHIESTE ISTRUTTORIE RELATIVE ALLE DOMANDE E CONTESTAZIONI SOLLEVATE DA CONTROPARTE IN PRIMO GRADO. Questa difesa si riserva sin da ora la riproposizione delle deduzioni, eccezioni e richieste istruttorie proposte in primo grado a confutazione delle ulteriori domande ed eccezioni invocati da controparte in primo grado;
il tutto ovviamente nella denegata ipotesi di loro reiterazione nel presente gravame da parte degli appellati o di proposizione di appello incidentale
Per la parte appellata: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza respinta e disattesa, IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare l'inammissibilità del presente giudizio di appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. per tutte le ragioni di cui alla narrativa del presente atto, con ogni consequenziale pronuncia di legge. IN VIA PRINCIPALE:
- respingere l'appello avanzato da in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, per tutte le ragioni di cui alla narrativa del presente atto e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 879/2020 emessa e pubblicata il 20.10.2022 e notificata in data 26.10.2022 nel procedimento iscritto al n. 2011/2020 R.G., per tutte le ragioni di cui alla narrativa del presente atto. IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte adita dovesse ritenere di non accogliere l'eccezione preliminare d'inammissibilità del presente giudizio di appello e nell'esclusiva denegata ipotesi che ritenesse fondato lo spiegato appello In via preliminare accertare e dichiarare che la controversia non rientra nella competenza territoriale del Tribunale di Pistoia, essendo la stessa di competenza del Tribunale di Milano (ai sensi dell'art. 19 c.p.c.) ovvero del Tribunale di Lucca (ai sensi dell'art. 20 c.p.c.); Sempre in via preliminare pagina 3 di 18 1) In via principale, in applicazione dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 2946 c.c., accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla società attrice di ottenere la restituzione di tutti gli addebiti registrati sui conti correnti oggetto di causa in epoca precedente al decennio decorrente a ritroso dalla data in cui controparte ha notificato l'atto introduttivo del presente giudizio.
2) In via subordinata, in applicazione delle statuizioni di cui alla sentenza n. 24418 del 3.12.2010 della Corte di Cassazione, accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla società attrice di ottenere la restituzione di tutti i versamenti di natura solutoria effettuati sui conti correnti oggetto di causa per il pagamento di illegittimi addebiti anteriormente al decennio decorrente a ritroso dalla data in cui controparte ha notificato l'atto introduttivo del presente giudizio.
3) In ogni caso, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla società attrice di ottenere il pagamento di tutti gli eventuali interessi attivi maturati sul conto corrente oggetto di causa anteriormente al quinquennio decorrente a ritroso dalla data in cui controparte ha notificato l'atto introduttivo del presente giudizio.
4) In ogni caso, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle conclusioni nuove formulate dall'attore appellante con l'atto di citazione in appello nella parte in cui al punto 3) delle conclusioni ha aggiunto dopo l'inciso “…in assenza di espressa pattuizione contrattuale” la parola “scritta” ed al punto 4) ha aggiunto “nella misura di € 51.273,62= accertata in CTP” per tutte le ragioni di cui alla narrativa del presente atto;
Nel merito Rigettare tutte le domande formulate dalla società attrice perché totalmente infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in esposizione. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, funzioni ed onorari anche del presente giudizio d'appello. Si oppone alla richiesta di CTU tecnico-contabile in quanto meramente esplorativa per i motivi tutti già dedotti in comparsa di costituzione e risposta”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 879/2022 resa ex art. 281 sexies c.p.c. il 20.10.2022 e pubblicata in pari data, il
Tribunale di Pistoia ha così deciso:
1) respinge le domande attoree;
2) condanna parte attrice a rifondere alla parte convenuta le spese di lite liquidate in euro 6.783,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.
Tale sentenza è stata emessa su domanda della società Parte_1 con cui ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Pistoia la
[...] Controparte_1
pagina 4 di 18 esponendo: 1) di aver intrattenuto con detta Banca i rapporti di conto corrente n. 080616,
(ordinario), n. 430/080616 e conto in USD n. 080616 (anticipi), tutti estinti con saldo pari a zero;
2) che, grazie ad una perizia di parte sulla documentazione bancaria in suo possesso (estratti conto e riassunti scalare), relativa ai predetti conti correnti, sarebbe emerso che la avrebbe CP_2 gestito e condotto i rapporti di conto corrente in questione, in violazione della normativa bancaria e dei principi giurisprudenziali al riguardo, applicando e addebitando, nei periodi di cui agli estratti conto prodotti, tassi d'interesse in misura ultralegale, commissioni di massimo scoperto ed altre commissioni e spese, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (anatocismo), valute fittizie difformi da quelle reali, effettuato l'illegittima variazione unilaterale delle condizioni economiche, operato la girocontazione delle competenze dai conti anticipi al conto ordinario, in violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. e degli artt. 117, 118 e 120 T.U.B.; 3) di avere diritto alla rettifica del saldo finale dei conti correnti e in caso di ribaltamento a credito in suo favore, alla restituzione/ripetizione, ex art.2033 c.c., delle somme addebitate dalla in eccesso rispetto CP_2 al dovuto e/o comunque alla liquidazione in suo favore dell'eventuale saldo attivo risultante dal saldo finale rettificato dei conti;
4) che, in violazione di legge, i contratti di apertura dei conti correnti suddetti non sarebbero stati stipulati in forma scritta, né al momento della stipula le sarebbe stata fornita una copia degli stessi, con conseguente illegittimità di tutte le condizioni praticate dalla ai sensi degli art. 1284 c.c. 3 e 117 TUB;
5) che i rapporti in questione erano CP_2 ab initio assistiti da apertura di credito.
Si costituiva in giudizio la ccependo, in via preliminare, la prescrizione delle Controparte_1 pretese di ripetizione per periodi antecedenti il decennio dalla notifica dell'atto di citazione, ovvero in ogni caso, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., chiedeva di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla società attrice di ottenere il pagamento di tutti gli eventuali interessi attivi maturati sul conto corrente oggetto di causa anteriormente al quinquennio decorrente a ritroso dalla data in cui la aveva notificato l'atto introduttivo del giudizio. Nel Pt_1 merito, concludeva per il rigetto delle domande formulate dalla società attrice.
Il Tribunale per quello che qui ancora rileva ha, in sintesi, così motivato:
[…] Reputa questo giudice la ricorrenza nella specie di una cd. ragione più liquida atta a definire il pagina 5 di 18 giudizio in senso assorbente di ogni altra quaestio agitata in causa, interessando alla radice la regolamentazione degli oneri probatori gravanti sulle parti con riguardo alla rispettiva posizione processuale. […]
In ordine a tale aspetto, merita chiarire anche come non possa considerarsi in favore della parte attrice, gravata dell'onere di provare i propri assunti, la mancata ammissione della ctu richiesta, che in difetto della necessaria documentazione avrebbe assunto natura eminentemente esplorativa, in guisa che le conseguenze della lacuna documentale non possono che tornare in danno della parte processualmente gravata della prova della fondatezza delle domande avanzate anche dal punto di vista della produzione dei documenti all'uopo necessari, dovendo la parte onerata provvedere in positivo a fornire dimostrazione delle proprie deduzioni e non potendo, a tale scopo, fare affidamento e basarsi sul comportamento processuale eventualmente “in negativo” tenuto dalla controparte[…].
Trasponendo siffatti principi al caso di specie, non può fare a meno di osservarsi come la documentazione prodotta nella presente sede sia costituita in buona misura da soli estratti scalari e per alcuni periodi addirittura assente ogni documentazione del rapporto.
Dal complesso di quanto sopra, emerge dunque un quadro non solo gravemente lacunoso a livello documentale, ma anche e per tale ragione del tutto approssimativo nella relativa ricostruzione contabile, sì da rendere estremamente difficile se non impossibile operare una verifica corretta e quanto possibile credibile e veritiera dello svolgimento del rapporto negoziale inter partes e, di riflesso, da privare della necessaria verosimiglianza gli esiti dei calcoli di un eventuale perizia contabile che quindi, onde anche non aggravare inutilmente i costi del procedimento (ed i tempi del processo) neppure è stata disposta e la cui reiezione va quindi ulteriormente confermata anche nella presente sede. Né peraltro è idonea a corroborare gli assunti attori e superare la lacunosità dianzi evidenziata la perizia di parte depositata dalla parte attrice sin dall'atto introduttivo, sia per il suo limitato valore probatorio non essendo stata formata nel contraddittorio tra le parti, sia perché fondata (come dalle medesima indicato) su elementi parziari (ossia gli scalari) e quindi incompleti per quanto sopra.
La diretta conseguenza di ciò non può che consistere nel rigetto della domanda attorea per mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte agente in giudizio, in applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c.. Ogni altra questione assorbita. […]
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
(di seguito o anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Pt_1
Appello, la (di seguito o anche APPELLATA) proponendo gravame Controparte_1 CP_2 avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
pagina 6 di 18 Stante l'esito del giudizio, l'APPELLANTE ha altresì riproposto i rilievi in merito alle eccezioni sollevate dalla rimaste assorbite dalla decisione, ovvero: a) eccezione di incompetenza CP_2 territoriale del Tribunale di Pistoia;
b) eccezione di prescrizione del diritto azionato da essa società originaria attrice alla restituzione degli addebiti registrati sui conti correnti oggetto di causa, in epoca precedente al decennio decorrente a ritroso dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Per tale ragione è stata, pertanto, formulata dall' APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Si è costituita in giudizio la la quale ha resistito al gravame ed eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art 342 c.p.c., l'inammissibilità della modifica della effettuata con le conclusioni in appello e comunque l'infondatezza nel merito del gravame. In caso di accoglimento dell'appello la ha reiterato le eccezioni rimaste assorbite dalla decisione CP_2 impugnata e chiesto l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
In data 27.3.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno respinte le eccezioni sollevata dalla di inammissibilità dell'appello CP_2
e d'inammissibilità della domanda per intervenuta modifica delle conclusioni dell'atto di appello.
La prima eccezione è priva di pregio, in quanto l'APPELLANTE ha individuato con sufficiente chiarezza le parti della sentenza oggetto di impugnazione, formulando contestazioni con argomentazione adeguata e specificando le modifiche richieste, consentendo alla controparte di puntualmente espletare le relative difese ed alla Corte di cogliere la portata del gravame (vedi ex multis Cass 25/01/2023 n.2320 - “ Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte,
pagina 7 di 18 anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure).
Del pari, va respinta l'eccezione relativa alla indebita modifica delle conclusioni in appello in quanto, come evidenzia il doc.10 depositato dall'APPELLANTE, le conclusioni di appello rispecchiano quelle già precisate in primo grado con le note conclusive del 10.10.2022.
Passando al merito del gravame, la Corte ritiene l'appello infondato, per quanto di seguito illustrato.
Con il primo motivo di gravame (“Erroneo esame, interpretazione e valutazione delle prove prodotte in giudizio e dell'ammissibilità e fondatezza della domanda attrice”), l'APPELLANTE di fatto, censura la decisione articolando più profili di censura che si possono così sintetizzare:
Col primo profilo (Erroneo esame, interpretazione e valutazione delle prove prodotte in giudizio)
sostiene che il Giudice di primo grado sarebbe incorso in grave errore di esame, valutazione Pt_1 ed interpretazione dei documenti prodotti, affermando che essa avrebbe prodotto in causa i soli estratti conto scalari e per alcuni periodi nessuna documentazione del rapporto, laddove invece, essa aveva prodotto sia gli estratti conto, che i riassunti scalari, nonché il riepilogo delle competenze [“Trattasi invero di documenti che inglobano sia l'estratto conto (movimentazioni analitiche), che il riassunto scalare di periodo e il riepilogo delle competenze di periodo”]. I documenti poi, sarebbero completi, in quanto “La serie degli estratti conto e riassunti scalare prodotta dall'attrice inoltre è CONTINUA dal 31.12.2005 alla chiusura dei conti, salvo qualche isolato trimestre (anche previamente richiesto ex art. 119 TUB ma mai consegnato dalla convenuta – appellata) – v. docc.
1-4 fascicolo di primo grado- che però non incide sull'ammissibilità della domanda di ripetizione, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte”
Col secondo profilo (“L'ammissibilità della domanda attorea e l'assolvimento dell'onere della prova”)
deduce di avere compiutamente adempiuto all'onere probatorio che la S.C. pone a carico Pt_1
pagina 8 di 18 del correntista che agisce in ripetizione, dimostrando sia l'avvenuto pagamento delle somme di cui richiede la restituzione, sia la mancanza di una causa che lo avesse giustificato. Con riferimento alla prova dei pagamenti afferma: “L'attrice ha prodotto gli estratti conto e riassunti scalare
(completi) dei rapporti per cui è causa da cui si evincono i pagamenti effettuati (docc. 05 e 06, suddivisi in varie cartelle zip per ragioni di capienza deposito pct). È pacifico che i conti in contestazione siano stati tutti estinti e con saldo finale pari a zero”.
Col terzo profilo relativo alla prova di mancanza di valida causa debendi l'APPELLANTE afferma che “sin dall'atto di citazione aveva espressamente allegato che i contratti di apertura dei conti correnti per cui è causa non sono stati stipulati in forma scritta, in violazione dell'art. 117 TUB, comma 1 e 4, e dell'art. 1284, comma 3, c.c. (v. pag. 3- 4 atto di citazione- doc. D1). Allegazione ribadita anche in nostra prima memoria ex art. 183 cpc (v. pagg. 12-14 doc. D5). Aveva pertanto richiesto rideterminarsi il dare avere tra le parti applicando i criteri eterointegrativi di legge, ossia applicandosi per gli interessi attivi e passivi i tassi BOT di cui al comma 7 dell'art. 117 TUB e con espunzione di anatocismo, di ogni spesa e commissione addebitati, con espunzione di valute fittizie e degli effetti della girocontazione delle competenze dai conti anticipi ai conti ordinari, condannandosi la controparte al pagamento del nuovo saldo così ricostruito, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, cc.”.
afferma quindi che, prescrivendo l'art. 117 TUB che i contratti bancari, a pena di nullità, Pt_1 debbano essere “redatti per iscritto” e contenere l'indicazione del tasso d'interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora e, stante la sua allegazione “di mancata stipula dei contratti in forma scritta sarebbe stato onere della convenuta provate l'esistenza di un documento scritto, onere tuttavia non assolto”, in loro mancanza, il giudice di primo grado avrebbe dovuto applicare i tassi sostitutivi previsti dalla stessa norma.
evidenzia, ulteriormente, di non avere solo depositato gli estratti conto e gli scalari per Pt_1 tutto il periodo contestato, ma di avere allegato con l'atto di citazione una dettagliata perizia di parte del Dott. , munita di allegati, in cui sarebbero stati evidenziati gli addebiti Persona_1 ritenuti illegittimi ed indicate le somme dovute in ripetizione.
pagina 9 di 18 Con un ultimo profilo, l'APPELLANTE denuncia, quindi, violazione dell'art. 117 TUB, co. 1 e 4, e dell'art. 1284, co.3, c.c., precisando che la nullità di ciascun contratto, per non essere stato stipulato in forma scritta, con la conseguente mancanza di una valida causa debendi nei confronti della
Banca, avrebbe reso illegittimi gli interessi ultralegali, le commissioni e le spese addebitate (ad eccezione di imposte e tasse), l'anatocismo, per violazione dell'art. 1283 cc e della delibera CICR
9.2.2000, come pure le valute fittizie calcolate in luogo di quelle reali, la variazione in peius delle condizioni economiche e la girocontazione delle competenze dei conti anticipi al conto ordinario.
In conclusione, a detta dell'APPELLANTE la propria domanda avrebbe dovuto ritenersi fondata, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, per cui chiede alla Corte in via istruttoria che venga disposta CTU contabile per la ricostruzione del corretto saldo dare/avere.
Il motivo è infondato sotto tutti i profili innanzi riportati.
Quanto al primo profilo la Corte prende atto che effettivamente aveva prodotto in primo Pt_1 grado anche gli estratti conto, e non quindi solo gli estratti scalari, seppure mancanti di alcuni trimestri;
tuttavia, tale accertamento non modifica l'esito del giudizio, essendo assorbente l'aspetto relativo alle conseguenze della mancata produzione dei contratti di conto corrente.
Con riferimento agli altri tre profili di doglianza, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione, osserva la Corte che, per quanto il primo Giudice abbia errato nell'affermare che la mancata produzione della serie completa degli estratti conto impedisca l'esame della domanda, i principi di diritto richiamati in punto di riparto dell'onere della prova sono condivisibili, essendo il correntista che agisce in ripetizione tenuto a provare innanzitutto la mancanza di causa debendi degli addebiti annotati negli estratti conto.
A tale riguardo la prova decisiva è costituita dai contratti di apertura dei conti correnti e successive variazioni, che consentono di definire quali condizioni le parti abbiano in concreto pattuito.
Tali criteri non subiscono particolari modifiche nell'ipotesi in cui si deduca che il contratto sia nullo per difetto della forma scritta, in quanto non determina alcuna inversione dell'onere probatorio la circostanza che il fatto principale da dimostrare sia di carattere negativo.
pagina 10 di 18 In base alla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, il correntista è comunque tenuto a provare l'inesistenza del contratto originario, fornendo la dimostrazione di circostanze di carattere positivo sulla base delle quali fondare un giudizio di carattere presuntivo (v. Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 1550 del 19/01/2022).
Parte In un tale contesto, la mancata consegna del contratto a seguito dell'istanza 119 è certamente un argomento presuntivo a sostegno dell'ipotesi dell'inesistenza del contratto.
Il valore indiziario del comportamento della banca è però collegato al fatto che il mancato deposito sia ingiustificato, potendo solo in tal caso inferirsi dallo stesso che l'istituto non abbia onorato l'obbligo di consegna in quanto il documento era in realtà inesistente.
Infatti, questa Corte, condividendo la giurisprudenza della Corte regolatrice ritiene che si debba necessariamente differenziare l'ipotesi dei rapporti bancari iniziati entro il decennio da quelli oltre dieci anni, qualora durante questo periodo il correntista non abbia contestato, anche con atti stragiudiziali, il mancato rispetto delle previsioni ex 117 TUB sulla forma scritta e richiesta di consegna di copia, giacché le due ipotesi conducono a risposte diverse sull'onere della prova.
Nel caso in esame, il contratto di apertura del c/c n. 430.00.080616 è stato sottoscritto l'8.10.1981, per cui il giudizio è stato introdotto quasi quaranta anni dopo, essendo stata notificata la citazione nel 2020, ed anche l'istanza ex 119 TUB è stata inviata ben oltre il tempo in cui si poteva richiedere alla banca di conservare il documento, ovvero in data 14.11.2018.
In un tale contesto, la mancata consegna ben può essere giustificata dal fatto che la banca non era più legittimamente in possesso del documento, essendo trascorso ben oltre il decennio entro il quale sussiste l'obbligo di conservazione.
Sul punto non può che richiamarsi quanto da questa Corte in varie precedenti pronunce, quale da ultimo la sentenza n. 627/2025 pubblicata il 04/04/2025, della quale è utile riportare i vari passaggi argomentativi che si sono resi utili alla decisione. In motivazione si legge: “ In recenti pronunzie i giudici di legittimità hanno ribadito che “ove il cliente agisca per la restituzione d'importi illegittimamente addebitatigli sulla base di clausole contrattuali nulle, grava sull'attore l'onere di fornire la prova dell'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la pagina 11 di 18 produzione del contratto contenente le predette clausole, non potendo egli invocare il principio di vicinanza della prova al fine di trasferire detto onere a carico della banca, dal momento che tale principio non opera quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (cfr. Cass., Sez. I, 7/12/ 2022, n. 35979; 19/01/2022,
n. 1550; Cass., Sez. VI, 31/12/2019, n. 33009)”, precisandosi anche che “nessun rilievo può assumere, in proposito, l'obbligo della Banca di conservare la documentazione relativa al contratto di conto corrente, dal momento che lo stesso, oltre a non estendersi alle operazioni compiute nel periodo anteriore agli ultimi dieci anni, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 119 non esclude l'operatività del generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, il quale, però, gravando in modo indifferenziato su tutte le parti del rapporto, non può essere fatto valere, come pretenderebbe la ricorrente, al fine di trasferire sulla controparte l'onere di fornire la prova dei fatti che costituiscono il fondamento della propria pretesa (cfr. Cass., Sez. I, 29/11/2022, n. 35039)”
(così in motivazione Cass sez. I, 29/08/2023, n.25417; vedi anche, in motivazione, Cass. sez. I,
29/02/2024, n.5369 : “a tali principî, costituenti ius receptum nella giurisprudenza di legittimità, non si è correttamente attenuta la sentenza impugnata, la quale non ha correttamente applicato la regola di giudizio enunciata dall'art. 2697 c.c., allorché ha individuato nella banca la parte gravata dell'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda, ponendo a carico dell'istituto la dimostrazione dell'esistenza del contratto di conto corrente, contenente una valida clausola di determinazione degli interessi ultralegali. A ciò si aggiunga che nessun rilievo può assumere, in proposito, l'obbligo della banca di conservare la documentazione relativa al contratto di conto corrente, dal momento che lo stesso, oltre a non estendersi alle operazioni compiute nel periodo anteriore agli ultimi dieci an-ni, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 385 del 1993, non esclude l'operatività del generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, il qua-le, però, gravando in modo indifferenziato su tutte le parti del rapporto, non può essere fatto valere, come pretenderebbe la ricorrente, al fine di trasferire sulla controparte l'onere di fornire la prova dei fatti che costituiscono il fondamento della propria prete-sa”; Cass. sez. I, 12/12/2024,
n.32210).
pagina 12 di 18 La regola, pure affermata in alcune occasioni dai giudici di legittimità, secondo la quale in caso di contestata conclusione del contratto 'verbis tantum' spetta alla banca documentare la redazione per iscritto (vedi ad esempio Cassazione civile sez. VI, 09/03/2021, n.6480) trova in realtà ragionevole e corretta applicazione nei limiti in cui sussista un obbligo per la banca di conservazione, consegna ed esibizione del contestato documento: se la banca è legalmente tenuta a concludere per iscritto, conservare, consegnare ed esibire il contratto scritto allora l'omessa produzione in giudizio (e/o omessa- consegna alla preliminare richiesta ex 119 TUB) può consentire di ritenere raggiunta, in via presuntiva, la prova negativa pure gravante sul correntista che agisce in ripetizione o comunque per la rideterminazione del saldo. Occorre infatti rammentare che parte attrice in ripetizione è tenuta a fornire la prova dell'inesistenza della causa debendi anche se abbia ad oggetto fatti negativi (come la mancanza di forma scritta: vedi Cass., 10/11/2010, n.22872 : “in tema di ripetizione di indebito oggettivo, la prova dell'inesistenza della causa debendi… incombe sulla parte che propone la domanda, trattandosi di elemento costitutivo della stessa ancorché ab-bia ad oggetto fatti negativi, dei quali può essere data prova mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni da cui desumersi il fatto negativo”, vedi, anche in motivazione,
Cassazione civile sez. I, 04/04/2023, n.9295: “Una volta ribadito che deve ritenersi gravante sull'attore, che agisca per l'accertamento del corretto saldo di un conto corrente e per la restituzione di quanto versa-to in forza di clausole comunque invalide, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale compiuta in favore del convenuto (di recente tra le tantissime a diversi riguardi Cass. n. 37800 del 2022; Cass. n. 29855 del 2022), ancorché si tratti di prova di un fatto negativo, va pure rimarcato che, nelle azioni suddette, co-lui che agisce allega la dazione senza causa di una somma di danaro non come adempimento di un negozio giuridico, ma come spostamento patrimoniale privo di causa, sicché può assolvere l'onere della prova di questo fatto al di fuori dei limiti probatori previsti per i contratti […] l'eventualità che la prova dell'accordo debba essere offerta sulla base di altri elementi probatori, sia attraverso il ragionamento presuntivo ovvero traendo argomenti di prova dal comportamento delle parti, sia attraverso il giuramento, è nella pratica confinata al caso che il correntista non abbia la disponibilità del con-tratto. Nel nostro caso, in particolare, la ricorrente afferma che, a seguire il ragionamento della Corte d'appello, "il correntista privo di contratto scritto non potrebbe mai agire per far accertare le illegittimità della banca, poiché
pagina 13 di 18 non potrebbe produrre il contratto, dato che non c'e'": ma così non è, né in generale, giacché il correntista può avvalersi degli altri strumenti istruttori poc'anzi indicati, né a maggior ragione nella vicenda particolare, dal momento che nel ricorso non risulta nemmeno allegato che la società originaria attrice non disponesse del contratto”). La Suprema Corte ha poi chiarito: “in tema di rapporti bancari, la limitazione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria (espressa dall'art. 119, comma 4 TUB) corrisponde ad un principio generale (art. 2220 c.c.), che, in quanto tale, non può che trovare applicazione, anche per i contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 385/1993 (TUB) e, ancor prima, della legge n. 154/1992. Sia
l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono dalla lettura di tali norme (codicistica e di legislazione speciale) come fornita dalla giurisprudenza di legittimità. Non sussiste spazio per una loro interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine;
d'altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca” (così Cassazione civile sez. I, 29/11/2022, n.35039, che in motivazione tra l'altro osserva: “sarebbe contrario a buona fede imporre alla […]di preservare, in modo CP_2 integrale e completo, oltre il decennio tutta la documentazione afferente i singoli rapporti di conto corrente con il cliente, atteso che si finirebbe per obbligare la a conservare potenzialmente CP_2 all'infinito una massa inde-terminata di dati, costringendo la stessa ad una attività dispendiosa […]
Il fatto, dunque, che sia previsto l'obbligo di conservazione delle dette scritture per un periodo di tempo limitato significa che l'imprenditore (nella specie era appunto una banca) non può essere chiamato a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione delle dette scritture per un periodo più ampio”). Né vi è ragione alcuna per escludere dall'ampia dizione “operazioni” dell'art. 119 TUB (peraltro corrispondente a quella utilizzata anche dall'art. 117 TUB relativo alla forma scritta) la sottoscrizione di contratti (vedi Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 22/06/2020, n. 12178: “il disposto dell'art. 119, 4° comma, T.U.B., che circoscrive l'obbligo dell'istituto di credito, che ne sia richiesto, alla consegna di copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, trova applicazione anche al contratto di conto corrente ed agli estratti conto” [….].
pagina 14 di 18 Sulla base dei principi sopra richiamati, dai quali non vi è motivo di discostarsi, si ritiene che la questione relativa alla prova della mancanza del documento contrattuale nei rapporti di conto corrente possa essere decisa sulla base della seguente casistica: a) in caso di rapporti iniziati nel decennio anteriore, dal momento che il correntista ha certamente diritto di ottenere copia dei contratti sottoscritti, la mancata consegna, esibizione o comunque produzione in giudizio di documentazione contrattuale riferita al decennio anteriore sarà di per sé idonea, in via presuntiva,
a ritenere provata la eventuale allegazione in giudizio del cliente circa il mancato rispetto dell'onere della forma scritta ex 117 TUB;
b) in caso di rapporti iniziati da oltre dieci anni e per i quali il cliente in tale periodo non abbia mai contestato, anche con atti stragiudiziali, il mancato rispetto delle previsioni ex 117 TUB circa forma scritta e consegna di copia, formulando in ipotesi una istanza ex 119 TUB oltre dieci anni dopo, l'onere probatorio a carico del cliente attore in ripetizione che assuma in giudizio l'assenza originaria della forma scritta non può dirsi assolto, neppure in via presuntiva, con la pura e semplice allegazione di tale circostanza correlata alla mancata produzione del contratto scritto ad opera della banca convenuta, posto che in tale ipotesi,
a differenza della precedente, la banca non è tenuta a conservare, consegnare ed esibire la documentazione oltre il ragionevole limite decennale previsto dal legislatore e conseguentemente
“non può essere chiamata a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione delle dette scritture per un periodo più ampio”; in tal caso, infatti, il cliente ha, obbiettivamente, tenuto un comportamento non diligente ed in violazione degli obblighi di buona fede e correttezza che imponevano di attivarsi tempestivamente, nell'ambito del congruo lasso temporale concesso.
Una diversa conclusione che, a fronte della pura e semplice allegazione di mancato rispetto della forma scritta da parte del cliente attore in ripetizione, imponesse nella sostanza alla banca convenuta un correlativo obbligo di produzione di documentazione contrattuale senza alcuna limitazione temporale, ben oltre il termine ex 119 TUB, pena l'automatica raggiunta prova dell'assenza della causa debendi sarebbe irragionevole, in contrasto con i principi basilari dell'onere della prova, con gli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto
(legittimando condotte anche obbiettivamente scorrette del correntista), con l'assetto ed il bilanciamento degli interessi specificatamente delineato dal legislatore nel settore (diritto del pagina 15 di 18 cliente ad ottenere copia della documentazione entro un congruo lasso temporale;
assenza di un obbligo per la banca di conservare la documentazione, pur a suo tempo legittimamente formata, anche oltre 10 anni, sine die), con il principio generale della certezza dei rapporti giuridici.
In sintesi, e conclusione, poiché il contratto di apertura del c/c n. 430.00.080616 è dell'8.10.1981,
e il giudizio è stato introdotto quasi quaranta anni dopo, essendo stata notificata la citazione nel
2020, ed anche l'istanza ex 119 TUB è stata inviata ben oltre il tempo in cui si poteva richiedere alla banca di conservare il documento, ovvero in data 14.11.2018.
La mancata consegna, della documentazione contrattuale, quindi, risulta priva di valore indiziario.
Nessun altro elemento è stato dedotto dalla a sostegno della tesi dell'inesistenza originaria Pt_1 del contratto, essendosi limitata puramente e semplicemente ad allegare la mancata pattuizione scritta, affermando nella sostanza che spettasse alla BANCA di produrre in giudizio i contratti di
C./C. e apertura di credito.
La mancanza della prova della mancanza di causa debendi fa ritenere il quadro probatorio gravemente lacunoso, impedendo anche la relativa ricostruzione contabile, che non potrebbe essere fondata su presupposti oggettivi.
Consegue per quant'innanzi statuito che la richiesta di CTU non può essere accolta.
La S.C. anche di recente (Cassazione civile sez. III, 31/03/2025, n.8498) ha avuto modo di ribadire che “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.”
Restano assorbiti dalla decisione il secondo motivo di gravame sulle spese di lite, nonché le eccezioni sollevate dalla in via subordinata. CP_2
pagina 16 di 18 L'appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata, con l'integrazione della motivazione innanzi sviluppata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte appellante, liquidandole nella misura indicata nel dispositivo, avuto riguardo al valore della domanda (€
51.273,62), ai parametri medi ed all'assenza della fase istruttoria.
Sussistono a carico dell'Appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...] nei confronti di avverso la Parte_3 Controparte_1 sentenza n. 879/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 20.10.2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- Respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna la in persona del suo legale Parte_3 rappresentante, a rifondere alla le spese di costituzione nel presente Controparte_1 giudizio, che liquida in complessivi € 6.946,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte
Appellante;
Firenze, camera di consiglio telematica del 4 agosto 2025.
Il C.A. relatore ed estensore
Dott.ssa Giuseppina Mastrodomenico
La Presidente
Dott.ssa Anna Primavera
Nota
pagina 17 di 18 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Erroneo esame, interpretazione e valutazione delle prove prodotte in giudizio e dell'ammissibilità e fondatezza della domanda attrice;
2 Erronea statuizione in ordine alle spese di lite.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott.ssa Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1373/2019 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Alfonso Leccese (C.F. ; C.F._1
APPELLANTE
nei confronti di
(P. IVA ) con il patrocinio dell'Avv. Lorenzo Bartoli (C. F. Controparte_1 P.IVA_2 [...]
