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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/04/2025, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3169/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3169/2023
Il Giudice dr. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate;
ritenuto che
l'istanza di differimento proposta dalla parte convenuta non possa essere accolta non essendo la medesima istanza stata formulata anche dalla parte convenuta;
Pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3169/2023 promossa da:
STRAORDINARIA, con il patrocinio dell'avv. Parte_1
DOMENICO VINCI, elettivamente domiciliata in Via Ricasoli, 32 50122 Firenze presso il difensore
ATTRICE
contro
con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Controparte_1
PAOLO DI TRAPANI, elettivamente domiciliata in Via Siracusa, 1/E 90141 Palermo presso il difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice
“In via principale:
- accertare e dichiarare che i pagamenti effettuati dall' nel “periodo sospetto” individuato in CP_2 atto, per la somma complessiva di € 476.033,39, sono revocabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 67
L.F. comma I n. 2 (oggi art. 166, comma I n. 2, d. lgs. n. 14/2019);
- per l'effetto, condannare (CF e P.IVA: ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in Palermo (PA), Via Laurana 28, in persona del legale rappresentante pro tempore alla restituzione e, dunque, al pagamento della somma di € 476.033,39 in favore di
[...]
; PA pagina 2 di 8 In subordine, nella denegata ipotesi in cui Codesto Ecc.mo Tribunale ritenga che i pagamenti in oggetto non siano qualificabili come mezzi anormali di pagamento, accertare e dichiarare che i ridetti pagamenti sono revocabili, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67, comma secondo, L.F (oggi art.
166, comma II, d. lgs. n. 14/2019), per un totale di € 476.033,39, e, per l'effetto, condannare
[...]
(CF e P.IVA: ), con sede legale in Palermo (PA), Via Controparte_1 P.IVA_1
Laurana 28, in persona del legale rappresentante pro tempore alla restituzione e, dunque, al pagamento di tale somma;
In ogni caso, condannare (CF e P.IVA: ), con Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in Palermo (PA), Via Laurana 28, in persona del legale rappresentante pro tempore alla refusione, in favore di , delle spese e compensi PA
professionali di causa, oltre al rimborso forfettario del 15%, iva e cap accessori.
Con ossequio.”
Parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino
in accoglimento delle argomentazioni esposte in narrativa previa ogni utile declaratoria del caso e di legge, respinta ogni diversa e contraria istanza, difesa ed eccezione, anche in via istruttoria ed incidentale:
- in via principale, rigettare in toto le domande tutte spiegate dalla
[...]
in quanto inammissibili ed infondate, in fatto e in diritto, improponibili, PA
improcedibili e in ogni caso non provate, per le ragioni ed argomentazioni tutte spiegate in narrativa, adottando ogni pronuncia e statuizione conseguenziale;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di causa da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Con espressa riserva di integrare, modificare e meglio definire le eccezioni di rito e di merito, di produrre documenti, di richiedere e articolare ogni mezzo istruttorio, ivi compresa eventuale CTU, anche alla luce di quanto verrà esposto nelle difese di controparte.
Salvo ogni altro diritto.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato la PA
), in persona dei commissari straordinari nominati prof. Avv.
[...]
pagina 3 di 8 e dott.ri e conveniva in giudizio la Persona_1 Persona_2 Persona_3 [...]
“ ”), riferendo: che con sentenza del 4.02.2020 Controparte_1 CP_1
il Tribunale di Torino dichiarava lo stato di insolvenza di;
che aveva stipulato un contratto CP_3 di subappalto con la società di per l'esecuzione dei servizi di Controparte_1 CP_1
manutenzione impianti di condizionamento e riscaldamento nonché di manutenzione idrico sanitario e edile presso gli uffici della;
che nel 2019, data la crisi finanziaria in Controparte_4
cui versava, chiedeva, tramite delegazioni di pagamento, alla stazione appaltante di provvedere CP_2 alla liquidazione diretta in favore della per un importo complessivo di € 476.033,39; che tali CP_1
delegazioni di pagamento sono lesive della par condicio creditorum;
che era a conoscenza CP_1
dello stato di decozione in cui versava . CP_3
Chiedeva, pertanto, la revoca ai sensi dell'art. 67 comma 1 n. 2 L.F. e ai sensi dell'art. 67 comma 2
L.F. dei pagamenti ricevuti da parte convenuta per complessivi € 476.033,39 in quanto, sulla base della prospettazione dei fatti avanzata da parte attrice, questi erano stati effettuati attraverso mezzi anormali di pagamento e nel c.d. periodo sospetto cioè quando la parte convenuta era già a conoscenza dello stato d'insolvenza in cui l'attrice versava.
