Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 07/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00068/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03480/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3480 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Sparano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Agerola, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza n.-OMISSIS- del 20.5.2021 notificata in data 21.5.2021 reg. ordinanze n.-OMISSIS-4 del 20.5.2021 adottata dal Responsabile del Settore Urbanistica e SUAP del Comune di Agerola, recante ordine di demolizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 11 dicembre 2024, svoltasi con modalità di cui all’art. 87 comma 4-bis del c.p.a., il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
E’ impugnata l’ordinanza n.-OMISSIS-/2021 notificata in data 21.5.2021 con cui il Comune di Agerola, all’esito del sopralluogo svolto in data 25.2.2021 da personale dell’UTC e della Legione Carabinieri Campania – Stazione di Pianillo di Agerola, ha constatato l’abusiva realizzazione, in assenza di titoli abilitativi, delle opere di seguito descritte, di cui ha ingiunto la demolizione:
I) riguardo ad un manufatto oggetto di denuncia di inizio attività (Dia) del 20.10.2013, realizzazione di ulteriori lavorazioni che hanno determinato la modifica della destinazione d’uso da deposito a civile abitazione, mediante diversa distribuzione degli ambienti interni, realizzazione di impianti elettrico, idrico e scarico, pavimenti, rivestimenti, con incremento delle superfici (maggiore lunghezza in pianta di circa mt. 1,15 e larghezza di circa mt. 0,25) e della volumetria (differenza di circa mc. 21);
II) scavo di terreno e roccia di circa mc 113, realizzazione di muratura in calcestruzzo, di muratura di contenimento, di copertura a tetto ad unica falda che copre l’intera area sbancata.
Le opere de quibus sono state realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza di autorizzazione ex art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e in violazione delle prescrizioni di cui al vigente strumento urbanistico.
Il ricorrente deduce violazione di legge ed eccesso di potere e, in sintesi, articola le seguenti argomentazioni censorie:
- riguardo alla contestazione sub I, non sussisterebbe alcun cambio di destinazione in quanto il fabbricato, precedentemente ai lavori assentiti con la Dia del 20.10.2013, era già di fatto adibito a casa colonica piuttosto che a deposito; inoltre l’ente locale avrebbe trascurato di considerare che la zona in cui è compreso l'immobile presenta una vocazione residenziale;
- le opere realizzate non avrebbero comportato modifiche alla sagoma dell'edificio e non avrebbero alterato lo stato dei luoghi e le caratteristiche interne esistenti, l’ordine di demolizione e di ripristino sarebbe illegittimo ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f) della L. Reg. n. 19/2001, potendo essere realizzati gli interventi in base a semplice denuncia di inizio attività ( “i mutamenti di destinazione d'uso di immobili o loro parti, che non comportino interventi di trasformazione dell'aspetto esteriore, e di volumi e di superfici; la nuova destinazione d'uso deve essere compatibile con le categorie consentite dalla strumentazione urbanistica per le singole zone territoriali omogenee” );
- l’incremento delle dimensioni sarebbe imputabile ad un errore nella rappresentazione grafica dell’immobile nella Dia del 2013 e, in ogni caso, sarebbe di minima entità;
- la demolizione dell’eventuale ampliamento metterebbe a rischio anche la struttura regolare dello stesso fabbricato;
- quanto alla realizzazione ex novo di un servizio igienico, il ricorrente oppone che lo spazio nel quale esso è stato realizzato era già esistente ed è stato solo oggetto di sistemazione, al solo scopo di bonificarlo dall’umidità del terrapieno circostante;
- in riferimento allo scavo di terreno e roccia di circa mc 113, l’istante afferma che esso è stato realizzato allo scopo di liberare il fabbricato dal terrapieno retrostante e creare un’intercapedine che potesse evitare le copiose infiltrazioni di acqua ed umidità a cui il fabbricato era gravemente soggetto, il muro di calcestruzzo e la copertura assolverebbero ad una funzione di protezione del fabbricato;
- il provvedimento sarebbe inficiato da difetto di motivazione, carenza di istruttoria;
- il ricorrente ha presentato domanda di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001;
- non risulta poi quantificata l’area che potrebbe essere acquisita in caso di inottemperanza ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001;
- il provvedimento sarebbe illegittimo per mancata comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. n. 241/1990;
- si lamenta infine la violazione dell’affidamento ingenerato nel privato circa l’assentibilità dell’opera tenuto conto del lungo lasso di tempo trascorso tra l’esecuzione dei lavori e l’adozione della ordinanza impugnata.
Conclude con le richieste di accoglimento del ricorso e di conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Non si è costituito il Comune di Agerola, sebbene ritualmente evocato in giudizio.
All’udienza di smaltimento dell’11.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, quanto alla presentazione della domanda ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 di accertamento di conformità, va richiamato l’indirizzo di questa Sezione (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, n. 3167/2024 e giurisprudenza richiamata) secondo cui la validità ovvero l'efficacia dell'ordine di demolizione non risultano pregiudicate dalla successiva presentazione di tale istanza, di talché non vi è ragione di dubitare della sussistenza di un interesse a ricorrere concreto ed attuale.
Difatti, se da un lato, tale istanza determina inevitabilmente un arresto dell'efficacia dell'ordine di demolizione, all'evidente fine di evitare, in caso di accoglimento dell'istanza, la demolizione di un'opera che, pur realizzata in assenza o difformità dal permesso di costruire, è conforme alla strumentazione urbanistica vigente, dall'altro, occorre ritenere che l'efficacia dell'atto sanzionatorio sia soltanto sospesa, cioè che l'atto sia posto in uno stato di temporanea quiescenza.
All'esito del procedimento di sanatoria, in caso di accoglimento dell'istanza, l'ordine di demolizione rimarrà privo di effetti in ragione dell'accertata conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda, con conseguente venir meno dell'originario carattere abusivo dell'opera realizzata.
Di contro, in caso di rigetto della domanda, l'ordine di demolizione riacquista la sua efficacia, con la sola precisazione che il termine concesso per l'esecuzione spontanea della demolizione deve decorrere dal momento in cui il diniego di sanatoria perviene a conoscenza dell'interessato, che non può rimanere pregiudicato dall'avere esercitato una facoltà di legge, quale quella di chiedere l'accertamento di conformità urbanistica, e deve pertanto poter fruire dell'intero termine a lui assegnato per adeguarsi all'ordine evitando così le conseguenze negative connesse alla mancata esecuzione dello stesso (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, n. 5241/2022).
Nel merito, il ricorso è infondato.
Sotto il profilo procedimentale, non ha pregio la censura con cui si lamenta la mancata comunicazione di avvio del procedimento culminato con l’adozione dell’ordinanza di demolizione impugnata. Ed invero, per consolidata giurisprudenza l’attività di repressione degli abusi edilizi è espressione di un potere vincolato rispetto al quale non è richiesto alcun apporto partecipativo del privato sicché non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento (Cons. Stato, sez. VI, n. 7785/2023).
Sotto il profilo sostanziale l’ordinanza di demolizione si palesa legittimamente adottata.
Non risulta che sia stata mai autorizzata da parte dell'amministrazione comunale la modifica di destinazione d'uso del manufatto che, sostiene parte ricorrente, l’immobile avrebbe avuto già ab initio e che, tuttavia, risulta irrilevante siccome non suffragata da apposito formale di assenso.
Il complesso delle opere realizzate conduce a decretare la complessiva infondatezza del gravame alla luce dell’indirizzo espresso dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui la valutazione degli abusi edilizi e/o paesaggistici richiede una visione complessiva e non atomistica delle opere eseguite, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio o al paesaggio deriva, non da ciascun intervento in sé considerato, ma dall'insieme dei lavori nel loro contestuale impatto edilizio e paesistico e nelle reciproche interazioni (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 8848/2022; n.-OMISSIS-300/2020; n. 4170/2020; n. 4170/2020).
Applicando il principio al caso di specie, risulta evidente come l'insieme complessivo delle opere realizzate abbia comportato la creazione di un organismo diverso da quello originario per il quale era stata presentata la Dia, tenuto conto dell’incremento di superfici e di volumi (circostanze solo genericamente contestate dalla ricorrente che non ha fornito elementi di prova di segno contrario) e della realizzazione di ulteriori opere non previamente assentite (muro in calcestruzzo, tettoia, scavo di terreno, sbancamento, muratura di contenimento, copertura a tetto ad unica falda).