); C.F._2
APPELLATA
avverso la sentenza n. 879/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 20/10/2022
CONCLUSIONI
In data 27.03.2025, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 18 Per la parte appellante: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, in pieno accoglimento dei motivi di appello proposti da ed in riforma totale della sentenza Parte_1 appellata n. 879/2022 emessa e pubblicata il 20.10.2022 dal Tribunale di Pistoia, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Maria Iannone nel giudizio n. 2011/2020 RG: A) IN RITO E NEL MERITO 1)rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale di perché inammissibile;
Controparte_1
2) rigettare l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca;
3) accertare e dichiarare l'inesistenza in forma scritta dei contratti relativi all'apertura dei conti correnti per cui è causa e meglio specificati in atti, intercorsi tra le parti, perché privi dei requisiti di sostanza e di forma richiesti dalla legge a pena di nullità, nonchè, nel periodo di cui agli estratti conto e riassunti scalare agli atti di causa, l'illegittimo addebito in c/c di interessi ultralegali non correttamente previsti in contratto scritto e/o variati in senso sfavorevole alla ricorrente in assenza delle condizioni e forme per il legittimo esercizio dello jus variandi, l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l'illegittimo addebito di cms, commissioni e spese non previste contrattualmente per iscritto, l'illegittima applicazione di valute fittizie in assenza di valida pattuizione scritta giustificativa, l'illegittima girocontazione delle competenze dei conti anticipi sul conto ordinario in assenza di espressa pattuizione contrattuale scritta;
4) conseguentemente, previe le declaratorie del caso, accertare e dichiarare, alla luce della documentazione contabile (estratti conto e riassunti scalare) prodotta, il reale saldo di dare/avere tra le parti di ogni rapporto, muovendo dalle risultanze del primo estratto conto disponibile e facendo ricorso ai criteri di ricalcolo/espunzione stabiliti ex lege richiamati in atti e, in caso di saldo positivo a credito dell'attrice, condannare la convenuta alla restituzione/liquidazione di esso in favore CP_2 dell'attrice, nella misura di € 51.273,62 accertata in CTP e/o nella diversa maggiore o minore misura accertata in corso di causa, oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002, ai sensi dell'art. 1284, comma 4 c.c. come novellato dall'art. 17, comma 1 del D.L. n. 132/2014 convertito nella L. n. 162/2014, decorrenti dal giorno della domanda giudiziale al saldo;
5) condannare la convenuta banca alla refusione delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto Avvocato anticipatario;
B) IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere la CTU tecnico contabile richiesta in memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 3 cpc di parte attrice con i quesiti ivi indicati e che si trascrivono (e/o i diversi quesiti individuati dal Collegio):
“Provveda il CTU a rideterminare, sulla scorta della documentazione in atti, il saldo dei rapporti di c/c oggetto di causa: 1) ricalcolando gli interessi passivi ed attivi al tasso legale (in ipotesi, al tasso di cui all'art. 117, comma 7 TUB, ossia al tasso minimo dei buoni ordinari del tesoro emessi nei dodici mesi antecedenti ad ogni chiusura trimestrale, per operazioni attive per la banca (passive per la correntista), ed al pagina 2 di 18 tasso massimo dei medesimi buoni ordinari del tesoro per le operazioni passive per la banca (attive per la correntista));
2) espungendo gli interessi passivi trimestralmente capitalizzati dalla banca, depurando quindi i conti da ogni forma di anatocismo;
3) espungendo tutte le somme addebitate a titolo di commissioni e spese, ad eccezione di imposte e tasse;
4) operando il conteggio degli interessi, sia a debito che a credito, tenendo conto, per ogni singola operazione, della data di operazione e non della data di valuta, ovvero tenendo conto della data di effettivo acquisto o perdita della disponibilità del denaro;
5) depurando il conto corrente ordinario dagli effetti della girocontazione sullo stesso delle competenze dei conti anticipi.” V) RISERVA DI RIPROPOSIZIONE DELLE DEDUZIONI, ECCEZIONI E RICHIESTE ISTRUTTORIE RELATIVE ALLE DOMANDE E CONTESTAZIONI SOLLEVATE DA CONTROPARTE IN PRIMO GRADO. Questa difesa si riserva sin da ora la riproposizione delle deduzioni, eccezioni e richieste istruttorie proposte in primo grado a confutazione delle ulteriori domande ed eccezioni invocati da controparte in primo grado;
il tutto ovviamente nella denegata ipotesi di loro reiterazione nel presente gravame da parte degli appellati o di proposizione di appello incidentale
Per la parte appellata: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza respinta e disattesa, IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare l'inammissibilità del presente giudizio di appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. per tutte le ragioni di cui alla narrativa del presente atto, con ogni consequenziale pronuncia di legge. IN VIA PRINCIPALE:
- respingere l'appello avanzato da in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, per tutte le ragioni di cui alla narrativa del presente atto e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 879/2020 emessa e pubblicata il 20.10.2022 e notificata in data 26.10.2022 nel procedimento iscritto al n. 2011/2020 R.G., per tutte le ragioni di cui alla narrativa del presente atto. IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte adita dovesse ritenere di non accogliere l'eccezione preliminare d'inammissibilità del presente giudizio di appello e nell'esclusiva denegata ipotesi che ritenesse fondato lo spiegato appello In via preliminare accertare e dichiarare che la controversia non rientra nella competenza territoriale del Tribunale di Pistoia, essendo la stessa di competenza del Tribunale di Milano (ai sensi dell'art. 19 c.p.c.) ovvero del Tribunale di Lucca (ai sensi dell'art. 20 c.p.c.); Sempre in via preliminare pagina 3 di 18 1) In via principale, in applicazione dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 2946 c.c., accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla società attrice di ottenere la restituzione di tutti gli addebiti registrati sui conti correnti oggetto di causa in epoca precedente al decennio decorrente a ritroso dalla data in cui controparte ha notificato l'atto introduttivo del presente giudizio.
2) In via subordinata, in applicazione delle statuizioni di cui alla sentenza n. 24418 del 3.12.2010 della Corte di Cassazione, accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla società attrice di ottenere la restituzione di tutti i versamenti di natura solutoria effettuati sui conti correnti oggetto di causa per il pagamento di illegittimi addebiti anteriormente al decennio decorrente a ritroso dalla data in cui controparte ha notificato l'atto introduttivo del presente giudizio.
3) In ogni caso, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla società attrice di ottenere il pagamento di tutti gli eventuali interessi attivi maturati sul conto corrente oggetto di causa anteriormente al quinquennio decorrente a ritroso dalla data in cui controparte ha notificato l'atto introduttivo del presente giudizio.
4) In ogni caso, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle conclusioni nuove formulate dall'attore appellante con l'atto di citazione in appello nella parte in cui al punto 3) delle conclusioni ha aggiunto dopo l'inciso “…in assenza di espressa pattuizione contrattuale” la parola “scritta” ed al punto 4) ha aggiunto “nella misura di € 51.273,62= accertata in CTP” per tutte le ragioni di cui alla narrativa del presente atto;
Nel merito Rigettare tutte le domande formulate dalla società attrice perché totalmente infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in esposizione. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, funzioni ed onorari anche del presente giudizio d'appello. Si oppone alla richiesta di CTU tecnico-contabile in quanto meramente esplorativa per i motivi tutti già dedotti in comparsa di costituzione e risposta”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 879/2022 resa ex art. 281 sexies c.p.c. il 20.10.2022 e pubblicata in pari data, il
Tribunale di Pistoia ha così deciso:
1) respinge le domande attoree;
2) condanna parte attrice a rifondere alla parte convenuta le spese di lite liquidate in euro 6.783,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.
Tale sentenza è stata emessa su domanda della società Parte_1 con cui ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Pistoia la
[...] Controparte_1
pagina 4 di 18 esponendo: 1) di aver intrattenuto con detta Banca i rapporti di conto corrente n. 080616,
(ordinario), n. 430/080616 e conto in USD n. 080616 (anticipi), tutti estinti con saldo pari a zero;
2) che, grazie ad una perizia di parte sulla documentazione bancaria in suo possesso (estratti conto e riassunti scalare), relativa ai predetti conti correnti, sarebbe emerso che la avrebbe CP_2 gestito e condotto i rapporti di conto corrente in questione, in violazione della normativa bancaria e dei principi giurisprudenziali al riguardo, applicando e addebitando, nei periodi di cui agli estratti conto prodotti, tassi d'interesse in misura ultralegale, commissioni di massimo scoperto ed altre commissioni e spese, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (anatocismo), valute fittizie difformi da quelle reali, effettuato l'illegittima variazione unilaterale delle condizioni economiche, operato la girocontazione delle competenze dai conti anticipi al conto ordinario, in violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. e degli artt. 117, 118 e 120 T.U.B.; 3) di avere diritto alla rettifica del saldo finale dei conti correnti e in caso di ribaltamento a credito in suo favore, alla restituzione/ripetizione, ex art.2033 c.c., delle somme addebitate dalla in eccesso rispetto CP_2 al dovuto e/o comunque alla liquidazione in suo favore dell'eventuale saldo attivo risultante dal saldo finale rettificato dei conti;
4) che, in violazione di legge, i contratti di apertura dei conti correnti suddetti non sarebbero stati stipulati in forma scritta, né al momento della stipula le sarebbe stata fornita una copia degli stessi, con conseguente illegittimità di tutte le condizioni praticate dalla ai sensi degli art. 1284 c.c. 3 e 117 TUB;
5) che i rapporti in questione erano CP_2 ab initio assistiti da apertura di credito.
Si costituiva in giudizio la ccependo, in via preliminare, la prescrizione delle Controparte_1 pretese di ripetizione per periodi antecedenti il decennio dalla notifica dell'atto di citazione, ovvero in ogni caso, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., chiedeva di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla società attrice di ottenere il pagamento di tutti gli eventuali interessi attivi maturati sul conto corrente oggetto di causa anteriormente al quinquennio decorrente a ritroso dalla data in cui la aveva notificato l'atto introduttivo del giudizio. Nel Pt_1 merito, concludeva per il rigetto delle domande formulate dalla società attrice.
