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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 22/09/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Cagliari
Sezione Distaccata di Sassari
La Corte, composta dai Magistrati:
Dott. Ssa Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Ssa Cristina Fois Consigliera
Dott. Ssa Monica Moi Consigliera rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 162/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PALERMO ELISABETTA
parte appellante
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio di Controparte_1 C.F._2
sé medesimo parte appellata
Oggetto: compenso di avvocato
All'udienza del 20/9/2024 sono state precisate le seguenti
CONCLUSIONI Nell'interesse di parte appellante: “La Corte ecc. ma, contrariis reiectis, in riforma dei soli capi 2 e 3 della sentenza impugnata, e in integrale dell'appello proposto, ferma la revoca del D.I. opposto in primo grado, confermata ogni domanda del primo grado, voglia:
1. Dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in primo grado, per violazione dell'art.644 cpc e revocarlo per questo motivo. Comunque revocarlo per i vizi tutti esposti.
2. Dichiarare mai avanzata dall' la domanda di condanna dell'opponente CP_1
al pagamento della somma di cui al Decreto ingiuntivo opposto e pertanto dichiarare non dovuta la somma originariamente richiesta, né dovuta alcuna somma dalla all' per i titoli dedotti nel ricorso per D.I. stesso;
Pt_1 CP_1
3. Dichiarare che la scrittura in data 29.12.2006, disconosciuta in primo grado, non è stata depositata tempestivamente in giudizio e per l'effetto dichiarare che l'opposto era decaduto dalla facoltà di chiederne la verificazione;
Parte_2
dichiarare nulla e di nessun effetto la CTU ammessa in primo grado;
4. Previa dichiarazione della nullità, del tardivo ed irrituale deposito in causa, del compiuto disconoscimento, della mancata verifica e comunque della inutilizzabilità della scrittura in data 19.12.2006 dichiarare che nulla deve la in virtù di tale detta scrittura;
Controparte_2
5. Assolvendo comunque la da ogni domanda contro di lei Parte_1
proposta.
6. Sempre condannare l' alle spese di entrambi i gradi. CP_1
In via subordinata e solo occorrendo disporre che la CTU ammessa in primo grado sia rinnovata, se del caso disponendo per nuovi e/o diversi quesiti.”; Nell'interesse di parte appellata: “Si assumono le seguenti conclusioni
1) Rigettarsi l'appello confermando la statuizione di primo grado;
2) Con favore delle spese del doppio grado.
In via subordinata istruttoria, qualora ritenuta rilevante, ammettersi la prova per interpello dedotta, convertendola in prova per testi con l'audizione del teste già indicato nella memoria istruttoria.”.
Svolgimento del processo
propose opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 cpc, Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 54/2015, emesso dal Tribunale di Sassari, con cui le fu ingiunto il pagamento di € 741.266,70 in favore dell'Avv. , a titolo CP_1
di compenso professionale per l'attività svolta nel contenzioso contro il
[...]
volto all'impugnazione del licenziamento, con reintegra e corresponsione CP_3
delle retribuzioni oltre ai danni.
L'opposto si costituì chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione tardiva di cui, comunque, contestò la fondatezza nel merito.
Con sentenza non definitiva n. 723/2019, avverso la quale non è stata proposta riserva d'impugnazione né impugnazione immediata, il Tribunale di Sassari dichiarò ammissibile l'opposizione tardiva e rimise la causa in trattazione per l'ulteriore corso.
Con sentenza definitiva n. 251/2022 il Tribunale di Sassari revocò il decreto ingiuntivo n. 54/2015 e condannò l'opponente al pagamento della somma di euro 451.638,00 oltre interessi, con compensazione delle spese nella misura del
30%. Avverso tale pronuncia ha proposto appello , deducendone Parte_1
l'erroneità per i seguenti motivi:
A. Vizi processuali e motivazionali
A1. Omessa motivazione sull'inefficacia del D.I. per violazione dell'art. 644 c.p.c.
A2. Violazione del principio dispositivo: l'avv. non avrebbe formulato CP_1
alcuna domanda di merito, essendosi limitato a chiedere la conferma del D.I., ragion per cui il riconoscimento del credito sarebbe avvenuto ultra petita.
A3. Decadenza probatoria in cui sarebbe incorso l'opposto: il contratto del
19.12.2006, posto a base della pretesa monitoria, sarebbe stato depositato in originale tardivamente, oltre i termini ex art. 183 c.p.c., e quindi non sarebbe utilizzabile stante il disconoscimento operato dall'opponente.
B. Errori nell'utilizzo del materiale probatorio
B1. Nullità della CTU grafologica: la consulenza sarebbe viziata da gravi irregolarità procedurali per avere il Ctu:
- sottoposto a verifica anche le scritture di comparazione;
- omesso l'utilizzo di strumentazione di classe B, necessaria per accertare il riempimento abusivo del foglio firmato in bianco;
- posto in essere violazione del contraddittorio e ostacoli all'operato del CTP.
B2. Omessa motivazione sull'uso di strumenti specialistici per rilevare manipolazioni del testo del documento contrattuale in contestazione.
B3. Travisamento delle affermazioni contenute nella relazione di ctu: il giudice di primo grado avrebbe attribuito al CTU affermazioni non contenute nella relazione. B4. Erronea utilizzazione della CTU: il Giudice avrebbe fondato la decisione su una “probabilità elevata” anziché su una certezza, come richiesto dall'art. 220
c.p.c. per l'utilizzabilità del documento disconosciuto.
C. Errori in iudicando
C1. Illiceità del patto di quota lite per avere il contratto dedotto a fondamento della domanda ingiunzionale attribuito al professionista una quota del bene oggetto della lite.
C2. Sproporzione del compenso: il compenso riconosciuto (euro 451.638,00) sarebbe sproporzionato rispetto all'attività svolta.
C3. Omessa imputazione della somma di euro 55.321,26 precedentemente incassata dal legale, circostanza omessa in sentenza.
C4. Omesso esame e travisata interpretazione degli argomenti sulla debolezza della cliente, e sulla sua infermità dovuta sia al licenziamento sia alla conduzione delle cause e della difesa - infermità che sarebbe stata causa anche di vizio del consenso -.
L'opposto si è costituito in giudizio resistendo all'appello, di cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto evidenziando che:
-la nullità per sproporzione non sarebbe predicabile anteriormente all'entrata in vigore della L.247/2012 (che non sarebbe applicabile ratione temporis alla scrittura de qua) e, per altro verso, nel 2006, all'epoca della sottoscrizione del patto, la reintegrazione nel pubblico impiego era ritenuta altamente improbabile,
rendendo l'assunzione del rischio da parte del difensore particolarmente elevata.
Il compenso pattuito, parametrato al risarcimento ottenuto in caso di reintegra, non si sarebbe potuto quindi ritenere sproporzionato. - il patto per cui si procede sarebbe stato, inoltre, oggetto di successiva conferma da parte della cliente, attraverso il conferimento al legale, sia dopo la sentenza di primo grado che di quella in grado d'appello, di procure ad incassare quanto spettante all'ing. a titolo risarcitorio;
Pt_1
- ha ribadito di non aver percepito alcuna somma.
Con ordinanza 28/9/2022 la Corte d'appello ha ritenuto insussistenti i presupposti di cui all'art. 348 bis cpc e fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
Motivi della decisione
1. Il motivo d'appello sub A (Vizi processuali e motivazionali)
Con tale doglianza, articolata in ulteriori sotto motivi, parte appellante si è doluta dell'erroneità della pronuncia giacché:
A1. pur avendo la ridetta parte (opponente in primo grado) eccepito l'inefficacia del D.I. per violazione dell'art. 644 c.p.c., il Tribunale non si sarebbe pronunciato;
A2. Violazione del principio dispositivo: l'avv. non avrebbe formulato CP_1
alcuna domanda di merito, essendosi limitato a chiedere la conferma del D.I., ragion per cui il riconoscimento del credito sarebbe avvenuto ultra petita;
A3. l'opposto sarebbe incorso in decadenza: il contratto del 19.12.2006, posto a base della pretesa monitoria, sarebbe stato depositato in originale tardivamente, oltre i termini di cui all'art. 183 c.p.c., e quindi non sarebbe utilizzabile giacché
il disconoscimento operato dall'opponente avrebbe comportato l'onere per l'opposto di produrre tempestivamente il documento in originale.
A1. Il rilievo sub A1 è infondato per le seguenti considerazioni.
L'eccezione di inefficacia ai sensi dell'art. 644 cpc non era stata proposta con
Con l'atto di citazione in opposizione a nella quale, a ben vedere, alla premessa che il DI va notificato entro 60 giorni dalla sua emissione seguono l'illustrazione di una serie di argomentazioni a sostegno dell'invalidità della notifica senza tuttavia eccepire espressamente l'inefficacia del decreto. Soltanto a pag. 3 della memoria autorizzata del 8/11/2015 l'opponente ebbe a eccepire l'inefficacia ex art. 644 cpc.
Ma, anche a voler concedere che, all'esito della riqualificazione delle deduzioni contenute nell'opposizione, siffatta eccezione potesse dirsi ivi inclusa, essa sarebbe, comunque, infondata nel merito. Infatti, la notifica a mezzo posta effettuata, nella specie, presso la residenza anagrafica del destinatario non coincidente con il domicilio effettivo è affetta da nullità e non da inesistenza, ravvisandosi pur sempre un collegamento del luogo della notifica con il soggetto notificando. Invero, l'inesistenza della notificazione è configurabile esclusivamente “nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero
sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come
raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” (Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 14692 del
26/05/2023).
Ex converso, per conforme giurisprudenza, l'inefficacia di cui all'art. 644 presuppone che manchi o sia inesistente (e non semplicemente nulla) la notifica nel termine stabilito dalla norma: “ Nell'ambito della disciplina dettata dall'art.
644 c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Pertanto, potendo tale nullità od irregolarità essere
fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo art. 650 c.p.c., deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c. (Cass.
Ordinanza n. 1509 del 21/01/2019).
A2.
Parimenti non coglie nel segno la critica di cui al punto A2.
Non ravvisa la corte alcuna violazione del principio dispositivo per avere il tribunale deciso ultra petita avendo l'opposto, nel costituirsi, chiesto soltanto il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto senza proporre domanda nel merito.
Invero, il ricorso monitorio va qualificato senz'altro come domanda giudiziale e in questi termini si esprime anche la pronuncia della Suprema Corte, citata dall'appellante, n. 21050/2006 (che in parte motiva recita: “…Ora, come è noto, la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di quaranta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa ed osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione
come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale) la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa
avanzata dal creditore ricorrente (cfr., e plurimis, Cass. nn. 5055/1999,
11915/1990, 7234/1987, 4668/1986, 668/1986, 528/1979). Ciò in quanto
l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul merito della quale il giudice ha comunque
l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo (…)”.
A3
Analogamente, deve ritenersi infondata, per le considerazioni di cui in appresso, la critica in esame, con cui parte appellante ha lamentato l'erroneità della decisione di primo grado per omessa motivazione sull'eccezione di decadenza dalla produzione del documento originale contenente il contratto dedotto a fondamento dell'ingiunzione.
Invero, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire come “nella procedura di verificazione della scrittura privata disconosciuta che sia stata versata in atti
solamente in copia il deposito dell'originale del documento non costituisce nuova produzione, potendo essere pertanto effettuata anche dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (anche nel corso delle operazioni di consulenza tecnica, allorquando la presenza dell'originale agli atti del giudizio
è ancor più necessaria, giacché la perizia grafica deve preferibilmente svolgersi su tale documento e non sulla copia, onde assicurare la massima affidabilità
dell'indagine devoluta all'ausiliario e, con ciò, rispondere ad un'esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma anche dello stesso ordinamento giuridico” (Cass. civ. 35167/2025; id. 3756/2025; id. 35167/2021; id.
1366/2016). Stante la tempestività della produzione e la piena utilizzabilità del documento, ogni ulteriore rilievo sollevato con la censura sub A3 deve, quindi, ritenersi assorbito.
*
L'eccezione di disconoscimento della sottoscrizione in calce alla scrittura del
19.12.2006 deve, peraltro, ritenersi infondata.
Ebbene, a tale proposito osserva la corte come nella citazione in opposizione a
Con la parte ebbe a disconoscere la scrittura sottoscritta in data 19.12.2006 e asserì che ella “non ha mai firmato atto di tal contenuto e forma” facendo riserva di meglio contestare all'esito dell'esame visivo e grafologico del documento. Successivamente, all'udienza di comparizione e trattazione del 12.11.2015 il difensore dell'opposto esibì la scrittura in originale e l'avvocato dell'opponente dichiarò di confermare le contestazioni in ordine alla veridicità della sottoscrizione.
Nella prima memoria 183 co. 6 cpc la difesa dell'opponente disconobbe la scrittura e ribadì che la parte non aveva mai firmato atto di tal contenuto e forma.