Va poi rammentato che è richiesto il permesso di costruire per le modifiche di destinazione che comportino il passaggio ad una diversa categoria funzionale fra quelle previste dall'art. 23 ter D.P.R. n. 380/2001 (‘a' residenziale; ‘a-bis' turistico-ricettiva; ‘b' produttiva e direzionale; ‘c' commerciale; ‘d' rurale); ne consegue che, versandosi in tale ipotesi, l'irrogazione della sanzione demolitoria si palesa legittimamente disposta (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2913/2023; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, n. 3963/2023; sez. III, 24 febbraio 2023, n. 1226).
Appare improprio il richiamo alla L. Reg. n. 19/2001, atteso che l’art. 2, comma 1, lettera f) consente, tramite Dia, i mutamenti di destinazione di uso di immobili o loro parti, purché non comportino interventi di trasformazione dell’aspetto esteriore e di volumi e di superfici (e cioè a condizione che la nuova destinazione d’uso risulti compatibile con le categorie consentite dalla strumentazione urbanistica per le singole zone territoriali omogenee).
Ebbene, tali profili ostativi sussistono nel caso in esame, avendo l’amministrazione contestato, tra l’altro, l’incremento delle superfici e del volume del manufatto, di talché va esclusa l’assentibilità dell’intervento ai sensi della citata disciplina legislativa regionale.
L’amministrazione non era poi tenuta a motivare in ordine al presunto affidamento del ricorrente nella legittimità delle opere; difatti, l'ordine di demolizione è un atto vincolato ancorato esclusivamente alla sussistenza di opere abusive e non richiede una specifica motivazione circa la ricorrenza del concreto interesse pubblico alla rimozione neppure quando sia trascorso un notevole lasso di tempo dalla sua realizzazione non potendo configurarsi alcun legittimo affidamento in relazione a situazioni contra legem. In sostanza, verificata la sussistenza dei manufatti abusivi, l'amministrazione ha il dovere di adottarlo, essendo la relativa ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato compiuta a monte dal legislatore (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, n. 35/2024; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, n. 4951/2023).
Non può essere accolto il motivo di ricorso fondato sulla presunta impossibilità di demolizione, per il pregiudizio che ne deriverebbe sulle restanti parti dell'immobile conformi al titolo edilizio. Oltre che non provata in fatto, la circostanza, infatti, non rileva in questa fase, deputata a sindacare la legittimità dell'ordinanza di demolizione ex art. 31 citato, ma, semmai solo nella successiva fase di esecuzione (Cons. Stato, sez. II, n. 145/2021) che, peraltro, non pare sia stata avviata.
Infine, va rilevato che l'indicazione dell'area da acquisire al patrimonio comunale, in caso di inottemperanza all'ordine demolitorio degli abusi edilizi, non è requisito necessario ai fini dell'ingiunzione di demolizione bensì dell'eventuale acquisizione al patrimonio comunale, proprio perché costituisce misura sanzionatoria distinta dall'ordinanza di demolizione. Ne consegue che la mancata esatta indicazione delle aree da acquisire al patrimonio comunale, in caso di inottemperanza all'ordine impartito, non comporta l'illegittimità del provvedimento demolitorio, considerato che l'acquisizione gratuita delle opere, della relativa area di sedime e dell'area di pertinenza urbanistica al patrimonio comunale, costituisce una conseguenza ex lege dell'inottemperanza all'ordine impartito e ben può essere operata con un distinto provvedimento e precisamente in quello in cui viene accertata l'inottemperanza all'ordine impartito (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, n. 4581/2024; sez. VIII, n. 5941/2023).
In conclusione il ricorso va rigettato.
Non si adottano statuizioni sulle spese processuali in quanto l’ente locale non si è costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Nulla in ordine alle spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone indicate nel presente provvedimento.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Paolo Severini, Consigliere
Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Di Vita | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.