Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 25/06/2025, n. 4752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4752 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 04752/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02621/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2621 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Costagliola, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, viale A. Gramsci, 19;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Giacomo Pizza, con domicilio fisico eletto presso l’ufficio di Segreteria dell’Avvocatura Comunale Amministrativa in Napoli, P.zza Municipio, P.zzo San Giacomo;
avverso e per l'annullamento
a) della Disposizione Dirigenziale n. -OMISSIS-/A del 09/06/2021, successivamente notificata, a firma del Dirigente dell' Area Urbanistica, Servizio Antiabusivismo e Condono Edilizio, Settore Antiabusivismo Edilizio del Comune di Napoli, con cui l’Amministrazione ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale di opera abusiva, realizzata nel territorio comunale alla Via -OMISSIS- n. 60, della sua area di sedime nonché dell'ulteriore area necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive individuate al CF al -OMISSIS- sub 1 (superficie catastale mq. 161) ed al CT -OMISSIS- (sup. catastale mq. 752) e contestualmente irrogato la sanzione pecuniaria pari ad euro 15.000,00 (quindicimila/00), prevista dal comma 4-bis art. 31 DPR 380/01;
b) del verbale di sopralluogo di constatazione dell'inottemperanza alla ingiunzione di demolizione n. -OMISSIS-/A del 06/12/2017, redatto da personale del 1 Servizio Polizia Locale del Comune di Napoli in data 29.12.2018 ivi richiamato e mai comunicato né notificato ai ricorrenti;
c) dell'istruttoria compiuta dai tecnici del Settore Antiabusivismo, siglata dal responsabile del settore, anch'essa ivi richiamata e mai comunicata né notificata ai ricorrenti;
d) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 10 giugno 2025, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 2 maggio 2022 e depositato in data 25 maggio 2022 i deducenti hanno rappresentato quanto segue.
Con ordinanza n. -OMISSIS-/A del 6 dicembre 2017, il Comune di Napoli ha ordinato ai ricorrenti la demolizione di opere abusive realizzate nel territorio comunale alla Via -OMISSIS- n. 60.
Per tali opere i ricorrenti hanno avanzato richiesta di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001; con disposizione dirigenziale 1067 del 4 settembre 2018 l’Amministrazione ha rigettato la predetta richiesta di sanatoria.
I prefati provvedimenti, recanti ordine di demolizione e rigetto della istanza di sanatoria, sono stati impugnati con ricorso introduttivo e ricorso per motivi aggiunti, definiti con sentenza di rigetto n. -OMISSIS-/2021 (appellata con ricorso - pendente - iscritto al n. r.g. -OMISSIS-/22).
Senonché, il Comune di Napoli, pretermettendo di considerare la pendenza del succitato giudizio ed omettendo di emanare un nuovo provvedimento demolitorio con assegnazione di un nuovo termine per eseguirlo, ha notificato ai ricorrenti l’avversata disposizione dirigenziale n. -OMISSIS-/A del 9 giugno 2021, con cui, richiamato il sopralluogo di constatazione dell'inottemperanza alla ingiunzione di demolizione n. -OMISSIS-/A del 6 dicembre 2017, redatto da personale del Servizio Polizia Locale del Comune di Napoli in data 29 dicembre 2018, ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere de quibus , dell'area di sedime nonché dell' ulteriore area necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive individuate al CF al -OMISSIS- sub 1 (superficie catastale mq. 161) ed al CT -OMISSIS- (sup. catastale mq. 752) e contestualmente irrogato la sanzione pecuniaria pari ad euro 15.000,00 (quindicimila/00), prevista dal comma 4-bis art. 31 DPR 380/01.
Con l’atto introduttivo del giudizio, dunque, la parte ricorrente ha avanzato le domande in epigrafe.
1.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli chiedendo il rigetto del ricorso.
La parte resistente, che nelle more ha versato nel fascicolo del giudizio corredo documentale, con memoria depositata in data 9 maggio 2025 ha insistito per il rigetto del ricorso.
1.2. La parte ricorrente ha depositato in data 5 giugno 2025 istanza di passaggio in decisione del ricorso senza discussione.
1.3. All’udienza straordinaria del giorno 10 giugno 2025, presente il difensore del resistente Comune di Napoli, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione
DIRITTO
1. Con il primo motivo sono stati dedotti i vizi di Violazione falsa applicazione D.P.R. 380/01 - Violazione L. 241/90- Eccesso di potere – Inesistenza dei presupposti in fatto e diritto – Violazione del giusto procedimento .
Per i deducenti, in sintesi, l’Amministrazione comunale, a seguito del rigetto dell’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. 380/2001 (oggetto, peraltro, di gravame tuttora pendente), avrebbe dovuto prima di adottare il provvedimento impugnato emanare un nuovo provvedimento sanzionatorio, eventualmente di demolizione, con l’assegnazione in tal caso di un nuovo termine per adempiere. La giurisprudenza dominante ha affermato, infatti, che la presentazione dell'istanza di sanatoria (sia essa di accertamento di conformità sia essa di condono) produce l'effetto di rendere inefficace l'ordinanza di demolizione delle opere abusive, con l'onere dell'amministrazione di rieditare il provvedimento sanzionatorio laddove la pratica di sanatoria edilizia si concluda negativamente.