Nella seconda memoria 183 co. 6 cpc invece, la difesa dell'opponente dopo aver ribadito il disconoscimento del documento (“Ella disconosce nella sua interezza
l'autenticità del documento, nella firma e nel contenuto, e nega di avere mai
concluso un simile accordo”), ebbe ulteriormente a dedurre che “Alla è Pt_1
stato sempre e solo detto che stava firmando procure alle liti per intraprendere azioni contro il nonché per far dichiarare l'eccessiva durata del Controparte_3
processo. Ciò avveniva nella forma della sottoscrizione di uno o più fogli bianchi ogni volta. Può dunque solo ipotizzare che uno dei fogli firmati a tale specifico fine sia stato a sua insaputa riempito con il contratto disconosciuto. D'altronde
l'intero incartamento è sempre rimasto nell'esclusiva disponibilità dell'ex avvocato, che lo detiene tuttora malgrado la revoca del mandato.” Orbene, è evidente che l'abusivo riempimento sia incompatibile con il disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione, implicando, per logica, l'autenticità di essa: in altri termini, delle due l'una, o la sottoscrizione è apocrifa oppure il foglio firmato in bianco è stato abusivamente riempito. Ebbene, l'incompatibilità delle due deduzioni, con la conseguente impossibilità di stabilire quale delle eccezioni sia da ritenersi mantenuta ferma ad opera della parte, comporta indubbiamente (e per quanto di rilievo ai fini della decisione del presente motivo d'impugnazione) l'infondatezza del disconoscimento della sottoscrizione,
(mentre, per costante giurisprudenza, non è necessario il disconoscimento del foglio abusivamente riempito contra pacta secondo quanto assunto nella specie).
*
2. Il motivo d'impugnazione sub C
A questo punto, reputa la corte di procedere, in ossequio al criterio della ragione più liquida, all'esame delle censure sub C1 e C2, con cui la parte appellante ha lamentato che la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto valido l'accordo sul compenso dedotto in giudizio, mentre tale accordo sarebbe illecito anche ove si dovesse ritenere intercorso nel periodo in cui era ancora in vigore il decreto
Bersani.
Il motivo d'appello in oggetto è fondato e deve essere accolto per le considerazioni di cui in appresso.
La scrittura dedotta in giudizio prevedeva, per quanto di interesse ai fini dell'odierna decisione, quale remunerazione per l'attività professionale svolta nel giudizio, radicato nel novembre 2007 davanti al giudice del lavoro, volto all'impugnazione del licenziamento dell'ing. con domanda di Parte_1
reintegra e pagamento delle retribuzioni e risarcimento del danno, che “nel caso si ottenga, sia attraverso vittoria giudiziale, sia attraverso una transazione giudiziale o stragiudiziale, la revoca o l'annullamento del recesso, con reintegro
nel posto di lavoro, qualunque somma dovuta dal , a qualsiasi Controparte_3
titolo, concernente il rapporto di lavoro (arretrati stipendiali, indennità, ristoro danni, e quant'altro) costituiranno onorario dell'avvocato , al quale CP_1
saranno integralmente versati.”
Ebbene, reputa la corte che anche ove si volesse accedere alla tesi dell'avvenuta sottoscrizione in data 19.12.2006, e, quindi, alla sottoposizione dell'accordo alla disciplina della disposizione di cui all'art. 2 D. L. 223/2006 conv. in L. 248/2006
(“…sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: … il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;…”) ciò nondimeno deve concludersi, diversamente da quanto statuito dal tribunale, per l'invalidità della su riportata clausola.
A tale proposito la Suprema Corte ha declinato il seguente principio di diritto, cui è intendimento di questo collegio uniformarsi: “E' valido il patto di quota lite, stipulato dopo la riformulazione dell'art. 2233 c.c. (operata dal d.l. n. 223 del
2006, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006) e prima dell'entrata in vigore dell'art. 13, comma 4, della l. n. 247 del 2012, che non violi il divieto di cessione dei crediti litigiosi di cui all'art. 1261 c.c., a meno che il rapporto tra il compenso
pattuito e il risultato conseguito, stabilito dalle parti all'epoca della conclusione del contratto, risulti sproporzionato, per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, valutato sotto un profilo causale nonché sotto il profilo dell'equità, alla stregua della regola integrativa di cui all'art. 45 del codice deontologico forense nel testo deliberato il 18 gennaio 2007” (così ex aliis Cass. Civ. 2135/2025).
A tanto è addivenuta dopo aver individuato la ratio del divieto del patto di quota lite “nell'esigenza di assoggettare a disciplina il contenuto patrimoniale di un peculiare rapporto di opera intellettuale, al fine di tutelare l'interesse del cliente e la dignità della professione forense, che risulterebbe pregiudicata tutte le volte in cui, nella convenzione concernente il compenso, sia ravvisabile la partecipazione del professionista agli interessi economici finali ed esterni alla prestazione richiestagli” (vd. sempre in parte motiva Cass. civ. 2135 cit.).
La corte di legittimità non ha trascurato di evidenziare il rilievo che aveva assunto, sempre sotto il vigore del decreto Bersani l'art. 45 del codice deontologico forense nel testo modificato con la delibera C.N. F. del 18 gennaio
2007, il quale consentiva all'avvocato di pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'art. 1261 c.c., ma sempre che gli stessi compensi fossero "proporzionati all'attività
svolta".
L'importanza della previsione di cui all'art. 45 è tale che, sulla scia dell'insegnamento delle Sezioni Unite 25/11/2014, n. 25012 e 04/03/2021, n.
6002, la Corte di Cassazione nella pronuncia 28914/2022 ha ribadito che
“l'aleatorietà dell'accordo quotalizio non esclude la possibilità di valutarne
l'equità: se, cioè, la stima effettuata dalle parti era, all'epoca della conclusione
dell'accordo che lega compenso e risultato, ragionevole o, al contrario, sproporzionata per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, tenuto conto di tutti
i fattori rilevanti, in particolare del valore e della complessità della lite e della natura del servizio professionale, comprensivo dell'assunzione del rischio".
Sviluppando tali premesse la Suprema Corte nella pronuncia 28914/2022 è
giunta ad affermare che “…la proporzionalità, deontologicamente imposta, del compenso pattuito dall'avvocato "quotista" attiene a valutazione non solo sul quantum, ma anche sulle modalità comportamentali dell'accordo concluso col cliente, sotto un profilo di "equità" della stima effettuata dalle parti al momento della stipula, ovvero di complessivo equilibrio contrattuale, prospettiva che attiene alla causa del contratto e dischiude evidentemente la tutela di interessi generali … “ (cfr. Cass. civ. 28914/2022 in parte motiva).
Proseguendo nella lettura di quest'ultima pronuncia, si apprende che “l'imposto controllo di ragionevolezza del patto di quota lite, teso a scongiurare l'iniquità dell'accordo concluso, non appare limitato al rispetto di doveri di comportamento ad opera dell'avvocato nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto, doveri la cui violazione potrebbe essere unicamente fonte di responsabilità risarcitoria;
esso, piuttosto, guarda allo squilibrio significativo tra
i diritti e gli obblighi delle parti ed alla giustificazione dei reciproci spostamenti patrimoniali, e, dunque, alla verifica in concreto del requisito causale (la "ragion
d'essere dell'operazione", valutata nella sua individualità) sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dai contraenti (sempre in parte motiva Cass. 28914/2022).
La Corte di Cassazione in quest'ultima pronuncia ha ulteriormente chiarito che il sindacato giudiziale sull'adeguatezza e sulla proporzionalità della misura del compenso rispetto all'opera prestata trova fondamento non solo nell'art. 45 del codice deontologico ma altresì nell'art. 2233 c.c., comma 2, (intendendosi lo stesso non come intervento soltanto suppletivo del giudice, ove manchi una valutazione pattizia dei contraenti) a mente del quale la misura del compenso dev'essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
Lo sviluppo del ridetto ragionamento da parte della Suprema Corte l'ha indotta ad affermare che “l'indagine è portata sulla causa concreta del contratto e sull'equilibrio sinallagmatico (non meramente economico) delle prestazioni, ovvero sullo scopo pratico del regolamento negoziale, ed ha come approdo eventuale la nullità del patto di quota lite, ai sensi dell'art. 1418 c.c., comma 2”
(…) (sempre Cass. civ. 28914/2022, parte motiva).
Nella medesima pronuncia si rinviene la chiara e corretta spiegazione della valenza della disposizione dell'art. 45 del codice deontologico laddove è stato precisato che “la norma deontologica che fissa il criterio di proporzionalità dei compensi dell'avvocato, del resto, non rivela una portata limitata al rapporto corrente tra il professionista e l'ordine di appartenenza, e perciò rientra tra le fonti secondarie di integrazione del contratto di patrocinio ex art. 1374 c.c., sì
da contemperare gli opposti interessi delle parti e da imporre una verifica di adeguatezza delle clausole pattuite a garantire l'equilibrio economico dell'accordo”.
Ebbene, diversamente da quanto statuito dal tribunale, l'applicazione degli esposti principi di diritto al caso di specie conduce, ad avviso della corte, a una valutazione di invalidità del patto con riguardo alle lamentate sproporzione e inadeguatezza, valutate sia sotto il profilo causale della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dai contraenti che sotto il profilo dell'equità.
Invero, nel caso di specie le parti avevano commisurato il compenso del professionista, per il caso di integrale accoglimento della domanda, alla totalità
del credito per retribuzione, risarcimento del danno, indennità e qualsivoglia somma che sarebbe stata a qualsiasi titolo corrisposta dall'ente datore di lavoro soccombente all'esito del futuro giudizio (che era stato poi radicato nel novembre 2007).
Reputa la corte che tale stima, con cui si legava compenso e risultato, fosse indubbiamente, all'epoca della conclusione dell'accordo, sproporzionata per eccesso rispetto alla tariffa di mercato (su cui vd. infra, con la precisazione che gli onorari ove riconosciuti in misura massima sarebbero ascesi a euro 18.950,00
e che i parametri massimi di cui al DM 140/2012 avrebbero restituito un importo di euro 44.712,00), tenuto conto di tutti i fattori rilevanti, quali enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.
Pur non negando il notevole valore e la complessità della lite relativa al licenziamento del dirigente di un Comune e la natura del servizio professionale svolto dall'avv. , comprensivo dell'assunzione del rischio nella vicenda CP_1
concreta, reputa la corte che, avuto riguardo agli specifici interessi perseguiti dai contraenti, la previsione dell'attribuzione della totalità delle somme che sarebbero state percepite a qualsiasi titolo dalla dipendente in caso di reintegra fosse all'evidenza sproporzionata, non rinvenendosi neppure nel massimo sforzo né pregio né nella massima assunzione del rischio alcuna giustificazione per la perdita di qualsivoglia vantaggio monetario in capo alla dipendente reintegrata.
Né conduce a conclusioni differenti l'interpretazione dell'accordo offerta dal tribunale (allorché ebbe a individuare il quantum negli importi percepiti al netto di ogni onere di natura fiscale, previdenziale, assistenziale e simili), posto che il risultato nella sostanza non muterebbe implicando la perdita di qualsivoglia vantaggio in termini monetari, perdita che non sarebbe compensata dal mantenimento dell'anzianità, dei contributi previdenziali, né dei benefici connessi alle trattenute (vengono citati gli elementi menzionati dal tribunale) in quanto sì economicamente valutabili ma non traducentesi evidentemente in un vantaggio immediato e diretto per le finanze della dipendente.
Neppure giova invocare il riconoscimento del debito che volesse ravvisarsi (e ove lo si volesse ravvisare) nel rilascio delle procure all'incasso, rilevando la ricognizione del debito solamente sul piano dell'inversione dell'onere probatorio, senza influire sulla validità del titolo sottostante.
Il regolamento contrattuale concretamente posto in essere, pur per sua natura aleatorio, risulta, pertanto affetto da quell'originaria abusiva sproporzione verificabile già al momento della stipula, tra il compenso dell'avvocato e l'attività
professionale svolta o da svolgere, tale da integrare causa di nullità della sola clausola di determinazione della misura del compenso. La medesima pronuncia
28914/2022 su citata stabilisce, invero, che “tale nullità non concerne l'intero contratto di patrocinio, ma soltanto la clausola relativa, ai sensi dell'art. 1419
c.c., comma 2, (…) conseguentemente l'avvocato conserva il diritto al compenso per le sue prestazioni sulla base delle tariffe professionali”.
3. Liquidazione dei compensi
Dovrà, dunque, questa corte procedere alla liquidazione del compenso spettante all'avv. per le prestazioni svolte. CP_1
La liquidazione è limitata ai due gradi di giudizio relativi al processo di cognizione di impugnazione del licenziamento illegittimo e di pagamento somme, avendo il professionista azionato col ricorso ingiunzionale il solo compenso per l'attività svolta davanti al giudice del lavoro in primo e secondo grado, con la conseguenza che è certamente estranea all'odierno contendere la remunerazione di prestazioni relative a processi ulteriori e diversi.
Il valore della lite è da individuare nello scaglione compreso tra 516.500,01 e
1.549.400,00 della tabella relativa alla tariffa per diritti e onorari allegata al DM.
127/2004 applicabile ratione temporis al giudizio di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica (radicato con ricorso depositato nel 2007
e definito con sentenza dell'ottobre 2011) e identico scaglione per valore dev'essere assunto a base della liquidazione del compenso secondo i parametri di cui al DM 140/2012 applicabile ratione temporis all'attività svolta nel giudizio di lavoro in grado d'appello (di cui è in atti il dispositivo del 20.2.2013).
In tema di liquidazione dei compensi del difensore, il valore della causa in cui siano cumulate domande di valore determinato e altre di valore indeterminabile, come nel caso in esame in cui oltre alla domanda di pagamento somme era stata proposta anche impugnazione del licenziamento, deve essere individuato con riferimento alla domanda (o al cumulo delle domande) di valore determinato se ciò comporti il riconoscimento di un importo superiore a quello calcolato in relazione allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile (cfr. Cass. civ. n. 22719 del 20/07/2022).
Ciò posto, osserva la corte come non sia contestata l'esecuzione della prestazione di assistenza e di rappresentanza in favore dell'ing. Parte_1
nei due gradi del giudizio davanti al giudice del lavoro, né è stato
[...]
specificamente contestato lo svolgimento delle attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale normalmente ricollegabili all'espletamento del mandato difensivo secondo un criterio di diligenza professionale media, cosicché, tenuto conto anche degli elementi ricavabili dalle decisioni dei giudici del lavoro (e da cui può arguirsi l'espletamento di determinate attività), può, pertanto, ritenersi presuntivamente provato lo svolgimento delle attività esigibili da un avvocato di media diligenza.
A ciò consegue l'attribuzione delle somme meglio dettagliate in appresso, tenuto conto delle attività che presuntivamente l'avvocato aveva posto in essere nel rispetto del criterio di media diligenza professionale, ivi incluse: A)nel giudizio di primo grado la partecipazione a due udienze, ossia la prima udienza e quella fissata per la discussione, nonché l'esame del decreto di fissazione della prima udienza e dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di discussione e inoltre la redazione di comparsa conclusionale avendo il giudice dato atto di aver assegnato termine per note difensive;
B) nel grado d'appello le attività relative a tutte e quattro le fasi del DM 140/2012. Con la precisazione che gli onorari del primo grado e i valori dei parametri del secondo grado sono stati riconosciuti in misura media in difetto di produzione degli atti introduttivi e degli ulteriori atti di causa, dai quali solo si sarebbe potuto evincere un pregio maggiore.
GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
i) DIRITTI
Posizione e archivio 1 € 168,00
Disamina 1 € 42,00
Redazione ricorso introduttivo 1 € 168,00
Autentica di ogni firma 1 € 42,00
Versamento contributo unificato 1 € 42,00
Iscrizione della causa a ruolo 1 € 42,00 Esame scritti difensivi di controparte 1 € 84,00
Redazione deduzioni di udienza 1 € 168,00
Redazione comparsa conclusionale 1 € 168,00
Esame decreto 1 € 42,00
Esame ordinanza 1 € 42,00
Esame testo integrale sentenza 1 € 84,00
Formazione del fascicolo 1 € 42,00
Partecipazione udienza 2 € 168,00
Corrispondenza informativa 1 € 168,00
Notifica atto 1 € 42,00
Esame relata di notifica 1 € 42,00
Deposito atti in cancelleria 1 € 42,00
Deposito documenti in cancelleria 1 € 42,00
Precisazione delle conclusioni 1 € 168,00
Esame conclusioni di controparte 1 € 168,00
Diritti di collazione per dattilografia 1 € 25,00
Diritti di collazione per stampa 1 € 50,00
Totale Diritti € 2.049,00
ii) ONORARI
Studio della controversia 1 € 2.307,50
Consultazione con il cliente 1 € 1.157,50
Redazione atto introduttivo 1 € 1.832,50
Assistenza udienza 2 € 910,00 Redazione comparsa conclusionale 1 € 4.475,00
Discussione in pubblica udienza 1 € 2.357,50
Totale Onorari € 13.040,00
Parte_3
Diritti e Onorari € 15.089,00
Spese generali (15%) € 2.263,35
Cassa Avvocati (4%) € 694,09
Totale imponibile € 18.046,44
IVA 22% su Imponibile € 3.970,22
Totale € 22.016,66
GIUDIZIO DI SECONDO GRADO
Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile
Art. 9, comma 2 D.L. 1/2012 - Artt.