Il Tribunale per quello che qui ancora rileva ha, in sintesi, così motivato:
[…] Reputa questo giudice la ricorrenza nella specie di una cd. ragione più liquida atta a definire il pagina 5 di 18 giudizio in senso assorbente di ogni altra quaestio agitata in causa, interessando alla radice la regolamentazione degli oneri probatori gravanti sulle parti con riguardo alla rispettiva posizione processuale. […]
In ordine a tale aspetto, merita chiarire anche come non possa considerarsi in favore della parte attrice, gravata dell'onere di provare i propri assunti, la mancata ammissione della ctu richiesta, che in difetto della necessaria documentazione avrebbe assunto natura eminentemente esplorativa, in guisa che le conseguenze della lacuna documentale non possono che tornare in danno della parte processualmente gravata della prova della fondatezza delle domande avanzate anche dal punto di vista della produzione dei documenti all'uopo necessari, dovendo la parte onerata provvedere in positivo a fornire dimostrazione delle proprie deduzioni e non potendo, a tale scopo, fare affidamento e basarsi sul comportamento processuale eventualmente “in negativo” tenuto dalla controparte[…].
Trasponendo siffatti principi al caso di specie, non può fare a meno di osservarsi come la documentazione prodotta nella presente sede sia costituita in buona misura da soli estratti scalari e per alcuni periodi addirittura assente ogni documentazione del rapporto.
Dal complesso di quanto sopra, emerge dunque un quadro non solo gravemente lacunoso a livello documentale, ma anche e per tale ragione del tutto approssimativo nella relativa ricostruzione contabile, sì da rendere estremamente difficile se non impossibile operare una verifica corretta e quanto possibile credibile e veritiera dello svolgimento del rapporto negoziale inter partes e, di riflesso, da privare della necessaria verosimiglianza gli esiti dei calcoli di un eventuale perizia contabile che quindi, onde anche non aggravare inutilmente i costi del procedimento (ed i tempi del processo) neppure è stata disposta e la cui reiezione va quindi ulteriormente confermata anche nella presente sede. Né peraltro è idonea a corroborare gli assunti attori e superare la lacunosità dianzi evidenziata la perizia di parte depositata dalla parte attrice sin dall'atto introduttivo, sia per il suo limitato valore probatorio non essendo stata formata nel contraddittorio tra le parti, sia perché fondata (come dalle medesima indicato) su elementi parziari (ossia gli scalari) e quindi incompleti per quanto sopra.
La diretta conseguenza di ciò non può che consistere nel rigetto della domanda attorea per mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte agente in giudizio, in applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c.. Ogni altra questione assorbita. […]
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
(di seguito o anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Pt_1
Appello, la (di seguito o anche APPELLATA) proponendo gravame Controparte_1 CP_2 avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
pagina 6 di 18 Stante l'esito del giudizio, l'APPELLANTE ha altresì riproposto i rilievi in merito alle eccezioni sollevate dalla rimaste assorbite dalla decisione, ovvero: a) eccezione di incompetenza CP_2 territoriale del Tribunale di Pistoia;
b) eccezione di prescrizione del diritto azionato da essa società originaria attrice alla restituzione degli addebiti registrati sui conti correnti oggetto di causa, in epoca precedente al decennio decorrente a ritroso dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Per tale ragione è stata, pertanto, formulata dall' APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Si è costituita in giudizio la la quale ha resistito al gravame ed eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art 342 c.p.c., l'inammissibilità della modifica della effettuata con le conclusioni in appello e comunque l'infondatezza nel merito del gravame. In caso di accoglimento dell'appello la ha reiterato le eccezioni rimaste assorbite dalla decisione CP_2 impugnata e chiesto l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
In data 27.3.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno respinte le eccezioni sollevata dalla di inammissibilità dell'appello CP_2
e d'inammissibilità della domanda per intervenuta modifica delle conclusioni dell'atto di appello.
La prima eccezione è priva di pregio, in quanto l'APPELLANTE ha individuato con sufficiente chiarezza le parti della sentenza oggetto di impugnazione, formulando contestazioni con argomentazione adeguata e specificando le modifiche richieste, consentendo alla controparte di puntualmente espletare le relative difese ed alla Corte di cogliere la portata del gravame (vedi ex multis Cass 25/01/2023 n.2320 - “ Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte,
pagina 7 di 18 anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure).
Del pari, va respinta l'eccezione relativa alla indebita modifica delle conclusioni in appello in quanto, come evidenzia il doc.10 depositato dall'APPELLANTE, le conclusioni di appello rispecchiano quelle già precisate in primo grado con le note conclusive del 10.10.2022.
Passando al merito del gravame, la Corte ritiene l'appello infondato, per quanto di seguito illustrato.
Con il primo motivo di gravame (“Erroneo esame, interpretazione e valutazione delle prove prodotte in giudizio e dell'ammissibilità e fondatezza della domanda attrice”), l'APPELLANTE di fatto, censura la decisione articolando più profili di censura che si possono così sintetizzare:
Col primo profilo (Erroneo esame, interpretazione e valutazione delle prove prodotte in giudizio)
sostiene che il Giudice di primo grado sarebbe incorso in grave errore di esame, valutazione Pt_1 ed interpretazione dei documenti prodotti, affermando che essa avrebbe prodotto in causa i soli estratti conto scalari e per alcuni periodi nessuna documentazione del rapporto, laddove invece, essa aveva prodotto sia gli estratti conto, che i riassunti scalari, nonché il riepilogo delle competenze [“Trattasi invero di documenti che inglobano sia l'estratto conto (movimentazioni analitiche), che il riassunto scalare di periodo e il riepilogo delle competenze di periodo”]. I documenti poi, sarebbero completi, in quanto “La serie degli estratti conto e riassunti scalare prodotta dall'attrice inoltre è CONTINUA dal 31.12.2005 alla chiusura dei conti, salvo qualche isolato trimestre (anche previamente richiesto ex art. 119 TUB ma mai consegnato dalla convenuta – appellata) – v. docc.
1-4 fascicolo di primo grado- che però non incide sull'ammissibilità della domanda di ripetizione, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte”
Col secondo profilo (“L'ammissibilità della domanda attorea e l'assolvimento dell'onere della prova”)
deduce di avere compiutamente adempiuto all'onere probatorio che la S.C. pone a carico Pt_1
pagina 8 di 18 del correntista che agisce in ripetizione, dimostrando sia l'avvenuto pagamento delle somme di cui richiede la restituzione, sia la mancanza di una causa che lo avesse giustificato. Con riferimento alla prova dei pagamenti afferma: “L'attrice ha prodotto gli estratti conto e riassunti scalare
(completi) dei rapporti per cui è causa da cui si evincono i pagamenti effettuati (docc. 05 e 06, suddivisi in varie cartelle zip per ragioni di capienza deposito pct). È pacifico che i conti in contestazione siano stati tutti estinti e con saldo finale pari a zero”.
Col terzo profilo relativo alla prova di mancanza di valida causa debendi l'APPELLANTE afferma che “sin dall'atto di citazione aveva espressamente allegato che i contratti di apertura dei conti correnti per cui è causa non sono stati stipulati in forma scritta, in violazione dell'art. 117 TUB, comma 1 e 4, e dell'art. 1284, comma 3, c.c. (v. pag. 3- 4 atto di citazione- doc. D1). Allegazione ribadita anche in nostra prima memoria ex art. 183 cpc (v. pagg. 12-14 doc. D5). Aveva pertanto richiesto rideterminarsi il dare avere tra le parti applicando i criteri eterointegrativi di legge, ossia applicandosi per gli interessi attivi e passivi i tassi BOT di cui al comma 7 dell'art. 117 TUB e con espunzione di anatocismo, di ogni spesa e commissione addebitati, con espunzione di valute fittizie e degli effetti della girocontazione delle competenze dai conti anticipi ai conti ordinari, condannandosi la controparte al pagamento del nuovo saldo così ricostruito, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, cc.”.
afferma quindi che, prescrivendo l'art. 117 TUB che i contratti bancari, a pena di nullità, Pt_1 debbano essere “redatti per iscritto” e contenere l'indicazione del tasso d'interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora e, stante la sua allegazione “di mancata stipula dei contratti in forma scritta sarebbe stato onere della convenuta provate l'esistenza di un documento scritto, onere tuttavia non assolto”, in loro mancanza, il giudice di primo grado avrebbe dovuto applicare i tassi sostitutivi previsti dalla stessa norma.
evidenzia, ulteriormente, di non avere solo depositato gli estratti conto e gli scalari per Pt_1 tutto il periodo contestato, ma di avere allegato con l'atto di citazione una dettagliata perizia di parte del Dott. , munita di allegati, in cui sarebbero stati evidenziati gli addebiti Persona_1 ritenuti illegittimi ed indicate le somme dovute in ripetizione.
pagina 9 di 18 Con un ultimo profilo, l'APPELLANTE denuncia, quindi, violazione dell'art. 117 TUB, co. 1 e 4, e dell'art. 1284, co.3, c.c., precisando che la nullità di ciascun contratto, per non essere stato stipulato in forma scritta, con la conseguente mancanza di una valida causa debendi nei confronti della
Banca, avrebbe reso illegittimi gli interessi ultralegali, le commissioni e le spese addebitate (ad eccezione di imposte e tasse), l'anatocismo, per violazione dell'art. 1283 cc e della delibera CICR
9.2.2000, come pure le valute fittizie calcolate in luogo di quelle reali, la variazione in peius delle condizioni economiche e la girocontazione delle competenze dei conti anticipi al conto ordinario.