Per gli esponenti, invero, è del tutto ragionevole sostenere che vi è differenza tra un provvedimento (quello sanzionatorio) adottato - sulla scorta dell'impostazione data dal legislatore del 1977 - per il mero dato formale dell'assenza di titolo e un provvedimento (quello di sanatoria, che il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere) basato sulla corrispondenza sostanziale dell'intervento alla normativa vigente; sarà quindi giocoforza per l'Amministrazione assegnare, nell'ipotesi di rigetto dell'istanza, un nuovo termine per adempiere, mentre nel caso di positiva delibazione dell'istanza non si avrebbe più interesse alla definizione del giudizio, essendo stato sanato il lamentato abuso, con effetto estintivo anche delle sanzioni acquisitive eventualmente già adottate.
Per consolidata giurisprudenza, infatti, la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità, successivamente alla impugnazione dell’ordinanza di demolizione produce l’effetto di rendere improcedibile l’impugnazione stessa, per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il riesame dell’abusività dell’opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità, provocato dall’istanza di sanatoria, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito od implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell’impugnativa.
Nel caso di specie, lamentano i deducenti, l’Amministrazione ha illegittimamente acquisito gratuitamente la proprietà della parte ricorrente, affermando che quest'ultima non aveva provveduto, nel termine prescritto di 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza n. -OMISSIS-/A del 6 dicembre 2017, alla demolizione dell’opere ed al ripristino dello stato dei luoghi, con ciò sottacendo o non evidenziando che, nel frattempo, per le opere de quibus , era stata presentata domanda di accertamento di conformità, e che la stessa era stata respinta con disposizione dirigenziale n. 1067 del 4 settembre 2018, circostanza quest’ultima che avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione ad emanare una seconda diffida a demolire (essendo stata privata di efficacia l’originaria ordinanza di demolizione), assegnando per intero il termine di cui all’art. 31 D.P.R. 380/2001, e poi, solo in mancanza di ottemperanza alla nuova ingiunzione a demolire alla scadenza debitamente accertata, procedere all’acquisizione dell’opera edilizia e della relativa area di sedime.
1.1. Il motivo è infondato.
1.1.1. Occorre premettere, in punto di fatto, che l’appello proposto avverso la sentenza T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 9 luglio 2021, n. -OMISSIS- è stato respinto con sentenza Cons. Stato, sez. III, 11 febbraio 2025, n. -OMISSIS-.
1.1.2. Premesso quanto sopra, per costante giurisprudenza, quando è proposta una domanda di accertamento di conformità, ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si verifica una sospensione dell'efficacia dell'ordine di demolizione (nel senso che questo non può essere portato ad esecuzione, finché non vi sia stata la definizione della domanda, con atto espresso o mediante il silenzio-rigetto), sicché nel caso di rigetto dell'istanza di accertamento di conformità l'ordine di demolizione riacquista la sua efficacia (cfr., ex UR , Cons. Stato, sez. VI, 19 luglio 2024, n. 6477).
E’ stato osservato, inoltre, che a differenza di quanto previsto in materia di condono, nel caso di istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non vi è alcuna regola che determini il venire meno dell'ordine di demolizione la cui efficacia, al contrario, è solo sospesa fino alla definizione del procedimento di verifica della legittimità urbanistico-edilizia sostanziale; laddove la richiesta di accertamento di conformità sia respinta - anche per NT , come previsto dall’art. 36, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - la demolizione, temporaneamente inefficace in pendenza del relativo procedimento, riprende vigore, con il risultato che non dovrà essere riesercitato il potere sanzionatorio e che la demolizione potrà (e dovrà) essere portata ad esecuzione dall'onerato una volta rigettata l'istanza, decorrendo il relativo termine di adempimento dalla conoscenza del diniego (cfr., ex UR , T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 31 dicembre 2024, n. 7472).
Va peraltro evidenziato che detto indirizzo interpretativo è stato seguito anche dalla citata sentenza Cons. Stato, sez. III, 11 febbraio 2025, n. -OMISSIS-, proprio in relazione alla fattispecie in esame (“[…] la presentazione di una domanda di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2011 non incide sulla legittimità del provvedimento sanzionatorio pregresso né lo rende definitivamente inefficace ma comporta la mera sospensione della sua esecutività fino alla definizione - anche tacita - della domanda (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. II, 28/03/2024, n. 2952; sez. VI, 27/03/2024, n. 2916). 10. Il rigetto dell’istanza di sanatoria non impone, di conseguenza, al Comune l’emanazione di una nuova ordinanza di demolizione, riacquistando piena efficacia ed esecutività quella già precedentemente adottata (Cons. Stato, sez. VI, 24/05/2024, n. 4633). 11. Ne discende che la proposizione dell’istanza di sanatoria non ha determinato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso avverso l’ordinanza di demolizione, che, peraltro, è divenuta nuovamente efficace ed esecutiva già nel corso del giudizio a seguito del diniego di sanatoria n. 1067/2018, impugnato con motivi aggiunti […]”).
2. Con il secondo motivo sono stati dedotti i vizi di Violazione e falsa applicazione DPR 380/01 - Violazione dei principi generali in materia di rapporti tra giudizio avente ad oggetto l’atto presupposto e quello consequenziale – Eccesso di potere – Violazione del giusto procedimento .