1-11 D.M. 140/2012
Competenza: Corte d'Appello
Valore della Causa: da € 500.001 a € 1.500.000
Fase di studio € 6.480,00
Fase introduttiva € 3.240,00
Fase istruttoria € 6.480,00
Fase decisoria € 8.100,00
Compenso tabellare ex art. 11: € 24.300,00
PROSPETTO FINALE Compenso tabellare ex art. 11 € 24.300,00
Cassa Avvocati ( 4% ) € 972,00
Totale imponibile € 25.272,00
IVA 22% su Imponibile € 5.559,84
COMPENSO LIQUIDABILE € 30.831,84
4. Motivo d'appello sub C3
Con tale motivo d'impugnazione l'appellante ha lamentato l'omessa motivazione sull'esistenza di pagamenti parziali, in ragione di somme che l'avvocato CP_1
avrebbe percepito direttamente dal anteriormente al giudizio. Controparte_3
Al proposito, corre l'obbligo di evidenziare come, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante, non sia stata raggiunta la prova di pagamenti parziali in favore del professionista.
Infatti, nella delibera n. 130 del 29/10/2014 prodotta dall'opposto in primo grado (produzione reiterata nel presente grado alle pag. 91 ss. dell'allegato
“Integrale fascicolo di parte di primo grado dell'odierno appellato”) si dà atto che con precedente delibera n. 169 del 31.10.2013 il aveva corrisposto in CP_3
favore dell'ing. (e quindi non in favore del suo procuratore per l'incasso) Pt_1
la somma di euro 48.440,07. Che il pagamento fosse avvenuto direttamente in favore della dipendente è ulteriormente avvalorato dalla circostanza che all'epoca, nell'ottobre 2013, il non era in possesso delle procure CP_3
all'incasso rilasciate al legale, tanto è vero che con nota, in data 11.11.2014, del segretario generale del era stato chiesto alle odierne parti in lite di CP_3
fornire l'originale o la copia conforme della procura all'incasso rog. notaio Per_1
conferita all'avv. (ossia proprio quella, rilasciata il 20.6.2013, che avrebbe CP_1 legittimato il procuratore a riscuotere tali importi ratione temporis, siccome relativa all'incasso delle somme riconosciute con sentenza della Corte d'Appello
a conclusione del contenzioso lavoristico).
Quanto, infine, alla somma di euro 2.891,19 (e non 6.891,19) assegnata con ordinanza del GE nella procedura 376/2015, essa va imputata alle spese di quel giudizio (liquidate in ragione di euro 4.000,00) e non può, quindi, essere scomputata dal compenso per cui si procede. Ogni ulteriore rilievo relativo alla censura in disamina deve ritenersi assorbito.
5.Riforma della sentenza e regolamentazione delle spese di lite
I restanti motivi di impugnazione devono ritenersi assorbiti sulla scorta delle superiori considerazioni.
Sull'ammissibilità dell'opposizione tardiva dichiarata con sentenza non definitiva n. 723/2019 non è stata fatta riserva di impugnazione né è stato proposto appello immediato, quindi è caduto il giudicato. Parimenti, non è stata proposta opposizione avverso il capo della sentenza definitiva n. 251/2022 con cui il
Tribunale di Sassari ebbe a revocare il decreto ingiuntivo opposto.
In parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n.251/2022 del
Tribunale di Sassari l'ing. dev'essere condannata al Parte_1
pagamento in favore dell'avv. della somma di euro Controparte_1
52.848,50 (22.016,66 + 30.831,84) oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
In considerazione del riconoscimento di una somma di entità notevolmente inferiore sia all'ammontare del credito ingiunto che a quello attribuito con la sentenza impugnata si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio e per porre i costi della ctu esperita in primo grado a carico di ciascuna parte in ragione della metà.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.251/2022 del Tribunale di Sassari, dichiara tenuta e condanna l'ing. Parte_1
al pagamento in favore dell'avv. della somma di
[...] Controparte_1
euro 52.848,50, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- spese di entrambi i gradi integralmente compensate;
- costi della ctu esperita in primo grado a carico di ciascuna parte in ragione della metà.
Così deciso in Sassari, il 18/9/2025
La Presidente
Dott. Ssa Cinzia Caleffi
La Consigliera est.
Dott. Ssa Monica Moi