In conclusione, a detta dell'APPELLANTE la propria domanda avrebbe dovuto ritenersi fondata, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, per cui chiede alla Corte in via istruttoria che venga disposta CTU contabile per la ricostruzione del corretto saldo dare/avere.
Il motivo è infondato sotto tutti i profili innanzi riportati.
Quanto al primo profilo la Corte prende atto che effettivamente aveva prodotto in primo Pt_1 grado anche gli estratti conto, e non quindi solo gli estratti scalari, seppure mancanti di alcuni trimestri;
tuttavia, tale accertamento non modifica l'esito del giudizio, essendo assorbente l'aspetto relativo alle conseguenze della mancata produzione dei contratti di conto corrente.
Con riferimento agli altri tre profili di doglianza, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione, osserva la Corte che, per quanto il primo Giudice abbia errato nell'affermare che la mancata produzione della serie completa degli estratti conto impedisca l'esame della domanda, i principi di diritto richiamati in punto di riparto dell'onere della prova sono condivisibili, essendo il correntista che agisce in ripetizione tenuto a provare innanzitutto la mancanza di causa debendi degli addebiti annotati negli estratti conto.
A tale riguardo la prova decisiva è costituita dai contratti di apertura dei conti correnti e successive variazioni, che consentono di definire quali condizioni le parti abbiano in concreto pattuito.
Tali criteri non subiscono particolari modifiche nell'ipotesi in cui si deduca che il contratto sia nullo per difetto della forma scritta, in quanto non determina alcuna inversione dell'onere probatorio la circostanza che il fatto principale da dimostrare sia di carattere negativo.
pagina 10 di 18 In base alla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, il correntista è comunque tenuto a provare l'inesistenza del contratto originario, fornendo la dimostrazione di circostanze di carattere positivo sulla base delle quali fondare un giudizio di carattere presuntivo (v. Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 1550 del 19/01/2022).
Parte In un tale contesto, la mancata consegna del contratto a seguito dell'istanza 119 è certamente un argomento presuntivo a sostegno dell'ipotesi dell'inesistenza del contratto.
Il valore indiziario del comportamento della banca è però collegato al fatto che il mancato deposito sia ingiustificato, potendo solo in tal caso inferirsi dallo stesso che l'istituto non abbia onorato l'obbligo di consegna in quanto il documento era in realtà inesistente.
Infatti, questa Corte, condividendo la giurisprudenza della Corte regolatrice ritiene che si debba necessariamente differenziare l'ipotesi dei rapporti bancari iniziati entro il decennio da quelli oltre dieci anni, qualora durante questo periodo il correntista non abbia contestato, anche con atti stragiudiziali, il mancato rispetto delle previsioni ex 117 TUB sulla forma scritta e richiesta di consegna di copia, giacché le due ipotesi conducono a risposte diverse sull'onere della prova.
Nel caso in esame, il contratto di apertura del c/c n. 430.00.080616 è stato sottoscritto l'8.10.1981, per cui il giudizio è stato introdotto quasi quaranta anni dopo, essendo stata notificata la citazione nel 2020, ed anche l'istanza ex 119 TUB è stata inviata ben oltre il tempo in cui si poteva richiedere alla banca di conservare il documento, ovvero in data 14.11.2018.
In un tale contesto, la mancata consegna ben può essere giustificata dal fatto che la banca non era più legittimamente in possesso del documento, essendo trascorso ben oltre il decennio entro il quale sussiste l'obbligo di conservazione.
Sul punto non può che richiamarsi quanto da questa Corte in varie precedenti pronunce, quale da ultimo la sentenza n. 627/2025 pubblicata il 04/04/2025, della quale è utile riportare i vari passaggi argomentativi che si sono resi utili alla decisione. In motivazione si legge: “ In recenti pronunzie i giudici di legittimità hanno ribadito che “ove il cliente agisca per la restituzione d'importi illegittimamente addebitatigli sulla base di clausole contrattuali nulle, grava sull'attore l'onere di fornire la prova dell'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la pagina 11 di 18 produzione del contratto contenente le predette clausole, non potendo egli invocare il principio di vicinanza della prova al fine di trasferire detto onere a carico della banca, dal momento che tale principio non opera quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (cfr. Cass., Sez. I, 7/12/ 2022, n. 35979; 19/01/2022,
n. 1550; Cass., Sez. VI, 31/12/2019, n. 33009)”, precisandosi anche che “nessun rilievo può assumere, in proposito, l'obbligo della Banca di conservare la documentazione relativa al contratto di conto corrente, dal momento che lo stesso, oltre a non estendersi alle operazioni compiute nel periodo anteriore agli ultimi dieci anni, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 119 non esclude l'operatività del generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, il quale, però, gravando in modo indifferenziato su tutte le parti del rapporto, non può essere fatto valere, come pretenderebbe la ricorrente, al fine di trasferire sulla controparte l'onere di fornire la prova dei fatti che costituiscono il fondamento della propria pretesa (cfr. Cass., Sez. I, 29/11/2022, n. 35039)”
(così in motivazione Cass sez. I, 29/08/2023, n.25417; vedi anche, in motivazione, Cass. sez. I,
29/02/2024, n.5369 : “a tali principî, costituenti ius receptum nella giurisprudenza di legittimità, non si è correttamente attenuta la sentenza impugnata, la quale non ha correttamente applicato la regola di giudizio enunciata dall'art. 2697 c.c., allorché ha individuato nella banca la parte gravata dell'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda, ponendo a carico dell'istituto la dimostrazione dell'esistenza del contratto di conto corrente, contenente una valida clausola di determinazione degli interessi ultralegali. A ciò si aggiunga che nessun rilievo può assumere, in proposito, l'obbligo della banca di conservare la documentazione relativa al contratto di conto corrente, dal momento che lo stesso, oltre a non estendersi alle operazioni compiute nel periodo anteriore agli ultimi dieci an-ni, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 385 del 1993, non esclude l'operatività del generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, il qua-le, però, gravando in modo indifferenziato su tutte le parti del rapporto, non può essere fatto valere, come pretenderebbe la ricorrente, al fine di trasferire sulla controparte l'onere di fornire la prova dei fatti che costituiscono il fondamento della propria prete-sa”; Cass. sez. I, 12/12/2024,
n.32210).
