Ordinanza collegiale 24 giugno 2025
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00365/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00935/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 935 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Floreana Cipolla, Fabio Borrello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri n. -OMISSIS-, avente ad oggetto “-OMISSIS- – istanza di trasferimento ai sensi della legge 104/1992”, nella parte in cui ha previsto: “art. 3 il non accoglimento dell’istanza di trasferimento definitivo e successiva integrazione ai sensi del n. 398 del Regolamento Generale per l'Arma dei Carabinieri, pervenute rispettivamente il 23 Gennaio 2023 e il 15 Marzo 2023”;
- di tutti gli atti annessi, connessi, coordinati, presupposti, anteriori e conseguenti, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. AN OF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il carabiniere odierno ricorrente, all’epoca in servizio presso la -OMISSIS-), in data 30 novembre 2022 presentava istanza per ottenere il trasferimento definitivo, ai sensi dell’art. 398 del Regolamento generale dell’Arma dei Carabinieri (R.G.A.) presso la Legione Carabinieri Sicilia, con preferenza per la Compagnia di -OMISSIS-, in provincia di Messina, in conseguenza delle rilevanti problematiche familiari dovute, da un lato, alla -OMISSIS-, come dimostrato dall’avvenuta nomina, in qualità di suo amministratore di sostegno del ricorrente e, dall’altro lato, alle -OMISSIS-, affetta da una -OMISSIS-
Nelle more della definizione del procedimento de quo , il ricorrente, vista l’urgenza della situazione, presentava, altresì, un’istanza di trasferimento temporaneo il 10 febbraio 2023 per le medesime ragioni.
Con nota del 31 marzo 2023, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, avuto riguardo alla sola istanza per il trasferimento temporaneo, comunicava al ricorrente il preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10- bis , della l.n. 241/90, sulla scorta delle seguenti motivazioni: 1) l'istituto giuridico dell'amministratore di sostegno troverebbe applicazione solo per il compimento di atti giuridici; 2) -OMISSIS-); 3) in passato (nel 2017), il Comando avrebbe già concesso analogo beneficio al ricorrente; 4) la situazione segnalata non sarebbe connotata dai caratteri di eccezionalità e di temporaneità richiesti dalla normativa vigente per la fruizione del benefico anelato; 5) vi sarebbero, comunque, delle (non meglio precisate) “ preminenti esigenze dell'Amministrazione ”.
In data 15 aprile 2023 il ricorrente presentava delle osservazioni mediante memoria scritta.
Essendo ancora in itinere entrambi i procedimenti di cui sopra, il ricorrente inviava un’altra istanza di trasferimento, stavolta ai sensi della l.n. 104/92, per -OMISSIS-ai sensi dell’art. 3, co. 3, della medesima legge, dichiarando di prediligere le sedi di destinazione di -OMISSIS- (ME), ovvero, in subordine, quella di-OMISSIS-.
Con nota del 12 giugno 2023 l’Amministrazione resistente, ai fini del richiesto trasferimento definitivo ex art. 398 R.G.A., chiedeva il gradimento del carabiniere per una assegnazione presso il Comando Provinciale di Reggio Calabria, opzione che, tuttavia, veniva scartata dal ricorrente, come comunicato alla p.a. di appartenenza il 23 giugno del medesimo anno, tenuto conto che la distanza tra sede di servizio proposta e le dimore dei propri familiari avrebbe reso impossibile la prestazione dell’assistenza necessaria.
Da ultimo, in data 30 novembre 2023, il ricorrente proponeva una quarta istanza di trasferimento, sempre ai sensi della l.n. 104/92 ma, stavolta, per prestare assistenza -OMISSIS-ai sensi dell’art. 3, co. 3.
A questo punto, con nota impugnata in questa sede processuale del 29 gennaio 2024, l’Amministrazione resistente statuiva: 1) l’accoglimento dell’istanza di trasferimento temporaneo, ai sensi della l.n. 104/92, per prestare assistenza-OMISSIS- del ricorrente, con assegnazione presso la Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-; 2) l’improcedibilità dell’istanza di trasferimento temporaneo e di quella ai sensi della l.n. 104/92 da ultimo presentata per -OMISSIS-; 3) il rigetto dell’istanza di trasferimento definitivo ex art. 398 R.G.A.
Avverso il prefato provvedimento, nella parte in cui viene respinta l’istanza di trasferimento definitivo, il ricorrente ha proposto l’odierno ricorso deducendo il seguente unico motivo di gravame a sostegno della domanda di annullamento presentata:
I) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti in fatto e in diritto, contraddittorietà e illogicità manifesta – difetto di istruttoria – erroneità, perplessità e illogicità della motivazione – contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa – sviamento – travisamento - contraddittorietà tra più atti – ingiustizia manifesta – erronea valutazione dei fatti -Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 398 del Regolamento per l’Arma dei Carabinieri – violazione o falsa applicazione art. 10 bis L. 241/1990 – violazione del principio del giusto procedimento – Violazione degli artt. 2, 29 e 32 Cost.
In primo luogo, secondo la prospettazione della parte privata la nota impugnata sarebbe illegittima per eccesso di potere svelato dagli indici sintomatici del difetto di istruttoria e di motivazione, tenuto conto che, per un verso, l’Amministrazione non avrebbe considerato che -OMISSIS-sarebbe il mero risultato di una misura di sicurezza temporanea disposta dal tribunale; per altro verso, poi, nessuna motivazione sarebbe stata esternata avuto riguardo agli eventuali squilibri di organico che si sarebbero verificati in caso di accoglimento dell’istanza di parte.
In secondo luogo, nessun preavviso di rigetto sarebbe stato mai notificato al ricorrente, posto che l’unica comunicazione inviatagli ai sensi dell’art. 10- bis , della l.n. 241/90, avrebbe avuto ad oggetto la sola istanza di trasferimento temporaneo e non anche quella protesa ad ottenere l’assegnazione definitiva in Sicilia.
Oltre alla domanda caducatoria dell’atto impugnato in epigrafe, parte ricorrente ha altresì chiesto il risarcimento del danno subito per effetto dei ritardi fatti registrare dalla p.a. resistente nell’evasione delle sue istanze, ai sensi dell’art. 2, co. 1- bis , della legge generale sul procedimento amministrativo.
Nello specifico, il ricorrente lamenta come l’istruttoria avviata a seguito della sua domanda per l’ottenimento di un trasferimento definitivo, ai sensi dell’art. 398 R.G.A., veniva riscontrata, col provvedimento di segno negativo impugnato, solo 245 giorni dopo, ossia ben oltre il termine di 180 giorni prescritto per la conclusone del procedimento di cui trattasi.
2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente che, con memoria conclusionale del 14.11.2025, ha chiesto il respingimento del gravame.
3. Con successiva replica del 25 novembre 2025 parte ricorrente ha risposto alle difese di controparte, insistendo per l’accoglimento delle sue ragioni.
4. All’udienza pubblica del 17 dicembre 205 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è fondato limitatamente alla sola domanda di annullamento, tenuto conto dell’assorbente omessa comunicazione del preavviso di rigetto rispetto alla domanda di assegnazione definitiva ex art. 398 R.G.A. presentata dalla parte ricorrente.
5. Partendo dalla norma richiamata, va rilevato come condivisibile giurisprudenza abbia qualificato l’istituto da essa contemplato a guisa di “ un’ipotesi eccezionale di trasferimento definitivo, del personale dell'Arma ”, basato sulla sussistenza di fondati e comprovati motivi, “ tant'è che consente il trasferimento in deroga all'obbligo di permanenza per il periodo minimo nella sede assegnata. Considerata la natura eccezionale di tale trasferimento, l'Amministrazione, nel concederlo o negarlo, gode di un potere caratterizzato da ampia discrezionalità ” (T.A.R. Sicilia, Palermo, sent. n. 3264/2022).
Sul punto, sempre la giurisprudenza amministrativa ha, altresì, già avuto modo di precisare come “ Il trasferimento ex art. 398 R.G.A., avendo carattere definitivo, si distingue dal trasferimento ex legge n. 104 del 1992, che è invece strettamente legato alla permanenza del presupposto legittimante dell'assistenza al disabile grave ” (T.A.R. Lombardia, Milano, sent. n. 253/2019).
Da quest’ultima statuizione è possibile inferire l’interesse di parte ricorrente ad impugnare il provvedimento dell’Amministrazione resistente oggetto dell’odierno giudizio, nella parte in cui rigetta la sua istanza di trasferimento definitivo (pur accogliendo quella ai sensi della l.n. 104/92), attesa l’ontologica differenza degli effetti promananti dai due trasferimenti di cui trattasi, temporaneo quello della l.n. 104 e definitivo quello ai sensi dell’art. 398 R.G.A..
6. Tanto premesso, il Collegio non può se non aderire al profilo di censura dedotto col ricorso dalla parte ricorrente, secondo cui il provvedimento di rigetto gravato non sarebbe stato preceduto da alcuna comunicazione di preavviso di rigetto, invero obbligatoria nel caso in esame alla luce della natura eminentemente discrezionale della scelta dell’Amministrazione di concedere, o meno, il trasferimento definitivo anelato.
Al riguardo, l’art. 10- bis , della l.n. 241/90 prescrive come “ 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. […] Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione ”.
Non v’è dubbio come, nel caso in esame, la disposizione in commento trovi piena applicazione, non rinvenendosi alcuna delle ipotesi tassative di esclusione della sua applicabilità sopra richiamate, così come è indubbio che il rigetto dell’istanza di trasferimento definitivo non sia stato preceduto da alcun preavviso di rigetto.
Sul punto, la difesa erariale, nel suo scritto difensivo, richiama a tal fine la comunicazione effettuata dalla p.a. in data 31 marzo 2023 nei confronti del ricorrente, di cui si è dato atto in precedenza, ma, al riguardo, è agevole rilevare come questa si riferisca alla sola istanza di parte protesa ad ottenere, in alternativa a quello definitivo, un trasferimento temporaneo, come si evince dalla piana lettura del documento.
Gli stessi motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ivi enunciati sono chiaramente riferibili alla sola istanza di trasferimento temporaneo e non anche all’assegnazione definitiva di cui all’art. 398 R.G.A., oggetto della prima domanda presentata dalla parte ricorrente, rispetto alla quale, pertanto, non risultano essere state comunicate, in via preventiva, le ragioni ostative all’accoglimento della domanda.
Né è possibile ritenere che tale mancanza della p.a. sia sanabile mediante applicazione del meccanismo di cui all’art. 21- octies , co. 2, della l.n. 241/90, tenuto conto che, da un lato, la determinazione gravata rientra nel genus dei provvedimenti discrezionali, non avendo carattere vincolato, con conseguente obbligatorietà della previa adozione del preavviso di rigetto, mentre, dall’altro lato e, comunque, nessuna dimostrazione risulta essere stata fornita dalla p.a. resistente in questo giudizio in merito al fatto che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto avere un esito diverso neppure dopo il coinvolgimento del privato, senza contare che, comunque, tale ipotesi prevista dal secondo periodo della disposizione richiamata trova applicazione, soltanto, in caso di omessa comunicazione dell’avvio del procedimento e non anche del preavviso di rigetto, come espressamente stabilito dalla stessa norma al comma 3, dove si precisa come “ La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis ”.
Per tali ragioni la domanda di annullamento deve trovare accoglimento.
6. Infondata, invece, si palesa l’istanza risarcitoria per il ritardo dell’Amministrazione nel dare riscontro all’istanza di trasferimento definitivo presentata dalla parte ricorrente.
Come precisato da consolidata giurisprudenza “ Il riconoscimento del danno da ritardo, relativo ad un interesse legittimo pretensivo, non è avulso da una valutazione di merito della spettanza del bene sostanziale della vita e, dunque, dalla dimostrazione che l'aspirazione al provvedimento fosse probabilmente destinata ad un esito favorevole, posto che l'ingiustizia e la sussistenza del danno non possono presumersi iuris tantum in relazione al mero fatto temporale del ritardo o del silenzio nell'adozione del provvedimento ” (Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 6437/2025).
Sempre la giurisprudenza amministrativa ha, altresì, precisato come “ Il risarcimento del danno da ritardo o inerzia inerzia della P.A. nella conclusione del procedimento postula, ai sensi del comma 1 dell'art. 2-bis, l. n. 241/1990, che la condotta inerte o tardiva della P.A. sia stata causa di un danno prodottosi nella sfera giuridica del privato il quale, con la propria istanza, ha dato avvio al procedimento stesso; il danno, del quale il privato deve fornire la prova sia nell'an che nel quantum, deve essere riconducibile, secondo la verifica del nesso di causalità, al comportamento inerte ovvero all'adozione tardiva del provvedimento conclusivo del procedimento da parte della P.A. ”.
In sostanza, nel caso di interessi legittimi pretensivi, come quelli in esame, la fattispecie del danno da ritardo mira a ristorare gli effetti pregiudizievoli (che vanno dimostrati ai sensi dell’art. 2043 c.c.) che il privato abbia subìto nell’attesa di un provvedimento favorevole arrivato oltre il naturale termine di scadenza previsto per la conclusione del procedimento amministrativo da cui è scaturito.
Presupposto indefettibile per la formulazione di una domanda di tal fatta è rappresentato dall’aver conseguito il bene della vita anelato per effetto dell’ottenimento di un provvedimento amministrativo che, tuttavia, nel caso in esame difetta, posto che l’istanza di trasferimento definitivo di cui all’art. 398 R.G.A. è stata respinta, e non accolta dalla p.a. di appartenenza del ricorrente, con conseguente infondatezza dell’istanza risarcitoria formulata, senza considerare che, comunque, nessuna prospettazione e/o dimostrazione di un danno effettivamente subìto risulta essere stata fornita dalla parte privata che, per converso, si è limitata a stigmatizzare il ritardo nella conclusione del procedimento dell’Amministrazione.
7. Per le suesposte ragioni il ricorso deve trovare accoglimento in parte, avuto riguardo alla domanda caducatoria, in considerazione della fondatezza dell’assorbente profilo di censura relativo all’omessa comunicazione del preavviso di rigetto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui rigetta l’istanza di trasferimento definitivo ex art. 398 R.G.A. del ricorrente, fatta salva ogni ulteriore determinazione dell’Amministrazione, mentre va respinta l’istanza risarcitoria formulata col gravame.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate col dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, nella parte di interesse dell’odierno ricorrente, fatte salve le ulteriori determinazioni, mentre respinge la domanda risarcitoria.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA LE, Presidente
AN OF, Primo Referendario, Estensore
Valeria Ventura, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN OF | RA LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.