TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 25/06/2025, n. 4752
TAR
Sentenza 25 giugno 2025

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Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Ottava, ha esaminato il ricorso proposto da una parte privata avverso la Disposizione Dirigenziale n. -OMISSIS-/A del 09/06/2021 del Comune di Napoli, con cui era stata disposta l'acquisizione al patrimonio comunale di opere abusive, della relativa area di sedime e di un'ulteriore area necessaria alla realizzazione di opere analoghe, nonché irrogata una sanzione pecuniaria di euro 15.000,00. La parte ricorrente ha impugnato anche il verbale di sopralluogo di constatazione dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione e l'istruttoria compiuta dai tecnici comunali, lamentando la mancata comunicazione o notifica di tali atti. I motivi di ricorso si sono concentrati su diversi profili di illegittimità: in primo luogo, la violazione del principio secondo cui, a seguito del rigetto di un'istanza di sanatoria, l'amministrazione dovrebbe emanare un nuovo provvedimento sanzionatorio con un nuovo termine per la demolizione, anziché procedere direttamente all'acquisizione, dato che la precedente ordinanza di demolizione sarebbe stata resa inefficace dalla presentazione dell'istanza di sanatoria. In secondo luogo, è stata censurata l'illegittimità dell'acquisizione in pendenza di un giudizio avverso l'ordinanza di demolizione e il rigetto della sanatoria. In terzo luogo, è stata contestata l'illegittimità dell'acquisizione per omessa o imprecisa indicazione nell'ordinanza di demolizione dell'area da acquisire, ritenuta necessaria per la validità dell'atto. In quarto luogo, è stata dedotta la carenza di motivazione riguardo all'individuazione dell'area ulteriore da acquisire, eccedente quella di sedime. In quinto luogo, è stata contestata la sanzione pecuniaria per violazione del termine di novanta giorni per la contestazione e per difetto di motivazione sulla proporzionalità della sanzione. Infine, sono state sollevate censure relative alla genericità della normativa violata, al difetto di istruttoria, alla pretestuosità, alla contrarietà, alla sproporzionalità della sanzione, allo sviamento, all'inesistenza dei presupposti e alla mancata notifica del verbale di accertamento dell'inottemperanza. Il Comune di Napoli ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto parzialmente il ricorso. In merito al primo motivo, ha ritenuto infondato il vizio di violazione di legge, affermando che la presentazione di un'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 determina solo una sospensione dell'efficacia dell'ordine di demolizione, la quale riacquista piena efficacia in caso di rigetto dell'istanza, senza necessità di un nuovo provvedimento demolitorio. Il secondo motivo è stato rigettato, poiché la pendenza di un giudizio non comporta una sospensione automatica degli effetti degli atti amministrativi in assenza di un provvedimento cautelare. Il terzo motivo è stato dichiarato infondato, poiché l'indicazione dell'area da acquisire non è un requisito dell'ordinanza di demolizione, ma dell'atto di acquisizione, che costituisce una misura sanzionatoria distinta. Il quarto motivo è stato accolto parzialmente, dichiarando illegittima la disposizione di acquisizione dell'area ulteriore al bene e all'area di sedime per carenza di motivazione specifica sulle ragioni di tale ulteriore acquisizione. Il quinto motivo è stato accolto parzialmente, ritenendo infondata la censura sulla tempestività della sanzione pecuniaria, ma fondata quella relativa al difetto di motivazione sulla commisurazione della sanzione stessa, che deve essere graduata in base a criteri di proporzionalità e ragionevolezza. I motivi sesto, ottavo e undicesimo sono stati rigettati, poiché l'ordinanza acquisitiva è considerata atto dovuto in caso di inottemperanza. Il settimo motivo è stato rigettato, ribadendo che l'indicazione dell'area è requisito dell'acquisizione e non dell'ordinanza di demolizione, e confermando l'illegittimità parziale dell'acquisizione dell'area ulteriore per difetto di motivazione. I motivi nono e decimo sono stati rigettati, poiché la mancata notifica del verbale di accertamento dell'inottemperanza non inficia la legittimità del provvedimento acquisitivo, avendo tale verbale natura meramente dichiarativa. In conclusione, il ricorso è stato accolto parzialmente, con annullamento della disposizione dirigenziale impugnata nella parte relativa all'acquisizione dell'area ulteriore e nella parte relativa all'irrogazione della sanzione pecuniaria, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione. Le spese di giudizio sono state compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 25/06/2025, n. 4752
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 4752
    Data del deposito : 25 giugno 2025
    Fonte ufficiale :

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