Per gli esponenti, in sintesi, tanto il provvedimento demolitorio (disposizione dirigenziale n. -OMISSIS-/A del 6 dicembre 2017), sotteso a quello oggetto della odierna impugnativa (disposizione dirigenziale n. -OMISSIS-/A del 9 giugno 2021) quanto quello di rigetto di sanatoria (disposizione dirigenziale 1067 del 4 settembre 2018) sono sub iudice (pende, infatti, appello - r.g. n. -OMISSIS-/2022 - proposto avverso la sentenza n. -OMISSIS-/2021).
Ebbene, per i deducenti in pendenza dell’impugnativa avente ad oggetto il sottostante ordine di demolizione l’Amministrazione non poteva notificare l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere de quibus , donde l’illegittimità del provvedimento impugnato.
2.1. Il motivo è infondato.
Premesso che, come già detto, l’appello proposto avverso la sentenza T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 9 luglio 2021, n. -OMISSIS- è stato respinto con sentenza Cons. Stato, sez. III, 11 febbraio 2025, n. -OMISSIS-, occorre osservare che in difetto di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati il Comune resistente ben poteva proseguire nell’ iter procedimentale.
Ed invero, la pendenza di un giudizio non comporta alcuna sospensione automatica degli effetti degli atti amministrativi; è fatta salva, ovviamente, l'eventuale sospensione in sede cautelare, non risultante tuttavia dagli atti di causa (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 26 luglio 2022, n. 2411).
3. Con il terzo motivo sono stati dedotti i vizi di Violazione e falsa applicazione art. 31 D.P.R. 380/01 – Eccesso di potere – Inesistenza dei presupposti in fatto e diritto - Violazione del giusto procedimento .
Per gli esponenti, in sintesi, il provvedimento ablatorio impugnato è illegittimo perché l’Amministrazione ha disposto l’acquisizione sulla scorta dell’accertamento del mero decorso dei 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza di demolizione senza che si sia proceduto alla necessaria verifica della sussistenza dei presupposti in fatto e in diritto legittimanti l'adozione della medesima; infatti, in materia di acquisizione perché questa possa ritenersi legittima occorre che il provvedimento demolitorio che la precede contenga con esattezza i beni da acquisirsi in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione (art. 31, comma 2, D.P.R. n. 380/2001).
Nel caso di specie, lamentano gli esponenti, l'ordine di demolizione sotteso (provvedimento n. -OMISSIS-/A) contiene solo ed esclusivamente la generica riserva, da parte dell’Amministrazione comunale che, in caso di inottemperanza allo stesso, della adozione dell’ulteriore provvedimento di acquisizione “ del bene e dell’area di sedime, nonché di quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive”, senza però che vi sia indicata con esattezza la superficie dell’area che, in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, verrebbe acquisita di diritto: in altre parole, non conteneva l'indicazione dell'area di sedime ed in particolare di quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive che sarebbe stata, in concreto, acquisita al patrimonio comunale (l’area è stata, invece, individuata solo successivamente nell’impugnato provvedimento di acquisizione).
Ne discende, per la parte ricorrente, che nel caso di omessa indicazione nell’ordine di demolizione dell’area di sedime e di quella necessaria, in base ai vigenti strumenti urbanistici, alla realizzazione di opere analoghe a quella abusiva l’effetto traslativo conseguente ope legis all’inottemperanza all’ordine di demolizione non potrà verificarsi, né sarà possibile un atto di accertamento di ciò che non si è verificato, né tantomeno potrà essere irrogata alcuna sanzione pecuniaria (essendo altrimenti preclusa al privato una corretta valutazione degli interessi coinvolti e delle conseguenze derivanti dalla propria scelta di non ottemperare all'ordinanza di demolizione).
In conclusione, per i deducenti, è evidente la illegittimità tanto della sanzione pecuniaria di Euro 15.000,00 comminata quanto del provvedimento di acquisizione e dell’accertamento di inottemperanza alla ingiunzione di demolizione, perché non preceduti da un provvedimento demolitorio che possa considerarsi valido presupposto per la loro adozione, in quanto non riconducibile alla fattispecie tipizzata di cui all’art. 31 DPR n. 380/2001.
3.1. Il motivo è infondato.
Per quanto concerne la mancata indicazione dell’area passibile di acquisizione, deve darsi continuità al consolidato orientamento secondo il quale “ l’omessa o imprecisa indicazione di un’area che verrà acquisita di diritto al patrimonio pubblico non costituisce motivo di illegittimità dell’ordinanza di demolizione; invero, l’indicazione dell’area è requisito necessario ai fini dell’acquisizione, che costituisce distinta misura sanzionatoria ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 dicembre 2024, n. 9856; Cons. Stato, sez. VI, 27 novembre 2023, n. 10133; Cons. Stato, sez. VI, 24 novembre 2023, n. 10101; Cons. Stato, sez. VI, 30 ottobre 2023, n. 9-OMISSIS-; Cons. Stato, sez. VI, 21 luglio 2023, n. 7191; Cons. Stato, sez. VI, 4 novembre 2021, n. 7379; Cons. Stato, sez. VI, 3 dicembre 2020, n. 7672).