1.2. Si costituiva in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore sig. , contestando la sussistenza dei presupposti per l'azione CP_1
revocatoria fallimentare ex adverso esperita.
In particolare, evidenziava: che non vi era stata alcuna anomalia nella modalità di pagamento in quanto la stazione appaltante ( ) aveva effettuato i pagamenti diretti applicando l'art. 118 D.Lgs. n. CP_2
163/2006 e come previsto dal bando di gara;
che non era a conoscenza dello stato di CP_1
insolvenza di , considerato che le testate giornalistiche riportate da parte attrice hanno tutte CP_3
una portata regionale e visibilità tramite internet mentre ha sede legale in Palermo;
CP_1
l'esenzione prevista dall'art. 67 comma 3 L.F. atteso che i pagamenti effettuati dall' erano CP_2 avvenuti nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree.
1.3. Con ordinanza del 27.11.2024, il Giudice fissava udienza per la precisazione della conclusione e discussione ex art. 281 sexies.
2.1. In primis, si rileva che ai sensi dell'art. 49 D.lgs. n. 270 del 1999, ad oggetto le azioni revocatorie all'interno della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, “1. Le azioni per la dichiarazione di inefficacia e la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori previste dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare possono essere proposte dal commissario straordinario soltanto se è stata autorizzata
pagina 4 di 8 l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, salvo il caso di conversione della procedura in fallimento. 2. I termini stabiliti dalle disposizioni indicate nel comma 1 si computano a decorrere dalla dichiarazione dello stato di insolvenza. Tale disposizione si applica anche in tutti i casi in cui alla dichiarazione dello stato di insolvenza segua la dichiarazione di fallimento.”
Nel caso di specie, l'autorizzazione all'esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali è stata rilasciata con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico il 21.01.2021.
Si rileva, inoltre che, ai sensi dell'art. 67 comma primo della Legge Fallimentare, sono revocati “salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: […] 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
”
Nel caso che ci occupa, la ricezione dei pagamenti oggetto di revoca non risulta contestata ed è pacifica tra le parti.
Fatta tale precisazione, si ritiene che risultino pagamenti avvenuti nel c.d. periodo sospetto essendo stata richiesta la liquidazione all' nell'agosto 2019 (cfr. all. 6 e 7 parte attrice) (cosicchè il CP_2 pagamento effettivo sarà senz'altro successivo), cioè nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento della società , avvenuta in data 04.02.2020. CP_3
Nel caso di specie, sebbene i pagamenti avvenuti nel c.d. periodo sospetto, si ritiene che non sussistano i presupposti che integrano la fattispecie di cui all'art. 67, comma primo L.F.
In relazione all'anormalità della modalità di pagamento, si rileva che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, i pagamenti oggetto di causa del committente ( ) effettuati direttamente CP_2
alla società subappaltatrice convenuta non possano qualificarsi come anormali, atteso che il pagamento diretto del committente al subappaltatore è stato eseguito secondo quanto stabilito in tema di contratti pubblici esercitando propriamente la facoltà di pagamento diretto alla subappaltatrice prevista dall'art. 118 comma 3 D.lgs. 163/2006 vigente ratione temporis, il quale stabilisce “Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni
pagina 5 di 8 eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento”.
Inoltre, si rileva che parte convenuta produce il bando di gara di appalto (cfr. all. 2) che contiene lo
Schema di Convenzione e le Condizioni generali di contratto.
