TAR Catania, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 365
TAR
Ordinanza collegiale 24 giugno 2025
>
TAR
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Eccesso di potere per omessa comunicazione del preavviso di rigetto

    Il Collegio ha ritenuto fondato il motivo di censura, poiché la comunicazione di preavviso di rigetto del 31 marzo 2023 si riferiva esclusivamente all'istanza di trasferimento temporaneo e non a quella di trasferimento definitivo, la cui natura discrezionale richiedeva tale comunicazione preventiva. La mancanza di tale adempimento non è sanabile ai sensi dell'art. 21-octies, co. 2, L. 241/90.

  • Rigettato
    Danno da ritardo

    L'istanza risarcitoria è stata respinta poiché, nel caso di interessi legittimi pretensivi, il riconoscimento del danno da ritardo richiede la dimostrazione che l'aspirazione al provvedimento fosse probabilmente destinata ad un esito favorevole e che il danno sia stato effettivamente subito. In questo caso, l'istanza di trasferimento definitivo è stata rigettata, e non vi è prova di un danno effettivo subito dal ricorrente.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 365
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 365
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo