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Sentenza 16 ottobre 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/10/2024, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 16/10/2024 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Rosalia Russo
Femminella, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 1427 /2018 R.G. promossa
DA
, IN PERSONA DEL Parte_1 P.IVA_1
LEGALE RAPP.TE P.T. rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv.
Rosario Di Salvo
ATTORE
CONTRO
IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T. Controparte_1
elettivamente domiciliato in Via Mamertini is.106 n.17, Messina, P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. CELONA FRANCESCO che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO avente per OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Sono comparsi: l'avv. Margherita Condipodero, in sostituzione dell'avv.
DI Salvo, per parte attrice, la quale chiede di differire la decisione in attesa della definizione del giudizio n. 1314/2013 R.G. e in subordine chiede l'ammissione della CTU contabile e delle prove per testi e in estremo subordine precisa le conclusioni come da atti e verbali di causa e chiede la decisione.
L'avv. Maria Garzo, in sostituzione dell'avv. Celona per la quale CP_1 contesta quanto sopra richiesto e si oppone al chiesto rinvio, precisa le conclusioni e si riporta alle note conclusive depositate.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
1 pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con atto di citazione regolarmente notificato la ha Parte_1 convenuto in giudizio l' proponendo opposizione al precetto CP_1 notificatole il 10.7.2018 con cui le è stato intimato il pagamento di a) euro
1.997.038,24 (di cui: - capitale residuo euro 1.582.472,04; - rateo inte-ressi euro
8.527,77; - rate arretrate euro 214.743,61 capitale;
- rate arretrate euro
142.650,08 interessi;
€ 48.644,74 interessi di mora al 31.12.2017) per le causali sopra specificate, oltre interessi di mora dall'1 gennaio 2018, nella misura prevista in contratto e successive modifiche, oltre accessori e tutti i diritti derivanti dalla legge e dal contratto il tutto nei limiti previsti dalla L. n. 108/96;
b) spese del precetto, ovvero: compensi euro 913,00, Spese generali euro
136,95, CPA euro 42,00, IVA euro 240,23, totale 1.332,18, e pertanto di pagare entro dieci giorni dalla notifica del detto atto la somma di euro 1.998.370,42, oltre interessi di mora dall'1 gennaio 2018, nella misura prevista in contratto e successive modifiche, oltre accessori e tutti i diritti derivanti dalla legge e dal contratto il tutto nei limiti previsti dalla L. n. 108/96, fino al soddisfo, e oltre le spese di notifica dell'intimazione e le successive occorrende.
L'attrice ha eccepito la litispendenza con altro procedimento pendente innanzi all'intestato Tribunale, avente il N. 1314/2013 R.G., ed ha chiesto la riunione dei procedimenti;
ha poi eccepito l'insussistenza di un valido titolo esecutivo, essendo il mutuo (stipulato con atto in notar del 23/07/2007, Rep. Per_1
N.10.800, Racc. n.2007) condizionato e come tale privo dei requisiti di cui all'art. 474 cpc;
ha poi chiesto l'esatto esatto adempimento del contratto di mutuo e contestato l'erroneità ed eccessività del computo di interessi come tali non dovuti.
L'attrice ha quindi rassegnato le conclusioni di cui all'atto di citazione, da intendersi qui richiamate e trascritte.
2 Si è costituita la banca opposta eccependo che il precetto è stato intimato non solo in forza del contratto di mutuo (spedito in forma esecutiva) ma anche del successivo atto di erogazione finale e quietanza in notaio di Persona_2
Messina del 13 marzo 2009, n. 12356 di Rep. e 3181 di Racc., registrato a Patti il 20.03.2009 al n. 585 serie 1T, spedito in forma esecutiva in data 6 aprile 2009, con il quale la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore ha rilasciato quietanza dell'erogazione della somma di euro 1.900.000,00 che la mutuataria si è obbligata a restituire in n. 50 rate semestrali a partire dall'1 luglio 2009 fino all'estinzione del mutuo.
Nel merito chiedeva comunque il rigetto dell'opposizione.
L'opposizione all'esecuzione promossa dalla è Parte_1 infondata e va rigettata.
Per quanto attiene ai motivi di opposizione relativi alla “litispendenza” e ai rapporti contrattuali intercorsi con e oggetto del giudizio n. CP_1
1314/2013 R.g., si osserva che, come già statuito con ordinanza del 21.9.2022, nessun rapporto di continenza o connessione sussiste tra il presente giudizio e quello di più risalente iscrizione, avendo gli stessi petitum e causa petendi diversi. Pertanto, la riproposizione, nel presente, dei motivi di doglianza già avanzati in quel giudizio, è del tutto inammissibile oltreché ultronea e fuorviante.
Il presente giudizio è una opposizione all'esecuzione in cui l'opponente contesta la validità del titolo posto a fondamento del precetto.
Nella concreta fattispecie l'esecuzione è stata minacciata a seguito dell'inadempimento al contratto di mutuo stipulato innanzi al Notaio Per_2
il 23.7.2007.
[...]
Secondo l'attore il mutuo condizionato non può costituite valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cpc.
Il mutuo condizionato si differenzia dai mutui ordinari perché viene sottoscritto attraverso la stipula di due diversi documenti. Il primo che la somma di denaro venga messa a disposizione a seguito del verificarsi di determinate condizioni.
3 Il mutuo oggetto di causa è condizionato dal momento che l'art. 2 prevede che la somma mutuata verrà erogata dalla mutuante sotto le condizioni e con le modalità di cui agli articoli 4 e 5 del capitolato allegato.
Con successivo atto di erogazione finale e quietanza in notaio di Persona_2
Messina del 13 marzo 2009, n. 12356 di Rep. e 3181 di Racc., registrato a Patti il 20.03.2009 al n. 585, l'attrice ha rilasciato quietanza di avere ricevuto l'intero importo del mutuo di € 1.900.000,00.
La Corte di cassazione, con la sentenza n°12007 del 03/05/2024, ha stabilito che il mutuo condizionato non è un valido titolo esecutivo se la somma di denaro è trattenuta dalla banca in attesa del verificarsi di una determinata condizione. Se, invece, tutte le condizioni indicate nel contratto si sono verificate e il mutuante ha versato quanto richiesto al mutuatario, allora il mutuo condizionato può essere considerato un valido titolo esecutivo.
Nel caso di specie, quindi, essendosi verificate le condizioni di cui al contratto condizionato ed essendo stata rilasciata quietanza dell'erogazione delle somme mutuate, il contratto di mutuo spedito in forma esecutiva in data 13.8.2007 ed il successivo atto di erogazione finale e quietanza, spedito in forma esecutiva in data 6 aprile 2009, sulla base dei quali è stata minacciata l'esecuzione, devono considerarsi valido titolo esecutivo.
L'attrice ha poi contestato l'illegittima applicazione al mutuo in esame di interessi e costi e chiesto la verifica di ciò tramite una CTU contabile che non è stata ammessa atteso il carattere meramente esplorativo.
L'attrice infatti non ha specificato come e quando sono stati applicati interessi e costi non dovuti e la consulenza tecnica richiesta avrebbe dovuto supplire alle proprie carenze probatorie.
Stante il rigetto dell'opposizione, parte attrice va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta, la cui liquidazione è fatta in dispositivo ex d.m. 55/14 e ss. Mm. e ii.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo così provvede: rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione proposta;
4 condanna l'opponente al pagamento, in favore di di € 37.951,00 Controparte_1 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Il giudice
Rosalia Russo Femminella
5
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 16/10/2024 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Rosalia Russo
Femminella, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 1427 /2018 R.G. promossa
DA
, IN PERSONA DEL Parte_1 P.IVA_1
LEGALE RAPP.TE P.T. rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv.
Rosario Di Salvo
ATTORE
CONTRO
IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T. Controparte_1
elettivamente domiciliato in Via Mamertini is.106 n.17, Messina, P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. CELONA FRANCESCO che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO avente per OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Sono comparsi: l'avv. Margherita Condipodero, in sostituzione dell'avv.
DI Salvo, per parte attrice, la quale chiede di differire la decisione in attesa della definizione del giudizio n. 1314/2013 R.G. e in subordine chiede l'ammissione della CTU contabile e delle prove per testi e in estremo subordine precisa le conclusioni come da atti e verbali di causa e chiede la decisione.
L'avv. Maria Garzo, in sostituzione dell'avv. Celona per la quale CP_1 contesta quanto sopra richiesto e si oppone al chiesto rinvio, precisa le conclusioni e si riporta alle note conclusive depositate.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
1 pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con atto di citazione regolarmente notificato la ha Parte_1 convenuto in giudizio l' proponendo opposizione al precetto CP_1 notificatole il 10.7.2018 con cui le è stato intimato il pagamento di a) euro
1.997.038,24 (di cui: - capitale residuo euro 1.582.472,04; - rateo inte-ressi euro
8.527,77; - rate arretrate euro 214.743,61 capitale;
- rate arretrate euro
142.650,08 interessi;
€ 48.644,74 interessi di mora al 31.12.2017) per le causali sopra specificate, oltre interessi di mora dall'1 gennaio 2018, nella misura prevista in contratto e successive modifiche, oltre accessori e tutti i diritti derivanti dalla legge e dal contratto il tutto nei limiti previsti dalla L. n. 108/96;
b) spese del precetto, ovvero: compensi euro 913,00, Spese generali euro
136,95, CPA euro 42,00, IVA euro 240,23, totale 1.332,18, e pertanto di pagare entro dieci giorni dalla notifica del detto atto la somma di euro 1.998.370,42, oltre interessi di mora dall'1 gennaio 2018, nella misura prevista in contratto e successive modifiche, oltre accessori e tutti i diritti derivanti dalla legge e dal contratto il tutto nei limiti previsti dalla L. n. 108/96, fino al soddisfo, e oltre le spese di notifica dell'intimazione e le successive occorrende.