L'art. 15 dello Schema di Convenzione rinvia “alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate”; in secondo luogo, l'art. 18 delle Condizioni Generali di contratto al comma 15 stabilisce che “Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.”.
Ebbene, si ritiene che non sussista alcun elemento di anormalità nei pagamenti in questione.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda di revoca ex art. 67 comma 1 L.F. dei suddetti pagamenti non è fondata e non può essere accolta.
2.2. Ai sensi dell'art. 67 comma secondo della Legge Fallimentare, sono altresì revocati “se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
Nel caso di specie, è bene rilevare che i pagamenti oggetto di revoca sono avvenuti nel c.d. periodo sospetto, essendo stata richiesta la liquidazione all' nell'agosto 2019 (cfr. all. 6 e 7 parte attrice) CP_2
(cosicchè il pagamento effettivo sarà senz'altro successivo), cioè nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento della società , avvenuta in data 04.02.2020. CP_3
In relazione alla prova della conoscenza da parte della convenuta dello stato di insolvenza di
, la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che “In tema di elemento soggettivo CP_3
dell'azione revocatoria proposta L. Fall., ex art. 67, comma 2, la "scientia decoctionis" in capo al terzo
è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, potendosi formare il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alla presunzione, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell'accipiens; ne consegue che la misura della predetta diligenza va riferita alla categoria di appartenenza del terzo ed all'onere di informazione tipico del settore di operatività”(Cass. n. 2557/2008). “Peraltro, la conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo non già la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche dall'imprenditore, bensì la concreta situazione psicologica del terzo al momento della stipula dell'atto impugnato, la quale può essere desunta anche da semplici indizi, aventi l'efficacia probatoria delle presunzioni semplici” (Cass. n. 10208/2007).
pagina 6 di 8 Ciò premesso, si ritiene che parte attrice non abbia dimostrato che, nel momento in cui sono stati effettuati i pagamenti, le circostanze sussistenti erano tali da far ritenere a che CP_1 CP_3
non si trovava in una situazione normale di esercizio di impresa, avendo prodotto a sostegno della propria tesi unicamente alcuni articoli di stampa dedicati alla crisi attraversata dalla stessa.
Si ritiene che in quanto operatore non qualificato con sede a Palermo, distante da (che ha CP_3
sede ad Ivrea), parte convenuta non poteva avere certamente notizia degli articoli di stampa molti dei quali pubblicati all'interno delle cronache locali piemontesi né tantomeno, dalla documentazione versata in atti, si riscontrano elementi che dimostrino gli asseriti ritardi nei pagamenti di CP_3
nel corso del rapporto contrattuale delle parti.
Parte attrice afferma di aver individuato molteplici elementi indiziari mediante i quali è possibile fornire la prova della scientia decotionis in capo alla convenuta come “…emissione di decreti ingiuntivi, esistenza di protesti e di procedure esecutive;
iscrizione di ipoteca e/o trascrizione di sequestri conservativi;
voci negative di bilancio…” (cit. pag. 6).
Tuttavia, a supporto di quanto affermato, parte attrice non fornisce alcuna a prova delle suddette allegazioni, limitandosi alla sola produzione degli articoli di stampa.
In conclusione, si ritiene che i sintomi del dissesto economico di non fossero conosciuti CP_3 alla convenuta e per tale motivo la domanda attorea di revoca, ai sensi dell'art. 67 comma secondo
L.F., dei pagamenti suddetti effettuati da . Controparte_4
Tali considerazioni risultano assorbenti rispetto alle ulteriori questioni sollevate dalle parti in base al principio della ragione più liquida.
3. Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Francesco Paolo Di Trapani.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta tutte le domande formulate da parte attrice PA
;
[...]
Condanna parte attrice a PA
rimborsare a parte convenuta le spese di lite, Controparte_1 che si liquidano in € 11.229,00 (di cui € 1.772,00 per fase studio, € 1.169,00 per fase introduttiva, €
pagina 7 di 8 5.206,00 per fase istruttoria, € 3.082,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Torino, 1 aprile 2025
Il Giudice dott. Alberto La Manna
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3169/2023
Il Giudice dr. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate;
ritenuto che
l'istanza di differimento proposta dalla parte convenuta non possa essere accolta non essendo la medesima istanza stata formulata anche dalla parte convenuta;
Pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3169/2023 promossa da:
STRAORDINARIA, con il patrocinio dell'avv. Parte_1
DOMENICO VINCI, elettivamente domiciliata in Via Ricasoli, 32 50122 Firenze presso il difensore
ATTRICE
contro
con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Controparte_1
PAOLO DI TRAPANI, elettivamente domiciliata in Via Siracusa, 1/E 90141 Palermo presso il difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice
“In via principale:
- accertare e dichiarare che i pagamenti effettuati dall' nel “periodo sospetto” individuato in CP_2 atto, per la somma complessiva di € 476.033,39, sono revocabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 67
L.F. comma I n. 2 (oggi art. 166, comma I n. 2, d. lgs. n. 14/2019);
- per l'effetto, condannare (CF e P.IVA: ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in Palermo (PA), Via Laurana 28, in persona del legale rappresentante pro tempore alla restituzione e, dunque, al pagamento della somma di € 476.033,39 in favore di
[...]
; PA pagina 2 di 8 In subordine, nella denegata ipotesi in cui Codesto Ecc.mo Tribunale ritenga che i pagamenti in oggetto non siano qualificabili come mezzi anormali di pagamento, accertare e dichiarare che i ridetti pagamenti sono revocabili, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67, comma secondo, L.F (oggi art.
166, comma II, d. lgs. n. 14/2019), per un totale di € 476.033,39, e, per l'effetto, condannare
[...]
(CF e P.IVA: ), con sede legale in Palermo (PA), Via Controparte_1 P.IVA_1
Laurana 28, in persona del legale rappresentante pro tempore alla restituzione e, dunque, al pagamento di tale somma;
In ogni caso, condannare (CF e P.IVA: ), con Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in Palermo (PA), Via Laurana 28, in persona del legale rappresentante pro tempore alla refusione, in favore di , delle spese e compensi PA
professionali di causa, oltre al rimborso forfettario del 15%, iva e cap accessori.
Con ossequio.”
Parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino
in accoglimento delle argomentazioni esposte in narrativa previa ogni utile declaratoria del caso e di legge, respinta ogni diversa e contraria istanza, difesa ed eccezione, anche in via istruttoria ed incidentale:
- in via principale, rigettare in toto le domande tutte spiegate dalla
[...]
in quanto inammissibili ed infondate, in fatto e in diritto, improponibili, PA
improcedibili e in ogni caso non provate, per le ragioni ed argomentazioni tutte spiegate in narrativa, adottando ogni pronuncia e statuizione conseguenziale;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di causa da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Con espressa riserva di integrare, modificare e meglio definire le eccezioni di rito e di merito, di produrre documenti, di richiedere e articolare ogni mezzo istruttorio, ivi compresa eventuale CTU, anche alla luce di quanto verrà esposto nelle difese di controparte.
Salvo ogni altro diritto.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato la PA
), in persona dei commissari straordinari nominati prof. Avv.
[...]
pagina 3 di 8 e dott.ri e conveniva in giudizio la Persona_1 Persona_2 Persona_3 [...]
“ ”), riferendo: che con sentenza del 4.02.2020 Controparte_1 CP_1
il Tribunale di Torino dichiarava lo stato di insolvenza di;
che aveva stipulato un contratto CP_3 di subappalto con la società di per l'esecuzione dei servizi di Controparte_1 CP_1
manutenzione impianti di condizionamento e riscaldamento nonché di manutenzione idrico sanitario e edile presso gli uffici della;
che nel 2019, data la crisi finanziaria in Controparte_4
cui versava, chiedeva, tramite delegazioni di pagamento, alla stazione appaltante di provvedere CP_2 alla liquidazione diretta in favore della per un importo complessivo di € 476.033,39; che tali CP_1
delegazioni di pagamento sono lesive della par condicio creditorum;
che era a conoscenza CP_1
dello stato di decozione in cui versava . CP_3
Chiedeva, pertanto, la revoca ai sensi dell'art. 67 comma 1 n. 2 L.F. e ai sensi dell'art. 67 comma 2
L.F. dei pagamenti ricevuti da parte convenuta per complessivi € 476.033,39 in quanto, sulla base della prospettazione dei fatti avanzata da parte attrice, questi erano stati effettuati attraverso mezzi anormali di pagamento e nel c.d. periodo sospetto cioè quando la parte convenuta era già a conoscenza dello stato d'insolvenza in cui l'attrice versava.
1.2. Si costituiva in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore sig. , contestando la sussistenza dei presupposti per l'azione CP_1
revocatoria fallimentare ex adverso esperita.
In particolare, evidenziava: che non vi era stata alcuna anomalia nella modalità di pagamento in quanto la stazione appaltante ( ) aveva effettuato i pagamenti diretti applicando l'art. 118 D.Lgs. n. CP_2
163/2006 e come previsto dal bando di gara;
che non era a conoscenza dello stato di CP_1
insolvenza di , considerato che le testate giornalistiche riportate da parte attrice hanno tutte CP_3
una portata regionale e visibilità tramite internet mentre ha sede legale in Palermo;
CP_1
l'esenzione prevista dall'art. 67 comma 3 L.F. atteso che i pagamenti effettuati dall' erano CP_2 avvenuti nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree.
1.3. Con ordinanza del 27.11.2024, il Giudice fissava udienza per la precisazione della conclusione e discussione ex art. 281 sexies.
2.1. In primis, si rileva che ai sensi dell'art. 49 D.lgs. n. 270 del 1999, ad oggetto le azioni revocatorie all'interno della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, “1. Le azioni per la dichiarazione di inefficacia e la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori previste dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare possono essere proposte dal commissario straordinario soltanto se è stata autorizzata
pagina 4 di 8 l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, salvo il caso di conversione della procedura in fallimento. 2. I termini stabiliti dalle disposizioni indicate nel comma 1 si computano a decorrere dalla dichiarazione dello stato di insolvenza. Tale disposizione si applica anche in tutti i casi in cui alla dichiarazione dello stato di insolvenza segua la dichiarazione di fallimento.”
Nel caso di specie, l'autorizzazione all'esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali è stata rilasciata con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico il 21.01.2021.
Si rileva, inoltre che, ai sensi dell'art. 67 comma primo della Legge Fallimentare, sono revocati “salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: […] 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
”
Nel caso che ci occupa, la ricezione dei pagamenti oggetto di revoca non risulta contestata ed è pacifica tra le parti.
Fatta tale precisazione, si ritiene che risultino pagamenti avvenuti nel c.d. periodo sospetto essendo stata richiesta la liquidazione all' nell'agosto 2019 (cfr. all. 6 e 7 parte attrice) (cosicchè il CP_2 pagamento effettivo sarà senz'altro successivo), cioè nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento della società , avvenuta in data 04.02.2020. CP_3
Nel caso di specie, sebbene i pagamenti avvenuti nel c.d. periodo sospetto, si ritiene che non sussistano i presupposti che integrano la fattispecie di cui all'art. 67, comma primo L.F.
In relazione all'anormalità della modalità di pagamento, si rileva che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, i pagamenti oggetto di causa del committente ( ) effettuati direttamente CP_2
alla società subappaltatrice convenuta non possano qualificarsi come anormali, atteso che il pagamento diretto del committente al subappaltatore è stato eseguito secondo quanto stabilito in tema di contratti pubblici esercitando propriamente la facoltà di pagamento diretto alla subappaltatrice prevista dall'art. 118 comma 3 D.lgs. 163/2006 vigente ratione temporis, il quale stabilisce “Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni
pagina 5 di 8 eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento”.
Inoltre, si rileva che parte convenuta produce il bando di gara di appalto (cfr. all. 2) che contiene lo
Schema di Convenzione e le Condizioni generali di contratto.