In conclusione, come anche più di recente ribadito, l'indicazione dell'area da acquisire al patrimonio comunale, in caso di inottemperanza all'ordine demolitorio degli abusi edilizi, non è requisito necessario ai fini dell'ingiunzione di demolizione bensì dell'eventuale acquisizione al patrimonio comunale, proprio perché costituisce misura sanzionatoria distinta dall'ordinanza di demolizione; ne consegue che la mancata esatta indicazione delle aree da acquisire al patrimonio comunale, in caso di inottemperanza all'ordine impartito, non comporta l'illegittimità del provvedimento demolitorio, considerato che l'acquisizione gratuita delle opere, della relativa area di sedime e dell'area di pertinenza urbanistica al patrimonio comunale, costituisce una conseguenza ex lege dell'inottemperanza all'ordine impartito e ben può essere operata con un distinto provvedimento e precisamente in quello in cui viene accertata l'inottemperanza all'ordine impartito (cfr., ex UR , T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 7 gennaio 2025, n. 68 ed ivi precedenti giurisprudenziali).
4. Con il quarto motivo sono stati dedotti i vizi di Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 380/01 – Violazione e falsa applicazione L. 241/90 – Eccesso di potere – Difetto di motivazione – Pretestuosità – Contraddittorietà – Violazione del principio di proporzione della sanzione rispetto all’entità dell’illecito amministrativo commesso – Violazione del giusto procedimento - Sviamento .
Per i deducenti, in sintesi, emerge per tabulas che il Comune resistente ha disposto non solo l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere de quibus e dell'area di sedime, pari a mq. 150,00, individuate al CF al -OMISSIS- sub 1 (superficie catastale mq. 161,00), ma anche dell'ulteriore area necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive individuate al CT -OMISSIS- (superficie catastale mq- 752,00), particella 116 ed al nuovo catasto edilizio urbano, foglio -OMISSIS-; in altri termini, è stata disposta l'acquisizione dell'intera particella -OMISSIS-, avente una superficie di gran lunga maggiore della superficie complessiva dell'opera abusiva e della relativa area di sedime pari a mq. 150,00.
Dopo aver richiamato l’art. 31 D.P.R. 380/2001, la parte ricorrente ha evidenziato che per la giurisprudenza, in materia di acquisizione, mentre per l’area di sedime l’automatismo dell’effetto acquisitivo rende superflua ogni motivazione sul punto, l’individuazione di un'area ulteriore da acquisire deve essere giustificata dalla ricorrenza di una esplicitazione delle opere necessarie ai fini urbanistico-edilizi che siano destinate ad occupare l'intera zona di terreno che il Comune intende acquisire (assente nel provvedimento impugnato).
Inoltre, lamentano gli esponenti, mentre è chiara la ragione dell’acquisizione delle opere abusive e della relativa area di sedime (la cui consistenza è pari a mq. 150,00), lo stesso non può dirsi delle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a disporre l’acquisizione dell'intera particella -OMISSIS-; ed invero, per costante indirizzo giurisprudenziale l'Amministrazione procedente deve motivare le precise ragioni per cui ritiene di acquisire una determinata area eccedente quella di sedime.
In sintesi, per i deducenti, per l’area di su cui poggia l’opera abusiva l’automatismo dell’effetto acquisitivo rende superflua ogni motivazione sul punto, mentre l’individuazione di un’area ulteriore da acquisire deve essere congruamente giustificata con l’esplicitazione delle ragioni che rendono necessario disporre l’ulteriore acquisto e l’indicazione dei criteri di determinazione della superficie complessiva che il Comune intende acquisire, anche mediante il riferimento alle opere necessarie, destinate ad occupare tale ulteriore area.
In conclusione, per gli esponenti il provvedimento impugnato è illegittimo nella parte in cui dispone l'acquisizione gratuita dell'ulteriore area di proprietà, senza specificare le modalità seguite per determinare l’effettiva estensione dell’area acquisibile oltre quella di sedime e risultando impossibile ricostruire le modalità di determinazione dell’estensione dell’area acquisibile ulteriore, rispetto a quella occupata dalle opere abusivamente realizzate, dato che questa eccedenza non viene giustificata come richiesto dalla giurisprudenza in materia.
4.1. Il motivo è fondato nei termini in appresso specificati.
4.1.1. La giurisprudenza amministrativa condivisa dal Collegio ritiene che mentre per l'area di sedime l'automatismo dell'effetto acquisitivo rende superflua ogni motivazione e specificazione sul punto, l'individuazione di un'area ulteriore da acquisire va, volta per volta, motivata con l'esplicitazione delle ragioni che rendono necessario disporre l'ulteriore acquisto ed i criteri di determinazione di detta area. A tale riguardo la circostanza, che il Legislatore non abbia predeterminato l'ulteriore area acquisibile, ma si sia limitato a prevedere che tale area “ non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita ”, può spiegarsi solo ipotizzando che l'ulteriore acquisto sia funzionale e strumentale rispetto all'acquisto del bene abusivo e della relativa area di sedime. In altri termini - non potendosi ragionevolmente ritenere che il Legislatore abbia affidato al puro arbitrio dell'Amministrazione la determinazione dell'ulteriore area acquisibile - la circostanza che sia stata predeterminata solo la superficie massima di tale area (comunque non superiore a dieci volte quella abusivamente costruita) può spiegarsi solo ipotizzando che l'ulteriore acquisto sia necessario al fine di consentire l'uso pubblico del bene abusivo acquisito al patrimonio comunale. Ne consegue che il nesso funzionale tra i due acquisti implica che l'Amministrazione sia tenuta a specificare, volta per volta, in motivazione le ragioni che rendono necessario disporre l'ulteriore acquisto (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 14 maggio 2025, n. 4136 ed ivi precedenti giurisprudenziali).