pagina 12 di 18 La regola, pure affermata in alcune occasioni dai giudici di legittimità, secondo la quale in caso di contestata conclusione del contratto 'verbis tantum' spetta alla banca documentare la redazione per iscritto (vedi ad esempio Cassazione civile sez. VI, 09/03/2021, n.6480) trova in realtà ragionevole e corretta applicazione nei limiti in cui sussista un obbligo per la banca di conservazione, consegna ed esibizione del contestato documento: se la banca è legalmente tenuta a concludere per iscritto, conservare, consegnare ed esibire il contratto scritto allora l'omessa produzione in giudizio (e/o omessa- consegna alla preliminare richiesta ex 119 TUB) può consentire di ritenere raggiunta, in via presuntiva, la prova negativa pure gravante sul correntista che agisce in ripetizione o comunque per la rideterminazione del saldo. Occorre infatti rammentare che parte attrice in ripetizione è tenuta a fornire la prova dell'inesistenza della causa debendi anche se abbia ad oggetto fatti negativi (come la mancanza di forma scritta: vedi Cass., 10/11/2010, n.22872 : “in tema di ripetizione di indebito oggettivo, la prova dell'inesistenza della causa debendi… incombe sulla parte che propone la domanda, trattandosi di elemento costitutivo della stessa ancorché ab-bia ad oggetto fatti negativi, dei quali può essere data prova mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni da cui desumersi il fatto negativo”, vedi, anche in motivazione,
Cassazione civile sez. I, 04/04/2023, n.9295: “Una volta ribadito che deve ritenersi gravante sull'attore, che agisca per l'accertamento del corretto saldo di un conto corrente e per la restituzione di quanto versa-to in forza di clausole comunque invalide, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale compiuta in favore del convenuto (di recente tra le tantissime a diversi riguardi Cass. n. 37800 del 2022; Cass. n. 29855 del 2022), ancorché si tratti di prova di un fatto negativo, va pure rimarcato che, nelle azioni suddette, co-lui che agisce allega la dazione senza causa di una somma di danaro non come adempimento di un negozio giuridico, ma come spostamento patrimoniale privo di causa, sicché può assolvere l'onere della prova di questo fatto al di fuori dei limiti probatori previsti per i contratti […] l'eventualità che la prova dell'accordo debba essere offerta sulla base di altri elementi probatori, sia attraverso il ragionamento presuntivo ovvero traendo argomenti di prova dal comportamento delle parti, sia attraverso il giuramento, è nella pratica confinata al caso che il correntista non abbia la disponibilità del con-tratto. Nel nostro caso, in particolare, la ricorrente afferma che, a seguire il ragionamento della Corte d'appello, "il correntista privo di contratto scritto non potrebbe mai agire per far accertare le illegittimità della banca, poiché
pagina 13 di 18 non potrebbe produrre il contratto, dato che non c'e'": ma così non è, né in generale, giacché il correntista può avvalersi degli altri strumenti istruttori poc'anzi indicati, né a maggior ragione nella vicenda particolare, dal momento che nel ricorso non risulta nemmeno allegato che la società originaria attrice non disponesse del contratto”). La Suprema Corte ha poi chiarito: “in tema di rapporti bancari, la limitazione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria (espressa dall'art. 119, comma 4 TUB) corrisponde ad un principio generale (art. 2220 c.c.), che, in quanto tale, non può che trovare applicazione, anche per i contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 385/1993 (TUB) e, ancor prima, della legge n. 154/1992. Sia
l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono dalla lettura di tali norme (codicistica e di legislazione speciale) come fornita dalla giurisprudenza di legittimità. Non sussiste spazio per una loro interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine;
d'altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca” (così Cassazione civile sez. I, 29/11/2022, n.35039, che in motivazione tra l'altro osserva: “sarebbe contrario a buona fede imporre alla […]di preservare, in modo CP_2 integrale e completo, oltre il decennio tutta la documentazione afferente i singoli rapporti di conto corrente con il cliente, atteso che si finirebbe per obbligare la a conservare potenzialmente CP_2 all'infinito una massa inde-terminata di dati, costringendo la stessa ad una attività dispendiosa […]
Il fatto, dunque, che sia previsto l'obbligo di conservazione delle dette scritture per un periodo di tempo limitato significa che l'imprenditore (nella specie era appunto una banca) non può essere chiamato a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione delle dette scritture per un periodo più ampio”). Né vi è ragione alcuna per escludere dall'ampia dizione “operazioni” dell'art. 119 TUB (peraltro corrispondente a quella utilizzata anche dall'art. 117 TUB relativo alla forma scritta) la sottoscrizione di contratti (vedi Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 22/06/2020, n. 12178: “il disposto dell'art. 119, 4° comma, T.U.B., che circoscrive l'obbligo dell'istituto di credito, che ne sia richiesto, alla consegna di copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, trova applicazione anche al contratto di conto corrente ed agli estratti conto” [….].
pagina 14 di 18 Sulla base dei principi sopra richiamati, dai quali non vi è motivo di discostarsi, si ritiene che la questione relativa alla prova della mancanza del documento contrattuale nei rapporti di conto corrente possa essere decisa sulla base della seguente casistica: a) in caso di rapporti iniziati nel decennio anteriore, dal momento che il correntista ha certamente diritto di ottenere copia dei contratti sottoscritti, la mancata consegna, esibizione o comunque produzione in giudizio di documentazione contrattuale riferita al decennio anteriore sarà di per sé idonea, in via presuntiva,
a ritenere provata la eventuale allegazione in giudizio del cliente circa il mancato rispetto dell'onere della forma scritta ex 117 TUB;
b) in caso di rapporti iniziati da oltre dieci anni e per i quali il cliente in tale periodo non abbia mai contestato, anche con atti stragiudiziali, il mancato rispetto delle previsioni ex 117 TUB circa forma scritta e consegna di copia, formulando in ipotesi una istanza ex 119 TUB oltre dieci anni dopo, l'onere probatorio a carico del cliente attore in ripetizione che assuma in giudizio l'assenza originaria della forma scritta non può dirsi assolto, neppure in via presuntiva, con la pura e semplice allegazione di tale circostanza correlata alla mancata produzione del contratto scritto ad opera della banca convenuta, posto che in tale ipotesi,
a differenza della precedente, la banca non è tenuta a conservare, consegnare ed esibire la documentazione oltre il ragionevole limite decennale previsto dal legislatore e conseguentemente
“non può essere chiamata a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione delle dette scritture per un periodo più ampio”; in tal caso, infatti, il cliente ha, obbiettivamente, tenuto un comportamento non diligente ed in violazione degli obblighi di buona fede e correttezza che imponevano di attivarsi tempestivamente, nell'ambito del congruo lasso temporale concesso.
Una diversa conclusione che, a fronte della pura e semplice allegazione di mancato rispetto della forma scritta da parte del cliente attore in ripetizione, imponesse nella sostanza alla banca convenuta un correlativo obbligo di produzione di documentazione contrattuale senza alcuna limitazione temporale, ben oltre il termine ex 119 TUB, pena l'automatica raggiunta prova dell'assenza della causa debendi sarebbe irragionevole, in contrasto con i principi basilari dell'onere della prova, con gli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto
(legittimando condotte anche obbiettivamente scorrette del correntista), con l'assetto ed il bilanciamento degli interessi specificatamente delineato dal legislatore nel settore (diritto del pagina 15 di 18 cliente ad ottenere copia della documentazione entro un congruo lasso temporale;
assenza di un obbligo per la banca di conservare la documentazione, pur a suo tempo legittimamente formata, anche oltre 10 anni, sine die), con il principio generale della certezza dei rapporti giuridici.
In sintesi, e conclusione, poiché il contratto di apertura del c/c n. 430.00.080616 è dell'8.10.1981,
e il giudizio è stato introdotto quasi quaranta anni dopo, essendo stata notificata la citazione nel
2020, ed anche l'istanza ex 119 TUB è stata inviata ben oltre il tempo in cui si poteva richiedere alla banca di conservare il documento, ovvero in data 14.11.2018.
La mancata consegna, della documentazione contrattuale, quindi, risulta priva di valore indiziario.
Nessun altro elemento è stato dedotto dalla a sostegno della tesi dell'inesistenza originaria Pt_1 del contratto, essendosi limitata puramente e semplicemente ad allegare la mancata pattuizione scritta, affermando nella sostanza che spettasse alla BANCA di produrre in giudizio i contratti di
C./C. e apertura di credito.
La mancanza della prova della mancanza di causa debendi fa ritenere il quadro probatorio gravemente lacunoso, impedendo anche la relativa ricostruzione contabile, che non potrebbe essere fondata su presupposti oggettivi.
Consegue per quant'innanzi statuito che la richiesta di CTU non può essere accolta.
La S.C. anche di recente (Cassazione civile sez. III, 31/03/2025, n.8498) ha avuto modo di ribadire che “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.”
Restano assorbiti dalla decisione il secondo motivo di gravame sulle spese di lite, nonché le eccezioni sollevate dalla in via subordinata. CP_2
pagina 16 di 18 L'appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata, con l'integrazione della motivazione innanzi sviluppata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte appellante, liquidandole nella misura indicata nel dispositivo, avuto riguardo al valore della domanda (€
51.273,62), ai parametri medi ed all'assenza della fase istruttoria.
Sussistono a carico dell'Appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...] nei confronti di avverso la Parte_3 Controparte_1 sentenza n. 879/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 20.10.2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- Respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna la in persona del suo legale Parte_3 rappresentante, a rifondere alla le spese di costituzione nel presente Controparte_1 giudizio, che liquida in complessivi € 6.946,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte
Appellante;
Firenze, camera di consiglio telematica del 4 agosto 2025.
Il C.A. relatore ed estensore
Dott.ssa Giuseppina Mastrodomenico
La Presidente
Dott.ssa Anna Primavera
Nota
pagina 17 di 18 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Erroneo esame, interpretazione e valutazione delle prove prodotte in giudizio e dell'ammissibilità e fondatezza della domanda attrice;
2 Erronea statuizione in ordine alle spese di lite.