L'art. 15 dello Schema di Convenzione rinvia “alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate”; in secondo luogo, l'art. 18 delle Condizioni Generali di contratto al comma 15 stabilisce che “Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.”.
Ebbene, si ritiene che non sussista alcun elemento di anormalità nei pagamenti in questione.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda di revoca ex art. 67 comma 1 L.F. dei suddetti pagamenti non è fondata e non può essere accolta.
2.2. Ai sensi dell'art. 67 comma secondo della Legge Fallimentare, sono altresì revocati “se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
Nel caso di specie, è bene rilevare che i pagamenti oggetto di revoca sono avvenuti nel c.d. periodo sospetto, essendo stata richiesta la liquidazione all' nell'agosto 2019 (cfr. all. 6 e 7 parte attrice) CP_2
(cosicchè il pagamento effettivo sarà senz'altro successivo), cioè nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento della società , avvenuta in data 04.02.2020. CP_3
In relazione alla prova della conoscenza da parte della convenuta dello stato di insolvenza di
, la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che “In tema di elemento soggettivo CP_3
dell'azione revocatoria proposta L. Fall., ex art. 67, comma 2, la "scientia decoctionis" in capo al terzo
è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, potendosi formare il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alla presunzione, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell'accipiens; ne consegue che la misura della predetta diligenza va riferita alla categoria di appartenenza del terzo ed all'onere di informazione tipico del settore di operatività”(Cass. n. 2557/2008). “Peraltro, la conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo non già la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche dall'imprenditore, bensì la concreta situazione psicologica del terzo al momento della stipula dell'atto impugnato, la quale può essere desunta anche da semplici indizi, aventi l'efficacia probatoria delle presunzioni semplici” (Cass. n. 10208/2007).
pagina 6 di 8 Ciò premesso, si ritiene che parte attrice non abbia dimostrato che, nel momento in cui sono stati effettuati i pagamenti, le circostanze sussistenti erano tali da far ritenere a che CP_1 CP_3
non si trovava in una situazione normale di esercizio di impresa, avendo prodotto a sostegno della propria tesi unicamente alcuni articoli di stampa dedicati alla crisi attraversata dalla stessa.
Si ritiene che in quanto operatore non qualificato con sede a Palermo, distante da (che ha CP_3
sede ad Ivrea), parte convenuta non poteva avere certamente notizia degli articoli di stampa molti dei quali pubblicati all'interno delle cronache locali piemontesi né tantomeno, dalla documentazione versata in atti, si riscontrano elementi che dimostrino gli asseriti ritardi nei pagamenti di CP_3
nel corso del rapporto contrattuale delle parti.
Parte attrice afferma di aver individuato molteplici elementi indiziari mediante i quali è possibile fornire la prova della scientia decotionis in capo alla convenuta come “…emissione di decreti ingiuntivi, esistenza di protesti e di procedure esecutive;
iscrizione di ipoteca e/o trascrizione di sequestri conservativi;
voci negative di bilancio…” (cit. pag. 6).
Tuttavia, a supporto di quanto affermato, parte attrice non fornisce alcuna a prova delle suddette allegazioni, limitandosi alla sola produzione degli articoli di stampa.
In conclusione, si ritiene che i sintomi del dissesto economico di non fossero conosciuti CP_3 alla convenuta e per tale motivo la domanda attorea di revoca, ai sensi dell'art. 67 comma secondo
L.F., dei pagamenti suddetti effettuati da . Controparte_4
Tali considerazioni risultano assorbenti rispetto alle ulteriori questioni sollevate dalle parti in base al principio della ragione più liquida.
3. Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Francesco Paolo Di Trapani.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta tutte le domande formulate da parte attrice PA
;
[...]
Condanna parte attrice a PA
rimborsare a parte convenuta le spese di lite, Controparte_1 che si liquidano in € 11.229,00 (di cui € 1.772,00 per fase studio, € 1.169,00 per fase introduttiva, €
pagina 7 di 8 5.206,00 per fase istruttoria, € 3.082,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Torino, 1 aprile 2025
Il Giudice dott. Alberto La Manna
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