4.1.2. Non essendo state specificate, nel provvedimento di acquisizione avversato, le ragioni che rendono necessario disporre l'ulteriore acquisto, il provvedimento impugnato deve ritenersi illegittimo (e va pertanto annullato) nella parte in cui ha disposto l’acquisizione dell’area ulteriore al “ bene ” (“ opere abusive ”) e all’“ area di sedime ”.
5. Con il quinto motivo sono stati dedotti i vizi di Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 42 e 97 Cost.; art. 11 preleggi; artt. 2, 3, 7 e segg., L. 241/90; art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. 380/2001 come introdotto dall’art. 17, comma 1, lett. q-bis, L. n. 164/2014; D.P.R. 380/2001; artt. 1, 12, 14 e 28, L. 689/81) – Eccesso di potere (carenza dei presupposti e di istruttoria, carenza di motivazione, abnormità, sproporzionalità, sviamento) – Prescrizione ex art. 28 L. 689/81 – Violazione del giusto procedimento e del principio di legalità .
Per i deducenti, in sintesi, con l'ordinanza contestata il Comune resistente ha ritenuto di poter dare applicazione al comma 4- bis dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001; ciò posto, l'illegittimità della sanzione pecuniaria scaturisce dalla violazione dell'art. 14 della L. 689/1981 che impone all'Amministrazione procedente l'obbligo della contestazione immediata della violazione o comunque della sua notificazione al trasgressore entro il termine perentorio di novanta giorni (mentre nella fattispecie, il provvedimento impugnato è stato notificato a distanza di anni sia dell'ordinanza di demolizione che dai verbali di constatazione dell'inottemperanza eseguiti nel 2018).
Inoltre, per gli esponenti, sempre con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta, va censurato il difetto di motivazione del provvedimento impugnato per l'omessa specificazione da parte dell'Amministrazione di quale sia stato il criterio di proporzionalità commisurato all'entità dell'abuso in concreto applicato nella fattispecie che ha comportato l'irrogazione della sanzione pecuniaria nella sua misura di Euro 15.000,00, alla luce dell’art. 11 della L. 689/1981 (disposizione normativa espressione del principio generale di proporzionalità).
In conclusione, per i deducenti, la sanzione pecuniaria impugnata non trova fondamento né in un regolamento comunale idoneo a rapportare la gravità dell'abuso edilizio all'importo economico comminato nel rispetto dei criteri indicati nel succitato art. 11, né in una motivazione espressione di un'istruttoria svolta avendo riguardo dei parametri come sopra declinati.
5.1. Il motivo è fondato nei termini specificati.
5.1.1. La contestazione concernente la non tempestiva adozione del provvedimento sanzionatorio è infondata, atteso che l’illecito in contestazione, dato dall’inottemperanza dell’ordine demolitorio, si atteggia quale illecito permanente, tenuto conto che l’obbligo di rimozione delle opere abusive non si esaurisce con la scadenza del termine di novanta giorni dalla notificazione dell’ordine demolitorio, perdurando fino al ripristino dell’ordine giuridico violato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 agosto 2022, n. 7023).
5.1.2. Invece coglie nel segno la censura concernente il difetto di motivazione.
Ed invero, la formulazione dell’art. 31, comma 4- bis , del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 che contempla la previsione di un minimo e di un massimo edittale, presuppone la possibilità di una graduazione della sanzione pecuniaria che è legata ad una valutazione relativamente discrezionale dell’Amministrazione, commisurata alla tipologia di abuso in concreto realizzato, come si evince dalla specifica previsione secondo cui essa deve essere sempre irrogata nella misura massima per specifiche tipologie di abusi stabiliti dalla norma stessa; conseguentemente il Comune procedente deve determinare l’importo complessivo della sanzione da applicare nel caso concreto (in misura compresa tra il minimo e il massimo) in base a criteri di proporzionalità e ragionevolezza riferiti alla tipologia e alle caratteristiche dell’opera abusiva, dandone conto con adeguata motivazione (cfr., ex UR , T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 5 settembre 2024, n. 2376).
Di tutto ciò non vi è traccia nel provvedimento gravato, donde l’illegittimità in parte qua della determinazione avversata.
6. Con il sesto motivo sono stati dedotti i vizi di Eccesso di potere per genericità nell’individuazione della normativa ritenuta violata - Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto – Violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 380/01 .
Per gli esponenti, il provvedimento è illegittimo in quanto nel corpo dello stesso si fa solo generico riferimento alla circostanza che le opere sarebbero state eseguite abusivamente in assenza di concessione e al mero decorso dei 90 giorni; l'atto impugnato ha, altresì, eluso il principio, che trova puntuale applicazione nell'art. 3 L. 241/90, secondo cui tutti i provvedimenti amministrativi e, in specie, quelli sfavorevoli agli interessi dei privati, devono essere sorretti da adeguata motivazione, sì che emerga l' iter logico seguito e le ragioni specifiche che hanno indotto l'autorità ad adottare il provvedimento.
Nel caso in esame è, infatti, evidente la carente esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del provvedimento dirigenziale, ciò che oltre ad evidenziare un difetto assoluto di motivazione conferma la superficialità condotta nella fase istruttoria dall'Amministrazione resistente.
Invero, è illegittima l’acquisizione gratuita del manufatto e dell’area sulla quale lo stesso era stato costruito per inottemperanza all’ordine di demolizione, senza che sia stato previamente verificato il contrasto dell’opera abusiva con interessi urbanistici e ambientali e che sia stata specificata la maggiore o minore rilevanza del danno urbanistico ambientale prodotto dalla costruzione agli effetti di determinare la suscettibilità del bene ad essere utilizzato a fini pubblici.
Con l’ottavo motivo sono stati dedotti i vizi di Violazione e falsa applicazione art. 31 D.P.R. 380/01 - Violazione art. 3 L. 241/90 - Eccesso di potere - Inesistenza dei presupposti in fatto e in diritto - Difetto assoluto di istruttoria .
Per i deducenti, in sintesi, la determinazione sanzionatoria si fonda esclusivamente sull'accertamento del decorso del termine dei 90 giorni, senza che si sia proceduto alla necessaria verifica della sussistenza dei presupposti in fatto e in diritto legittimanti l'adozione della medesima; è noto, infatti, che, in materia di acquisizione è necessaria la valutazione circa la compatibilità dell'opera con rilevanti interessi urbanistico ambientali nonché l'utilizzazione della stessa a fini pubblici.
Ed ancora, per la giurisprudenza, ai fini dell'acquisizione gratuita dell'opera edilizia abusiva al patrimonio indisponibile del Comune la (necessaria) dimostrazione della concreta utilizzabilità dell'opera abusiva per fini pubblici non può essere offerta limitandosi ad una generica affermazione di tale utilizzabilità, dovendosi invece, in motivazione, porre in evidenza le esigenze della collettività che si intende soddisfare e che non siano in contrasto con le esigenze urbanistiche ed ambientali accolte e descritte nel vigente strumento urbanistico.
Con l’undicesimo motivo sono stati dedotti i vizi di Violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 380/01 - Violazione L. 07/08/1990 n. 241 – Eccesso di potere - Erronea valutazione dei presupposti in fatto e in diritto – Carenza assoluta di motivazione .
Per la parte ricorrente, in sintesi, l'atto impugnato ha eluso il principio, che trova puntuale applicazione nell'art. 3 L.241/90, secondo cui tutti i provvedimenti amministrativi e, in specie, quelli sfavorevoli agli interessi dei privati, devono essere sorretti da adeguata motivazione, sì che emerga l'iter logico seguito e le ragioni specifiche che hanno indotto l'autorità ad adottare il provvedimento.
Nel caso in esame è palmare la carente esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del provvedimento impugnato, il che - oltre ad evidenziare un difetto assoluto di motivazione - conferma la superficialità condotta nella fase istruttoria dall'Amministrazione resistente.
6.1. I motivi sesto, ottavo e undicesimo - che possono essere esaminati congiuntamente - sono infondati.
Per giurisprudenza consolidata, l’ordinanza acquisitiva si configura quale atto dovuto, privo di discrezionalità, subordinato al solo accertamento dell'inottemperanza dell'ingiunzione di demolizione ed al decorso del termine di legge. L’interesse all'adozione della misura è in re ipsa , stante la natura interamente vincolata del provvedimento (cfr. Cons. Stato, sez. III, 31 dicembre 2024, n. 10514).
7. Con il settimo motivo sono stati dedotti i vizi di Violazione e falsa applicazione art. 31 D.P.R. n. 380/01 - Violazione art. 3 L. 07.08.1990 n. 241 - Eccesso di potere inesistenza dei presupposti in fatto e in diritto - Violazione del giusto procedimento .
Per i deducenti, in sintesi, il Legislatore ha ritenuto necessaria la formalizzazione dell'evento acquisitivo in un apposito atto di accertamento, da notificarsi alla parte privata, subordinando a tale adempimento sia la immissione in possesso che la trascrivibilità dell'acquisizione nei registri immobiliari. Tale accertamento, osservano i ricorrenti, di indubbia natura autoritativa e provvedimentale, deve provenire da un apposito atto che oltre ad esternare la univoca volontà di acquisire i beni sanzionati al patrimonio del Comune deve anche deliberare in ordine alla sussistenza di eventuali cause di carattere oggettivo idonee ad opporsi all'esecuzione dell'ordine di demolizione nonché individuare, in modo preciso, il bene da acquisire, l'area di sedime e la relativa pertinenza.
