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Sentenza 8 dicembre 2024
Sentenza 8 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 08/12/2024, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE di PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Mariella Roberti Presidente dott.ssa Gaia Muscato Giudice dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3526 del Ruolo Generale dell'anno 2020, avente ad oggetto: separazione personale, promossa da:
C.F.: , nata ad [...] il 7\9\68, Parte_1 C.F._1 residente in [...]\a, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata al ricorso dall'avv. Patrizia Marziani, con studio in
Spoleto, via Norvegia 32, ivi elettivamente domiciliata (pec
; Email_1
Ricorrente
Contro
, C.F. , nato a Foligno (PG) in [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
14-10-1968 e residente a[...], Bastia Umbra (PG), rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Feliziani del Foro di Perugia, con Studio legale alla Via delle
Ghiande n. 64, Perugia (PG) (PEC: Email_2 presso la quale è domiciliata giusta procura allegata;
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia. Conclusioni delle parti: all'udienza del 16 ottobre 2024 i difensori delle parti hanno chiesto emettersi sentenza non definitiva di separazione personale dei coniugi.
Conclusioni del Pubblico Ministero: per la pronuncia di sentenza con definitiva di separazione con adeguato assegno di mantenimento in favore della figlia . Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso depositato il 29.8.23 la sig.ra ha chiesto Parte_1
pronunciarsi la separazione giudiziale dal coniuge , con il quale ha Controparte_1
contratto matrimonio il 13.8.1994 in Assisi, ed ha al fine esposto: che dall'unione sono nati i figli ormai maggiorenni , e , quest'ultima non Per_2 Per_3 Per_1
economicamente indipendente;
che la vita coniugale era diventata intollerabile perché il marito, dopo 29 anni di matrimonio, la umiliava e denigrava continuamente, svilendone l'operato; di essere invalida, di percepire pensione
INPS di euro 442,45 mensili, di essere intestataria di diversi terreni agricoli ed edifici rurali (coltivati e usati per scopi produttivi delle aziende agricole, senza che la ricorrente ne percepisca emolumenti) e di avere una partecipazione del 25% nella società agricola del marito e dei familiari (“Il Quadrifoglio di Calisti e C”), per la quale lavora dal 1994 con mansioni d'ufficio percependo la somma di euro
1.000,00 mensili;
che il marito è piccolo imprenditore agricolo, titolare dell'azienda agraria dal 1996, e svolge una lucrosa attività Parte_1
come commerciante di carni e prodotti agricoli, tanto che durante il matrimonio aveva incrementato la propria attività acquistando parecchi terreni.
La ricorrente ha concluso chiedendo porsi a carico del marito assegno di mantenimento per sé di euro 5.000,00 e di euro 3.000,00 per la figlia , Per_1
che non percepisce redditi.
Con comparsa depositata il 20.12.23 si è costituito il sig. , che ha Controparte_1
contestato le richieste economiche avanzate in ricorso, evidenziando: che la moglie, violando i doveri matrimoniali, si era allontanata dalla casa coniugale
Pag. 2 di 4 senza giusta causa da aprile 2022, prendendo in locazione un immobile;
che entrambi i coniugi sono proprietari di fabbricati, terreni e beni mobili registrati, svolgono la professione di imprenditori agricoli (coltivazione di fondi e allevamento di bovini) e partecipano, insieme ad altri, alla Società Agricola
Quadrifoglio s.s., per le quote del 25% il resistente e del 23% la ricorrente, che lavora per detta società e partecipa alla ripartizione di utili;
di essere gravato dal pagamento di vari mutui e che, come emergerebbe dalle dichiarazioni dei redditi personali, le parti hanno redditi propri equivalenti. Il resistente ha concluso chiedendo l'addebito della separazione alla moglie con rigetto della domanda di assegno di mantenimento. Ha chiesto nulla prevedersi per la figlia , Per_1
ripartendo in subordine le spese straordinarie in misura del 50% su ciascun genitore.
All'udienza del 23.1.24, ove le parti comparivano personalmente, venivano sentite dal giudice delegato che all'esito rinviata ad altra data per la necessità di acquisire documentazione inerente l'invalidità delle parti, documentazione reddituale e degli utili e conti correnti delle società. In esito alla successiva udienza del
21.5.24, veniva adottata ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., nella quale veniva quantificato in complessivi euro 750,00 l'importo degli assegni di mantenimento dovuti dal in favore della (di cui euro 500,00 quale CP_1 Parte_1
mantenimento per la moglie ed euro 250,00 quale assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne).
Alla successiva udienza del 16.10.24, su richiesta concorde delle parti, la causa è stata rimessa al collegio per la pronuncia di sentenza non definitiva in ordine allo status.
***
Ritiene il Collegio che sia possibile addivenire alla pronuncia non definitiva sulla separazione personale, riservando al prosieguo del giudizio, ed in particolare all'esito dell'attività istruttoria, la decisione sulle altre domande.
Pag. 3 di 4 Le prospettazioni contenute nei rispettivi scritti difensivi, la concorde richiesta delle parti e la loro condotta comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono senza dubbio, quindi, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta avanzata dal resistente, deve essere pronunziata la separazione personale dalla coniuge;
le parti saranno rimesse con separata ordinanza davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
La disciplina delle spese va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata ad Parte_1
Assisi il 7.9.1968, e , nato a [...] il [...], Controparte_1 autorizzandoli per l'effetto a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto.
2) Rimette le parti davanti al giudice istruttore che disporrà con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 24 ottobre 2024.
Il Giudice rel.
(Ilenia Miccichè)
Il Presidente
(Mariella Roberti)
Pag. 4 di 4
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Mariella Roberti Presidente dott.ssa Gaia Muscato Giudice dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3526 del Ruolo Generale dell'anno 2020, avente ad oggetto: separazione personale, promossa da:
C.F.: , nata ad [...] il 7\9\68, Parte_1 C.F._1 residente in [...]\a, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata al ricorso dall'avv. Patrizia Marziani, con studio in
Spoleto, via Norvegia 32, ivi elettivamente domiciliata (pec
; Email_1
Ricorrente
Contro
, C.F. , nato a Foligno (PG) in [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
14-10-1968 e residente a[...], Bastia Umbra (PG), rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Feliziani del Foro di Perugia, con Studio legale alla Via delle
Ghiande n. 64, Perugia (PG) (PEC: Email_2 presso la quale è domiciliata giusta procura allegata;
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia. Conclusioni delle parti: all'udienza del 16 ottobre 2024 i difensori delle parti hanno chiesto emettersi sentenza non definitiva di separazione personale dei coniugi.
Conclusioni del Pubblico Ministero: per la pronuncia di sentenza con definitiva di separazione con adeguato assegno di mantenimento in favore della figlia . Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso depositato il 29.8.23 la sig.ra ha chiesto Parte_1
pronunciarsi la separazione giudiziale dal coniuge , con il quale ha Controparte_1
contratto matrimonio il 13.8.1994 in Assisi, ed ha al fine esposto: che dall'unione sono nati i figli ormai maggiorenni , e , quest'ultima non Per_2 Per_3 Per_1
economicamente indipendente;
che la vita coniugale era diventata intollerabile perché il marito, dopo 29 anni di matrimonio, la umiliava e denigrava continuamente, svilendone l'operato; di essere invalida, di percepire pensione
INPS di euro 442,45 mensili, di essere intestataria di diversi terreni agricoli ed edifici rurali (coltivati e usati per scopi produttivi delle aziende agricole, senza che la ricorrente ne percepisca emolumenti) e di avere una partecipazione del 25% nella società agricola del marito e dei familiari (“Il Quadrifoglio di Calisti e C”), per la quale lavora dal 1994 con mansioni d'ufficio percependo la somma di euro
1.000,00 mensili;
che il marito è piccolo imprenditore agricolo, titolare dell'azienda agraria dal 1996, e svolge una lucrosa attività Parte_1
come commerciante di carni e prodotti agricoli, tanto che durante il matrimonio aveva incrementato la propria attività acquistando parecchi terreni.
La ricorrente ha concluso chiedendo porsi a carico del marito assegno di mantenimento per sé di euro 5.000,00 e di euro 3.000,00 per la figlia , Per_1
che non percepisce redditi.
Con comparsa depositata il 20.12.23 si è costituito il sig. , che ha Controparte_1
contestato le richieste economiche avanzate in ricorso, evidenziando: che la moglie, violando i doveri matrimoniali, si era allontanata dalla casa coniugale
Pag. 2 di 4 senza giusta causa da aprile 2022, prendendo in locazione un immobile;
che entrambi i coniugi sono proprietari di fabbricati, terreni e beni mobili registrati, svolgono la professione di imprenditori agricoli (coltivazione di fondi e allevamento di bovini) e partecipano, insieme ad altri, alla Società Agricola
Quadrifoglio s.s., per le quote del 25% il resistente e del 23% la ricorrente, che lavora per detta società e partecipa alla ripartizione di utili;
di essere gravato dal pagamento di vari mutui e che, come emergerebbe dalle dichiarazioni dei redditi personali, le parti hanno redditi propri equivalenti. Il resistente ha concluso chiedendo l'addebito della separazione alla moglie con rigetto della domanda di assegno di mantenimento. Ha chiesto nulla prevedersi per la figlia , Per_1
ripartendo in subordine le spese straordinarie in misura del 50% su ciascun genitore.
All'udienza del 23.1.24, ove le parti comparivano personalmente, venivano sentite dal giudice delegato che all'esito rinviata ad altra data per la necessità di acquisire documentazione inerente l'invalidità delle parti, documentazione reddituale e degli utili e conti correnti delle società. In esito alla successiva udienza del
21.5.24, veniva adottata ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., nella quale veniva quantificato in complessivi euro 750,00 l'importo degli assegni di mantenimento dovuti dal in favore della (di cui euro 500,00 quale CP_1 Parte_1
mantenimento per la moglie ed euro 250,00 quale assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne).
Alla successiva udienza del 16.10.24, su richiesta concorde delle parti, la causa è stata rimessa al collegio per la pronuncia di sentenza non definitiva in ordine allo status.
***
Ritiene il Collegio che sia possibile addivenire alla pronuncia non definitiva sulla separazione personale, riservando al prosieguo del giudizio, ed in particolare all'esito dell'attività istruttoria, la decisione sulle altre domande.
Pag. 3 di 4 Le prospettazioni contenute nei rispettivi scritti difensivi, la concorde richiesta delle parti e la loro condotta comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono senza dubbio, quindi, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta avanzata dal resistente, deve essere pronunziata la separazione personale dalla coniuge;
le parti saranno rimesse con separata ordinanza davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
La disciplina delle spese va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata ad Parte_1
Assisi il 7.9.1968, e , nato a [...] il [...], Controparte_1 autorizzandoli per l'effetto a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto.
2) Rimette le parti davanti al giudice istruttore che disporrà con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 24 ottobre 2024.
Il Giudice rel.
(Ilenia Miccichè)
Il Presidente
(Mariella Roberti)
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