L'attrice ha eccepito la litispendenza con altro procedimento pendente innanzi all'intestato Tribunale, avente il N. 1314/2013 R.G., ed ha chiesto la riunione dei procedimenti;
ha poi eccepito l'insussistenza di un valido titolo esecutivo, essendo il mutuo (stipulato con atto in notar del 23/07/2007, Rep. Per_1
N.10.800, Racc. n.2007) condizionato e come tale privo dei requisiti di cui all'art. 474 cpc;
ha poi chiesto l'esatto esatto adempimento del contratto di mutuo e contestato l'erroneità ed eccessività del computo di interessi come tali non dovuti.
L'attrice ha quindi rassegnato le conclusioni di cui all'atto di citazione, da intendersi qui richiamate e trascritte.
2 Si è costituita la banca opposta eccependo che il precetto è stato intimato non solo in forza del contratto di mutuo (spedito in forma esecutiva) ma anche del successivo atto di erogazione finale e quietanza in notaio di Persona_2
Messina del 13 marzo 2009, n. 12356 di Rep. e 3181 di Racc., registrato a Patti il 20.03.2009 al n. 585 serie 1T, spedito in forma esecutiva in data 6 aprile 2009, con il quale la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore ha rilasciato quietanza dell'erogazione della somma di euro 1.900.000,00 che la mutuataria si è obbligata a restituire in n. 50 rate semestrali a partire dall'1 luglio 2009 fino all'estinzione del mutuo.
Nel merito chiedeva comunque il rigetto dell'opposizione.
L'opposizione all'esecuzione promossa dalla è Parte_1 infondata e va rigettata.
Per quanto attiene ai motivi di opposizione relativi alla “litispendenza” e ai rapporti contrattuali intercorsi con e oggetto del giudizio n. CP_1
1314/2013 R.g., si osserva che, come già statuito con ordinanza del 21.9.2022, nessun rapporto di continenza o connessione sussiste tra il presente giudizio e quello di più risalente iscrizione, avendo gli stessi petitum e causa petendi diversi. Pertanto, la riproposizione, nel presente, dei motivi di doglianza già avanzati in quel giudizio, è del tutto inammissibile oltreché ultronea e fuorviante.
Il presente giudizio è una opposizione all'esecuzione in cui l'opponente contesta la validità del titolo posto a fondamento del precetto.
Nella concreta fattispecie l'esecuzione è stata minacciata a seguito dell'inadempimento al contratto di mutuo stipulato innanzi al Notaio Per_2
il 23.7.2007.
[...]
Secondo l'attore il mutuo condizionato non può costituite valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cpc.
Il mutuo condizionato si differenzia dai mutui ordinari perché viene sottoscritto attraverso la stipula di due diversi documenti. Il primo che la somma di denaro venga messa a disposizione a seguito del verificarsi di determinate condizioni.
3 Il mutuo oggetto di causa è condizionato dal momento che l'art. 2 prevede che la somma mutuata verrà erogata dalla mutuante sotto le condizioni e con le modalità di cui agli articoli 4 e 5 del capitolato allegato.
Con successivo atto di erogazione finale e quietanza in notaio di Persona_2
Messina del 13 marzo 2009, n. 12356 di Rep. e 3181 di Racc., registrato a Patti il 20.03.2009 al n. 585, l'attrice ha rilasciato quietanza di avere ricevuto l'intero importo del mutuo di € 1.900.000,00.
La Corte di cassazione, con la sentenza n°12007 del 03/05/2024, ha stabilito che il mutuo condizionato non è un valido titolo esecutivo se la somma di denaro è trattenuta dalla banca in attesa del verificarsi di una determinata condizione. Se, invece, tutte le condizioni indicate nel contratto si sono verificate e il mutuante ha versato quanto richiesto al mutuatario, allora il mutuo condizionato può essere considerato un valido titolo esecutivo.
Nel caso di specie, quindi, essendosi verificate le condizioni di cui al contratto condizionato ed essendo stata rilasciata quietanza dell'erogazione delle somme mutuate, il contratto di mutuo spedito in forma esecutiva in data 13.8.2007 ed il successivo atto di erogazione finale e quietanza, spedito in forma esecutiva in data 6 aprile 2009, sulla base dei quali è stata minacciata l'esecuzione, devono considerarsi valido titolo esecutivo.
L'attrice ha poi contestato l'illegittima applicazione al mutuo in esame di interessi e costi e chiesto la verifica di ciò tramite una CTU contabile che non è stata ammessa atteso il carattere meramente esplorativo.
L'attrice infatti non ha specificato come e quando sono stati applicati interessi e costi non dovuti e la consulenza tecnica richiesta avrebbe dovuto supplire alle proprie carenze probatorie.
Stante il rigetto dell'opposizione, parte attrice va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta, la cui liquidazione è fatta in dispositivo ex d.m. 55/14 e ss. Mm. e ii.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo così provvede: rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione proposta;
4 condanna l'opponente al pagamento, in favore di di € 37.951,00 Controparte_1 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Il giudice
Rosalia Russo Femminella
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