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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/04/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 775 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
(con l'Avv. Maria Parte_1
Limardo) ---- appellante
E appellata/non costituita Controparte_1
E
(con l'Avv. Anastasia Giglio) ---- appellata Controparte_2
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Vibo Valentia, Giudice del Lavoro.
Intimazione di pagamento.
Conclusioni dell'appellante: “… in riforma della sentenza n. 114/2022 depositata dal Tribunale di Vibo valentia, in funzione di Giudice del Lavoro in data
10.02.2022, -nel giudizio R.G. n. 1489/2019- e non notificata, pienamente accogliendo le sopra esposte considerazioni, fermo il resto:
-condannare la professionista ricorrente in primo grado al pagamento della somma dovuta di €
1.818,00 relativa alla contribuzione minima per l'anno 2007 per come iscritta nel ruolo 2009 e portata dalla cartella esattoriale n. 13920090009826432000, essendo stata erroneamente dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado”;
Conclusioni dell'appellata : “... accogliere l'appello proposto da e CP_3 Parte_1
rigettare la domanda a suo tempo proposta dall'Avv. , con vittoria di spese Controparte_1
e competenze professionali, oltre al rimborso spese generali e accessori di legge, del doppio grado di giudizio”.
Svolgimento del processo
1. L'appello è stato proposto dalla avverso la sentenza del tribunale di Vibo Pt_2
Valentia, giudice del lavoro, che ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso proposto da avverso l'intimazione di pagamento n° 139 2019 90002778 Controparte_1
67 000 ed avverso la presupposta cartella di pagamento n° 139 2009 00098264 32 000
(riguardante l'omesso versamento, per l'anno 2007, del contributo soggettivo minimo, di quello integrativo nonché di quello di maternità) emessa dalla Cassa predetta.
2. Il tribunale, infatti, verificato che trattavasi di crediti di valore inferiore ai mille euro, riguardanti epoche precedenti al 2010, ha ritenuto doveroso applicare l'annullamento ex lege degli stessi, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n° 119/2018, siccome convertito e modificato. Spese compensate.
3. La sentenza è stata appellata dalla sul presupposto dell'erronea Parte_1
applicazione della normativa citata, visto che i crediti portati dalla cartella e dalla connessa intimazione di pagamento erano superiori al valore soglia di 1.000 euro.
In particolare, l'appellante ha fatto notare come la cartella di pagamento del 2009 riportava, quale residuo da pagare, a carico della , gli importi relativi ai contributi 2007, mentre CP_1
non riportava più gli importi dovuti per contributi del 1999, del 2002 e del 2003, già sgravati per essere effettivamente di valore inferiore al limite anzidetto.
In seconda battuta, la ha evidenziato come l'annullamento ex lege in questione non Pt_1
poteva, in ogni caso, applicarsi anche al suo ambito operativo.
4. Si è costituita nel presente grado l' , concludendo analogamente Controparte_2
all'appellante.
5. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 18 marzo 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I.- L'appello è fondato.
II.- L'intimazione di pagamento opposta in primo grado e la cartella di pagamento presupposta riguardano, per la parte che interessa il presente giudizio, solo una posta relativa a contributi del 2007, il cui valore complessivo, rientrante nel ruolo n° 2009/2221, è pari ad €
1.818,00.
III.- La norma utilizzata dal Tribunale, per dichiarare cessata la materia del contendere, è il noto art. 4 del D.L. n° 119/2018, siccome integrato convertito e modificato, il quale recita come segue: mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili>>.
IV.- Nel caso di specie i debiti residui della cartella richiamata dalla , già senza Parte_1
interessi e sanzioni, superano ampiamente i mille euro posti dalla norma a fondamento dell'annullamento degli stessi;
e, comunque, il carico affidato dall'Ente all'agente della riscossione risulta, effettivamente, pari alla somma di € 1.818,00.
V.- Il tribunale, pertanto, ha errato nel ritenere che detto credito rientrasse tra quelli da elidere in forza della normativa di riferimento.
E, conseguentemente, ha errato nel ritenere cessata la materia del contendere.
VI.- L'appello, pertanto, va accolto.
VII.- Le spese del doppio grado vanno regolate secondo il principio di soccombenza tra appellante e parte privata;
mentre restano compensate nei confronti di che non ha CP_3
mosso alcun gravame, rispetto alla pronuncia di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
, con ricorso in data 29 luglio 2022, avverso la sentenza del Parte_1 Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 114/2022, resa in data 10 febbraio 2022, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, rigetta integralmente il ricorso di primo grado di;
Controparte_1
2) Condanna al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Controparte_1
misura di € 1.400,00 per il primo grado e di € 1.500,00 per il secondo grado, oltre rimb. sp. gen.
15%, CPA ed IVA se dovuta, come per legge, in favore dell' CP_4
3) Spese compensate tra ed . Controparte_1 Controparte_2
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, di Catanzaro, il
26 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 775 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
(con l'Avv. Maria Parte_1
Limardo) ---- appellante
E appellata/non costituita Controparte_1
E
(con l'Avv. Anastasia Giglio) ---- appellata Controparte_2
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Vibo Valentia, Giudice del Lavoro.
Intimazione di pagamento.
Conclusioni dell'appellante: “… in riforma della sentenza n. 114/2022 depositata dal Tribunale di Vibo valentia, in funzione di Giudice del Lavoro in data
10.02.2022, -nel giudizio R.G. n. 1489/2019- e non notificata, pienamente accogliendo le sopra esposte considerazioni, fermo il resto:
-condannare la professionista ricorrente in primo grado al pagamento della somma dovuta di €
1.818,00 relativa alla contribuzione minima per l'anno 2007 per come iscritta nel ruolo 2009 e portata dalla cartella esattoriale n. 13920090009826432000, essendo stata erroneamente dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado”;
Conclusioni dell'appellata : “... accogliere l'appello proposto da e CP_3 Parte_1
rigettare la domanda a suo tempo proposta dall'Avv. , con vittoria di spese Controparte_1
e competenze professionali, oltre al rimborso spese generali e accessori di legge, del doppio grado di giudizio”.
Svolgimento del processo
1. L'appello è stato proposto dalla avverso la sentenza del tribunale di Vibo Pt_2
Valentia, giudice del lavoro, che ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso proposto da avverso l'intimazione di pagamento n° 139 2019 90002778 Controparte_1
67 000 ed avverso la presupposta cartella di pagamento n° 139 2009 00098264 32 000
(riguardante l'omesso versamento, per l'anno 2007, del contributo soggettivo minimo, di quello integrativo nonché di quello di maternità) emessa dalla Cassa predetta.
2. Il tribunale, infatti, verificato che trattavasi di crediti di valore inferiore ai mille euro, riguardanti epoche precedenti al 2010, ha ritenuto doveroso applicare l'annullamento ex lege degli stessi, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n° 119/2018, siccome convertito e modificato. Spese compensate.
3. La sentenza è stata appellata dalla sul presupposto dell'erronea Parte_1
applicazione della normativa citata, visto che i crediti portati dalla cartella e dalla connessa intimazione di pagamento erano superiori al valore soglia di 1.000 euro.
In particolare, l'appellante ha fatto notare come la cartella di pagamento del 2009 riportava, quale residuo da pagare, a carico della , gli importi relativi ai contributi 2007, mentre CP_1
non riportava più gli importi dovuti per contributi del 1999, del 2002 e del 2003, già sgravati per essere effettivamente di valore inferiore al limite anzidetto.
In seconda battuta, la ha evidenziato come l'annullamento ex lege in questione non Pt_1
poteva, in ogni caso, applicarsi anche al suo ambito operativo.
4. Si è costituita nel presente grado l' , concludendo analogamente Controparte_2
all'appellante.
5. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 18 marzo 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I.- L'appello è fondato.
II.- L'intimazione di pagamento opposta in primo grado e la cartella di pagamento presupposta riguardano, per la parte che interessa il presente giudizio, solo una posta relativa a contributi del 2007, il cui valore complessivo, rientrante nel ruolo n° 2009/2221, è pari ad €
1.818,00.
III.- La norma utilizzata dal Tribunale, per dichiarare cessata la materia del contendere, è il noto art. 4 del D.L. n° 119/2018, siccome integrato convertito e modificato, il quale recita come segue: mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili>>.
IV.- Nel caso di specie i debiti residui della cartella richiamata dalla , già senza Parte_1
interessi e sanzioni, superano ampiamente i mille euro posti dalla norma a fondamento dell'annullamento degli stessi;
e, comunque, il carico affidato dall'Ente all'agente della riscossione risulta, effettivamente, pari alla somma di € 1.818,00.
V.- Il tribunale, pertanto, ha errato nel ritenere che detto credito rientrasse tra quelli da elidere in forza della normativa di riferimento.
E, conseguentemente, ha errato nel ritenere cessata la materia del contendere.
VI.- L'appello, pertanto, va accolto.
VII.- Le spese del doppio grado vanno regolate secondo il principio di soccombenza tra appellante e parte privata;
mentre restano compensate nei confronti di che non ha CP_3
mosso alcun gravame, rispetto alla pronuncia di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
, con ricorso in data 29 luglio 2022, avverso la sentenza del Parte_1 Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 114/2022, resa in data 10 febbraio 2022, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, rigetta integralmente il ricorso di primo grado di;
Controparte_1
2) Condanna al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Controparte_1
misura di € 1.400,00 per il primo grado e di € 1.500,00 per il secondo grado, oltre rimb. sp. gen.
15%, CPA ed IVA se dovuta, come per legge, in favore dell' CP_4
3) Spese compensate tra ed . Controparte_1 Controparte_2
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, di Catanzaro, il
26 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale