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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/06/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Irene Cecchetto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3566/2024
TRA
Parte_1
p.iva P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Rino Liburdi e dall'avv. Ilaria Leonardi con domicilio eletto presso il loro studio sito in Ceccano (FR), via Purgatorio n. 6
ATTRICE-OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
c.f./p.iva P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Zanonato con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Padova, via G. Verdi n. 22
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER LA PARTE ATTRICE-OPPONENTE come da citazione. Parte_1
PER PARTE CONVENUTA-OPPOSTA come da comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 27.05.2024, la società Controparte_1
d'ora in poi , chiedeva che fosse ingiunto alla società
[...] CP_1 Parte_1
d'ora in poi , di pagare l'importo di euro 36.600,00 portato dalle fatture
[...] Pt_1
n. A53 del 19.06.2023 di euro 12.200,00, n. A73 del 05.09.2023 di euro 12.200,00 e n. A98 del 19.12.2023 di euro 12.200,00 relative alla vendita di spazi pubblicitari su una vettura di competizione, oltre agli interessi moratori e spese del monitorio.
Il Tribunale di Padova, in data 3 giugno 2024, emetteva, quindi, il decreto con cui ingiungeva all'odierna opponente il pagamento della somma di euro 36.600,00, oltre agli interessi moratori e alle spese del monitorio.
L'ingiunta ha proposto opposizione, contestando che il contratto era privo dell'oggetto perché non erano stati indicati i loghi da apporre sulle vetture nelle gare nonché della firma del legale rappresentante del l.r. della;
di aver pagato in buona CP_1 fede le prime due fatture A27 del 28.04.2023 e A38 del 15.05.2023 dell'ammontare di euro 10.000,00 ciascuna, oltre iva;
e infine eccependo l'inadempimento della convenuta consistente nel fatto che la non avrebbe apposto sulle proprie vetture CP_1 di gara alcuno dei loghi che l'ingiunta aveva comunicato “brevi manu”.
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la la quale contestava l'assunto attoreo e chiedeva il rigetto CP_1 dell'opposizione.
La causa è stata istruita solo con acquisizione delle produzioni documentali.
*****
1.
In primo luogo va chiarito che la mancata comparizione dell'ingiunta all'udienza del
12.06.2025 fissata per precisazione delle conclusioni, discussione e pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., non implica in alcun modo una qualche rinuncia alle difese spiegate in corso di causa, in quanto nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate (cfr. Cass., sez. 6,
30.09.2013 n. 22360).
2.
Ciò premesso, si rileva che è noto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale.
Incombe, quindi, sul convenuto opposto l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre sarà l'attore opponente a dover dedurre e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore. Il giudizio, inoltre, non è limitato al semplice controllo di legittimità della pronuncia del decreto ingiuntivo ma dà vita ad un giudizio di cognizione piena nell'ambito del quale il giudice deve esaminare compiutamente il rapporto controverso.
3.
Ciò detto si rileva che nel caso concreto risulta che l'ingiunta ha implicitamente riconosciuto il proprio debito, atteso che con e.mail del 19.12.2023, in risposta al sollecito di pagamento della convenuta, ha scritto: “Buongiorno, ci scusiamo per il disagio che si sta provocando siamo a chiedervi un po' di pazienza così possiamo saldare le fatture da voi emesse per le gare” (doc. 8 conv.).
E' noto che la ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando l'astrazione processuale della "causa debendi", con la conseguenza che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume fino a prova contraria;
essa, però, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, presupponendo pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esiste una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento.
Pertanto, incombe all'attrice-opponente l'onere di provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento.
Onere della prova che non è stato assolto.
4.
Si rileva, infatti, che è inconferente il fatto che sul contratto di cessione di spazi pubblicitari (doc. 2 monit.) che costituisce la fonte del credito azionato dalla CP_1
, non sia stata apposta la firma di quest'ultima per le seguenti ragioni.
[...]
Il contratto non richiede la forma scritta “ad substantiam”, è stato pacificamente predisposto dalla , l'ingiunta non solo lo ha firmato ma vi ha anche dato CP_1 esecuzione, pagando le due fatture A27 del 28.04.2023 e A38 del 15.05.2023 dell'ammontare di euro 10.000,00 ciascuna, oltre iva (doc. 3 monit.).
5.
Infondata è l'eccezione di invalidità del contratto per mancata indicazione dell'oggetto della vendita, atteso che quest'ultimo è lo spazio pubblicitario sulla vettura da competizione BMW M4 GT3 nel campionato e nelle gare indicate nel contratto. Riguardo ai marchi, si ritiene sufficiente rilevare che è la stessa ingiunta ad allegare di averli inviati alla convenuta “brevi manu”.
6.
In merito all'eccepito inadempimento consistente nella mancata apposizione dei loghi sull'auto da corsa, si rileva che, come si è detto, avendo l'ingiunta riconosciuto il proprio debito, era onere di quest'ultima fornire prova dell'inadempimento della convenuta- opposta (cfr. Cass., sez. 3, 15.05.2009 n. 11332).
Non solo l'attrice non ha assolto l'onere della prova dell'inadempimento di CP_1
, ma non ha neppure contestato che i marchi apposti sull'auto rappresentata nelle
[...] fotografie prodotte dalla convenuta (doc. 10 conv.) siano proprio quelli da lei inviati.
7.
L'opposizione è, pertanto, integralmente infondata e va, quindi, rigettata.
8.
Le spese di lite liquidate ex d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 in base ai valori medi dello scaglione da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00 per le prime due fasi e minimi per la fase istruttoria e decisionale, attesa la natura documentale della causa e tenuto conto che non è stata redatta una nota conclusionale autorizzata
(1.701+1.204+903+1.452,50=5.260,50), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo nella causa nr. 3566/2024 R.G., rigettata e/o assorbita ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1191/2024 Ing. emesso dal Tribunale di Padova in data
03.06.2024; condanna l'attrice-opponente a rifondere alla convenuta-opposta le spese di lite che liquida nell'importo di euro 5.260,50 per compenso, oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso forfetario (15%).
Padova, lì 23 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Irene Cecchetto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Irene Cecchetto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3566/2024
TRA
Parte_1
p.iva P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Rino Liburdi e dall'avv. Ilaria Leonardi con domicilio eletto presso il loro studio sito in Ceccano (FR), via Purgatorio n. 6
ATTRICE-OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
c.f./p.iva P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Zanonato con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Padova, via G. Verdi n. 22
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER LA PARTE ATTRICE-OPPONENTE come da citazione. Parte_1
PER PARTE CONVENUTA-OPPOSTA come da comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 27.05.2024, la società Controparte_1
d'ora in poi , chiedeva che fosse ingiunto alla società
[...] CP_1 Parte_1
d'ora in poi , di pagare l'importo di euro 36.600,00 portato dalle fatture
[...] Pt_1
n. A53 del 19.06.2023 di euro 12.200,00, n. A73 del 05.09.2023 di euro 12.200,00 e n. A98 del 19.12.2023 di euro 12.200,00 relative alla vendita di spazi pubblicitari su una vettura di competizione, oltre agli interessi moratori e spese del monitorio.
Il Tribunale di Padova, in data 3 giugno 2024, emetteva, quindi, il decreto con cui ingiungeva all'odierna opponente il pagamento della somma di euro 36.600,00, oltre agli interessi moratori e alle spese del monitorio.
L'ingiunta ha proposto opposizione, contestando che il contratto era privo dell'oggetto perché non erano stati indicati i loghi da apporre sulle vetture nelle gare nonché della firma del legale rappresentante del l.r. della;
di aver pagato in buona CP_1 fede le prime due fatture A27 del 28.04.2023 e A38 del 15.05.2023 dell'ammontare di euro 10.000,00 ciascuna, oltre iva;
e infine eccependo l'inadempimento della convenuta consistente nel fatto che la non avrebbe apposto sulle proprie vetture CP_1 di gara alcuno dei loghi che l'ingiunta aveva comunicato “brevi manu”.
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la la quale contestava l'assunto attoreo e chiedeva il rigetto CP_1 dell'opposizione.
La causa è stata istruita solo con acquisizione delle produzioni documentali.
*****
1.
In primo luogo va chiarito che la mancata comparizione dell'ingiunta all'udienza del
12.06.2025 fissata per precisazione delle conclusioni, discussione e pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., non implica in alcun modo una qualche rinuncia alle difese spiegate in corso di causa, in quanto nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate (cfr. Cass., sez. 6,
30.09.2013 n. 22360).
2.
Ciò premesso, si rileva che è noto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale.
Incombe, quindi, sul convenuto opposto l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre sarà l'attore opponente a dover dedurre e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore. Il giudizio, inoltre, non è limitato al semplice controllo di legittimità della pronuncia del decreto ingiuntivo ma dà vita ad un giudizio di cognizione piena nell'ambito del quale il giudice deve esaminare compiutamente il rapporto controverso.
3.
Ciò detto si rileva che nel caso concreto risulta che l'ingiunta ha implicitamente riconosciuto il proprio debito, atteso che con e.mail del 19.12.2023, in risposta al sollecito di pagamento della convenuta, ha scritto: “Buongiorno, ci scusiamo per il disagio che si sta provocando siamo a chiedervi un po' di pazienza così possiamo saldare le fatture da voi emesse per le gare” (doc. 8 conv.).
E' noto che la ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando l'astrazione processuale della "causa debendi", con la conseguenza che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume fino a prova contraria;
essa, però, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, presupponendo pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esiste una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento.
Pertanto, incombe all'attrice-opponente l'onere di provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento.
Onere della prova che non è stato assolto.
4.
Si rileva, infatti, che è inconferente il fatto che sul contratto di cessione di spazi pubblicitari (doc. 2 monit.) che costituisce la fonte del credito azionato dalla CP_1
, non sia stata apposta la firma di quest'ultima per le seguenti ragioni.
[...]
Il contratto non richiede la forma scritta “ad substantiam”, è stato pacificamente predisposto dalla , l'ingiunta non solo lo ha firmato ma vi ha anche dato CP_1 esecuzione, pagando le due fatture A27 del 28.04.2023 e A38 del 15.05.2023 dell'ammontare di euro 10.000,00 ciascuna, oltre iva (doc. 3 monit.).
5.
Infondata è l'eccezione di invalidità del contratto per mancata indicazione dell'oggetto della vendita, atteso che quest'ultimo è lo spazio pubblicitario sulla vettura da competizione BMW M4 GT3 nel campionato e nelle gare indicate nel contratto. Riguardo ai marchi, si ritiene sufficiente rilevare che è la stessa ingiunta ad allegare di averli inviati alla convenuta “brevi manu”.
6.
In merito all'eccepito inadempimento consistente nella mancata apposizione dei loghi sull'auto da corsa, si rileva che, come si è detto, avendo l'ingiunta riconosciuto il proprio debito, era onere di quest'ultima fornire prova dell'inadempimento della convenuta- opposta (cfr. Cass., sez. 3, 15.05.2009 n. 11332).
Non solo l'attrice non ha assolto l'onere della prova dell'inadempimento di CP_1
, ma non ha neppure contestato che i marchi apposti sull'auto rappresentata nelle
[...] fotografie prodotte dalla convenuta (doc. 10 conv.) siano proprio quelli da lei inviati.
7.
L'opposizione è, pertanto, integralmente infondata e va, quindi, rigettata.
8.
Le spese di lite liquidate ex d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 in base ai valori medi dello scaglione da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00 per le prime due fasi e minimi per la fase istruttoria e decisionale, attesa la natura documentale della causa e tenuto conto che non è stata redatta una nota conclusionale autorizzata
(1.701+1.204+903+1.452,50=5.260,50), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo nella causa nr. 3566/2024 R.G., rigettata e/o assorbita ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1191/2024 Ing. emesso dal Tribunale di Padova in data
03.06.2024; condanna l'attrice-opponente a rifondere alla convenuta-opposta le spese di lite che liquida nell'importo di euro 5.260,50 per compenso, oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso forfetario (15%).
Padova, lì 23 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Irene Cecchetto