Nella specie, per gli esponenti, è evidente l’illegittimità dell'atto impugnato perché l'Amministrazione resistente ha posto a fondamento dell'acquisizione delle opere edilizie sanzionate l'atto di accertamento redatto da personale del Servizio Antiabusivismo del Comune, avente come contenuto il solo generico ed apodittico riferimento all'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione e, soprattutto, omettendo di individuare, attraverso precisi rilievi planimetrici, il manufatto nonché l'area da acquisire a titolo di pertinenze urbanistiche; in buona sostanza, non contenendo l'atto impugnato, i citati elementi formali e sostanziali, esso si appalesa illegittimo ed inidoneo a porsi a base dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere oggetto di ingiunzione di demolizione.
7.1. Il motivo è infondato.
7.1.1. Si è già detto, e qui si conferma, che l’omessa o imprecisa indicazione di un’area che verrà acquisita di diritto al patrimonio pubblico non costituisce motivo di illegittimità dell’ordinanza di demolizione; invero, l’indicazione dell’area è requisito necessario ai fini dell’acquisizione, che costituisce distinta misura sanzionatoria (cfr. punto 3.1. in Diritto).
7.1.2. Va ribadito, inoltre, che nella specifica vicenda in esame non essendo state specificate, nel provvedimento di acquisizione avversato, le ragioni che rendono necessario disporre l'ulteriore acquisto, il provvedimento impugnato deve ritenersi illegittimo (e va pertanto annullato) nella parte in cui ha disposto l’acquisizione dell’area ulteriore al “ bene ” (“ opere abusive ”) e all’“ area di sedime ” (bene-opere abusive ed area di sedime correttamente identificati, anche sul piano catastale e degli altri elementi), ferma invece l’acquisizione del “ bene ”-“ opere abusive ” e dell’“ area di sedime ” (cfr. punto 4.1.2. in Diritto).
7.1.3. Per il resto va osservato che i procedimenti repressivi in materia edilizia, culminanti con l’atto di acquisizione della proprietà privata al patrimonio comunale, devono seguire una corretta scansione procedimentale costituita: dal provvedimento di demolizione, con cui viene assegnato il termine di novanta giorni per adempiere spontaneamente alla demolizione ed evitare le ulteriori conseguenze pregiudizievoli (nel caso in esame, si tratta della disposizione dirigenziale n. -OMISSIS-/A del 6 dicembre 2017); dall’accertamento della inottemperanza alla demolizione tramite un verbale che accerti la mancata demolizione (nel caso in esame, si tratta degli esiti del sopralluogo svolto in data 29 dicembre 2018); dall’atto di acquisizione al patrimonio comunale che costituisce il titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione dell’acquisto della proprietà in capo al Comune (nel caso in esame, si tratta dell’impugnata disposizione dirigenziale n. -OMISSIS-/A del 9 giugno2021): cfr. Cons. Stato, sez. VI, 16 aprile 2025, n. 3327.
8. Con il nono motivo sono stati dedotti i vizi di Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del D.P.R. 380/01 - Violazione L. 241/90 - Eccesso di potere - Difetto di istruttoria - Violazione del giusto procedimento .
Per gli esponenti, in sintesi, non assume alcun valore il verbale di accertamento di inottemperanza redatto da un non meglio specificato personale del Servizio Antiabusivismo Edilizio, anche se notificato alla ricorrente, in quanto il suddetto atto ha chiaramente valore endoprocedimentale ed efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dai Vigili Urbani, ai quali non è attribuita la competenza all'adozione di atti di amministrazione attiva, a tal uopo occorrendo che la competente autorità amministrativa ne faccia proprio l'esito attraverso un formale atto di accertamento.
In buona sostanza, le risultanze tanto del verbale redatto dai Vigili Urbani quanto da personale tecnico del Servizio Antiabusivismo Edilizio all'uopo incaricato vanno necessariamente riversate in un provvedimento dell’Autorità amministrativa di accertamento dell’inottemperanza, il quale andrà poi notificato all’interessato; quest’ultimo atto, infatti, costituisce il presupposto essenziale della successiva acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive.
Per gli esponenti, nel caso di specie il provvedimento impugnato non è stato preceduto dalla notifica al ricorrente dell’accertamento di inottemperanza proveniente dal competente organo di amministrazione attiva avente potestà autoritativa: ne discende, dunque, l’illegittimità della determinazione impugnata anche sotto tale ulteriore profilo.
Con il decimo motivo sono stati dedotti i vizi di Violazione e falsa applicazione art. 31 D.P.R. 380/01 - Eccesso di potere - Violazione del giusto procedimento .
Per gli esponenti, in sintesi, anche a voler ritenere l'esito del sopralluogo svolto da personale del Servizio Antiabusivismo in data 29 dicembre 2018 quale accertamento di inottemperanza proveniente dal competente organo di amministrazione attiva e non mero atto endoprocedimentale (ipotesi inconfigurata ed inconfigurabile), l’Amministrazione ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere de quibus senza aver previamente notificato alla parte ricorrente tale verbale ovvero relazione di accertamento dell'inottemperanza all’ingiunzione di demolizione n. -OMISSIS-/A del 6 dicembre 2017.
Ai sensi dell’art. 31, comma 4, D.P.R. 380/2001, l’accertamento di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione di un immobile abusivo costituisce titolo giuridico per l’immissione nel possesso dell’immobile e l’acquisizione dello stesso al patrimonio comunale indisponibile; in buona sostanza, il Legislatore ha ritenuto necessaria la formalizzazione dell'evento acquisitivo in un apposito e distinto atto di accertamento, da notificarsi alla parte interessata, subordinando a tale adempimento sia la immissione in possesso che la trascrivibilità dell'acquisizione nei registri immobiliari.
Per la giurisprudenza, l’Amministrazione ha l’obbligo di notificare a tutti i comproprietari dell’immobile abusivo l’accertamento di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, avente valore dichiarativo della mancata demolizione e riduzione in pristino alla scadenza del termine fissato nell’ingiunzione; sicché va ritenuta l’illegittimità del provvedimento che ordina l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, ove l’accertamento di inottemperanza all’ingiunzione non sia stato previamente notificato al proprietario dell’immobile ovvero al diretto interessato.
Nel caso di specie, concludono i deducenti, il verbale ovvero la relazione di constatazione dell'inottemperanza all’ingiunzione di demolizione n. -OMISSIS-/A del 6 dicembre 2017 redatta dal personale del Servizio Polizia Locale del Comune di Napoli in data 29 dicembre 2018, non è stata mai notificata ai ricorrenti.
8.1. I motivi nono e decimo – che possono essere esaminati congiuntamente - sono infondati.
8.1.1. Si è già detto, e qui si ribadisce, che i procedimenti repressivi in materia edilizia, culminanti con l’atto di acquisizione della proprietà privata al patrimonio comunale, devono seguire una corretta scansione procedimentale costituita: dal provvedimento di demolizione, con cui viene assegnato il termine di novanta giorni per adempiere spontaneamente alla demolizione ed evitare le ulteriori conseguenze pregiudizievoli (nel caso in esame, si tratta della disposizione dirigenziale n. -OMISSIS-/A del 6 dicembre 2017); dall’accertamento della inottemperanza alla demolizione tramite un verbale che accerti la mancata demolizione (nel caso in esame, si tratta degli esiti del sopralluogo svolto in data 29 dicembre 2018); dall’atto di acquisizione al patrimonio comunale che costituisce il titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione dell’acquisto della proprietà in capo al Comune (nel caso in esame, si tratta dell’impugnata disposizione dirigenziale n. -OMISSIS-/A del 9 giugno2021): cfr. Cons. Stato, sez. VI, 16 aprile 2025, n. 3327 (cfr. punto 7.1.3. in Diritto).
8.1.2. Inoltre, secondo condivisa giurisprudenza, la mancata notifica del verbale che accerti l'inottemperanza all'ordine di demolizione non può inficiare la legittimità del provvedimento acquisitivo (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II stralcio, 17 giugno 2024, n. 12263 ed ivi precedenti giurisprudenziali).
Ed invero, ai fini dell'acquisizione delle opere abusive al patrimonio comunale, è irrilevante la mancanza della previa notifica di un verbale o atto di accertamento dell'inottemperanza alla demolizione. Il verbale di accertamento di inottemperanza ha natura meramente dichiarativa e non esplica alcun effetto proprio nella sfera giuridica del destinatario; conseguentemente, l'acquisizione non presuppone necessariamente che sia comunicato l'accertamento di inottemperanza alla demolizione, poiché tale accertamento è insito nell'apposito provvedimento che segue alla mancata esecuzione dell'ordine di demolizione e che conclude l' iter sanzionatorio, essendo l'interessato edotto dell'effetto scaturente per legge dal comportamento omissivo tenuto (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 4 novembre 2024, n. 5885).
9. In conclusione, stante la parziale fondatezza della proposta domanda caducatoria, il ricorso merita di essere parzialmente accolto, nei sensi e nei termini precisati, con conseguenziale annullamento della impugnata disposizione dirigenziale n. -OMISSIS-/A del 9 giugno 2021 del Comune di Napoli sia nella parte recante l’acquisizione di area ulteriore al “ bene ” (“ opere abusive ”) e all’“ area di sedime ” (ferma l’acquisizione del “ bene ”-“ opere abusive ” e dell’“ area di sedime ”) sia nella parte recante l’irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 15.000,00 (€ quindicimila/00), fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
10. La natura interpretativa delle questioni esaminate e l’accoglimento solo parziale del ricorso - non essendo stata caducata nella sua interezza l’impugnata disposizione dirigenziale n. -OMISSIS-/A del 9 giugno 2021 del Comune di Napoli - giustificano la compensazione delle spese di giudizio fra le parti; ed invero, qualora vi sia stato l'accoglimento solo parziale del ricorso (con conseguente sua reiezione altrettanto parziale), la circostanza è di per sé idonea a giustificare la disposta compensazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 marzo 2023, n. 2650).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, nei sensi e nei termini specificati in motivazione e, per l’effetto annulla l’impugnata disposizione dirigenziale n. -OMISSIS-/A del 9 giugno 2021 del Comune di Napoli sia nella parte recante l’acquisizione di area ulteriore al “ bene ” (“ opere abusive ”) e all’“ area di sedime ” (ferma l’acquisizione del “ bene ”-“ opere abusive ” e dell’“ area di sedime ”) sia nella parte recante l’irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e tutte le persone menzionate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giuseppe Antonio Dato | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.